CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il delitto di furto con strappo; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in riferimento alla riconducibilità del reato al ricorrente e alla mancata esclusione della recidiva, sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 - 5); inoltre il motivo sul vizio motivazionale in punto di recidiva è manifestamente infondato alla luce della risposta già fornita dal giudice di merito sulla sussistenza, nel caso concreto, del requisito sostanziale della più accentuata pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il