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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19484/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 26 aprile 2023, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., a lui ascritto; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, la cui non genericità sarebbe evidente dalla stessa motivazione offerta dall'ordinanza, che censurerebbe nel dettaglio le doglianze avanzate dalla difesa - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, poiché i motivi di appello avanzati dal ricorrente, così come ha correttamente rilevato la Corte di appello in motivazione, seguivano un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, risultando così inidonei a scalfire il ragionamento del Giudice di primo grado, e incorrendo nella sanzione di inammissibilità alla luce del principio, già noto nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Corte di Cassazione in Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P. P.Q.Mspese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/3/2026.

Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA] ,ria r DEPOSITATA tN CAN(' 28 A2O26 Furr.L} Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 26 aprile 2023, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., a lui ascritto; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, la cui non genericità sarebbe evidente dalla stessa motivazione offerta dall'ordinanza, che censurerebbe nel dettaglio le doglianze avanzate dalla difesa - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, poiché i motivi di appello avanzati dal ricorrente, così come ha correttamente rilevato la Corte di appello in motivazione, seguivano un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, risultando così inidonei a scalfire il ragionamento del Giudice di primo grado, e incorrendo nella sanzione di inammissibilità alla luce del principio, già noto nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Corte di Cassazione in Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P. P.Q.Mspese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2026. Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA] ,ria r DEPOSITATA tN CAN(' 28 A2O26 Furr.L} Mar