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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 16209/2026

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8/07/1950;avverso la ordinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Trani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 28/01/2026, il Tribunale di Trani, decidendo sullaistanza di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Trani del 09/12/2025, rigettava la richiesta econdannava i ricorrenti al pagamento delle spese della procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con cui deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, censura la motivazione, siccome illogica, nella parte in cui lavalutazione del fumus del reato di ricettazione non è stata ancorata a fatti bensìè stata fondata sul mero possesso della somma di danaro in quanto ingente epriva, a parere del Tribunale, di giustificazioni in ordine alla provenienza.Deduce non esservi traccia, nel percorso argomentativo, di riconducibilitàdella somma ad una qualche condotta illecita, così come del nesso dipertinenzialità.3.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce violazione di legge per essere la motivazione soloapparente in ordine alla provenienza dei beni di cui si assume l’intestazionefittizia.Al riguardo, rileva essere stata prodotta documentazione attestante la pienacapacità reddituale della ricorrente ad effettuare gli acquisiti dei predetti beni,risultando di contro del tutto carente la motivazione, nel provvedimentoimpugnato, in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate perl’acquisto di detti beni da parte del soggetto che si assume formalmente titolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammessosolo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01;Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01).2.

Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Nella specie, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, censurandol’apparato argomentativo del Tribunale in punto di fumus e di nesso dipertinenzialità.Al riguardo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, lasussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel casodi rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilitànon sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni edalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori,significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2,n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01; Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01).Ciò premesso, la motivazione della ordinanza impugnata risulta sul puntomeramente apparente, come tale riconducibile alla dedotta violazione di legge:invero, non solo manca la enucleazione del reato presupposto del delitto diricettazione, ma il Tribunale finisce per ipotizzare che la somma in sequestro siail profitto dei plurimi reati commessi dallo [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti (vds.quinta pagina del provvedimento impugnato, priva di numerazione), con unragionamento, dunque, che porta finanche ad escludere la configurabilità delreato di cui all’art. 648 cod. pen. (ipotizzabile solo a carico di colui che nonabbia concorso nel delitto da cui provengono i beni oggetto di ricettazione).Si tratta, all’evidenza, dunque, di argomentare non solo generico edipotetico, ma che resta privo di efficacia esplicativa in relazione al fumus deldelitto di ricettazione, integrando così una motivazione meramente apparente.Alla luce delle superiori considerazioni, si impone pertanto l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La ricorrente, con l’unico motivo, si duole della violazione di legge, peressere la motivazione meramente apparente in punto di provenienza dellerisorse impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati.Al riguardo, va ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valorideve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beninon provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione, chepersegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmenteassoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la lorodisponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez.2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103-01; Sez. 2, n.13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438-01; Sez. 5, n. 39837 del02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01).Sul punto, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione nonapparente ma anzi compiuta, degli elementi indiziari, ritenuti vieppiù connotatida gravità, sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato di intestazionefittizia dei veicoli in sequestro; il Tribunale si è vieppiù confrontato con lededuzioni difensive sul punto, motivatamente disattendendole (vds. pagine dasesta ad ottava del provvedimento impugnato).Il motivo di ricorso risulta dunque anche non consentito nella misura in cui,reiterando le medesime deduzioni, finisce per censurare la persuasivitàdell’apparato argomentativo del Tribunale, profilo, come visto, non scrutinabile insede di legittimità.4.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,che in ragione della natura del motivo si stima equo determinare in euro tremila,in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia pernuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,cod. proc. pen.; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/07/1950;avverso la ordinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Trani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28/01/2026, il Tribunale di Trani, decidendo sullaistanza di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Trani del 09/12/2025, rigettava la richiesta econdannava i ricorrenti al pagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo, con cui deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, censura la motivazione, siccome illogica, nella parte in cui lavalutazione del fumus del reato di ricettazione non è stata ancorata a fatti bensìè stata fondata sul mero possesso della somma di danaro in quanto ingente epriva, a parere del Tribunale, di giustificazioni in ordine alla provenienza.Deduce non esservi traccia, nel percorso argomentativo, di riconducibilitàdella somma ad una qualche condotta illecita, così come del nesso dipertinenzialità.3. Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce violazione di legge per essere la motivazione soloapparente in ordine alla provenienza dei beni di cui si assume l’intestazionefittizia.Al riguardo, rileva essere stata prodotta documentazione attestante la pienacapacità reddituale della ricorrente ad effettuare gli acquisiti dei predetti beni,risultando di contro del tutto carente la motivazione, nel provvedimentoimpugnato, in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate perl’acquisto di detti beni da parte del soggetto che si assume formalmente titolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammessosolo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01;Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296-01).2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Nella specie, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, censurandol’apparato argomentativo del Tribunale in punto di fumus e di nesso dipertinenzialità.Al riguardo, si rammenta che, in tema di sequestro preventivo, lasussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel casodi rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilitànon sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni edalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori,significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2,n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01; Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01).Ciò premesso, la motivazione della ordinanza impugnata risulta sul puntomeramente apparente, come tale riconducibile alla dedotta violazione di legge:invero, non solo manca la enucleazione del reato presupposto del delitto diricettazione, ma il Tribunale finisce per ipotizzare che la somma in sequestro siail profitto dei plurimi reati commessi dallo [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti (vds.quinta pagina del provvedimento impugnato, priva di numerazione), con unragionamento, dunque, che porta finanche ad escludere la configurabilità delreato di cui all’art. 648 cod. pen. (ipotizzabile solo a carico di colui che nonabbia concorso nel delitto da cui provengono i beni oggetto di ricettazione).Si tratta, all’evidenza, dunque, di argomentare non solo generico edipotetico, ma che resta privo di efficacia esplicativa in relazione al fumus deldelitto di ricettazione, integrando così una motivazione meramente apparente.Alla luce delle superiori considerazioni, si impone pertanto l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La ricorrente, con l’unico motivo, si duole della violazione di legge, peressere la motivazione meramente apparente in punto di provenienza dellerisorse impiegate per l'acquisto dei beni sequestrati.Al riguardo, va ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valorideve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beninon provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione, chepersegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmenteassoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la lorodisponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez.2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103-01; Sez. 2, n.13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438-01; Sez. 5, n. 39837 del02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01).Sul punto, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione nonapparente ma anzi compiuta, degli elementi indiziari, ritenuti vieppiù connotatida gravità, sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato di intestazionefittizia dei veicoli in sequestro; il Tribunale si è vieppiù confrontato con lededuzioni difensive sul punto, motivatamente disattendendole (vds. pagine dasesta ad ottava del provvedimento impugnato).Il motivo di ricorso risulta dunque anche non consentito nella misura in cui,reiterando le medesime deduzioni, finisce per censurare la persuasivitàdell’apparato argomentativo del Tribunale, profilo, come visto, non scrutinabile insede di legittimità.4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,che in ragione della natura del motivo si stima equo determinare in euro tremila,in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia pernuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,cod. proc. pen.; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 16209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris