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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25819/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13440/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 3824/2017 depositata il 30/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Dipendenti sanità – inquadramento fascia economica Ds – svolgimento funzioni di coordinamento R.G.N. 13440/2018 Pag.Rilevatoche:

1. con sentenza n. 3824 del 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione gravata, rigettava il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Cassino da [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennità di coordinamento, parte fissa, prevista dall’art. 10 c.c.n.l. del 2001 ed anche l’inquadramento nel superiore livello Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l., Comparto sanità del 2004;

2. premetteva in fatto che, dalla documentazione prodotta, risultava pacificamente come, dopo una pregressa serie di contratti dilavoro a termine e a tempo indeterminato, il Grossi fu assunto dall’Azienda USL di Frosinone a tempo determinato per il periodo 01.08.2001 -31.01.2002 con la qualifica di caposala livello D, per poi essere inquadrato a tempo indeterminato, dal 01.02.2002, quale infermiere professionale di livello C;

3. tanto precisato, accoglieva il gravame proposto dall’Amministrazione, con assorbimento dell’eccezione relativa alla prescrizione quinquennale delle pretese economiche, ritenendo che le norme richiamate dal Tribunale a fondamento della propria decisione, ossia l’art. 10 c.c.n.l. del 2001 e l’art. 19 del c.c.n.l. del 2004, non potessero trovare applicazione con riferimento ai dipendenti assunti, alla data del 31.08.2001, con contratti a termine, ma solo in relazione a lavoratori titolari di rapporti a tempo indeterminato con le rispettive Aziende;

4. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo;

5. l’Azienda ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. l’unico articolato motivo di ricorso propone tre differenti censure;

1.1. con la prima di esse, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 n. 5 cod. proc. civ.;

1.2. con la seconda, invece, lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3, per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta.;

1.3. con la terza censura, infine, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento agli artt.1262 e 1263 cod. civ. e all’art. 10 c.c.n.l.

Comparto sanità, bienno economico 2000/2001 del 20.09.2001; in sintesi, il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia omesso di considerare due aspetti fondamentali della vicenda storica; in primo luogo, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Azienda, per dare attuazione al comma 7 dell’art. 10 c.c.n.l., aveva proceduto alla nomina nel 2007 di una R.G.N. 13440/2018 Pag.Commissione bilaterale, composta da parte datoriale e parte sindacale, per stabilire quali dovessero essere i criteri ed i requisiti per riconoscere l’indennità di coordinamento al personale inquadrato nella categoria C; tali criteri erano stati formalmente recepiti dalla deliberazione n. 118 del 2008, la quale, però, era stata sospesa dalla successiva delibera n. 14 del 2009; ebbene, il ricorrente afferma che la sospensione della delibera era dovuta a perplessità in merito alla veridicità di talune dichiarazioni inoltrate dal personale dipendente e, dunque, non discendeva da motivi afferenti alla legittimità dei criteri stabiliti a seguito della concertazione sindacale; pertanto, la deliberazione n. 118 ben può integrare gli estremi di un atto di esercizio, compiuto ed effettivo, del potere discrezionale spettante alla p.a., essendosi già autodeterminata nel senso di procedere, mediante l’individuazione dei criteri richiesti dal comma 7, al conferimento dell’indennità di coordinamento; in secondo luogo, il lavoratore censura la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui, la stessa, ha ritenuto di non applicare al caso in esame la disciplina prevista dall’art. 10, comma 2, c.c.n.l., stante la natura “a termine” del rapporto di lavoro intercorrente con l’Azienda sanitaria; rileva di essere stato assunto a tempo indeterminato già nel 1980 e, nel corso di tale rapporto, di aver partecipato ad avvisi interni per incarichi di caposala di categoria D, tra i quali anche quello dal 01.08.2001 al 31.01.2002 oggetto della controversia; aggiunge che la Corte abbia omesso di considerare il fatto che egli aveva svolto, sin dal 1991 e senza soluzione di continuità, le mansioni di coordinamento richieste dal precetto contrattuale collettivo, il che rileverebbe, ai fini dell’ottenimento della relativa indennità, a prescindere dall’effettiva categoria di inquadramento (C o D); tutto ciò considerato, se la Corte avesse attribuito l’adeguata valenza alle circostanze di fatto relative ad una concreta assunzione a tempo indeterminato, ovvero se non avesse completamente omesso di esaminare il contenuto della delibera n. 118, allora ben avrebbe potuto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c.c.n.l. 2001 e, di conseguenza, anche l’inquadramento nella superiore categoria Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del c.c.n.l. del 2004;

