CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1962
Cassazione n. 12635/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1962 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, assolvendo l'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale e confermandola quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di bancarotta documentale generica, rideterminando la pena irrogata in anni due di reclusione oltre alle pene accessorie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ragione del contrasto tra la motivazione dell'assoluzione per insussistenza del fatto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale - risulta aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. A ben vedere, a differenza di quanto evidenzia il ricorso, non per carenza di potere di gestione da parte dell'imputato, bensì per difetto della distrazione in sé, la Corte di appello ritiene l'insussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale. Diversamente, la motivazione impugnata conferma la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica: a riguardo per un verso richiama il ruolo di amministratore di diritto dell'imputato, come anche l'attribuzione a titolo di dolo e non di colpa, essendo funzionale alla eliminazione dei crediti dalla ,nuu contabilità: pertanto il motivo di ricorso è per un verso aspecifico perché non si confronta con tali argomentazioni e, per altro, inedito e manifestamente infondato: inedito in quanto con il motivo di appello non ci si doleva della attribuzione di responsabilità all'imputato per la bancarotta documentale, ma se ne chiedeva solo la derubricazione in bancarotta semplice, il che rende non consentito l'attuale motivo; in secondo luogo, a differenza del motivo che evoca la necessità del dolo specifico, per la bancarotta documentale in contestazione, di tipo generico, è richiesto il solo dolo generico, la cui prova non è stata tratta solo dalla condotta in sé di tenuta irregolare delle scritture, avendo invece la Corte territoriale richiamato anche la finalità di occultare i crediti, quindi un quid pluris che rende solida la motivazione di sussistenza del coefficiente psicologico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore