Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2003
ECLI:EU:T:2003:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA] riunite T-116/01 e T-118/01
P & O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), SA,
e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso di annullamento – Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE – Nozione di aiuto di Stato – Acquisto, da parte dello Stato, di servizi a prezzo di mercato – Aiuti a carattere sociale concessi senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti – Omessa richiesta allo Stato membro di fornire le informazioni necessarie – Obbligo di restituzione degli aiuti – Legittimo affidamento dei beneficiari – Motivazione»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 5 agosto 2003
Massime della sentenza
1..
Aiuti concessi dagli Stati – Aiuto non notificato – Accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione di un nuovo accordo tra beneficiario ed erogatore – Ininfluenza quanto al carattere illegittimo dell'aiuto
(Art. 88, n. 3, CE)
2..
Procedura – [OSCURATO:PERSONA] del giudicato di una sentenza – Portata – Irricevibilità di un secondo ricorso – Presupposti – Identità delle parti, dell'oggetto e della causa dei due ricorsi
(Art. 87 CE)
3..
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Acquisti effettuati presso un'impresa – Valutazione sulla scorta del criterio dell'investitore privato – Esclusione unicamente in caso di transazione commerciale normale
(Art. 253 CE)
4..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata
(Art. 88, n. 3, CE)
5..
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata
(Artt. 87, n. 1, CE e 295 CE)
6..
Trattato CE – Regimi di proprietà – Principio di neutralità – Limiti – Assoggettamento alle norme fondamentali del Trattato – Ininfluenza sulla portata della nozione di aiuto di Stato
[Art. 87, n. 2, lett. a), CE]
7..
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune – Aiuti a carattere sociale – Presupposti
(Artt. 87 CE e 88 CE)
8..
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegittimo – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE – Eventuale legittimo affidamento dei soli beneficiari – Tutela – Presupposti e limiti
(Artt. 88 CE, 220 CE, 230, primo comma, CE e 233 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13)
9..
Diritto comunitario – Principi – Necessità di un sindacato giurisdizionale – Recupero di un aiuto illegittimo nonostante gli imperativi della certezza del diritto
(Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6)
10..
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Avvio di un procedimento di indagine formale – Termine massimo di due mesi – Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato
(Art. 88, n. 3, CE)
11..
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Messa in esecuzione prima della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ingiunge la restituzione dell'aiuto – Obbligo di motivazione – Portata
1.
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato, senza alcuna obiezione relativa alla sua validità giuridica, la comunicazione
di un nuovo accordo concernente un aiuto non notificato, intervenuto tra l'impresa beneficiaria e l'ente territoriale erogatore,
non può in nessun caso modificare il carattere illegittimo dell'aiuto di cui trattasi. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non può in nessun
caso autorizzare una deroga al procedimento di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE e modificare, con il proprio comportamento,
l'illegittimità di un aiuto. v. punto 70
2.
L'autorità della cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato
origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha lo stesso oggetto ed è fondato sui medesimi motivi, condizioni
queste che hanno necessariamente carattere cumulativo. Poiché l'atto di cui si chiede l'annullamento costituisce un elemento essenziale che permette di caratterizzare l'oggetto
di un ricorso, l'autorità della cosa giudicata non può essere invocata quando i ricorsi in questione non abbiano ad oggetto
il medesimo atto. v. punti 77-78
3.
Una misura statale a favore di un'impresa non può, per il semplice fatto che le parti si obbligano a prestazioni reciproche,
essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto statale di cui all'art. 87 CE. Per giunta, il semplice fatto che uno Stato membro acquisti beni e servizi a condizioni di mercato non è sufficiente a dimostrare
che tale operazione rappresenti una transazione commerciale effettuata a condizioni che sarebbero state accettate da un investitore
privato o, in altri termini, una normale operazione commerciale, qualora risulti che lo Stato non aveva un'effettiva necessità
di tali beni e servizi. La necessità, per uno Stato membro, di dimostrare che un tale acquisto rappresenta una normale operazione
commerciale si impone ancor più quando la scelta della controparte contrattuale non è stata preceduta da una gara d'appalto
aperta che sia stata sufficientemente pubblicizzata, dato che l'esistenza di una simile gara d'appalto vale normalmente ad
escludere che tale Stato membro intenda concedere un vantaggio all'impresa con cui stipula un contratto. v. punti 114, 117-118
4.
La motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara ed inequivoca il ragionamento dell'istituzione
da cui promana l'atto, così da permettere agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice
competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze
del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto
o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se
la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma
anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. v. punti 139, 170
5.
Nel caso di aiuti di Stato illegittimamente concessi, la [OSCURATO:PERSONA], per dichiararli incompatibili, non è tenuta a dimostrare
l'effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. Infatti, un siffatto obbligo
si risolverebbe nel favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica dell'art. 88, n. 3,
CE, a danno di quelli che notificano gli aiuti nella fase di progetto. v. punto 142
6.
Se il regime di proprietà continua ad essere di competenza di ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 295 CE, tale disposizione
non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti dal Trattato.
Non si può quindi ritenere che l'art. 295 CE limiti la portata della nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 87, n. 1, CE.
v. punti 151-152
7.
Per accertare se aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori sono accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti, di modo che essi, in applicazione dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, possono essere considerati
compatibili con il mercato comune, è necessario verificare se i detti consumatori beneficino di tali aiuti a prescindere da
chi sia l'operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l'obiettivo sociale invocato dallo
Stato membro interessato. v. punti 162-163
8.
Se non si può escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze
eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell'aiuto per opporsi alla sua ripetizione,
uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE, non
può invece invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari
ai fini dell'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui quest'ultima ordina la ripetizione del detto aiuto. Tale
possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità
nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni
emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di tali disposizioni. Così, non spetta allo Stato membro interessato, ma all'impresa beneficiaria,
far valere l'esistenza di circostanze eccezionali sulle quali essa abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento al
fine di opporsi alla restituzione di un tale aiuto. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inizialmente adottato una decisione positiva di approvazione dell'aiuto controverso non
ha potuto far sorgere, in capo all'impresa beneficiaria, un legittimo affidamento in quanto tale decisione è stata impugnata
nei termini di ricorso e quindi annullata dal giudice comunitario. v. punti 201-202, 205
9.
Se occorre vigilare sul rispetto degli imperativi della certezza del diritto a protezione degli interessi privati, è opportuno
ugualmente ponderare tali imperativi con gli imperativi della tutela degli interessi pubblici, i quali mirano, nel settore
degli aiuti di Stato, ad evitare che il funzionamento del mercato sia falsato in ragione di aiuti lesivi della concorrenza,
il che impone che gli aiuti illegittimi siano restituiti e che i concorrenti del beneficiario dell'aiuto possano contestare
gli atti della [OSCURATO:PERSONA] recanti loro pregiudizio, salvo privare di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario
in ordine alla legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in conformità degli artt. 220 CE, 230, primo
comma, CE e 233 CE. Orbene, l'esigenza di un sindacato giurisdizionale costituisce un principio generale di diritto comunitario,
che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo. Il diritto a un ricorso effettivo è stato inoltre riaffermato dall'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. v. punti 207-209
10.
Il principio secondo il quale il termine di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per avviare il procedimento di indagine formale di
cui all'art. 88, n. 2, CE non può superare due mesi, che è enunciato all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, può essere
invocato solo con riferimento a un aiuto notificato in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE, e non trova
applicazione quindi nell'ambito di un procedimento aperto dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a un aiuto non notificato. v. punto 217
11.
In materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell'art. 88, n. 3, CE, l'aiuto programmato sia già
stato corrisposto, la [OSCURATO:PERSONA], che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non
è tenuta ad esporre i motivi specifici per giustificare il suo esercizio. v. punto 224
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
5 agosto 2003
(1)
«Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso d'annullamento – Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE – Nozione di aiuto di Stato – Acquisto, da parte dello Stato, di servizi a prezzo di mercato – Aiuti a carattere sociale concessi senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti – Omessa richiesta allo Stato membro di fornire le informazioni necessarie – Obbligo di restituzione degli aiuti – Legittimo affidamento dei beneficiari – Motivazione»
Nelle cause riunite T-116/01 e T-118/01,
P & O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SA,
già [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Bilbao ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], QC, e dai sigg. D. Beard,
barrister, J. Ellison, solicitor e dall'avv. J. [OSCURATO:PERSONA],ricorrente nella causa T-116/01 e interveniente nella causa T-118/01 a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA] e I. Sáenz-[OSCURATO:PERSONA],ricorrente nella causa T-118/01 e interveniente nella causa T-116/01 a sostegno della P & O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SA,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. Flett, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2000, 2001/247/CE, relativa
al regime di aiuti al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore della compagnia marittima
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 89, pag. 28),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata),
composto dai sigg. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
1
Il 9 luglio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (il consiglio provinciale di Biscaglia, in prosieguo la
[OSCURATO:PERSONA], la
ricorrente nella causa T-118/01 ovvero l'
interveniente nella causa T-116/01) ed il Ministero del Commercio e del Turismo del governo basco, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], divenuta P&O [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SA (in prosieguo: la
P&O [OSCURATO:PERSONA], la
ricorrente nella causa T-116/01, ovvero l'
interveniente nella causa T-118/01), d'altro lato, hanno sottoscritto un accordo (in prosieguo: l'
accordo iniziale) relativo all'istituzione di un servizio di traghetti tra Bilbao e Portsmouth. Tale accordo prevedeva l'acquisizione, da
parte delle autorità firmatarie, per il periodo dal marzo 1993 al marzo 1996, di 26 000 biglietti di viaggio da utilizzare
sulla linea marittima Bilbao-Portsmouth. Il corrispettivo massimo che doveva essere versato alla P&O [OSCURATO:PERSONA] era fissato in
911 800 000 pesetas spagnole (ESP) ed era stato convenuto che la tariffa per passeggero sarebbe stata di ESP 34 000 per l'anno
1993/1994 e, salvo modifiche, di ESP 36 000 per l'anno 1994/1995 nonché ESP 38 000 per l'anno 1995/1996. L'accordo iniziale
non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
2
Con lettera 21 settembre 1992, la società [OSCURATO:PERSONA], che gestisce da vari anni, con la denominazione commerciale
di
[OSCURATO:PERSONA] una linea di navigazione marittima tra i porti di Plymouth, nel [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA]
una denuncia relativa alle ingenti sovvenzioni che dovevano essere concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal governo basco alla P&O
[OSCURATO:PERSONA].
3
Con lettera 30 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il governo spagnolo a fornirle tutte le informazioni utili relativamente
alle sovvenzioni in oggetto. Quest'ultimo ha fatto pervenire la sua risposta il 1° aprile 1993.
4
Il 29 settembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto
art. 88, n. 2, CE). Essa ha ritenuto che l'accordo iniziale non costituisse una normale operazione commerciale, in quanto
aveva ad oggetto l'acquisto di un numero predeterminato di biglietti di viaggio per un periodo di tre anni, in quanto il prezzo
pattuito era superiore alla tariffa commerciale, in quanto i biglietti di viaggio sarebbero stati pagati anche per i viaggi
non effettuati o dirottati verso altri porti, in quanto l'accordo conteneva un impegno a ripianare tutte le perdite nel corso
dei primi tre anni di esercizio del nuovo servizio, e che quindi si eliminava, in capo alla P&O [OSCURATO:PERSONA] l'elemento connesso
al rischio commerciale. [OSCURATO:PERSONA] luce delle informazioni che le erano state trasmesse, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che l'aiuto
finanziario concesso alla P&O [OSCURATO:PERSONA] costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 87 CE) e che esso non presentava i requisiti richiesti per essere dichiarato compatibile con il mercato comune.
5
Con lettera 13 ottobre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato tale decisione al governo spagnolo e lo ha invitato a confermare
che avrebbe sospeso ogni versamento a titolo dell'aiuto in questione sino all'adozione di una decisione definitiva. In tale
lettera, il governo spagnolo è stato altresì invitato a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni
necessarie per la valutazione di tale aiuto.
6
Con lettera 10 novembre 1993, il governo basco ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] la sospensione dell'esecuzione dell'accordo
iniziale.
7
La decisione di avviare un procedimento concernente l'aiuto concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla P&O [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di una
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, che è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
(GU 1994, C 70, pag. 5).
8
Nel corso del procedimento amministrativo, la P&O [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso sul tipo di accordo che poteva essere
negoziato tra le parti. Tali discussioni hanno condotto, in particolare, ad un progetto di modifica dell'accordo iniziale
e a progetti di sostituzione dell'accordo iniziale con un nuovo accordo.
9
Con lettera 27 marzo 1995, indirizzata ad un funzionario della direzione generale (DG)
Trasporti, incaricato degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti, la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo accordo
(in prosieguo: il
nuovo accordo), che era stato stipulato il 7 marzo 1995 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la P&O [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato vigente dal 1995 al 1998.
Emerge da una lettera allegata a tale comunicazione che la [OSCURATO:PERSONA] doveva ricevere interessi sulle somme che erano state
messe a disposizione della P&O [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell'accordo iniziale.
10
Ai sensi di questo nuovo accordo, la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistare, per il periodo che va dal gennaio 1995 al dicembre
1998, un totale di 46 500 biglietti di viaggio da utilizzare sulla linea di navigazione marittima Bilbao-Portsmouth, gestita
dalla P&O [OSCURATO:PERSONA]. Il corrispettivo massimo che l'autorità pubblica doveva versare era fissato in ESP 985 500 000 , di cui
ESP 300 000 000 dovevano essere pagate nel 1995, ESP 315 000 000 nel 1996, ESP 198 000 000 nel 1997 e ESP 172 500 000 nel 1998.
La tariffa convenuta per passeggero era pari a ESP 20 000 per il 1995, ESP 21 000 per il 1996, ESP 22 000 per il 1997 e ESP 23 000
per il 1998. A tali tariffe si applicava uno sconto che teneva conto dell'impegno di acquisto a lungo termine assunto dalla
[OSCURATO:PERSONA]; inoltre, esse erano calcolate sulla base di una tariffa di riferimento di ESP 22 000, cioè la tariffa commerciale
pubblicata per il 1994, aumentata del 5% annuo, pari quindi a ESP 23 300 nel 1995, ESP 24 500 nel 1996, ESP 25 700 nel 1997
e ESP 26 985 nel 1998.
11
La quinta clausola del nuovo accordo dispone: (...) La [[OSCURATO:PERSONA]] conferma con la presente che sono state assunte tutte le misure necessarie per conformarsi alla legislazione
applicabile all'accordo e conferma, in particolare, che quest'ultimo non viola la legislazione interna, né la legislazione
relativa alla tutela nei confronti delle violazioni alla concorrenza, né l'art. 92 del Trattato di Roma, e che sono state
assunte tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 93, n. 3, del Trattato di Roma.
12
Il 7 giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione di chiusura del procedimento d'esame avviato con riferimento
ad un aiuto in favore della P&O [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
decisione 7 giugno 1995).
13
La decisione 7 giugno 1995 sottolineava che il nuovo accordo conteneva numerose modifiche, rilevanti ai fini della conformità
con le prescrizioni imposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il governo basco non sarebbe più stato parte di questo accordo. Stando ai ragguagli
forniti alla [OSCURATO:PERSONA], il numero di biglietti di viaggio che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto acquistare era stato fissato
in base alle previsioni di accettazione dell'offerta da parte di alcuni gruppi di persone a basso reddito e da parte di persone
interessate dai programmi socioculturali, ivi compresi i gruppi scolastici, i giovani e gli anziani. Il prezzo dei biglietti
di viaggio era meno elevato rispetto a quello dei biglietti figurante nell'opuscolo relativo al periodo in questione, conformemente
alla normale prassi di sconti concessi, in funzione della quantità, ai grossi utenti di servizi commerciali. Nella decisione
veniva altresì precisato che gli altri punti dell'accordo iniziale i quali avevano sollevato critiche non comparivano nel
nuovo accordo.
14
Nella decisione 7 giugno 1995, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava del pari che la capacità di sopravvivenza del servizio proposto dalla
P&O [OSCURATO:PERSONA] era stata dimostrata dai risultati commerciali realizzati e che quest'ultima aveva potuto consolidare le proprie
attività senza far ricorso agli aiuti statali. Secondo il nuovo accordo, la P&O [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe goduto di alcun diritto
speciale nel porto di Bilbao e il suo diritto di precedenza sul molo sarebbe stato limitato agli orari specifici di partenza
e di arrivo delle sue navi, il che avrebbe consentito effettivamente ad altre navi di utilizzare il molo al di fuori di questi
orari. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il nuovo accordo, il cui scopo era quello di avvantaggiare i residenti che utilizzano i
servizi di trasporto locali di traghetto, sembrava essere l'espressione di un normale e leale rapporto commerciale per quanto
concerne la definizione delle tariffe dei servizi forniti.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha dunque ritenuto che il nuovo accordo non costituiva aiuto statale e ha deciso di chiudere il procedimento
avviato il 29 settembre 1993.
16
Con sentenza 28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-139; in prosieguo: la
sentenza BAI), il Tribunale ha annullato la decisione 7 giugno 1995 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su un'erronea interpretazione
dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, concludendo che il nuovo accordo non costituiva un aiuto di Stato.
17
Il 26 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, al fine di permettere
agli interessati di presentare le loro osservazioni sulla posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce della sentenza BAI
(GU C 233, pag. 22). Essa ne ha informato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con lettera 16 giugno 1999, ed ha ricevuto le osservazioni di
talune parti interessate, che ha trasmesso alle autorità spagnole per osservazioni. Queste ultime hanno esposto i loro argomenti
con lettera 21 ottobre 1999 ed hanno formulato osservazioni complementari l'8 febbraio ed il 6 giugno 2000.
Decisione impugnata
18
Con decisione 29 novembre 2000, 2001/247/CE relativa al regime di aiuti al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore della
compagnia marittima
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001 L 89, pag. 28; in prosieguo: la
decisione impugnata ovvero la
decisione), la [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine al procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, dichiarando che l'aiuto in oggetto era incompatibile
con il mercato comune e ordinando al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di chiederne la restituzione.
19
Emerge dalla decisione impugnata che, con l'acquisto dei biglietti di viaggio, la [OSCURATO:PERSONA] intendeva, da un lato, sovvenzionare
viaggi per persone appartenenti alla terza età residenti in Biscaglia, nell'ambito di un programma di viaggi tutto compreso
e vacanze personalizzate, denominato
Adineko e, d'altro lato, facilitare l'accesso ai trasporti per persone e istituzioni in Biscaglia che necessitassero di facilitazioni
per viaggiare (ad esempio, autorità locali, associazioni, scuole professionali e università). Da essa emerge altresì che il
programma Adineko era stato creato dalle autorità autonome basche al fine di sostituire, a partire dal 1996, il programma
nazionale di viaggi sovvenzionati denominato
Inserso, del quale avevano beneficiato annualmente circa 15 000 residenti in Biscaglia (
considerando 32-34, 48 e 51 della decisione).
20
Nella sua valutazione dell'aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il numero totale di biglietti di viaggio acquistato dalla
[OSCURATO:PERSONA] non è stato fissato in funzione delle sue reali necessità. A suo parere, contrariamente a quanto le era stato esposto
dalla [OSCURATO:PERSONA], il numero di biglietti acquistati presso la P&O [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto essere stimato a partire dalle cifre
del programma Inserso. Essa rileva (
considerando 49): [[OSCURATO:PERSONA]] ha deciso di acquistare 15 000 biglietti di viaggio dalla [P&O [OSCURATO:PERSONA]] nel 1995, quando [essa] aderiva ancora
al programma Inserso, che, secondo quanto dichiarato, nel 1995 aveva 15 000 beneficiari nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità
della regione autonoma basca non hanno chiarito perché le necessità della zona siano raddoppiate in quell'anno. Non è stato
chiarito nemmeno perché il programma abbia distribuito solamente 9 000 e 7 500 biglietti di viaggio nel 1997 e nel 1998 (invece
di 15 000). Quando [la [OSCURATO:PERSONA]] ha deciso di impegnarsi ad acquistare tale quantità di biglietti viaggio, [essa] ancora
non sapeva che il programma Inserso avrebbe continuato ad essere applicato agli abitanti della zona [benché la [OSCURATO:PERSONA]
avesse cessato di partecipare al programma] e che il suo programma non avrebbe avuto successo. Le autorità della Regione autonoma
basca non hanno spiegato nemmeno perché il numero di biglietti viaggio variasse tanto da un mese all'altro (ad esempio nel
gennaio 1995 ne sono stati acquistati 750, contro i 3 000 del febbraio dello stesso anno).
21
Per quanto concerne il numero di biglietti distribuiti, la decisione rileva che nell'ambito del programma Adineko tra il 1996
e il 1998 sono stati distribuiti in totale 3 532 biglietti, e che 12 520 biglietti di viaggio sono stati distribuiti tra il
1995 e il 1998 nell'ambito del programma inteso a facilitare l'accesso al trasporto per le persone e le istituzioni in Biscaglia
(
considerando 50 e 51).
22
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il nuovo accordo contiene numerose disposizioni che sono anormali nell'ambito di un accordo
commerciale avente ad oggetto l'acquisto di biglietti di viaggio, citando, a titolo di esempio, il fatto che l'accordo specifica
il numero settimanale e annuo dei viaggi che la P&O [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare, il fatto che serve il consenso della [OSCURATO:PERSONA]
nel caso in cui la P&O [OSCURATO:PERSONA] desideri cambiare la nave che effettua il servizio ed il fatto che l'accordo impone determinate
condizioni, come la nazionalità dei membri dell'equipaggio, o la provenienza dei beni e dei servizi (
considerando 52).
23
[OSCURATO:PERSONA] conclude (
considerando 53) come segue: [Il nuovo accordo] non perseguiva autentici imperativi di carattere sociale, come affermato dalle autorità della Regione autonoma
basca, né costituiva una normale operazione commerciale, ma si trattava in realtà di un aiuto alla compagnia marittima. La
somiglianza tra le cifre concesse in base [all'accordo iniziale] e [al nuovo accordo] non fa che confermare tale conclusione.
In altri termini, le autorità della regione autonoma hanno elaborato un secondo programma che permetteva alla compagnia marittima
di conservare l'ammontare dell'aiuto promesso nel 1992.
24
Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dall'art. 87, nn. 2 e 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nessuna
di tali deroghe trovi applicazione nel caso in esame (
considerando 56-73).
25
In ordine alla restituzione dell'aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento secondo cui tale restituzione sarebbe lesiva del
legittimo affidamento della [OSCURATO:PERSONA] e della P&O [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] invoca e cita integralmente i
punti 51-54 dei motivi della sentenza della Corte 14 gennaio 1997, causa C-169/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-135).
Essa invoca del pari il fatto che la decisione 7 giugno 1995 è stata impugnata nei termini, quindi annullata dal Tribunale,
che l'aiuto è stato eseguito prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione definitiva in proposito e che lo Stato
membro non ha mai effettuato una notifica valida ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE (
considerando 74-78).
26
Ai sensi dell'art. 1 della decisione impugnata: L'aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [P&O [OSCURATO:PERSONA]], per l'importo di ESP 985 500 000, è incompatibile
con il mercato comune.
27
L'art. 2 della decisione impugnata è così formulato:
1.
[OSCURATO:PERSONA] prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'art. 1, già posto illegalmente
a sua disposizione.
2.
Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in
cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base
del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale
.
Procedimento e conclusioni delle parti
28
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2001, la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il proprio ricorso nella
causa T-116/01.
29
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il proprio ricorso nella
causa T-118/01.
30
Con atto depositato in cancelleria il 6 settembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta d'intervento nella causa
T-116/01 a sostegno delle conclusioni della P&O [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda
Sezione ampliata del Tribunale del 5 novembre 2001.
31
Con telefax inviato in cancelleria il 27 settembre 2001, il cui originale è stato depositato in cancelleria il 28 settembre
2001, la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella causa T-118/01 a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda
è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 23 novembre 2001.
32
A causa della modifica della composizione delle Sezioni del Tribunale a partire dal 1° ottobre 2002, il giudice relatore è
stato destinato alla Prima Sezione ampliata e, di conseguenza, le presenti cause sono state assegnate a tale Sezione. A causa
di un impedimento del giudice relatore inizialmente designato dal presidente del Tribunale, il Tribunale ha stabilito, con
decisione 3 ottobre 2002, di attribuire la causa a un diverso giudice relatore.
33
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di dare inizio alla fase orale senza svolgere atti istruttori preliminari.
Tuttavia, è stato deciso di chiedere la produzione di un documento e di porre talune questioni alle parti.
34
Con ordinanza 20 gennaio 2003, sentite le parti, il Tribunale ha deciso di riunire le cause T-116/01 e T-118/01 ai fini della
fase orale e della sentenza.
35
Il 31 gennaio 2003, il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato una domanda di intervento nelle presenti cause. Poiché tale domanda è stata
presentata oltre il termine, essa è stata respinta con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata 4 marzo 2003.
36
Nella causa T-116/01, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare l'art. 2 della decisione impugnata;
annullare l'art. 2 della decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
37
L'interveniente nella causa T-116/01 conclude a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T-116/01.
38
Nella causa T-116/01, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso irricevibile;
dichiarare il ricorso irricevibile;
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
39
Nella causa T-118/01, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
in via subordinata, annullare l'art. 2 della decisione impugnata;
in via subordinata, annullare l'art. 2 della decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40
L'interveniente nella causa T-118/01 conclude a sostegno delle richieste della ricorrente nella causa T-118/01.
41
Nella causa T-118/01, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso irricevibile;
dichiarare il ricorso irricevibile;
─
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
42
A sostegno del proprio ricorso nella causa T-116/01, la ricorrente deduce tre motivi basati, in primo luogo, sulla violazione
del principio del legittimo affidamento, in secondo luogo, sulla violazione dell'art. 88 CE e, in terzo luogo, sulla violazione
dell'art. 253 CE.
43
A sostegno del proprio ricorso nella causa T-118/01, la ricorrente deduce sette motivi basati, in primo luogo, sulla violazione
dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, nella decisione impugnata, che la totalità delle somme versate rappresenti
un aiuto di Stato; in secondo luogo, sulla violazione dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, nella decisione
impugnata, che gli importi versati a titolo di corrispettivo dei biglietti di viaggio non ancora utilizzati rappresentino
un aiuto di Stato; in terzo luogo, sulla violazione del diritto di proprietà e dell'art. 295 CE; in quarto luogo, sulla violazione
dell'art. 87, n. 1,CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, nella decisione impugnata, l'esistenza di un pregiudizio
per il commercio intracomunitario, nonché sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto concerne
i presupposti d'applicazione di tale articolo; in quinto luogo, sulla violazione delle norme procedurali, in particolare la
violazione delle forme sostanziali richieste dal Trattato CE e dal regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante
modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), e sulla violazione dell'obbligo di motivazione;
in sesto luogo, sulla violazione dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, e, in settimo luogo, sulla violazione dell'art. 14 del
regolamento n. 659/1999 e dei principi della tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.
44
Il Tribunale ritiene utile esaminare, innanzitutto, i motivi introdotti dalla ricorrente nella causa T-118/01. Tali motivi
possono essere riuniti in cinque motivi basati, in primo luogo, sulla violazione dell'art. 87, n. 1, CE; in secondo luogo,
sulla violazione del diritto di proprietà e dell'art. 295 CE; in terzo luogo, sulla violazione dell'art. 87, n. 2, lett. a),
CE; in quarto luogo, sull'assenza di una richiesta di informazione e sull'insufficienza di motivazione, e, in quinto luogo,
sulla violazione dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999 e dei principi della tutela del legittimo affidamento e di buona
amministrazione. A tal proposito, è inoltre opportuno esaminare congiuntamente il quinto motivo nella causa T-118/01 e il
primo motivo nella causa T-116/01.
45
Prima di procedere all'esame di tali motivi, il Tribunale ritiene necessario, preliminarmente, accertare se l'aiuto di cui
tratta la decisione impugnata (in prosieguo: l'
aiuto controverso) sia stato concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE, e, pertanto, se si tratti o meno di un
aiuto legittimo.
Sulla legittimità dell'aiuto controverso
Argomenti delle parti
46
Per dimostrare che si tratta, nella fattispecie, di un aiuto concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88,
n. 3, CE, le ricorrenti sottolineano che, contrariamente a quanto affermato nei ‘considerando’ 75 e 77 della decisione impugnata,
l'aiuto controverso non ha avuto esecuzione prima della decisione 7 giugno 1995.
47
Le ricorrenti rilevano a tal proposito che la quinta clausola del nuovo accordo contiene una condizione sospensiva, conforme
al diritto spagnolo, ai sensi della quale le parti contraenti convenivano di sospendere l'esecuzione di tale accordo sino
al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si fosse pronunciata in ordine allo stesso, nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 88,
n. 3, CE. Orbene, secondo il diritto spagnolo, un contratto scritto potrebbe contenere una condizione preliminare non scritta,
qualora tale condizione sia stata espressamente o tacitamente convenuta tra le parti.
48
La ricorrente nella causa T-116/01 precisa che nessun aiuto di Stato è stato concesso sulla base del nuovo accordo prima della
pronuncia della decisione 7 giugno 1995, poiché l'adozione di tale decisione rappresentava una condizione preliminare all'entrata
in vigore del nuovo accordo, ai sensi del quale era stato concesso il presunto aiuto, conformemente a quanto avrebbe ammesso
la Corte nella sentenza 15 febbraio 2001, causa C-99/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1101, punti 40-44).
49
A suo parere, la ragione per la quale il nuovo accordo prevedeva l'emissione di biglietti che potevano essere scambiati con
biglietti di viaggio da utilizzarsi inizialmente in gennaio, febbraio, marzo e aprile 1995, prima della decisione 7 giugno
1995, era data dal fatto che l'accordo è stato redatto nel 1994 e che, a tale data, era prevedibile che esso sarebbe stato
approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 1995.
50
In ordine alla pretesa irregolarità della notifica, derivante dal fatto che la notifica è stata effettuata dagli avvocati
della beneficiaria, anziché dal governo spagnolo, le ricorrenti sostengono che la validità di un atto esecutivo può essere
messa in discussione solo qualora non siano stati assolti gli obblighi derivanti dall'ultima frase dell'art. 88, n. 3, CE
(sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5505, punto 12). Posto che, nel caso di specie,
l'aiuto è stato eseguito dopo la decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], le asserite irregolarità della notifica non
potrebbero comportare l'illegittimità dell'aiuto controverso.
51
In ogni caso, l'art. 88, n. 3, CE, non imporrebbe che la notifica alla [OSCURATO:PERSONA] debba essere effettuata dallo Stato membro.
L'art. 2 del regolamento n. 659/1999, citato nel ‘considerando’ 78 della decisione impugnata, non troverebbe applicazione
nel caso di specie, poiché non era in vigore alla data della comunicazione del nuovo accordo alla [OSCURATO:PERSONA].
52
Le ricorrenti contestano infine l'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il nuovo accordo sarebbe strettamente legato all'accordo
iniziale e affermano che il nuovo accordo non è stato esaminato nell'ambito di un procedimento formale di inchiesta. La designazione
NN si sarebbe riferita all'accordo iniziale e non a un procedimento avente ad oggetto il nuovo accordo. Esse rilevano in proposito
che solo in data 26 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di estendere al nuovo accordo il procedimento avviato nel 1993 in
relazione al precedente accordo. Così, nella fattispecie, vi sarebbero in realtà due fascicoli: il nuovo accordo relativo
ad aiuti notificati e l'accordo iniziale relativo ad aiuti non notificati.
53
In subordine, la ricorrente nella causa T-116/01, sostenuta dall'interveniente, sulla base del principio giuridico dell'
estoppel e del non venire contra factum proprium, afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe invocare l'inosservanza dell'art. 88, n. 3,
CE, posto che essa avrebbe accettato la comunicazione del nuovo accordo da parte degli avvocati della ricorrente nella causa
T-116/01 senza alcuna obiezione in ordine alla validità giuridica di tale comunicazione, che essa avrebbe fatto uso delle
informazioni fornite dagli avvocati della ricorrente nella causa T-116/01 ai fini dell'adozione della decisione 7 giugno 1995
e che sarebbe stato possibile chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere il nuovo accordo alla [OSCURATO:PERSONA], se
quest'ultima ne avesse fatto richiesta.
54
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea innanzitutto che sussiste una continuità tra l'accordo iniziale, non notificato, ed il nuovo accordo.
Essa rileva che il preambolo del nuovo accordo precisa che quest'ultimo sostituisce l'accordo iniziale, che la sentenza BAI
sottolinea tale continuità ai punti 76 e 80 della sua motivazione e che il procedimento amministrativo ha avuto inizio con
l'accordo iniziale, non notificato, ed è continuato con l'esame delle sue successive modifiche, ivi compreso il nuovo accordo.
Posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l'esistenza di aiuti non notificati, essa sarebbe legittimata a pronunciarsi in ordine
alla loro eventuale compatibilità con il Trattato senza dover prima chiedere una formale notifica. Una nuova notifica non
potrebbe eliminare le conseguenze della mancata notifica dell'accordo iniziale, tra cui, segnatamente, l'illegittimità dello
stesso.
55
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'art. 88, n. 3, CE impone allo Stato membro una notifica formale (sentenza del Tribunale
15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3437, punto 47) e che una comunicazione
da parte degli avvocati della ricorrente nella causa T-116/01 non può essere qualificata come notifica.
56
Infine, essa rileva che da tutta la corrispondenza intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA], le autorità interessate ed i beneficiari
prima della decisione 7 giugno 1995 risultava che si trattava di un accordo non notificato e che non veniva in considerazione
l'ipotesi di una formale notifica.
Giudizio del Tribunale
57
Ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE: [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. (...) Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto
a una decisione finale.
58
Nella fattispecie, il Tribunale rileva che l'aiuto istituito con il nuovo accordo non è stato concesso in conformità al procedimento
previsto dall'art. 88, n. 3, CE e che esso è pertanto illegittimo. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata, confortata
in tal senso dalle spiegazioni fornite dalle parti nell'ambito del presente procedimento, che l'accordo iniziale ed il nuovo
accordo costituiscono un unico aiuto, istituito ed attuato nel 1992, nell'ambito della conclusione dell'accordo iniziale,
senza notifica preliminare alla [OSCURATO:PERSONA].
59
Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che, come emerge dal preambolo del nuovo accordo nonché dalla comunicazione degli
avvocati della P&O [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1995, il nuovo accordo rappresenta una semplice modifica dell'accordo iniziale ed è stato
elaborato allo scopo di sostituire quest'ultimo.
60
A tal proposito, è giocoforza rilevare che le modifiche dell'accordo iniziale, come risultanti dal nuovo accordo, non incidono,
nella sostanza, sull'aiuto come istituito dall'accordo iniziale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 2002,
cause riunite T-195/01 e T-207/01, Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2309, punto 111).
61
Infatti, dai due accordi risulta che essi hanno ad oggetto l'acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], presso la medesima compagnia
marittima, la P&O [OSCURATO:PERSONA], di un determinato numero di biglietti di viaggio utilizzabili sulla medesima linea marittima e
per un periodo di uguale durata. Inoltre, i due accordi contengono disposizioni identiche quanto alla frequenza dei viaggi
e impongono entrambi alla P&O [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi ad osservare talune clausole relative alla nazionalità dell'equipaggio,
ai beni ed ai servizi utilizzati a bordo delle navi (v. ‘considerando’ 9 e 14 della decisione impugnata). Inoltre, come emerge
in particolare dai ‘considerando’ 9, 13, 31 e 32 della decisione impugnata, dalla prima clausola dell'accordo iniziale nonché
dal preambolo del nuovo accordo, i due accordi mirano entrambi a garantire un servizio marittimo regolare di linea al fine
di promuovere gli scambi, il turismo e lo sviluppo regionale dei [OSCURATO:PERSONA] ed a fornire opportunità di viaggio all'estero
a gruppi economicamente svantaggiati. Infine, è pacifico che le somme concesse ai sensi del nuovo accordo sono molto simili
a quelle concesse ai sensi dell'accordo iniziale, che queste ultime sono rimaste a disposizione della P&O [OSCURATO:PERSONA] e sono state
utilizzate per retribuire la P&O [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del nuovo accordo (v. ‘considerando’ 18 e 53 della decisione impugnata).
62
In secondo luogo, la decisione impugnata nonché la documentazione fornita dalle parti permettono di rilevare che la comunicazione
della P&O [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 1995, inviata ad un funzionario della DG
Trasporti della [OSCURATO:PERSONA] ad opera degli avvocati della P&O [OSCURATO:PERSONA], lungi dal rappresentare una notifica formale di un nuovo aiuto
previsto, chiude una lunga corrispondenza tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti, relativamente alle modifiche gradualmente
apportate all'accordo iniziale (v. precedente punto 8).
63
A tal proposito, emerge dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente nella causa T-116/01 che, a seguito dell'adozione
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 settembre 1993 relativa all'avvio del procedimento formale di esame e a seguito di una
riunione, il 22 aprile 1994, tra i servizi della DG
Trasporti della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e la P&O [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, queste ultime hanno inviato numerose lettere
alla [OSCURATO:PERSONA] con proposte di modifica da apportare all'accordo iniziale (v., in particolare, le lettere della beneficiaria
11 maggio, 6 giugno e 1° dicembre 1994, inviate a un funzionario della DG
Trasporti, nonché la lettera 25 novembre 1994 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], contenente una lista esaustiva delle modifiche apportate
all'accordo iniziale).
64
Il fatto che la comunicazione 27 marzo 1995 non rappresenti la notifica di un nuovo aiuto è del pari chiaramente confermato
dal fatto che essa è stata inviata dagli avvocati della P&O [OSCURATO:PERSONA] anziché dal governo spagnolo. Inoltre, le forme e il contenuto
di tale comunicazione non rispondono in alcun modo ai criteri formali richiesti. Infatti, contrariamente a quanto previsto
dal punto 3, lett. a), i) e ii) della lettera della [OSCURATO:PERSONA] agli Stati membri del 2 ottobre 1981, SG (81) 12740, la comunicazione
è stata inviata a un funzionario della DG
Trasporti anziché al segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA], ed essa non contiene alcun riferimento all'art. 88, n. 3, CE.
65
In terzo luogo, le lettere che le ricorrenti hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA], tra cui la comunicazione 27 marzo 1995, hanno
tutte il numero di riferimento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo relativo all'accordo iniziale, cioè
NN 40/93 (v., a tal proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
66
In quarto luogo, l'analisi del Tribunale è suffragata dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della ricezione della
comunicazione 27 marzo 1995, ha dato seguito a quest'ultima adottando la decisione 7 giugno 1995, anziché respingerla in quanto
incompleta, in conformità alla sua lettera agli Stati membri SG (81) 12740, citata, ed alla sua prassi abituale [v., a titolo
di esempio, la decisione 23 dicembre 1992 della [OSCURATO:PERSONA], applicativa dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE, indirizzata
agli altri Stati membri e agli interessati diversi dagli Stati membri sugli aiuti che l'Italia ha deciso di concedere all'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (GU 1993, C 75, pag. 2) , e sentenza BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 47].
67
In quinto luogo, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione 7 giugno 1995, dichiara espressamente che, con la
sua lettera inviata al governo spagnolo, conclude il procedimento avviato il 29 settembre 1993.
68
E' quindi chiaro che le stesse parti interessate e la [OSCURATO:PERSONA], sia durante il procedimento amministrativo preliminare,
sia nella decisione impugnata, hanno fornito indicazioni che permettono di rilevare come esse considerassero l'aiuto controverso
come un aiuto non notificato.
69
Il fatto che le parti abbiano modificato o soppresso talune disposizioni nell'accordo iniziale ritenute incompatibili con
l'art. 87 CE non cambia in alcun modo il fatto che l'accordo iniziale ed il nuovo accordo rappresentano in sostanza un unico
aiuto (sentenza Government of Gibraltar/ [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 111).
70
Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato
la comunicazione del nuovo accordo senza alcuna obiezione relativa alla validità giuridica di quest'ultima non può in alcun
caso influire sull'illegittimità dell'aiuto controverso. Infatti, è sufficiente rilevare a tal proposito che la [OSCURATO:PERSONA]
non può in alcun caso autorizzare una deroga al procedimento di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE e modificare, con
il proprio comportamento, l'illegittimità di un aiuto. In ogni caso, emerge chiaramente da quanto precede che il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente normale nell'ambito di un procedimento relativo ad un aiuto non notificato. Il solo fatto
che, a loro dire, gli avvocati della P&O [OSCURATO:PERSONA] erano convinti che la loro comunicazione 27 marzo 1995 rappresentasse una
notifica formale di un nuovo aiuto non può avere conseguenze sul carattere illegittimo dell'aiuto controverso.
71
Infine, l'analisi del Tribunale non può essere influenzata neppure dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], ai ‘considerando’ 5 e 6 della
decisione impugnata, dichiari di aver deciso, il 26 maggio 1999,
di estendere il procedimento promosso nel 1993 nei confronti [dell'accordo iniziale], includendovi anche [il nuovo accordo] e di invitare i terzi a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto controverso.
72
Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, se un primo esame ha convinto la [OSCURATO:PERSONA] che un aiuto di Stato è incompatibile
con il Trattato, ovvero non le ha consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità
di detto progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento
di cui all'art. 88, n. 2, CE (v., in particolare, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1719, punto 39, e sentenza BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
73
Risulta inoltre dall'art. 88, n. 2, CE, che la [OSCURATO:PERSONA] decide «dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni». La Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di avvio del procedimento serve all'unico scopo
di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la [OSCURATO:PERSONA] circa il suo successivo comportamento
(sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 813, punto 19, e sentenza BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 45).
74
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione 26 maggio 1999, abbia ritenuto necessario sollecitare il parere degli interessati
sull'aiuto, come modificato dal nuovo accordo, non può quindi in alcun modo essere interpretato nel senso che, prima di tale
data, il procedimento avviato il 29 settembre 1993 e chiuso con la decisione 7 giugno 1995 abbia riguardato solamente l'accordo
iniziale. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che le ricorrenti non hanno fornito al Tribunale elementi che permettano
di stabilire che il nuovo accordo ha istituito un nuovo aiuto.
Sul primo motivo nella causa T-118/01, basato su una violazione dell'art. 87, n. 1, CE
75
Si deve innanzitutto esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tale motivo. A
suo parere, esso sarebbe irricevibile in quanto mette in discussione l'autorità della cosa giudicata della sentenza BAI/ [OSCURATO:PERSONA],
citata. La ricorrente, in sostanza, contesterebbe le considerazioni svolte dal Tribunale, in particolare quelle esposte ai
punti 70-82 di tale sentenza, sulla qualificazione dell'aiuto controverso e sull'effetto reale dell'aiuto controverso sulla
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
76
La ricorrente sostiene che il principio dell'autorità della cosa giudicata non rende irricevibile il presente motivo.
77
Secondo una giurisprudenza consolidata, l'autorità della cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità
di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione abbia opposto le stesse parti, abbia lo stesso oggetto
e sia fondato sui medesimi motivi (sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 9; e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821, punto 12;
sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-59, punto 23), con la precisazione che
queste condizioni hanno necessariamente carattere cumulativo (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-427, punto 37).
78
Ne deriva che l'autorità della cosa giudicata non può essere invocata quando i ricorsi in questione non abbiano ad oggetto
il medesimo atto, dovendosi ricordare che l'atto di cui si chiede l'annullamento costituisce un elemento essenziale che permette
di caratterizzare l'oggetto di un ricorso (sentenza della Corte 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler/CES,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4283, punti 14-16, e sentenza Maindiaux e a./CES, cit., punto 23).
79
Orbene, poiché il presente ricorso riguarda un atto diverso da quello che ha dato origine alla sentenza BAI, non può ritenersi
che i due ricorsi abbiano il medesimo oggetto.
80
Inoltre, il presente ricorso non oppone le stesse parti che erano coinvolte nella causa che ha dato origine alla sentenza
BAI.
81
Poiché l'autorità della cosa giudicata non osta all'introduzione del presente ricorso, lo stesso può dirsi anche per ciascuno
dei motivi proposti dalle ricorrenti nelle presenti cause, cosicché non vi è necessità di verificare se tali motivi, in sostanza,
siano già stati valutati dal Tribunale nella sentenza BAI.
82
Tale motivo dev'essere quindi dichiarato ricevibile.
Argomenti delle parti
83
Tale motivo può essere suddiviso in tre parti. Nell'ambito della prima parte, la ricorrente nella causa T-118/01 sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 87, n. 1, CE, stabilendo che il nuovo accordo rappresenta, nel suo complesso, un aiuto
di Stato, senza tener conto dei biglietti di viaggio effettivamente utilizzati. Nella seconda parte, essa sostiene che la
[OSCURATO:PERSONA], nella sua valutazione in ordine all'esistenza di un aiuto, avrebbe dovuto tener conto altresì dei biglietti di
viaggio non ancora utilizzati. La terza parte è basata sull'assenza di pregiudizio per il commercio intracomunitario e su
una carenza di motivazione a tal proposito.
─ Sulla prima parte
84
In questa parte, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli importi versati a titolo di corrispettivo per un servizio di trasporto marittimo
effettivamente fornito dalla P&O [OSCURATO:PERSONA] non rappresentano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto non
comportano alcun vantaggio in favore della P&O [OSCURATO:PERSONA], bensì rappresentano la retribuzione, a prezzo di mercato, di un servizio
effettivamente reso dall'operatore commerciale.
85
La Corte avrebbe infatti stabilito che, quando una misura statale rappresenta la retribuzione di un servizio fornito da un
operatore commerciale, essa non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87 CE (sentenze della Corte 7 febbraio 1985, causa
240/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 531, punto 18, e 22 novembre 2001, causa C-53/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.I-9067, punto 26).
86
Dovrebbe inoltre applicarsi, per analogia, l'analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione relativa agli elementi
di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3). In
tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di riconoscere l'esistenza di elementi di aiuto in una vendita solamente
quando quest'ultima sia stata stipulata per un prezzo inferiore al prezzo di mercato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in tal
modo stabilito che l'eventuale presenza di elementi di aiuto nell'ambito di una transazione non significa che la transazione
stessa rappresenti un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] conclude che, secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA] esposta nella comunicazione
citata, la vendita, in sé stessa, non può essere ritenuta contraria alle norme in materia di aiuti di Stato.
87
Essa ritiene che il fatto che il Tribunale abbia stabilito, nella sentenza BAI, che il nuovo accordo non rappresenta una normale
operazione commerciale non permette di concludere che esso sia stato qualificato dal Tribunale come aiuto concesso in violazione
dell'art. 87, n. 1, CE. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto piuttosto che il nuovo accordo possa contenere taluni
elementi di aiuto.
88
Inoltre, al ‘considerando’ 47 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi al numero totale dei biglietti di viaggio
e segnalando che questo numero totale non rispondeva a
necessità reali, avrebbe implicitamente riconosciuto che i biglietti di viaggio effettivamente utilizzati rispondessero a
necessità reali. L'importo corrispondente ai biglietti di viaggio utilizzati non potrebbe quindi essere qualificato come aiuto, posto che
esso rappresenterebbe il corrispettivo economico di un servizio effettivamente fornito.
89
In merito alle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento, secondo le quali il corrispettivo fornito
dalla P&O [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato origine, in pratica, ad alcun costo supplementare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che queste ultime
non possono essere ammesse dal Tribunale, in quanto non figurano all'interno della decisione impugnata.
90
Inoltre, l'accordo comporta costi di cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto nell'ambito della sua valutazione degli
elementi di aiuto, tra cui i costi connessi all'obbligo, per la P&O [OSCURATO:PERSONA], di servire la linea marittima durante tutto l'anno,
in conformità al nuovo accordo, ancorché essa non sia redditizia in bassa stagione.
91
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] condurrebbe inoltre a conseguenze ingiuste, in quanto la P&O [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere costretta
a introdurre un'azione di arricchimento senza causa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per i servizi gratuiti di cui quest'ultima
avrebbe beneficiato.
92
Posto che la decisione impugnata non presenterebbe, peraltro, alcuna motivazione quanto al fatto che gli importi versati alla
P&O [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento dei biglietti di viaggio utilizzati rappresentano un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che tale decisione sia affetta da una violazione delle forme sostanziali.
93
[OSCURATO:PERSONA] contesta l'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli importi versati alla P&O [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo
per un servizio effettivamente fornito non comportano un vantaggio, e afferma che risulta da una giurisprudenza costante che
l'esistenza di un corrispettivo non esclude l'esistenza di un aiuto se gli effetti dell'accordo in oggetto rappresentano un
vantaggio rilevante. Orbene, da un punto di vista economico, il nuovo accordo, per il fatto che consente alla P&O [OSCURATO:PERSONA]
di riempire artificialmente i posti di traghetto con passeggeri durante la bassa stagione rappresenterebbe per la stessa un
vantaggio economico rilevante che sorge, per un verso, da entrate supplementari e, per altro verso, da costi supplementari
praticamente inesistenti, come sarebbe già stato stabilito dal Tribunale al punto 76 della sentenza BAI.
94
Essa aggiunge che il fatto che una transazione sia stata in ipotesi realizzata a prezzo di mercato non esclude in alcun modo
la presenza di elementi di aiuto quando essa non risponde ad una necessità reale dell'acquirente e viene stipulata con un
beneficiario determinato, escludendo tutti gli altri potenziali interessati.
95
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che un'azione di arricchimento senza causa è logica e normale in una situazione in cui,
a seguito dell'annullamento di un accordo tra due parti, le prestazioni fornite devono essere rimborsate. La questione relativa
all'esistenza e all'importo di eventuali costi supplementari sostenuti dalla P&O [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere eventualmente esaminata
in sede di restituzione.
─ Sulla seconda parte
96
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione, posto che la [OSCURATO:PERSONA],
nell'ambito della sua valutazione delle
necessità reali della [OSCURATO:PERSONA], non ha considerato il fatto che i biglietti di viaggio acquistati nell'ambito del nuovo accordo e non utilizzati
possano ancora essere utilizzati e che, pertanto, neppure l'acquisto degli stessi rappresenti un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87,
n. 1, CE.
97
[OSCURATO:PERSONA] ricorda, a tal proposito, che la prima clausola del nuovo accordo prevede che i biglietti di viaggio possono
essere utilizzati oltre il periodo 1995-1998, purché in bassa stagione. Ciò dimostrerebbe che le
necessità reali della [OSCURATO:PERSONA] non siano mai state legate al periodo 1995-1998, essendo la durata della validità dei biglietti di viaggio
illimitata.
