CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19619/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IN FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza diMilano ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, collaboratore digiustizia, avente ad oggetto la concessione di un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30Ord. pen. per fare visita al figlio affetto da ritardo mentale lieve e sofferente per la mancanzadel padre.La motivazione ha insistito, in particolare, sulla irrilevanza, ai fini del permesso dinecessità, di situazioni destinate a protrarsi nel tempo ponendosi tale evenienza in contrastocon la natura eccezionale dell’istituto.Quest’ultimo non ha natura trattamentale suscettibile di renderlo utilizzabile per ilmantenimento di relazioni familiari e sociali, essendo, piuttosto, subordinato alla ricorrenza disituazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto.Non rientra tra le finalità dell’istituto quella di alleviare le sofferenze del minore per ildistacco della figura paterna, riguardando tale profilo, semmai, i permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha promiscuamenteeccepito i vizi di violazione di legge, motivazione apparente, mancante, contraddittoria emanifestamente illogica.Il Tribunale si è limitato a condividere la motivazione del provvedimento impugnato,senza prendere in considerazione le argomentazioni sviluppate con il reclamo.La condizione di disabilità del minore non è stata adeguatamente valutata, nonostantefosse stata ampiamente illustrato il disagio psichico derivante sul padre e sul figlio inconseguenza della esecuzione dell’ordine di carcerazione.E’, dunque, integrata quella situazione eccezionale strettamente inerente alla vitafamiliare e personale del detenuto e a quella del figlio che giustifica la concessione delpermesso di necessità.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Le condizioni che possono giustificare la concessione del permesso di necessità dicui all’art. 30 Ord. pen. hanno carattere eccezionale, essendo richiesti presuppostisuscettibili di essere inquadrati nell’ambito di eventi familiari di particolare gravità.Deve trattarsi di «fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievotale da collocarsi al di fuori dell'ordinario svolgersi della vita e da incidere in modosignificativo nella vicenda personale del detenuto» sulla cui condizione l’evento deve potereincidere in termini estremamente significativi.Come è stato di recente ribadito «la collocazione sistematica della disposizioneall'interno dell'art. 30 ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminentepericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di"analoghi" permessi “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, confermache l'istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee allanormalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo statodetentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento deltrattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che allasofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicendefamiliari, un aggravamento non necessario dell'afflizione derivante dall'impossibilità dimantenere un contatto diretto con i congiunti» (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, allo staton.m.).L’arresto costituisce la più recente e condivisa elaborazione della giurisprudenza diquesta Corte di legittimità sull’istituto in esame.3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno concordemente escluso la ricorrenza deipresupposti per la concessione del permesso di necessità per una serie di concorrentiragioni che vedono nella mancanza del requisito della gravità della situazione dedotta unaprima ragione idonea a negare la concedibilità del permesso di necessità.Si verte in tema di condizione patologica descritta come «ritardo mentale lieve» inrelazione ad un minore che mantiene i rapporti con il genitore attraverso i colloqui a distanzae che non è impedito alla effettuazione dei colloqui in presenza, come riferito dallo stessoricorrente in udienza e riportato nel provvedimento impugnato.Mancano, dunque, nella ricostruzione in fatto due essenziali requisiti per l’accesso alpermesso di necessità: la gravità (nel senso inteso dalla norma in esame) della situazionededotta e la impossibilità di mantenere il rapporto asseritamente compromesso con modalitàdiverse dal permesso richiesto dal detenuto.In particolare, sul primo aspetto, la documentazione sanitaria, come rilevato dalTribunale di sorveglianza, non ha descritto la ricorrenza di una grave malattia mentale, bensìuna condizione patologica connotata da un livello di gravità «lieve».Lo stesso provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente indicato nei permessipremio di cui all’art. 30 ter Ord. pen. l’istituto funzionale al mantenimento dei rapporti familiarie di precipua funzione trattamentale.Il ragionamento svolto è coerente con il principio di diritto affermato nella decisionesopra menzionata ossia che «la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non èontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzatadel congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressivadi una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e perl'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nellavicenda umana del ristretto; il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenzadella concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione,dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie».4. Ala luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.