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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1989

Cassazione n. 10223/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029LAVO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1989 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, di determinare la pena in prossimità del massimo edittale in ragione del numero di agenti, cinque, contro i quali l'imputato si è scagliato violentemente nelle diverse fasi della propria reiterata condotta oppositiva, e del «gravissimo rischio al quale ha esposto gli utenti della strada», tamponando l'autovettura della polizia, cagionando lesioni a due agenti e investendo anche un ciclomotore e il suo conducente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,zi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029LAVO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1989 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, di determinare la pena in prossimità del massimo edittale in ragione del numero di agenti, cinque, contro i quali l'imputato si è scagliato violentemente nelle diverse fasi della propria reiterata condotta oppositiva, e del «gravissimo rischio al quale ha esposto gli utenti della strada», tamponando l'autovettura della polizia, cagionando lesioni a due agenti e investendo anche un ciclomotore e il suo conducente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,zi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 10223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris