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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10144/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4808/2018 del ruolo generale, proposto DA L E S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66H04 F839 C), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] de Luca, n. 10. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 137568810028), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 6047/21/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 luglio 2017, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della suddetta misura in relazione al mancato pagamento dei crediti contenuti nelle molteplici cartelle esattoriali ivi richiamate;

2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, annullando la citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione della mancata prova delle notifiche delle sottostanti cartelle (non essendosi l’agente della riscossione costituita in giudizio), ma rigettava la domanda avente ad oggetto l’annullamento delle cartelle, reputando che «[…] l'omessa notifica di un atto determina la nullità dell'atto successivo della sequenza procedimentale ma non quella dell'atto non notificato»(v. pagine nn. 5 e 26 del ricorso);

3. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la menzionata pronuncia, ritenendo che la questione controversa vertesse «[…] esclusivamente sulla ritualità delle notifiche delle cartelle e della allegazione nel processo» e che fosse consentita la produzione documentale offerta da Equitalia in grado appello, per cui, esaminando la documentazione prodotta, considerava tutte le citate cartelle notificate, assumendo che la notifica delle stesse può avvenire anche tramite invio diretto da parte dell’agente e che in tal caso, trovando applicazione le regole previste dal servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, non era necessario l’invio della cd. raccomandata informativa;

4. la società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 1°/2/3/6 febbraio 2018, formulando tre motivi di impugnazione;

5. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso notificato in data 16 marzo 2018; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la violazione del giudicato interno sulla statuizione del primo Giudice «[…] secondo cui le cartelle di pagamento non furono mai notificate» (così a pagina n. 24 del ricorso) alla contribuente, in quanto tale decisione non aveva costituito oggetto di appello incidentale da parte dell'ente concessionario, che si era costituito solo in fase di gravame limitandosi a produrre in giudizio le notifiche delle cartelle;

2. con la seconda censura la contribuente ha denunciato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per ultrapetizione» (v. pagina n. 25 del ricorso), ponendo in rilievo che i Giudici regionali avevano esaminato la questione relativa alla corretta notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo oggetto causa, benché tale questione non fosse stata devoluta al giudizio della Commissione regionale, in quanto oggetto dell'appello riguardava esclusivamente l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa la richiesta di annullamento delle cartelle sottese al preavviso impugnato;

3. con la terza doglianza l’istante ha denunciato, ancora con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, concernente l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato;

4. il ricorso va rigettato per i seguenti motivi;

5. i primi due motivi di impugnazione, concernenti il dedotto giudicato interno e la pronuncia ultra petita, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi;

5.1. come sopra esposto, la valutazione del primo Giudice si era arrestata alla verifica della mancata dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento, che aveva giustificato l’annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, ma non anche l’annullamento delle sottostanti cartelle di pagamento, sulla base del (corretto) rilievo sopra esposto secondo cui la mancata notifica della cartelle non ne inficia la validità, essendo – giova qui aggiungere – detta notifica mera condizione di efficacia della stessa (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

U., 6 settembre 2022, n. 26283, che richiama Cass., Sez.

U., n. 40543/21; in termini, in relazione alla cartella, Cass. n. 26310/21);

5.2. nel ricorso in oggetto la contribuente ha rappresentato che con il motivo di appello si era doluta del mancato annullamento delle cartelle;

5.3. alla luce di quanto precede va allora chiarito che della sequenza logica-giuridica (fatto-norma-effetto) integrante la decisione di primo grado, il motivo di appello ne aveva posto in discussione l’effetto, sostenendo che la mancata notifica delle cartelle comportasse la loro invalidità;

6. nel delineato contesto soccorre il consolidato il principio di questa Corte secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, deve aversi riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico;

6.1. risulta, in tal senso, chiara la riflessione di questa Corte secondo cui «[…] la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.

Ne consegue che l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (così Cass., Sez.

II, 17 aprile 2019, n. 10760, che richiama «Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 2217/2016; Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 24783/2018», nonché Cass. n. 16583/2012);

6.2. nella specie – come si diceva - l'impugnazione proposta dalla contribuente in ordine agli effetti che il primo Giudice aveva ricollegato alla mancata prova da parte dell’agente della riscossione (non costituito in primo grado) e cioè l’annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, ma non anche delle cartelle di pagamento presupposte, e quindi la richiesta ribadita in appello da parte della ricorrente di annullare le predette cartelle (ponendo, quindi, in discussione l’effetto asseritamente derivante dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle) aveva riaperto la cognizione sull'intera questione, in essa compresa quella della prova delle notifiche delle citate cartelle, così espandendo nuovamente il potere del Giudice d'appello di riconsiderarla, alla luce della documentazione ammissibilmente prodotta ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche relativamente ad aspetti di fatto (la prova delle menzionate notifiche) che non erano stati coinvolti dal motivo di gravame (cfr., ex multis, Cass. Sez., L. 8 ottobre 2018, n. 24783 cit.);

6.3. alla luce di quanto precede, non sussiste, quindi, la violazione del giudicato, che postula una pronuncia sul bene della vita e non su segmenti e/o porzioni della predetta sequenza-logica giuridica di cui esso si compone (e tanto meno –come nella specie - sulla mancata prova offerta in primo grado); e nemmeno ricorre l’ipotesi di una pronuncia ultra petita, essendo stata la questione delle notifiche delle cartelle di pagamento rimessa in gioco dal motivo di appello;

7. risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione, basato sull’omessa pronuncia da parte del Giudice a quo sul motivo di gravame concernente il mancato annullamento delle cartelle esattoriali ad opera della Commissione provinciale, trattandosi – all’evidenza - di questione assorbita nella preliminare valutazione relativa alle compiute notifiche delle predette cartelle;

8. alla stregua delle valutazioni svolte, il ricorso va rigettato;

9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;

10. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione della somma di 2.400,00 € per competenze oltre accessori ed alle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4808/2018 del ruolo generale, proposto DA L E S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66H04 F839 C), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] de Luca, n. 10. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 137568810028), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 6047/21/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 luglio 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della suddetta misura in relazione al mancato pagamento dei crediti contenuti nelle molteplici cartelle esattoriali ivi richiamate; 2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, annullando la citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione della mancata prova delle notifiche delle sottostanti cartelle (non essendosi l’agente della riscossione costituita in giudizio), ma rigettava la domanda avente ad oggetto l’annullamento delle cartelle, reputando che «[…] l'omessa notifica di un atto determina la nullità dell'atto successivo della sequenza procedimentale ma non quella dell'atto non notificato»(v. pagine nn. 5 e 26 del ricorso); 3. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la menzionata pronuncia, ritenendo che la questione controversa vertesse «[…] esclusivamente sulla ritualità delle notifiche delle cartelle e della allegazione nel processo» e che fosse consentita la produzione documentale offerta da Equitalia in grado appello, per cui, esaminando la documentazione prodotta, considerava tutte le citate cartelle notificate, assumendo che la notifica delle stesse può avvenire anche tramite invio diretto da parte dell’agente e che in tal caso, trovando applicazione le regole previste dal servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, non era necessario l’invio della cd. raccomandata informativa; 4. la società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 1°/2/3/6 febbraio 2018, formulando tre motivi di impugnazione; 5. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso notificato in data 16 marzo 2018; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la violazione del giudicato interno sulla statuizione del primo Giudice «[…] secondo cui le cartelle di pagamento non furono mai notificate» (così a pagina n. 24 del ricorso) alla contribuente, in quanto tale decisione non aveva costituito oggetto di appello incidentale da parte dell'ente concessionario, che si era costituito solo in fase di gravame limitandosi a produrre in giudizio le notifiche delle cartelle; 2. con la seconda censura la contribuente ha denunciato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4., cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per ultrapetizione» (v. pagina n. 25 del ricorso), ponendo in rilievo che i Giudici regionali avevano esaminato la questione relativa alla corretta notificazione delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo oggetto causa, benché tale questione non fosse stata devoluta al giudizio della Commissione regionale, in quanto oggetto dell'appello riguardava esclusivamente l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa la richiesta di annullamento delle cartelle sottese al preavviso impugnato; 3. con la terza doglianza l’istante ha denunciato, ancora con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, concernente l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato; 4. il ricorso va rigettato per i seguenti motivi; 5. i primi due motivi di impugnazione, concernenti il dedotto giudicato interno e la pronuncia ultra petita, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi; 5.1. come sopra esposto, la valutazione del primo Giudice si era arrestata alla verifica della mancata dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento, che aveva giustificato l’annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, ma non anche l’annullamento delle sottostanti cartelle di pagamento, sulla base del (corretto) rilievo sopra esposto secondo cui la mancata notifica della cartelle non ne inficia la validità, essendo – giova qui aggiungere – detta notifica mera condizione di efficacia della stessa (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283, che richiama Cass., Sez. U., n. 40543/21; in termini, in relazione alla cartella, Cass. n. 26310/21); 5.2. nel ricorso in oggetto la contribuente ha rappresentato che con il motivo di appello si era doluta del mancato annullamento delle cartelle; 5.3. alla luce di quanto precede va allora chiarito che della sequenza logica-giuridica (fatto-norma-effetto) integrante la decisione di primo grado, il motivo di appello ne aveva posto in discussione l’effetto, sostenendo che la mancata notifica delle cartelle comportasse la loro invalidità; 6. nel delineato contesto soccorre il consolidato il principio di questa Corte secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, deve aversi riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; 6.1. risulta, in tal senso, chiara la riflessione di questa Corte secondo cui «[…] la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Ne consegue che l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (così Cass., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10760, che richiama «Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 2217/2016; Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 24783/2018», nonché Cass. n. 16583/2012); 6.2. nella specie – come si diceva - l'impugnazione proposta dalla contribuente in ordine agli effetti che il primo Giudice aveva ricollegato alla mancata prova da parte dell’agente della riscossione (non costituito in primo grado) e cioè l’annullamento della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, ma non anche delle cartelle di pagamento presupposte, e quindi la richiesta ribadita in appello da parte della ricorrente di annullare le predette cartelle (ponendo, quindi, in discussione l’effetto asseritamente derivante dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle) aveva riaperto la cognizione sull'intera questione, in essa compresa quella della prova delle notifiche delle citate cartelle, così espandendo nuovamente il potere del Giudice d'appello di riconsiderarla, alla luce della documentazione ammissibilmente prodotta ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche relativamente ad aspetti di fatto (la prova delle menzionate notifiche) che non erano stati coinvolti dal motivo di gravame (cfr., ex multis, Cass. Sez., L. 8 ottobre 2018, n. 24783 cit.); 6.3. alla luce di quanto precede, non sussiste, quindi, la violazione del giudicato, che postula una pronuncia sul bene della vita e non su segmenti e/o porzioni della predetta sequenza-logica giuridica di cui esso si compone (e tanto meno –come nella specie - sulla mancata prova offerta in primo grado); e nemmeno ricorre l’ipotesi di una pronuncia ultra petita, essendo stata la questione delle notifiche delle cartelle di pagamento rimessa in gioco dal motivo di appello; 7. risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione, basato sull’omessa pronuncia da parte del Giudice a quo sul motivo di gravame concernente il mancato annullamento delle cartelle esattoriali ad opera della Commissione provinciale, trattandosi – all’evidenza - di questione assorbita nella preliminare valutazione relativa alle compiute notifiche delle predette cartelle; 8. alla stregua delle valutazioni svolte, il ricorso va rigettato; 9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; 10. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione della somma di 2.400,00 € per competenze oltre accessori ed alle spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei pres
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