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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07848/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, al fine della cessione a terzi, grammi 100,71 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in tre involucri, nonché ulteriori frammenti della medesima sostanza unitamente al bilancino e materiale per il confezionamento.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish pari a grammi 100,71 lordi, suddiviso in tre involucri (pari a 1.535 dosi medie), di un bilancino di precisione e di una somma di denaro: elementi che non hanno consentito la Corte territoriale di considerare il fatto di lieve entità.

Oltre al già sottolineato notevole ammontare del dato quantitativo, la Corte ha evidenziato che si trattava di sostanza pronta ad essere smerciata con plurime cessioni.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consiglie e estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, al fine della cessione a terzi, grammi 100,71 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in tre involucri, nonché ulteriori frammenti della medesima sostanza unitamente al bilancino e materiale per il confezionamento. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish pari a grammi 100,71 lordi, suddiviso in tre involucri (pari a 1.535 dosi medie), di un bilancino di precisione e di una somma di denaro: elementi che non hanno consentito la Corte territoriale di considerare il fatto di lieve entità. Oltre al già sottolineato notevole ammontare del dato quantitativo, la Corte ha evidenziato che si trattava di sostanza pronta ad essere smerciata con plurime cessioni. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consiglie e estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07848/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris