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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 31719/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, decidendosull’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere ‒ inrelazione ai delitti provvisoriamente contestati di tentata estorsione aggravata(capo 7), di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1. cod. pen. (capo 8) – e dellamisura degli arresti domiciliari in relazione all’ipotesi di tentato delitto di turbatalibertà degli incanti (capo 4), ha disposto la sostituzione delle predette misurecon quella del divieto di dimora nella Regione Calabria.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per nonavere il Tribunale espresso un adeguato giudizio in tema di concretezza eillogica, in quanto, pur valorizzando lo status di persona incensurata delricorrente, il suo allontanamento spontaneo dai luoghi delle condotte imputate,l’assenza di procedimenti pendenti per il periodo antecedente al suoallontanamento, avrebbe poi assolutizzato il dato della gravità della condotta,senza alcun riguardo per il requisito dell’attualità (si rimarca, a tal proposito,l’esteso periodo temporale trascorso dalla commissione dei reati contestati) e perl’irripetibilità del contesto in cui i reati sono stati commessi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il motivo unico è aspecifico, mancando, il ricorrente, di confrontarsi, inmaniera critica ed effettiva, con la motivazione resa dal Tribunale in merito allaconcretezza e all’attualità del pericolo di reiterazione della condotta.La valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative è stataeffettuata alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, incoerenza con consolidate coordinate ermeneutiche elaborate da questa Corte (direcente, si veda, ad es., Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv.289262 - 01); in particolare, si sono evidenziate le modalità realizzative dellecondotte provvisoriamente contestate e le circostanze che ne hannocaratterizzato la dinamica.

Nell’avversato provvedimento si dà ampiamenteconto, infatti, di condotte del ricorrente e dei co-indagati, volte a creare un climadi intimidazione, assoggettamento e timore nelle vittime; condotte la cui efficaciaveniva amplificata dal metodo mafioso.Benché la parte motiva sulla gravità indiziaria non sia oggetto del ricorso,resta il fatto che, essa, nel corso di 25 pagine, illustra, con dovizia di dettagli, leconcrete modalità (anche con precipui riferimenti a frasi pronunciate perminacciare e gravemente intimidire le persone offese) dell’agire del ricorrente edei co-indagati.

È proprio alla luce di ciò che, senza incorrere nei dedotti vizi diillogicità e rimarcando altresì i dati ambientali e di contesto sociale (cfr., ex plur.,Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca', Rv. 268977 – 01), il Tribunale delriesame ha evidenziato la perdurante sussistenza di un’esigenza di difesa socialee di tutela della collettività.

Con razionale apprezzamento dei complessivi profiliindiziari, i giudici del riesame hanno ritenuto necessaria una misura cautelare,certamente meno afflittiva delle misure in origine disposte, ma adeguata,comunque, a esercitare un effetto deterrente – utile a scongiurare il pericolo diun riavvicinamento al contesto originario ‒ e di controllo dell’indagato, anche adistanza da quattro anni dalle condotte provvisoriamente ascritte e nonostante lapresenza di elementi positivamente valutati in motivazione, su cui il ricorrenterichiama l’attenzione, tra cui l’impiego lavorativo a tempo indeterminato fuoriregione: particolare, quest’ultimo, che rende, a fortiori, meno gravosa ladisposta misura cautelare (ove si consideri che, secondo la giurisprudenza dilegittimità ‒ v., ad es.

Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, Bedani, Rv.280143 – 01 ‒ è legittimo il divieto di dimora in relazione al luogo in cuil'indagato abbia fissato il proprio domicilio o svolga l'attività lavorativa).Che le esigenze cautelari ‒ fronteggiabili con il divieto di dimora nellaRegione Calabria ‒ persistessero nella loro attualità e concretezza era statosupposto, del resto, dal ricorrente stesso, che chiedeva, in via subordinata, lamisura effettivamente disposta, poi, dal Collegio del riesame con l’ordinanzaimpugnata.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, decidendosull’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere ‒ inrelazione ai delitti provvisoriamente contestati di tentata estorsione aggravata(capo 7), di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1. cod. pen. (capo 8) – e dellamisura degli arresti domiciliari in relazione all’ipotesi di tentato delitto di turbatalibertà degli incanti (capo 4), ha disposto la sostituzione delle predette misurecon quella del divieto di dimora nella Regione Calabria.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per nonavere il Tribunale espresso un adeguato giudizio in tema di concretezza eillogica, in quanto, pur valorizzando lo status di persona incensurata delricorrente, il suo allontanamento spontaneo dai luoghi delle condotte imputate,l’assenza di procedimenti pendenti per il periodo antecedente al suoallontanamento, avrebbe poi assolutizzato il dato della gravità della condotta,senza alcun riguardo per il requisito dell’attualità (si rimarca, a tal proposito,l’esteso periodo temporale trascorso dalla commissione dei reati contestati) e perl’irripetibilità del contesto in cui i reati sono stati commessi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico è aspecifico, mancando, il ricorrente, di confrontarsi, inmaniera critica ed effettiva, con la motivazione resa dal Tribunale in merito allaconcretezza e all’attualità del pericolo di reiterazione della condotta.La valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative è stataeffettuata alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, incoerenza con consolidate coordinate ermeneutiche elaborate da questa Corte (direcente, si veda, ad es., Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv.289262 - 01); in particolare, si sono evidenziate le modalità realizzative dellecondotte provvisoriamente contestate e le circostanze che ne hannocaratterizzato la dinamica. Nell’avversato provvedimento si dà ampiamenteconto, infatti, di condotte del ricorrente e dei co-indagati, volte a creare un climadi intimidazione, assoggettamento e timore nelle vittime; condotte la cui efficaciaveniva amplificata dal metodo mafioso.Benché la parte motiva sulla gravità indiziaria non sia oggetto del ricorso,resta il fatto che, essa, nel corso di 25 pagine, illustra, con dovizia di dettagli, leconcrete modalità (anche con precipui riferimenti a frasi pronunciate perminacciare e gravemente intimidire le persone offese) dell’agire del ricorrente edei co-indagati. È proprio alla luce di ciò che, senza incorrere nei dedotti vizi diillogicità e rimarcando altresì i dati ambientali e di contesto sociale (cfr., ex plur.,Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca', Rv. 268977 – 01), il Tribunale delriesame ha evidenziato la perdurante sussistenza di un’esigenza di difesa socialee di tutela della collettività. Con razionale apprezzamento dei complessivi profiliindiziari, i giudici del riesame hanno ritenuto necessaria una misura cautelare,certamente meno afflittiva delle misure in origine disposte, ma adeguata,comunque, a esercitare un effetto deterrente – utile a scongiurare il pericolo diun riavvicinamento al contesto originario ‒ e di controllo dell’indagato, anche adistanza da quattro anni dalle condotte provvisoriamente ascritte e nonostante lapresenza di elementi positivamente valutati in motivazione, su cui il ricorrenterichiama l’attenzione, tra cui l’impiego lavorativo a tempo indeterminato fuoriregione: particolare, quest’ultimo, che rende, a fortiori, meno gravosa ladisposta misura cautelare (ove si consideri che, secondo la giurisprudenza dilegittimità ‒ v., ad es. Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, Bedani, Rv.280143 – 01 ‒ è legittimo il divieto di dimora in relazione al luogo in cuil'indagato abbia fissato il proprio domicilio o svolga l'attività lavorativa).Che le esigenze cautelari ‒ fronteggiabili con il divieto di dimora nellaRegione Calabria ‒ persistessero nella loro attualità e concretezza era statosupposto, del resto, dal ricorrente stesso, che chiedeva, in via subordinata, lamisura effettivamente disposta, poi, dal Collegio del riesame con l’ordinanzaimpugnata.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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