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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10534/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo all'istanza di detenzione domiciliare non è conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, che non ha deciso il merito dell'istanza ma ne ha rilevato l'inammissibilità per superamento dei limiti massimi di pena da espiare, mentre il primo motivo di ricorso relativo all'istanza di affidamento in prova deduce illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sono stati ritenuti indici di pericolosità sociale anche l'esistenza di precedenti penali ulteriori a quelli in espiazione (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), di processi in corso (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), nonchè le negative informazioni di polizia sul conto dell'interessato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), ed in modo non illogico tali indici di pericolosità sono stati ritenuti prevalenti rispetto alla nuova, residenza dichiarata dall'imputato ed all'apertura da parte dello stesso di una attività imprenditoriale su cui si spendono il ricorso e la memoria depositata in corso di giudizio di cassazione, mentre, ai fini del giudizio di pericolosità, il ricorso non spiega, inoltre, perché dovrebbe contribuire a viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata la circostanza che uno dei due furti in espiazione abbia avuto ad oggetto una autovettura; da ultimo, la deduzione che uno dei due reati in espiazione sia stato commesso in età risalente è comunque elisa nel percorso logico del Tribunale dalla commissione del successivo reato in espiazione e dalla esistenza dei due carichi pendenti per fatti successivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo all'istanza di detenzione domiciliare non è conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, che non ha deciso il merito dell'istanza ma ne ha rilevato l'inammissibilità per superamento dei limiti massimi di pena da espiare, mentre il primo motivo di ricorso relativo all'istanza di affidamento in prova deduce illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sono stati ritenuti indici di pericolosità sociale anche l'esistenza di precedenti penali ulteriori a quelli in espiazione (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), di processi in corso (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), nonchè le negative informazioni di polizia sul conto dell'interessato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), ed in modo non illogico tali indici di pericolosità sono stati ritenuti prevalenti rispetto alla nuova, residenza dichiarata dall'imputato ed all'apertura da parte dello stesso di una attività imprenditoriale su cui si spendono il ricorso e la memoria depositata in corso di giudizio di cassazione, mentre, ai fini del giudizio di pericolosità, il ricorso non spiega, inoltre, perché dovrebbe contribuire a viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata la circostanza che uno dei due furti in espiazione abbia avuto ad oggetto una autovettura; da ultimo, la deduzione che uno dei due reati in espiazione sia stato commesso in età risalente è comunque elisa nel percorso logico del Tribunale dalla commissione del successivo reato in espiazione e dalla esistenza dei due carichi pendenti per fatti successivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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