CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/9/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 25 luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto a seguito di ordinanza cautelare del 26 marzo 2022 in relazione ai reati di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata dall'ipotesi mafiosa, con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con proprio atto deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto in modo contraddittorio della deduzione difensiva secondo la quale le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano genuine essendo l'assunto rafforzato dalla successiva denuncia dei Caputo del tentativo estorsivo subito da tale Ravolo e nel corso della quale i Caputo non hanno riconosciuto il Tabasco, ancorchè in effigie rappresentato nell'album fotografico. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle addotte necessità familiari a sostegno della modifica della misura cautelare, non considerate dalla ordinanza. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è infondato oltre che proposto per ragioni in fatto rispetto alla motivazione, esente da vizi logici, che ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione negando che le emergenze contenute nella informativa della Questura di Napoli del 26 agosto 2016, relative alle condotte estorsive ai danni del "panificio Caputo" da parte di [OSCURATO:PERSONA], peraltro già agli atti del procedimento, costituissero un novum idoneo a scalfire la già ritenuta gravità indiziaria in ordine alla estorsione consumata nel dicembre 2015. A tal riguardo militando, oltre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, le immagini registrate presso l'esercizio commerciale delle vittime che 2 ( documentano i ripetuti accessi del ricorrente, a smentita delle dichiarazioni delle stesse vittime, così dovendosi ribadire il relativo giudizio di inattendibilità. Del pari incensurabile è la valutazione della condotta tenuta dalle stesse parti offese considerandosi che le loro dichiarazioni riguardano un diverso episodio e non illogicamente prospettandosi un successivo mutamento della condotta delle parti offese. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla assorbente e decisiva permanenza della insuperata presunzione cautelare di adeguatezza della sola misura carceraria a presidio della indiscussa gravità indiziaria in ordine alla ipotesi associativa a carico del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. at