98
In tali circostanze, essa avrebbe agito come un investitore pubblico diligente che persegue una politica strutturale o settoriale
d'insieme a lungo termine (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433, punti
21 e 22, e causa C-305/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1603, punto 23).
99
Essa precisa a tal proposito che i termini del nuovo accordo, con particolare riferimento all'impegno di acquisto a lungo
termine, sono comparabili a quelli dei contratti generalmente conclusi tra le compagnie marittime e gli operatori privati
di biglietti di trasporto, noti col nome di
ITX, che effettuano rilevanti acquisti di biglietti in anticipo al fine di poter beneficiare dei premi per l'acquisto di quantità
rilevanti.
100
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la P&O [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di gestire la linea
di traghetti Bilbao-Portsmouth in ragione delle condizioni di acquisto di biglietti offerte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma
che tale linea era operativa a partire dal marzo 1993 e che la sua redditività, non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata, era già stata dimostrata dai risultati commerciali.
101
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] debba essere respinto in quanto infondato.
─ Sulla terza parte
102
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, non ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio per
la concorrenza e per gli scambi intracomunitari derivante dal nuovo accordo.
103
[OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] di cui al ‘considerando’ 55 della decisione impugnata, secondo le
quali gli effetti del nuovo accordo sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri sono i medesimi di quelli imputabili
all'accordo iniziale, sottolineando che l'esame di quest'ultimo non aveva dato luogo ad una valutazione definitiva in merito
all'esistenza di un aiuto in favore della P&O [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a precisare nella
decisione impugnata quali fossero tali effetti, ovvero quelli del nuovo accordo (sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause
riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8855, punto 66).
104
[OSCURATO:PERSONA] si chiede altresì se esistano elementi che permettono alla [OSCURATO:PERSONA] di affermare, al ‘considerando’ 54 della
decisione impugnata, che le attività di trasporto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto essere maggiori in assenza del nuovo
accordo.
105
Per quanto riguarda la condizione relativa al pregiudizio per gli scambi intracomunitari, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA]
si è limitata, nella decisione impugnata, ad affermazioni generiche.
106
Inoltre, essa rileva che il riferimento effettuato nel ‘considerando’ 54 della decisione impugnata alle attività della società
madre della P&O [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente, poiché la controversia ha ad oggetto eventuali elementi di aiuto all'interno del
nuovo accordo, il quale riguarda il collegamento marittimo Bilbao/Portsmouth/Bilbao.
107
[OSCURATO:PERSONA] precisa che, poiché il nuovo accordo rappresenta un aiuto illegittimo, essa non era tenuta a dar prova dei
suoi effetti reali sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.
108
In subordine, essa rileva che la decisione impugnata è sufficientemente motivata e fa riferimento, in tal senso, ai ‘considerando’
54 e 55 della stessa.
Giudizio del Tribunale
─ Sulla prima e sulla seconda parte
109
La prima e la seconda parte devono essere esaminate congiuntamente; entrambe mirano a contestare la qualifica di aiuto di
Stato che la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito al nuovo accordo nella decisione impugnata.
110
Ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE,
salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
111
Secondo una giurisprudenza costante, la norma in esame si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano
eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza,
favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenze della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 901, punto 8; 15 marzo 1994, causa C-387/92, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-877, punto 12, e 11 luglio
1996, causa C- 39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3547, punto 58).
112
Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve dunque determinare se l'impresa beneficiaria riceve un vantaggio
economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza della Corte SFEI e a., cit., punto 60, e 29
giugno 1999, causa C-256/97, DM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3913, punto 22). Infatti, l'art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi
a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenze della Corte 29 febbraio
1996, causa C-56/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-723, punto 79; 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4551, punto 20).
113
Al fine di stabilire se un intervento quale quello in esame conferisca un vantaggio all'impresa beneficiaria, si deve valutare
se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], lo Stato abbia agito in maniera corrispondente a un investitore privato, che opera nelle
normali condizioni di un'economia di mercato (sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959,
punto 29), in misura comparabile a quella degli organismi che gestiscono il settore pubblico.
114
Così, una misura statale a favore di un'impresa non può, per il semplice fatto che le parti si obbligano a compiere prestazioni
reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto statale di cui all'art 87 CE (sentenza BAI, punto 71).
115
Al punto 75 della sentenza BAI, il Tribunale ha stabilito a tal proposito che
il fatto che i termini [del nuovo accordo], segnatamente per quanto concerne l'impegno di acquisto a lungo termine e le riduzioni
in funzione della quantità accordate all'acquirente, siano analoghi a quelli dei contratti che vengono generalmente stipulati
tra compagnie marittime e gli operatori privati (...) non è sufficiente per dimostrare che l'acquisto di biglietti di viaggio
da parte [della [OSCURATO:PERSONA]] abbia il carattere di una normale operazione commerciale.
116
Ai punti 76 e 79 di tale sentenza il Tribunale ha accolto come criterio determinante, al fine di stabilire se si trattasse
di una normale operazione commerciale, l'accertare se la convenzione d'acquisto di biglietti di viaggio stipulata fra la [OSCURATO:PERSONA]
e la P&O [OSCURATO:PERSONA] rispondeva a effettive necessità dei pubblici poteri. Esso ha ritenuto che ciò non fosse stato sufficientemente
dimostrato.
117
Emerge da quanto precede che il semplice fatto che uno Stato membro acquisti beni e servizi a condizioni di mercato non è
sufficiente a dimostrare che tale operazione rappresenta una transazione commerciale effettuata a condizioni che sarebbero
state accettate da un investitore privato, o, in altri termini, una normale operazione commerciale, qualora risulti che lo
Stato non aveva un'effettiva necessità di tali beni e servizi.
118
La necessità, per uno Stato membro, di dimostrare che l'acquisto di beni o servizi da esso effettuato rappresenta una normale
operazione commerciale si impone ancor più quando, come nel caso di specie, la scelta dell'operatore non è stata preceduta
da una gara d'appalto aperta che sia stata sufficientemente pubblicizzata. Infatti, secondo la prassi consolidata della [OSCURATO:PERSONA],
l'esistenza di una simile gara d'appalto prima di un acquisto da parte di uno Stato membro vale normalmente ad escludere che
tale Stato membro intenda concedere un vantaggio a un'impresa determinata [v., segnatamente, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (GU 1996, C 45, pag. 5), punto 2.5 e, in tal senso,
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 1997, C 205, pag. 5), capitolo 9].
119
Nella fattispecie, per dimostrare che il nuovo accordo rappresenta una normale operazione commerciale che risponde ad una
sua effettiva necessità, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolar modo il fatto che un certo numero di biglietti di viaggio
è già stato utilizzato nel corso del periodo cui si riferisce il nuovo accordo e che i biglietti di viaggio non utilizzati
possono ancora essere utilizzati dopo il periodo considerato dal contratto.
120
Orbene, come già ricordato ai precedenti punti 114-117, il semplice fatto che un'impresa abbia fornito una contropartita a
un ente statale non dimostra, di per sé, che quest'ultimo avesse un'effettiva necessità dei servizi in questione. Il solo
fatto che la P&O [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente fornito servizi alla [OSCURATO:PERSONA] non vale quindi a dimostrare l'esistenza di
una necessità effettiva dei servizi in questione in capo a quest'ultima.
121
Al contrario, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata, numerosi elementi convergono nel dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha concluso il nuovo accordo al fine di far fronte a necessità effettive.
122
Si deve rilevare innanzitutto che l'accordo iniziale conteneva una serie di elementi che dimostrano come quest'ultimo non
rappresentasse una normale operazione commerciale.
123
A tal proposito, è sufficiente ricordare che, come emerge dai ‘considerando’ 10 e 11 della decisione impugnata, l'accordo
iniziale prevedeva in particolare l'impegno, da parte delle autorità autonome basche, di acquistare un determinato numero
di biglietti ad un prezzo ampiamente superiore a quello di mercato, nonché a ripianare tutte le eventuali perdite della P&O
[OSCURATO:PERSONA] nei primi tre anni.
124
Inoltre, come richiamato al precedente punto 61, i motivi dell'impegno della [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare biglietti di viaggio
erano, segnatamente, di promuovere la creazione di un servizio di traghetti che operasse regolarmente. Ciò emerge altresì
chiaramente da una lettera dell'8 febbraio 2000, inviata dalla rappresentanza permanente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, è pacifico a tal proposito che solamente a seguito della conclusione dell'accordo iniziale la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha dato
inizio alle sue attività sul tragitto Bilbao-Portsmouth.
125
In secondo luogo, come emerge dal ‘considerando’ 49 della decisione impugnata, il numero di biglietti di viaggio acquistato
dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del nuovo accordo risultava essere calcolato sulla base delle esperienze del governo basco nell'ambito
del programma Inserso, che avrebbe permesso di offrire circa 15 000 viaggi all'anno ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] età. Tenendo conto di tale cifra, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, giustamente, inspiegabile il fatto che, per il 1995,
la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di acquistare 15 000 biglietti di viaggio presso la P&O [OSCURATO:PERSONA], quando essa partecipava ancora,
in quell'anno, al programma Inserso. Per quanto riguarda gli anni 1997 e 1998, la decisione impugnata rileva che le autorità
autonome basche non hanno neppure precisato la ragione per la quale nel 1997 e nel 1998 sono stati distribuiti solamente 9 000
e 7 500 biglietti di viaggio (anziché 15 000) nell'ambito del programma. Inoltre, al ‘considerando’ 51 della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le autorità della regione autonoma basca non hanno dichiarato come siano state calcolate le necessità
per l'acquisto dei biglietti destinati a facilitare l'accesso al trasporto per la popolazione e le istituzioni in Biscaglia.
Infine la [OSCURATO:PERSONA] rileva, al ‘considerando’ 53 della decisione impugnata, che, data la notevole somiglianza delle somme
concesse in base all'accordo iniziale e al nuovo accordo, il numero di biglietti di viaggio acquistati nell'ambito del nuovo
accordo è stato determinato al solo fine di poter conservare l'ammontare dell'aiuto promesso nel 1992.
126
Al fine di fornire una spiegazione in ordine alle cifre degli anni 1995, 1997 e 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in risposta
ad un quesito scritto del Tribunale, che il nuovo accordo non la obbligava a utilizzare un numero preciso di biglietti nel
corso di un determinato anno, in quanto i biglietti stessi potevano tutti essere utilizzati nel corso dei tre anni che seguivano
il 1995 e addirittura dopo la scadenza di tale periodo. A suo parere, sono questi tre anni che devono essere posti in relazione
col totale dei biglietti di viaggio, cioè 46 500, posto che è stata utilizzata come riferimento, mediante una proiezione triennale,
la domanda annuale del programma Inserso per Biscaglia, cioè circa 15 000.
127
Il Tribunale ritiene che tali spiegazioni non siano convincenti.
128
Innanzitutto, il Tribunale rileva che il nuovo contratto contiene una disposizione che indica il numero di biglietti di viaggio
che potevano essere distribuiti mensilmente ed annualmente tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998. Così, il contratto
dispone espressamente che nel 1995 era prevista la distribuzione di 15 000 biglietti di viaggio e che nel 1997 e nel 1998
si prevedeva la distribuzione di soli 9 000 e 7 500 biglietti di viaggio. Date queste premesse, non può accogliersi l'argomento
esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui nel 1995 non sarebbe stata prevista alcuna distribuzione e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realmente
programmato una distribuzione annua di circa 15 000 biglietti di viaggio per gli anni 1996, 1997 e 1998.
129
E' ancor più legittimo interrogarsi in ordine alla necessità effettiva della [OSCURATO:PERSONA], poiché, con il suo vincolo nei confronti
della P&O [OSCURATO:PERSONA], essa ha abbandonato tutte le destinazioni geografiche proposte sino ad allora nell'ambito del programma
Inserso, in favore di un'unica destinazione verso il [OSCURATO:PERSONA], che offre condizioni climatiche palesemente diverse da quelle
proposte nell'ambito del programma Inserso, tutte situate in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in Italia.
130
Infatti, secondo le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], nel 1997 e nel 1998 il programma Adineko è stato notevolmente modificato
cosicché, già nel 1997, sono stati proposti solamente 1 000 viaggi a Londra, mentre sono stati inclusi in tale programma 8 000
viaggi aventi come destinazione la [OSCURATO:PERSONA] (Benidorm, Baleari, Salou, la Manga, le Canarie, la costa andalusa, talune stazioni
balneari, la Galizia) e l'Italia (Roma). Come risulta dalla decisione impugnata, nel corso del periodo coperto dal nuovo accordo
è stato distribuito, nell'ambito del programma Adineko, un totale di 16 052 biglietti di viaggio su 46 500, di cui un totale
di 3 532 biglietti a persone della terza età.