2. il ricorso, in tutte le censure in cui è articolate, è infondato;

3. è pacifico che il ricorrente non possedesse il requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31.8.2001; il Grosso, infatti, come si evince dagli stessi atti costituenti parte integrante del ricorso per cassazione, era stato assunto a far data dal 20/3/1980 come infermiere professionale, ex 6° livello d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, poi confluito nella categoria C di cui al c.c.n.l. del del 7 aprile 1999 ed aveva stipulato, per quanto qui rileva, un R.G.N. 13440/2018 Pag.contratto a termine per il periodo 1/8/2001-31/1/2002, con mansioni di caposala, livello D; seppure è erroneo il passaggio della sentenza impugnata in cui è evidenziato che il Grossi era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1/2/2002, nondimeno la decisione di infondatezza della pretesa è corretta; il suddetto contratto a termine per il livello D si era innestato su un rapporto di ruolo che alla data del 31/8/2001 era pur sempre con inquadramento del Grosso nel livello C;

4. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l ’ insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D;

4.1. l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la den ominazione della categoria D, rispettivamente, di ‘collaboratore professionale sanitario ’ nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di ‘collaboratore professionale -assistente sociale’;

4.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento;

4.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione,è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C;

4.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema ‘a regime’(una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - dì pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, ‘a regime’l’incarico, che richiede sempre un R.G.N. 13440/2018 Pag.atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento -v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -);

4.5. il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla ‘prima applicazione’ della norma con trattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”;

4.6. sempre in sede di ‘prima applicazione’ del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5;

4.7. nell’ipotesi di ‘prima applicazione’di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del caposala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D ( omissis ), ai quali l ’ azi enda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di R.G.N. 13440/2018 Pag.essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7;

4.8. è stato da questa Corte precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla categoria C), che presuppone il conferimento ‘formale’dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere diconformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589); così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199);

4.9. altra disciplina è quella successiva alla prima applicazione, la quale comporta, per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004, l’inquadramento a livello Ds del personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l ’ indennità di coordinamento; per il restante personale, sia che esso risulti transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive (v. ancora Cass.12339/2018, cit.);

4.10. sempre la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass. 2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento;

4.11. si è inoltre affermato (v.

Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 che richiama, tra l’altro, Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. n. 10009/2010 cit.) che l’attività di R.G.N. 13440/2018 Pag.coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale;

5. nella specie, il ricorrente (che non vantava alcun pregresso inquadramento di ruolo in D prima del 31 agosto 2001) pretende di far valere, ai fini del riconoscimento dell’indennità di coordinamento e dell’automatico inquadramento in Ds, le mansioni svolte nel periodo di cui al contratto a termine (e così, in particolare, del contratto a termine di sei mesi stipulato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/1/2001 con la qualifica di caposala); tuttavia, le disposizioni pattizie sopra richiamate, nell’interpretazione data da questa Corte di legittimità, e la stessa ratio del process o di riordino che è a base del riconoscimento in via permanente dell’indennità di coordinamento oltre che dell’automatismo dell’inquadramento in Ds, prevedono quale requisito imprescindibile un inquadramento in ruolo in D alla data del 31 agosto 2001; non può, dunque, dirsi che il suddetto requisito fosse integrato da un contratto a termine di pochi mesi per lo svolgimento di mansioni di caposala (la situazione non cambia anche se si considera il contratto a termine dal 2/1/1999 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); ciò è confermato dalle stesse previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del c.c.n.l. che fanno riferimento alle condizioni economico -normative per attuare il passaggio del personale già in C e in D nell’unica categoria D, alle dotazioni organiche dei profili, alle ‘trasformazioni’;

6. trattasi di previsioni eccezionali (e tale è, in particolare, quella di cui all’10, comma 7, prima richiamato), come risulta suffragato dalla lettura del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell’art. 8, commi 2 e3 del medesimo c.c.n.l. (che riguardano l’inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori) nonché nel comma 4 dell’articolo stesso, riferito all’indennità di coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D (iniziale o super) cui si collega, appunto, l’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 7; diversamente si determinerebbe una situazione del tutto paradossale venendo a dipendere la corresponsione ‘permanente’dell ’ indennità di coordinamento (nella misura fissa) in favore di un dipendente di ruolo inquadrato in C alla data del 31/8/2001 dalla solo temporanea attribuzione di mansioni di caposala; ciò in contrasto con la scelta delle parti sociali di circoscriverel’attribuzione di detta indennità, prevista a scopo perequativo infra-categoriale, ai soli casi in cui la funzione di coordinamento fosse stata già definitivamente acclarata (per effetto di inquadramento in ruolo ovvero di formale riconoscimento da parte dell’Azienda); R.G.N. 13440/2018 Pag.7. non poteva, perciò che essere precluso l’inserimento del Grossi nell’ambito dei beneficiari dell’indennità di coordinamento che, secondo il regime di ‘prima applicazione’ di cui si è detto, differenziava il personale confluito nella categoria D (non essendo lo stesso inquadrato in ruolo come collaboratore professionale sanitario-caposala, già appartenente alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, né rientrando il medesimo nell’ambito del personale proveniente dalla categoria C cui fosse stato riconosciuto con atto formale l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 - che, evidentemente, è situazione fattuale del tutto diversa rispetto all’intervenuta stipula deicontratti a termine di cui si è detto e che non risulta neppure essere stata specificamente dedotta in sede di ricorso di primo grado come trascritto alle pagg. 1 e 2 del ricorso per cassazione -); né era attribuibile allo stesso il passaggio automatico in Ds (si veda Cass. 3 giugno 2015, n. 11486 secondo cui “presupposto necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo Ds non è solo lo svolgimento di ‘reali funzioni di coordinamento’indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 10 cit. ma anche il connesso requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31 agosto 2001”) ricadendo la fattispecie nell’ambito delle regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive; nello specifico, come detto, il Grossi, alla data del 31/8/2001, non apparteneva, quale dipendente di ruolo, alla categoria D (essendogli state attribuite le mansioni di caposala solo temporaneamente ed in virtù dei sopra richiamati contratti a termine, senza dunque alcun formale e definitivo inquadramento) né aveva un pregresso inquadramento di ruolo in C con formale riconoscimento delle funzioni di coordinamento;

8. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13440/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 3824/2017 depositata il 30/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Dipendenti sanità – inquadramento fascia economica Ds – svolgimento funzioni di coordinamento R.G.N. 13440/2018 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 3824 del 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione gravata, rigettava il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Cassino da [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennità di coordinamento, parte fissa, prevista dall’art. 10 c.c.n.l. del 2001 ed anche l’inquadramento nel superiore livello Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l., Comparto sanità del 2004; 2. premetteva in fatto che, dalla documentazione prodotta, risultava pacificamente come, dopo una pregressa serie di contratti dilavoro a termine e a tempo indeterminato, il Grossi fu assunto dall’Azienda USL di Frosinone a tempo determinato per il periodo 01.08.2001 -31.01.2002 con la qualifica di caposala livello D, per poi essere inquadrato a tempo indeterminato, dal 01.02.2002, quale infermiere professionale di livello C; 3. tanto precisato, accoglieva il gravame proposto dall’Amministrazione, con assorbimento dell’eccezione relativa alla prescrizione quinquennale delle pretese economiche, ritenendo che le norme richiamate dal Tribunale a fondamento della propria decisione, ossia l’art. 10 c.c.n.l. del 2001 e l’art. 19 del c.c.n.l. del 2004, non potessero trovare applicazione con riferimento ai dipendenti assunti, alla data del 31.08.2001, con contratti a termine, ma solo in relazione a lavoratori titolari di rapporti a tempo indeterminato con le rispettive Aziende; 4. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo; 5. l’Azienda ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. l’unico articolato motivo di ricorso propone tre differenti censure; 1.1. con la prima di esse, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 n. 5 cod. proc. civ.; 1.2. con la seconda, invece, lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3, per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta.; 1.3. con la terza censura, infine, deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento agli artt.1262 e 1263 cod. civ. e all’art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità, bienno economico 2000/2001 del 20.09.2001; in sintesi, il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia omesso di considerare due aspetti fondamentali della vicenda storica; in primo luogo, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Azienda, per dare attuazione al comma 7 dell’art. 10 c.c.n.l., aveva proceduto alla nomina nel 2007 di una R.G.N. 13440/2018 Pag.Commissione bilaterale, composta da parte datoriale e parte sindacale, per stabilire quali dovessero essere i criteri ed i requisiti per riconoscere l’indennità di coordinamento al personale inquadrato nella categoria C; tali criteri erano stati formalmente recepiti dalla deliberazione n. 118 del 2008, la quale, però, era stata sospesa dalla successiva delibera n. 14 del 2009; ebbene, il ricorrente afferma che la sospensione della delibera era dovuta a perplessità in merito alla veridicità di talune dichiarazioni inoltrate dal personale dipendente e, dunque, non discendeva da motivi afferenti alla legittimità dei criteri stabiliti a seguito della concertazione sindacale; pertanto, la deliberazione n. 118 ben può integrare gli estremi di un atto di esercizio, compiuto ed effettivo, del potere discrezionale spettante alla p.a., essendosi già autodeterminata nel senso di procedere, mediante l’individuazione dei criteri richiesti dal comma 7, al conferimento dell’indennità di coordinamento; in secondo luogo, il lavoratore censura la pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui, la stessa, ha ritenuto di non applicare al caso in esame la disciplina prevista dall’art. 10, comma 2, c.c.n.l., stante la natura “a termine” del rapporto di lavoro intercorrente con l’Azienda sanitaria; rileva di essere stato assunto a tempo indeterminato già nel 1980 e, nel corso di tale rapporto, di aver partecipato ad avvisi interni per incarichi di caposala di categoria D, tra i quali anche quello dal 01.08.2001 al 31.01.2002 oggetto della controversia; aggiunge che la Corte abbia omesso di considerare il fatto che egli aveva svolto, sin dal 1991 e senza soluzione di continuità, le mansioni di coordinamento richieste dal precetto contrattuale collettivo, il che rileverebbe, ai fini dell’ottenimento della relativa indennità, a prescindere dall’effettiva categoria di inquadramento (C o D); tutto ciò considerato, se la Corte avesse attribuito l’adeguata valenza alle circostanze di fatto relative ad una concreta assunzione a tempo indeterminato, ovvero se non avesse completamente omesso di esaminare il contenuto della delibera n. 118, allora ben avrebbe potuto riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c.c.n.l. 2001 e, di conseguenza, anche l’inquadramento nella superiore categoria Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del c.c.n.l. del 2004; 2. il ricorso, in tutte le censure in cui è articolate, è infondato; 3. è pacifico che il ricorrente non possedesse il requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31.8.2001; il Grosso, infatti, come si evince dagli stessi atti costituenti parte integrante del ricorso per cassazione, era stato assunto a far data dal 20/3/1980 come infermiere professionale, ex 6° livello d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, poi confluito nella categoria C di cui al c.c.n.l. del del 7 aprile 1999 ed aveva stipulato, per quanto qui rileva, un R.G.N. 13440/2018 Pag.contratto a termine per il periodo 1/8/2001-31/1/2002, con mansioni di caposala, livello D; seppure è erroneo il passaggio della sentenza impugnata in cui è evidenziato che il Grossi era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1/2/2002, nondimeno la decisione di infondatezza della pretesa è corretta; il suddetto contratto a termine per il livello D si era innestato su un rapporto di ruolo che alla data del 31/8/2001 era pur sempre con inquadramento del Grosso nel livello C; 4. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l ’ insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; 4.1. l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la den ominazione della categoria D, rispettivamente, di ‘collaboratore professionale sanitario ’ nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di ‘collaboratore professionale -assistente sociale’; 4.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento; 4.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione,è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C; 4.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema ‘a regime’(una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - dì pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, ‘a regime’l’incarico, che richiede sempre un R.G.N. 13440/2018 Pag.atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento -v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -); 4.5. il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla ‘prima applicazione’ della norma con trattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”; 4.6. sempre in sede di ‘prima applicazione’ del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5; 4.7. nell’ipotesi di ‘prima applicazione’di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del caposala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D ( omissis ), ai quali l ’ azi enda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di R.G.N. 13440/2018 Pag.essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7; 4.8. è stato da questa Corte precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla categoria C), che presuppone il conferimento ‘formale’dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere diconformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589); così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199); 4.9. altra disciplina è quella successiva alla prima applicazione, la quale comporta, per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004, l’inquadramento a livello Ds del personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l ’ indennità di coordinamento; per il restante personale, sia che esso risulti transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive (v. ancora Cass.12339/2018, cit.); 4.10. sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass. 2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; 4.11. si è inoltre affermato (v. Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 che richiama, tra l’altro, Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. n. 10009/2010 cit.) che l’attività di R.G.N. 13440/2018 Pag.coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale; 5. nella specie, il ricorrente (che non vantava alcun pregresso inquadramento di ruolo in D prima del 31 agosto 2001) pretende di far valere, ai fini del riconoscimento dell’indennità di coordinamento e dell’automatico inquadramento in Ds, le mansioni svolte nel periodo di cui al contratto a termine (e così, in particolare, del contratto a termine di sei mesi stipulato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/1/2001 con la qualifica di caposala); tuttavia, le disposizioni pattizie sopra richiamate, nell’interpretazione data da questa Corte di legittimità, e la stessa ratio del process o di riordino che è a base del riconoscimento in via permanente dell’indennità di coordinamento oltre che dell’automatismo dell’inquadramento in Ds, prevedono quale requisito imprescindibile un inquadramento in ruolo in D alla data del 31 agosto 2001; non può, dunque, dirsi che il suddetto requisito fosse integrato da un contratto a termine di pochi mesi per lo svolgimento di mansioni di caposala (la situazione non cambia anche se si considera il contratto a termine dal 2/1/1999 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); ciò è confermato dalle stesse previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del c.c.n.l. che fanno riferimento alle condizioni economico -normative per attuare il passaggio del personale già in C e in D nell’unica categoria D, alle dotazioni organiche dei profili, alle ‘trasformazioni’; 6. trattasi di previsioni eccezionali (e tale è, in particolare, quella di cui all’10, comma 7, prima richiamato), come risulta suffragato dalla lettura del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell’art. 8, commi 2 e3 del medesimo c.c.n.l. (che riguardano l’inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori) nonché nel comma 4 dell’articolo stesso, riferito all’indennità di coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D (iniziale o super) cui si collega, appunto, l’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 7; diversamente si determinerebbe una situazione del tutto paradossale venendo a dipendere la corresponsione ‘permanente’dell ’ indennità di coordinamento (nella misura fissa) in favore di un dipendente di ruolo inquadrato in C alla data del 31/8/2001 dalla solo temporanea attribuzione di mansioni di caposala; ciò in contrasto con la scelta delle parti sociali di circoscriverel’attribuzione di detta indennità, prevista a scopo perequativo infra-categoriale, ai soli casi in cui la funzione di coordinamento fosse stata già definitivamente acclarata (per effetto di inquadramento in ruolo ovvero di formale riconoscimento da parte dell’Azienda); R.G.N. 13440/2018 Pag.7. non poteva, perciò che essere precluso l’inserimento del Grossi nell’ambito dei beneficiari dell’indennità di coordinamento che, secondo il regime di ‘prima applicazione’ di cui si è detto, differenziava il personale confluito nella categoria D (non essendo lo stesso inquadrato in ruolo come collaboratore professionale sanitario-caposala, già appartenente alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, né rientrando il medesimo nell’ambito del personale proveniente dalla categoria C cui fosse stato riconosciuto con atto formale l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 - che, evidentemente, è situazione fattuale del tutto diversa rispetto all’intervenuta stipula deicontratti a termine di cui si è detto e che non risulta neppure essere stata specificamente dedotta in sede di ricorso di primo grado come trascritto alle pagg. 1 e 2 del ricorso per cassazione -); né era attribuibile allo stesso il passaggio automatico in Ds (si veda Cass. 3 giugno 2015, n. 11486 secondo cui “presupposto necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo Ds non è solo lo svolgimento di ‘reali funzioni di coordinamento’indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 10 cit. ma anche il connesso requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31 agosto 2001”) ricadendo la fattispecie nell’ambito delle regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive; nello specifico, come detto, il Grossi, alla data del 31/8/2001, non apparteneva, quale dipendente di ruolo, alla categoria D (essendogli state attribuite le mansioni di caposala solo temporaneamente ed in virtù dei sopra richiamati contratti a termine, senza dunque alcun formale e definitivo inquadramento) né aveva un pregresso inquadramento di ruolo in C con formale riconoscimento delle funzioni di coordinamento; 8. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 25819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris