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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 38148/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 42892/21, emessa in data 11 novembre 2021, la Settima Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 322 cod. pen.

Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

5. Nel caso di specie, la decisione impugnata ha un evidente carattere valutativo e non risulta affatto il frutto di una fuorviata rappresentazione percettiva.

Nell'ordinanza, infatti, la Corte di cassazione ha osservato che il motivo concernente la responsabilità era «stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei agenti di polizia operanti».

In questa sede il ricorrente ha riproposto ancora una censura circa la erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, estendendo la doglianza alla dirimente e incensurabile considerazione svolta dal giudice di legittimità, incorrendo in una sorta di doppia inammissibilità.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 42892/21, emessa in data 11 novembre 2021, la Settima Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 322 cod. pen. Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 5. Nel caso di specie, la decisione impugnata ha un evidente carattere valutativo e non risulta affatto il frutto di una fuorviata rappresentazione percettiva. Nell'ordinanza, infatti, la Corte di cassazione ha osservato che il motivo concernente la responsabilità era «stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei agenti di polizia operanti». In questa sede il ricorrente ha riproposto ancora una censura circa la erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, estendendo la doglianza alla dirimente e incensurabile considerazione svolta dal giudice di legittimità, incorrendo in una sorta di doppia inammissibilità. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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