131
[OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tali cifre nell'ambito del presente procedimento. Al contrario, in risposta ad un quesito
posto dal Tribunale in sede di udienza, la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che solamente circa 9 000 biglietti dei 16 052 distribuiti
sono stati effettivamente utilizzati, di cui circa 3 000 in viaggi nell'ambito del programma Adineko.
132
Orbene, il fatto che meno del 25% dei biglietti di viaggio acquistati sia stato effettivamente utilizzato conferma la tesi
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non sussiste una effettiva necessità di biglietti di viaggio.
133
Per spiegare tale scarsa percentuale di utilizzo, la [OSCURATO:PERSONA] si limita in sostanza ad affermare che i biglietti di viaggio
non utilizzati possono ancora essere utilizzati dopo la scadenza del periodo considerato dal contratto.
134
Orbene, l'eventuale utilizzo dei biglietti di viaggio nel futuro non può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'esigenza
effettiva (v. i precedenti punti 114-117). Si deve oltretutto rilevare che la P&O [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in sede di udienza,
che dal 1998 sino alla fine del 2001, sono stati utilizzati sette biglietti di viaggio. Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato,
a tal proposito, che il mancato utilizzo dei biglietti di viaggio a partire dal 1998 è dovuto all'incertezza provocata dall'apertura,
nel 1999, del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, è altresì vero che essa non ha fornito
alcuna prova a fondamento di tale asserzione. Inoltre, anche a voler supporre che, nel futuro, sarà impiegato un maggior numero
di biglietti, i tassi di utilizzo a partire dal 1995 dimostrano che la possibilità di utilizzo di una parte sostanziale dei
biglietti di viaggio rimasti inutilizzati è puramente teorica.
135
A tal proposito, dal mancato utilizzo dei biglietti di viaggio dopo il 31 dicembre 1998 può altresì dedursi che, a partire
da tale data, la destinazione di Londra è stata, di fatto, abbandonata nell'ambito del programma Adineko, il che conferma
la conclusione che per la [OSCURATO:PERSONA] la necessità dei biglietti di viaggio in questione non era effettiva.
136
Per quanto riguarda il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate, è sufficiente rilevare che tali
sentenze si riferiscono a situazioni in cui lo Stato ha imposto a talune imprese obblighi di servizio pubblico. Orbene, nel
caso di specie, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento in particolare al fatto che il nuovo accordo comporta spese
supplementari connesse, segnatamente, agli obblighi di regolarità imposti alla P&O [OSCURATO:PERSONA], essa non ha mai sostenuto che
l'operazione in oggetto dovesse essere considerata come un finanziamento statale di un servizio pubblico, né che la misura
di cui si tratta fosse giustificata ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE.
137
Emerge da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, né durante il procedimento amministrativo né dinanzi al Tribunale,
elementi di prova sufficienti a dimostrare che l'acquisto di biglietti di viaggio ai sensi del nuovo accordo rispondeva, in
tutto o quantomeno in parte, a una effettiva necessità, e che il suo comportamento era analogo a quello di un investitore
privato che opera nelle normali condizioni di un' economia di mercato. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere
che il nuovo accordo, nel suo complesso, conferiva alla P&O [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio di cui la stessa non avrebbe beneficiato
in normali condizioni di mercato e che tutte le somme versate in esecuzione dell'accordo di acquisto rappresentavano un aiuto
di Stato.
138
Date queste premesse, è irrilevante sapere se, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la contropartita fornita dalla P&O [OSCURATO:PERSONA]
non abbia comportato in pratica alcun costo supplementare, e se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], un tale argomento sia irricevibile.
139
Per quanto concerne la motivazione contenuta nella decisione impugnata, da quanto precede risulta altresì che quest'ultima
espone in maniera chiara ed inequivoca il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], così da permettere agli interessati di conoscere
le ragioni della misura assunta e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Si ricorda a tal proposito che la motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se
la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma
anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 86, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
140
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, la prima e la seconda parte del motivo devono essere respinte.
─ Sulla terza parte
141
La ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato gli effetti reali dell'aiuto controverso sulla concorrenza
e sul pregiudizio per gli scambi tra Stati membri.
142
A tal proposito, è sufficiente rilevare che, nel caso di aiuti illegittimamente concessi, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare
l'effetto reale che tali aiuti abbiano avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, un siffatto obbligo
si risolverebbe nel favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione del dovere di notifica dell'art. 88, n. 3, CE
a danno di quelli che notificano gli aiuti nella fase di progetto (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87,
Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punto 33, e del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3207,
punto 103).
143
Poiché è stato rilevato ai punti 58-74 della presente sentenza che l'aiuto controverso è stato concesso illegittimamente,
si deve respingere l'argomento formulato dalla ricorrente per quanto concerne questa parte.
144
Ne discende che il primo motivo dev'essere respinto.
Sul secondo motivo nella causa T-118/01, basato sulla violazione del diritto di proprietà e dell'art. 295 CE
Argomenti delle parti
145
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata viola l'art. 295 CE in quanto rappresenta un'ingiusta limitazione della sua
capacità di stipulare contratti e la priva del diritto di proprietà dei biglietti di viaggio acquistati. A suo parere, la
decisione impugnata porta alla conclusione che tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi da parte delle autorità
pubbliche ovvero delle imprese pubbliche, ancorché effettuati ad un prezzo di mercato, rappresentano aiuti di Stato, senza
che vi sia la necessità di dimostrare l'esistenza di un vantaggio. In tali circostanze, sarebbe difficile trovare imprese
disposte ad assumere il rischio di fornire alle autorità pubbliche beni o servizi, il cui importo pagato al prezzo di mercato
potrebbe in qualsiasi momento essere qualificato dalla [OSCURATO:PERSONA] come aiuto di Stato, soggetto quindi a restituzione. Nella
fattispecie, se si considerano gli importi versati per il pagamento di biglietti di viaggio già utilizzati, l'ordine di restituzione
renderebbe gratuita la prestazione corrispondente.
146
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto contrario al principio dell'autorità della cosa giudicata,
poiché tende in sostanza a mettere in discussione la valutazione della nozione di aiuto espressa dal Tribunale nella sentenza
BAI.
147
Nella parte in cui tale motivo si confonde con il motivo precedente, essa rinvia alle considerazioni svolte sul punto con
riferimento a tale motivo. Inoltre, essa sottolinea che, in ogni caso, l'art. 295 CE non trova applicazione nel caso di specie,
posto che la presente controversia riguarda prestazioni di servizi, che esulano pertanto dall'ambito dei diritti reali quale
il diritto di proprietà.
Giudizio del Tribunale
148
Questo motivo dev'essere dichiarato ricevibile per le stesse ragioni esposte ai punti 77-81 della presente sentenza.
149
Quanto al merito, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] tendono in sostanza a mettere nuovamente in discussione la nozione di aiuto
di Stato, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, come è stata valutata nell'ambito del motivo precedente.
150
Ai sensi dell'art. 295 CE, il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
151
Emerge dalla giurisprudenza della Corte che, se il regime di proprietà continua ad essere di competenza di ciascuno Stato
membro ai sensi dell'art. 295 CE, tale disposizione non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati
membri ai principi fondamentali posti dal Trattato (v., per analogia, sentenze della Corte 6 novembre 1984, 182/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3677, punto 7; 1° giugno 1999, causa C-302/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3099, punto 38; 4 giugno 2002, causa C-503/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4809, punto 44, e C-367/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4731, punto 48).
152
Non si può quindi ritenere che l'art. 295 CE limiti la portata della nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 87, n. 1, CE.
153
Risulta da quanto precede che l'argomento relativo ad una violazione dell'art. 295 CE è infondato.
Sul terzo motivo nella causa T-118/01, basato su una violazione dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE
Argomenti delle parti
154
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esentare l'aiuto controverso in base alla deroga prevista
dall'art. 87, n. 2, lett. a), CE, posto che i biglietti acquistati sono stati distribuiti nell'ambito di programmi sociali
gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, in tal modo, l'aiuto è andato a beneficio dei singoli consumatori.
155
A torto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, al ‘considerando’ 58 della decisione impugnata, che l'aiuto non era stato concesso
senza discriminazione connessa all'origine dei prodotti, posto che nel 1995 vi era solamente un operatore sulla linea Bilbao-Portsmouth
i cui servizi potevano essere utilizzati dai residenti in Biscaglia.
156
Il fatto, indipendente dalla volontà della [OSCURATO:PERSONA], che vi sia un solo operatore sulla linea Bilbao-Portsmouth non rappresenterebbe
una ragione valida e sufficiente per imputare alla [OSCURATO:PERSONA] un comportamento discriminatorio. Inoltre, nell'ambito di una
causa relativa al settore del trasporto aereo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che, se il collegamento o la via di trasporto
interessata è aperta a tutte le compagnie aeree che decidono di sfruttarla, non si può parlare di discriminazione [lettera
della [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2000, SG (2000) D/102051, relativa ad un aiuto di carattere sociale in favore di talune categorie
di passeggeri sulle otto linee aeree fra Marsiglia e Nizza, da un lato, Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari dall'altro].
157
[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere introdotto, nell'ambito del presente procedimento, un nuovo elemento, assente
nella motivazione della decisione impugnata, secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, è necessario
in particolare che i soggetti beneficiari degli aiuti di natura sociale abbiano la possibilità di scegliere l'operatore. Per
altro verso, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i consumatori hanno effettivamente libero accesso alla prestazione sovvenzionata e quindi
agli aiuti sociali.
158
Per quanto concerne l'affermazione effettuata al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, secondo cui
altre imprese avrebbero potuto essere interessate a trasportare i passeggeri, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai manifestato un tale interesse e si è sempre limitata a chiedere
alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare l'effettiva utilizzazione dei biglietti di trasporto acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA], senza aver
mai sostenuto di essere vittima di una discriminazione.
159
Infine, essa sostiene che spetta alla [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne in particolare le deroghe previste dall'art. 87, nn. 2
e 3, CE, sostenere l'onere della prova quando ritenga che taluni aiuti di Stato non possono essere approvati (sentenza del
Tribunale 4 aprile 2001, causa T-288/97, Friuli-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1169, punto 73).
160
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il carattere discriminatorio degli aiuti è stato chiaramente dimostrato nella decisione impugnata.
Gli aiuti non sarebbero stati concessi ai consumatori individuali bensì a un prestatore di servizi, la P&O [OSCURATO:PERSONA]. A suo
parere, vi era quindi automaticamente una discriminazione in favore di quest'ultima compagnia. Il fatto che vi fosse in pratica
un unico operatore ad assicurare il servizio di trasporto marittimo tra Bilbao e Portsmouth non escluderebbe l'esistenza di
una discriminazione, posto che i consumatori non avrebbero potuto utilizzare i biglietti di viaggio presso un operatore diverso
dalla P&O [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ai fini dell'applicabilità dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, è necessario che i soggetti beneficiari
degli aiuti abbiano la possibilità di scegliere l'operatore.
161
Essa sottolinea altresì che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto perseguire i propri obiettivi sociali con altri mezzi, in particolare
ricorrendo a modalità di trasporto diverse dal trasporto marittimo e/o con destinazioni diverse da Portsmouth, senza con ciò
pregiudicare gli obiettivi sociali del programma.
Giudizio del Tribunale
162
L'art. 87, n. 2, lett. a), CE stabilisce che sono compatibili con il mercato comune
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti.
163
Per accertare se un aiuto è accordato senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, è necessario verificare
se i consumatori beneficino dell'aiuto in questione a prescindere da chi sia l'operatore economico che fornisce il prodotto
o il servizio atto a perseguire l'obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] 94/C 350/07, relativa all'applicazione degli artt. [87] e [88] del Trattato CE e dell'art. 61 dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 5, punto 24).
164
Ciò non è contraddetto dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] relativa a un aiuto di carattere sociale a vantaggio di talune categorie
di passeggeri sulle otto linee aeree fra Marsiglia e Nizza da un lato, Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari dall'altro, citata,
richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel caso citato si è ritenuto che gli aiuti in oggetto, versati a più compagnie aeree,
erano in realtà destinati ai consumatori individuali in quanto questi ultimi potevano beneficiare degli aiuti a prescindere
da chi fosse l'operatore aereo che assicurava il servizio sulle linee aeree interessate.
165
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a rilevare che la P&O [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca l'unico operatore attivo nel porto
di Bilbao, sottolineando che qualsiasi altro operatore marittimo avrebbe potuto disporre di un accesso a tale porto. Tuttavia,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha affermato, né ha a fortiori dimostrato, che i consumatori avrebbero potuto del pari beneficiare dell'aiuto
controverso utilizzando eventualmente altre compagnie marittime che potessero operare tra Bilbao e Portsmouth.
166
Si deve rilevare, a tal proposito, che in forza del nuovo accordo la P&O [OSCURATO:PERSONA] riceve un importo annuale predeterminato,
a prescindere dal numero di biglietti di viaggio effettivamente utilizzati dai consumatori finali. Si deve altresì ricordare
che la convenzione di acquisto di biglietti di viaggio nella fattispecie è stata stipulata esclusivamente tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la P&O [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, è pacifico che il nuovo accordo non prevede che i biglietti di viaggio distribuiti dalla
P&O [OSCURATO:PERSONA] possano essere utilizzati presso altre compagnie idonee a realizzare l'obiettivo sociale perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Oltretutto,
il nuovo contratto non obbliga la P&O [OSCURATO:PERSONA] a versare, nell'eventualità, una parte dell'aiuto controverso a tali altre compagnie.
167
In mancanza di qualsiasi prova che dimostri che i consumatori finali potrebbero ugualmente beneficiare dell'aiuto controverso
utilizzando i servizi di altre compagnie idonee a realizzare l'obiettivo sociale perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
era legittimata a concludere che tale aiuto non era stato accordato ai singoli consumatori senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti e che, pertanto, le condizioni poste dall'art. 87, n. 2, lett. a), CE non risultavano soddisfatte.
168
Per quanto concerne la motivazione contenuta nella decisione impugnata, si deve rilevare che, al ‘considerando’ 58 di quest'ultima,
la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che
la condizione posta dal Trattato (assenza di discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti) non viene soddisfatta
nel caso di specie, che
i biglietti di viaggio sono stati acquistati solo dalla [P&O [OSCURATO:PERSONA]] e [che] le autorità della regione autonoma non sono
state in grado di dimostrare che l'impresa è stata scelta in maniera trasparente. Inoltre, al ‘considerando’ 59, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
[le autorità della regione autonoma basca] non hanno mai affermato né dimostrato di aver preso contatto con altre compagnie
differenti dalla [P&O [OSCURATO:PERSONA]] quando hanno deciso di acquistare biglietti viaggio nel 1995 come parte del proprio programma
sociale [e che] è evidente che gli aiuti favorivano la [P&O [OSCURATO:PERSONA]]. Infine, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata essa aggiunge che
altre imprese avrebbero potuto essere interessate a trasportare i passeggeri nel [OSCURATO:PERSONA] servendosi di una rotta differente.
Le autorità della regione autonoma basca, inoltre, avrebbero potuto raggiungere gli stessi obiettivi di carattere sociale
per mezzo di offerte di viaggi diversificate (ad esempio verso altre regioni della [OSCURATO:PERSONA] o ─ se il programma doveva avere
carattere internazionale ─ verso altri paesi vicini come la Francia o il [OSCURATO:PERSONA]).
169
Emerge quindi chiaramente dalla motivazione contenuta nella decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l'aiuto controverso
non era stato concesso senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, in quanto favoriva un'unica impresa, cioè
la P&O [OSCURATO:PERSONA], con esclusione di qualsiasi altra impresa.
170
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad affermare espressamente che i consumatori avrebbero dovuto avere la
possibilità di scegliere liberamente l'operatore. Infatti, la motivazione sopra riportata fa emergere in forma chiara e non
equivoca l'iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento
adottato e permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo, ricordando che la necessità della motivazione dev'essere
valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e
dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere
a ricevere spiegazioni (sentenze 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 63).
171
Pertanto, tale motivo dev'essere respinto.
Sul quarto motivo nella causa T-118/01, basato sull'assenza di una richiesta di informazioni e sull'insufficienza di motivazione
Argomenti delle parti
172
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione è inficiata da una violazione di forme sostanziali in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si
è procurata le informazioni essenziali per l'adozione della decisione finale. Infatti, ai ‘considerando’ 49, 51 e 59 della
decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su un'insufficienza di informazioni da parte delle autorità spagnole
in ordine, in particolare, al calcolo delle necessità di viaggio nonché sulla questione della discriminazione e degli eventuali
contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e operatori diversi dalla P&O [OSCURATO:PERSONA].
173
A suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata in base a un'assenza o a una carenza di informazioni su questioni
per le quali essa non ha mai richiesto spiegazioni o chiarimenti. Orbene, prima di adottare la decisione impugnata, essa avrebbe
dovuto imporre alle autorità spagnole di fornirle tutte le informazioni necessarie ai fini della sua valutazione dell'aiuto
controverso. Secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta, prima di assumere una decisione in ordine
alla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, ad utilizzare tutte le possibilità di cui dispone al fine di obbligare
lo Stato membro a fornirle le informazioni necessarie, qualora ritenga che le informazioni fornite siano insufficienti (sentenze
della Corte 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1173,
punti 26 e segg., e 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2481). Tale obbligo risulterebbe altresì
chiaramente dall'art. 10 del regolamento n. 659/1999.
174
Le stesse considerazioni conducono del pari la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata
a tal proposito, per quanto concerne i ‘considerando’ citati.
175
[OSCURATO:PERSONA] rileva di aver chiesto tutte le informazioni necessarie prima dell'adozione della decisione impugnata. Essa
ritiene, inoltre, che la richiesta di informazioni contenuta nella sua decisione 26 maggio 1999 abbia natura di ingiunzione,
conforme a quella richiamata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, e all'art. 10 del regolamento
n. 659/1999.
Giudizio del Tribunale
176
Va rilevato che nel procedimento applicabile ai fini della valutazione degli aiuti illegittimi la [OSCURATO:PERSONA] può adottare
una decisione finale quando essa ritenga di disporre di tutti i documenti, di tutte le informazioni e di tutti i dati necessari
per esaminare la compatibilità dell'aiuto col mercato comune.
177
Solo quando la [OSCURATO:PERSONA] ritenga di non disporre di informazioni sufficienti per adottare una decisione finale, essa ingiunge
a uno Stato membro di fornire informazioni, in conformità alla sentenza 14 febbraio 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26). Ciò emerge altresì chiaramente dall'art. 10,
n. 3, del regolamento n. 659/1999.
178
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato la decisione impugnata sulla base di informazioni insufficienti. A tal proposito,
il Tribunale afferma che gli argomenti della ricorrente si basano su una lettura erronea della decisione impugnata.
179
Si deve infatti rilevare che al ‘considerando’ 49 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] precisa che le autorità autonome
basche non hanno chiarito
perché le necessità della zona siano raddoppiate [nel 1995],
perché il programma abbia distribuito solamente 9 000 e 7 500 biglietti viaggio nel 1997 e nel 1998 (invece di 15 000) e
perché il numero di biglietti viaggio variasse tanto da un mese all'altro. Inoltre, al ‘considerando’ 51 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che
[l]e autorità della Regione autonoma basca non hanno dichiarato come siano state calcolate le necessità imposte dagli altri
obiettivi del programma [quello di facilitare l'accesso ai trasporti per la popolazione e le istituzioni della zona di [OSCURATO:PERSONA]
(...)]. Infine, al ‘considerando’ 59, relativamente all'applicazione dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
le autorità della Regione autonoma basca
non hanno mai affermato né dimostrato di aver preso contatto con altre compagnie differenti dalla [P&O [OSCURATO:PERSONA]] quando hanno
deciso di acquistare biglietti viaggio nel 1995 come parte del proprio programma sociale.
180
Orbene, emerge chiaramente dai citati ‘considerando’ della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a formulare
una domanda, bensì che ha compiuto una valutazione della prova fornita dalle autorità nazionali nell'ambito del procedimento
amministrativo.
181
Ciò è ancor più vero per il fatto che, nella sua lettera 16 giugno 1999, con cui comunicava al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la sua decisione
di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE, assunta il 26 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso, con riferimento
all'aiuto controverso, i medesimi dubbi che essa esprime nei ‘considerando’ 49, 51 e 59 della decisione impugnata. Così, in
tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] informa le autorità spagnole che, poiché esse non avevano dimostrato di aver bisogno di un numero
di biglietti maggiore che nel passato, essa avrebbe supposto che il numero di biglietti acquistati nell'ambito del nuovo accordo
era artificialmente aumentato al fine di mantenere il contributo finanziario da parte delle autorità spagnole al livello previsto
dall'accordo iniziale. In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che le autorità spagnole non avevano formulato alcun
argomento valido per spiegare perché il numero di biglietti fosse raddoppiato e perché il numero di biglietti realmente distribuiti
non corrispondeva, neppure approssimativamente, al numero di biglietti previsti in precedenza dalle autorità pubbliche. Per
quanto concerne l'applicabilità dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le autorità nazionali non avevano
dimostrato che gli aiuti erano stati concessi
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti. Nel penultimo paragrafo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di comunicare le sue osservazioni
e di trasmettere tutte le informazioni idonee a contribuire alla valutazione dell'aiuto.
182
In tal modo, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stata pienamente data la possibilità di presentare le sue osservazioni sui dubbi espressi
dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'aiuto controverso prima dell'adozione della decisione impugnata.
183
Oltre tutto, si deve rilevare che, come emerge dai ‘considerando’ 49-53 della decisione impugnata e dall'analisi del Tribunale
nell'ambito del primo motivo, gli elementi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai ‘considerando’ 49 e 51 non sono gli unici che conducono
la [OSCURATO:PERSONA] a concludere nel senso della mancanza di una effettiva necessità. La ricorrente non può quindi in alcun caso
basarsi sulla presunta forma interrogativa in tali ultimi ‘considerando’ per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di
informazioni sufficienti prima dell'adozione della decisione impugnata
184
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA], che era in grado di effettuare una valutazione definitiva in ordine alla compatibilità
dell'aiuto controverso con il mercato comune sulla base delle informazioni di cui disponeva, non era tenuta a ingiungere alle
autorità spagnole, mediante una decisione provvisoria, di fornirle informazioni supplementari.
185
Emerge del pari dalle considerazioni che precedono (v., in particolare, il precedente punto 180) che la decisione impugnata
è sufficientemente motivata.
186
[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ha apportato alcun elemento di prova nell'ambito del primo, del secondo e del terzo motivo, che
sia tale da porre in discussione i rilievi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei ‘considerando’ 49, 51 e 59 della decisione impugnata.
187
Risulta da quanto precede che questo motivo dev'essere respinto.
Sul quinto motivo nella causa T-118/01, basato sulla violazione dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999 e sul primo motivo
nella causa T-116/01, basato sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
188
Nell'ambito del quinto motivo nella causa T- 118/01, la ricorrente fa valere che l'art. 14 del regolamento n. 659/1999 osta
al recupero dell'aiuto concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE. In subordine, essa afferma
che anche qualora l'aiuto controverso dovesse essere giudicato illegittimo, taluni principi generali del diritto, tra cui
segnatamente i principi di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, impedirebbero il recupero dell'aiuto.
189
La ricorrente nella causa T-116/01, nell'ambito del suo primo motivo, fa valere che il principio del legittimo affidamento
osta al recupero di un aiuto concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE.
190
Tali motivi devono essere esaminati come un unico motivo, suddiviso in due parti, la prima basata sull'ipotesi che si tratti
di un aiuto concesso in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE, la seconda basata sull'ipotesi che si
tratti di un aiuto illegittimo.
Sulla prima parte, basata su una violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 CE nonché del principio della
tutela del legittimo affidamento che vieta il recupero di aiuti legittimi
─ Argomenti delle parti
191
Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere la restituzione di un aiuto concesso a seguito di una decisione
positiva quando l'aiuto è stato notificato in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE. Secondo la ricorrente
nella causa T-118/01, sostenuta dall'interveniente, tale conclusione deriva dall'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999.
Secondo la ricorrente nella causa T-116/01, la stessa conclusione deriva dal principio di tutela del legittimo affidamento.
192
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità di tale parte del motivo, ritenendola contraria al principio dell'autorità della
cosa giudicata.
193
Sul merito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, poiché l'aiuto controverso è stato concesso illegittimamente dalle autorità spagnole,
l'art. 14 del regolamento n. 659/1999 e il principio di tutela del legittimo affidamento non ostano alla decisione di restituzione
contenuta nella decisione impugnata.
─ Giudizio del Tribunale
194
In ordine all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], questa dev'essere respinta per gli stessi motivi esposti
ai punti 77-81 della presente sentenza.
195
Quanto al merito, si deve rilevare che, nell'ambito di tale parte, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui vi sarebbe stata
una violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 nonché del principio della tutela del legittimo affidamento,
si basa interamente sull'ipotesi che l'aiuto controverso sia stato notificato in conformità al procedimento previsto dall'art. 88,
n. 3, CE.
196
Orbene, posto che è già stato accertato, ai punti 58-74 della presente sentenza, che l'aiuto controverso è stato concesso
illegittimamente, gli argomenti delle ricorrenti presentati nell'ambito di tale parte devono essere respinti.
Sulla seconda parte, basata su una violazione dei principi generali di diritto comunitario che vietano il recupero degli aiuti
illegittimi
─ Argomenti delle parti
197
Nell'ambito di tale parte, la ricorrente nella causa T-118/01, sostenuta dalla parte interveniente, fa valere che, nell'ipotesi
in cui l'aiuto controverso dovesse essere qualificato come illegittimo, la presenza di circostanze eccezionali tali da far
sorgere un legittimo affidamento osterebbe al recupero dell'aiuto controverso, in conformità all'art. 14, n. 1, ultimo comma,
del regolamento n. 659/1999 (sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4617, punti
13-17). Inoltre, con il suo comportamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di buona amministrazione.
198
A suo parere, il fatto che gli aiuti sono stati eseguiti solamente dopo la decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto
che quest'ultima non ha mai fatto rilevare, in fase di istruzione del caso, che la comunicazione dell'accordo da parte degli
avvocati della P&O [OSCURATO:PERSONA] non era giuridicamente valida rappresentano circostanze eccezionali che hanno fatto sorgere un
affidamento sulla regolarità dell'aiuto, il quale è meritevole di tutela giuridica. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti dovuto
informare il governo spagnolo che era suo onere effettuare la notifica del nuovo accordo, in virtù del principio di buona
fede e di leale cooperazione sancito dall'art. 10 CE, nonché dal principio generale di buona amministrazione (sentenza del
Tribunale 15 marzo 2001, causa T-73/98, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867, punto 45). Essa rileva inoltre che la
decisione 7 giugno 1995 è stata ufficialmente notificata al governo spagnolo. Essa ritiene che i rapporti intercorsi tra la
[OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo durante il procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE, e, in particolare il fatto che
la decisione 7 giugno 1995 sia stata notificata a quest'ultimo, avrebbero
regolarizzato gli effetti della mancata notificazione.
199
L'interveniente nella causa T-118/01 aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, in materia di aiuti di Stato, il suo
atteggiamento può far sorgere un legittimo affidamento sia in capo all'autorità che ha concesso l'aiuto sia in capo all'impresa
beneficiaria (decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2000, 2001/212/CE, concernente il regime di aiuto posto in essere dall'Italia
in favore delle grandi imprese in difficoltà, GU 2001, L 79, pag. 29, ‘considerando’ 72).
200
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il fatto di non aver inizialmente sollevato obiezioni con riferimento all'aiuto controverso non
vale a far sorgere un legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria sulla legittimità dell'aiuto concesso in esecuzione
del nuovo accordo, in quanto, come essa avrebbe già dimostrato, le condizioni enunciate dall'art. 88, n. 3, CE non sono state
rispettate e in quanto la decisione 7 giugno 1995 è stata annullata ad opera della sentenza BAI.
─ Giudizio del Tribunale
201
Si deve rilevare che la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali
sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell'aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione
non può certamente escludersi (sentenza della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3437,
punto 16).
202
Per contro, uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88
CE, non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari
ai fini dell'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui quest'ultima ordina la ripetizione dell'aiuto. Ammettere
tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le
autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia
delle decisioni emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di tali disposizioni del Trattato (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 17, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2289, punto 104). Così, non spetta allo Stato
membro interessato, ma all'impresa beneficiaria, di far valere circostanze eccezionali sulle quali essa abbia potuto fondare
il proprio legittimo affidamento al fine di opporsi alla restituzione di un aiuto illegittimo (sentenza del Tribunale 27 gennaio
1998, causa T-67/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 183).
203
Ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a invocare la presenza di circostanze eccezionali e la tutela del legittimo
affidamento della P&O [OSCURATO:PERSONA].
204
Si deve del pari rilevare a tal proposito che, nell'ambito del suo ricorso introdotto nella causa T-116/01, la beneficiaria
dell'aiuto controverso, cioè la P&O [OSCURATO:PERSONA], non ha invocato, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente adottato
la decisione 7 giugno 1995, alcuna circostanza eccezionale tale da far sorgere in capo ad essa un legittimo affidamento.
205
A tal proposito, si deve precisare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inizialmente adottato una decisione positiva di approvazione
dell'aiuto controverso non ha potuto far sorgere, in capo alla P&O [OSCURATO:PERSONA], un legittimo affidamento, in quanto tale decisione
è stata impugnata nei termini di ricorso e quindi annullata dal giudice comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).
206
Orbene, è pacifico che l'art. 230 CE effettua un bilanciamento tra il principio di legittimità, teso ad evitare che atti illegittimi
producano effetti all'interno del mercato comune, e il principio di certezza del diritto, il quale mira ad evitare che atti
comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito (v., in tal senso, sentenze della Corte
30 gennaio 1997, causa C-178/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-585, punto 19; 15 febbraio 2001, causa C-239/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1197,
punto 29, e 22 ottobre 2002, causa C-241/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9079, punto 34).
207
Si deve del pari rilevare che, secondo la giurisprudenza, se occorre vigilare sul rispetto degli imperativi della certezza
del diritto a protezione degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare tali imperativi con gli imperativi della
tutela degli interessi pubblici (sentenze della Corte SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 159; 12 luglio 1962, causa 14/61,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 485, in particolare pagg. 516-523, e del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93,
T-231/94, da T-232/94 a T- 234/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-247, punto 76).
208
Orbene, in materia di aiuti di Stato, vi è un interesse pubblico rilevante volto a evitare che il funzionamento del mercato
sia falsato in ragione di aiuti di Stato lesivi della concorrenza, il che impone, secondo una costante giurisprudenza, che
gli aiuti illegittimi siano restituiti al fine di ristabilire la situazione precedente (sentenze Deufil/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 24, e 21 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66). Tale interesse pubblico comprende così, in particolare, la
tutela dei concorrenti i quali, da parte loro, hanno un evidente interesse a poter contestare gli atti della [OSCURATO:PERSONA] che
sono per loro svantaggiosi (v., in tal senso, sentenze SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 159, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 518).
209
Una diversa soluzione priverebbe di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario in ordine alla legittimità degli
atti adottati dalle istituzioni comunitarie in conformità agli artt. 220 CE, 230, primo comma, CE e 233 CE. Orbene, risulta
da giurisprudenza consolidata che l'esigenza di un sindacato giurisdizionale costituisce un principio generale di diritto
comunitario, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sentenze della Corte 15
maggio 1986, causa 222/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punto 18; 27 novembre 2001, causa C-424/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9285,
punto 45, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, [OSCURATO:PERSONA] de pequeños agricultores/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punto 39). Il diritto
a un ricorso effettivo è stato inoltre riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1).
210
Emerge dalle considerazioni che precedono che, nelle circostanze in esame, non è potuto sorgere alcun legittimo affidamento
in capo alla P&O [OSCURATO:PERSONA].
211
Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di buona amministrazione, tale argomento sembra, in sostanza, criticare
il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in sede di istruzione del fascicolo, mettendo così nuovamente in discussione l'illegittimità
dell'aiuto controverso.
212
In tali circostanze, senza che risulti necessario esaminare se tale punto delle conclusioni sia stato presentato in conformità
ai requisiti indicati dall'art. 21 dello statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura del Tribunale, esso dev'essere respinto, rinviando all'analisi svolta dal Tribunale con riferimento al primo
motivo (precedenti punti 57-74).
213
Risulta da quanto precede che il presente motivo dev'essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo nella causa T-116/01, basato sulla violazione dell'art. 88 CE
Argomenti delle parti
214
In subordine, la ricorrente nella causa T-116/01 fa valere che l'aiuto controverso deve essere considerato come implicitamente
autorizzato ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, ovvero in applicazione dei principi generali del diritto
comunitario come erano stati formulati prima della comunicazione del regolamento, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha aperto
(o riaperto) il procedimento previsto dall'art. 88 CE nei due mesi successivi la pronuncia della sentenza BAI. Altrimenti,
si permetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l'adozione di un'eventuale decisione di aprire un procedimento formale ai
sensi dell'art. 88, n. 2, CE, quando essa abbia inizialmente adottato una decisione di approvazione in seguito annullata,
durante un periodo più lungo che se essa avesse trattato correttamente la questione all'epoca del primo procedimento (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 68-78).
215
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia privo di fondamento e debba essere respinto.
Giudizio del Tribunale
216
Nella sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto 6), la Corte ha stabilito che l'art. 88, n. 3,
CE implica che
se la [OSCURATO:PERSONA], cui uno Stato membro ha reso nota l'elaborazione di un progetto diretto a istituire o modificare un aiuto,
non provvede a promuovere il procedimento contraddittorio, lo Stato interessato può, allo scadere del periodo destinato all'esame
preliminare del progetto, dare attuazione al regime di aiuti proposto, avvisandone preventivamente la [OSCURATO:PERSONA]. Il regime
così attuato va allora considerato come regime già in vigore. Con successive sentenze, la Corte ha precisato che tale periodo non può essere superiore a due mesi (v., ad esempio, sentenze
della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1451, punto 11; SFEI e a., cit., punto 38, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 74). Tale principio è stato in seguito ripreso dall'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999.
217
Si ricorda che il principio enunciato nella citata sentenza Lorenz e contenuto nell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999
può essere invocato solo con riferimento a un aiuto notificato in conformità al procedimento previsto dall'art. 88, n. 3,
CE. Esso non trova applicazione nell'ambito di un procedimento aperto dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a un aiuto non notificato.
218
Orbene, posto che l'aiuto controverso non è stato notificato ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, si deve respingere l'argomento
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE nei due mesi successivi
alla pronuncia della sentenza BAI.
219
Tale motivo dev'essere pertanto respinto.
Sul terzo motivo nella causa T-116/01, basato sulla violazione dell'art. 253 CE
Argomenti delle parti
220
In via subordinata, la ricorrente nella causa T-116/01 invoca del pari l'insufficienza ovvero il carattere non pertinente
della motivazione della decisione impugnata. Essa ritiene, in particolare, che nulla nell'ambito della decisione impugnata
precisi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di raggiungere un equilibrio tra il principio di legittimità e quello della certezza
del diritto, come richiesto dal diritto comunitario. In ogni caso, quando, come nel caso di specie, un aiuto è stato notificato
alla [OSCURATO:PERSONA] ed è stato approvato da quest'ultima prima della concessione del medesimo, qualsiasi conclusione che non
riconosca la preminenza del principio della certezza del diritto sarebbe incompatibile con il regime dettato dalle norme del
Trattato in materia di aiuti di Stato e assoggetterebbe, in maniera inammissibile, la concessione di un aiuto a taluni elementi
aleatori, anche quando l'interesse pubblico richieda che l'aiuto sia accordato e che la sua concessione abbia luogo senza
ritardo.
221
La ricorrente nella causa T-116/01 conclude che l'art. 2 della decisione impugnata dovrebbe essere annullato altresì a causa
di un'erronea applicazione del diritto comunitario.
222
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Giudizio del Tribunale
223
Va ricordato che la soppressione di un aiuto di Stato illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento
della sua illegittimità (sentenza 21 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66). Infatti, l'obbligo per lo Stato di sopprimere
un aiuto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente (sentenza
4 aprile 1995, causa C-350/93, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-699, punto 21, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3671, punto 64).
224
Così, per quanto concerne l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare una decisione che disponga il recupero dell'aiuto illegittimo,
risulta dalla giurisprudenza della Corte che, in materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell'art. 88,
n. 3, CE, l'aiuto programmato sia già stato corrisposto, la [OSCURATO:PERSONA], che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali
di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio (sentenze 14 settembre
1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4103, punto 78; 17 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 82, e CETM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 172).
225
Poiché l'aiuto controverso è stato concesso illegittimamente, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a motivare
la sua decisione di disporre il recupero dell'aiuto, senza che vi sia necessità di verificare se la motivazione esposta ai
‘considerando’ 74-78 della decisione impugnata sia sufficiente.
226
La decisione impugnata non è quindi viziata, a tal proposito, da alcuna carenza di motivazione.
227
Per la parte in cui la ricorrente tenta, in realtà, di contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone il recupero,
si deve rinviare all'analisi effettuata dal Tribunale nell'ambito del quinto motivo. Infatti, un motivo basato su un errore
di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere esaminato nell'ambito di un motivo relativo all'art. 253 CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 67-72).
228
Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che i ricorsi devono essere respinti.
Sulle spese
229
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti nelle cause T-116/01 e T-118/01, rimaste soccombenti, devono
essere condannate alle spese.
230
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.
Nel caso in esame, le parti che sono intervenute a sostegno delle ricorrenti nelle cause T-116/01 e T-118/01 sopporteranno
le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
Le ricorrenti sopporteranno, in ciascuna causa, le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 agosto 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingue processuali: lo spagnoloe l'inglese.