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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09362/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica commesso fino al 15 maggio 2018, in concorso con la propria moglie convivente ([OSCURATO:PERSONA] che ha definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen); Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. per non aver considerato l'ipotesi della mera connivenza - non è ammissibile poiché il vizio dedotto riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta); mentre non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404); rilevato che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, con una valutazione in fatto congruamente motivata e qui non sindacabile, ha ritenuto provato la corresponsabilità di entrambi i coniugi Turi e Insito nella sottrazione di energia elettrica in favore dell'appartamento in cui, entrambi, abitavano; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si arresta a considerazioni di carattere generale e astratto senza svolgere un reale confronto critico con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna; Ritenuto che analogo vizio di genericità intrinseca involge il terzo motivo di ricorso, attinente alla commisurazione della pena, poiché si prescinde completamente dalla risposta fornita dalla Corte di appello: la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica commesso fino al 15 maggio 2018, in concorso con la propria moglie convivente ([OSCURATO:PERSONA] che ha definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen); Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. per non aver considerato l'ipotesi della mera connivenza - non è ammissibile poiché il vizio dedotto riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta); mentre non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404); rilevato che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, con una valutazione in fatto congruamente motivata e qui non sindacabile, ha ritenuto provato la corresponsabilità di entrambi i coniugi Turi e Insito nella sottrazione di energia elettrica in favore dell'appartamento in cui, entrambi, abitavano; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si arresta a considerazioni di carattere generale e astratto senza svolgere un reale confronto critico con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna; Ritenuto che analogo vizio di genericità intrinseca involge il terzo motivo di ricorso, attinente alla commisurazione della pena, poiché si prescinde completamente dalla risposta fornita dalla Corte di appello: la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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