Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:399
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
1 luglio 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]247/02
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per la Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia)
«Art. 3, n. della direttiva 93/37/CEE – Appalti di lavori pubblici – Criteri di aggiudicazione – Diritto del committente pubblico di optare tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo
più basso – Normativa nazionale che consente per procedure aperte e ristrette solamente il critrio del prezzo più basso»
Introduzione
1.
La questione sollevata nel presente procedimento riguarda la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’ambito della procedura
di aggiudicazione di appalti pubblici, di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di applicare, ai fini dell’aggiudicazione,
esclusivamente il criterio del prezzo più basso.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2.
Le pertinenti disposizioni di diritto comunitario sono contenute nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
(2)
(in prosieguo: la «direttiva 93/37»).
3.
È pur vero che la direttiva 93/37 trova applicazione, in linea di principio, nel settore dell’aggiudicazione di appalti di
lavori pubblici; tuttavia, l’art. 3 prevede anche disposizioni relative alla conclusione di contratti di concessione di lavori.
L’art. 3 contiene altresì disposizioni relative all’attribuzione di appalti da parte del concessionario.
4.
L’art. 3, n. 3, disciplina l’ipotesi in cui il concessionario sia egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’art. 1, lett. b). In detta ipotesi, «egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni
della presente direttiva».
5.
L’art. 3, n. 4, riguarda l’aggiudicazione di lavori da parte di concessionari diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici.
A tal proposito la disposizione prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni
aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all’articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all’articolo
16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 000 000 di ecu (...)».
6.
La disposizione fondamentale relativa ai criteri di aggiudicazione è contenuta nell’art. 30 della direttiva 93/37, il cui
n. 1 così recita:
«1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per l’aggiudicazione dell’appalto sono:
a)
o unicamente il prezzo più basso;
b)
o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto:
ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico».
Normativa nazionale
7.
L’art. 21 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, sugli appalti pubblici di lavori (in prosieguo: la «legge quadro»),
disciplina, inter alia, i criteri di aggiudicazione. L’art. 21, primo comma, nel testo applicabile alla causa principale,
prevede che l’aggiudicazione di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata (procedura ristretta) debba avvenire
in base al criterio del prezzo più basso.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
8.
Con deliberazione del dicembre 1989 e relativo atto del 1990 il Comune di Brescia approvava il progetto concernente la realizzazione
di un parcheggio interrato in località [OSCURATO:PERSONA], il relativo bando per l’affidamento in concessione della costruzione e
gestione di un parcheggio nonché la bozza dell’atto di concessione. Successivamente, nel febbraio 1991, il Comune di Brescia
affidava all’impresa [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») la costruzione e gestione del parcheggio.
9.
Il testo definitivo della convenzione tra il Comune di Brescia e la [OSCURATO:SOCIETA] prevedeva l’obbligo, a carico della società concessionaria,
di affidare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata, da esperire con gara europea, secondo la normativa in materia
di lavori pubblici.
10.
Il 22 aprile 1999 la [OSCURATO:SOCIETA] pubblicava un bando di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, da valutarsi in base agli elementi del prezzo, del valore tecnico e del tempo indicato per la realizzazione
dell’opera.
11.
A seguito della fase di preselezione, la [OSCURATO:SOCIETA] trasmetteva alle imprese prequalificate per la selezione ristretta la lettera
di invito nonché la documentazione di gara. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), parimenti invitata
a presentare un’offerta, chiedeva ed otteneva una proroga del termine di consegna delle offerte. [OSCURATO:PERSONA] comunicava tuttavia
alla [OSCURATO:SOCIETA] che non avrebbe partecipato alla gara, ritenendola illegittima. [OSCURATO:PERSONA] non proponeva peraltro alcun ricorso
avverso gli ulteriori atti di aggiudicazione.
12.
Nel maggio 2000 si procedeva all’aggiudicazione della gara all’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel dicembre 2000 l’[OSCURATO:PERSONA]
per la vigilanza sui lavori pubblici emetteva avverso detta decisione una determinazione, sulla base del rilievo che, conformemente
alla legge quadro, l’aggiudicazione può avvenire soltanto con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, essendo possibile
fare ricorso a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo per gli appalti di concessione di costruzione e gestione
di lavori pubblici.
13.
[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta determinazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (TAR) per la Lombardia deducendo,
inter alia, la violazione degli artt. 3 nonché 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la violazione di legge
per inosservanza dell’art. 30, n. 1, della direttiva 93/37.
14.
Il TAR ha ritenuto determinante unicamente il motivo di ricorso relativo all’art. 30 della direttiva 93/37, con riguardo al
quale occorrerebbe accertare la sfera di discrezionalità riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice. Una disapplicazione
del diritto nazionale sarebbe giustificata solo alla luce dell’art. 81 CE. Spetterebbe alle amministrazioni aggiudicatrici
decidere in base a quale dei due criteri aggiudicare l’appalto. Il principio della concorrenza non verrebbe in gioco nell’opzione
fra i diversi criteri di aggiudicazione, ma solo in dipendenza del metodo di gara.
15.
Il TAR Lombardia ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 30, n. 1, della direttiva (…), laddove attribuisce alle singole Amministrazioni aggiudicatici la scelta del criterio
d’aggiudicazione, individuato alternativamente nel prezzo più basso o nell’offerta più vantaggiosa, costituisca conseguente
applicazione del principio di libera concorrenza già sancito dall’art. 85 [divenuto art. 81 CE] del Trattato, che esige che
ogni offerta nelle gare indette all’interno del mercato unico sia valutata in modo che non sia impedito, ristretto o falsato
il confronto fra le [offerte] stesse.
2)
Se, in via strettamente conseguente, l’art. 30 della direttiva (…), osti a che l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, precluda per l’aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici la scelta da
parte delle Amministrazioni aggiudicatici del criterio dell’offerta più vantaggiosa, prescrivendo in via generale solo quello
del prezzo più basso».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
16.
Occorre anzitutto esaminare l’argomento secondo cui non sarebbero correttamente riportati né i fatti né le pertinenti disposizioni
giuridiche e le questioni pregiudiziali presenterebbero carattere teorico. A tal riguardo appare opportuno richiamare i principi
elaborati dalla Corte in ordine alla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.
17.
Secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale è determinante
che il giudice del rinvio definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso
spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate
(3)
.
18.
Tuttavia, per quanto l’ordinanza di rinvio in oggetto non contenga un’esauriente esposizione della situazione di diritto e
di fatto, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio appaiono sufficientemente dettagliate e le questioni risultano riferite
ad aspetti tecnici precisi in modo da consentire alla Corte di fornire una soluzione utile. Alla luce della giurisprudenza
della Corte, ciò è sufficiente per soddisfare i requisiti di ricevibilità
(4)
.
19.
Costituisce un ulteriore criterio relativo alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali il requisito secondo cui le informazioni
fornite nelle domande di pronuncia pregiudiziale non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni,
ma anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai
sensi dell’art. 20 dello Statuto della Corte. Incombe, infatti, alla Corte di vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità,
tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni
di rinvio
(5)
.
20.
Il numero e il contenuto delle osservazioni scritte presentate alla Corte dimostrano come anche questo requisito sia soddisfatto.
21.
Infine, l’ordinanza di rinvio risponde parimenti al requisito secondo cui il giudice del rinvio deve fornire indicazioni sulle
ragioni precise che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria una
pronuncia pregiudiziale della Corte
(6)
.
22.
Occorre dunque esaminare l’argomento dedotto da più parti che hanno presentato osservazioni, secondo cui la seconda questione
pregiudiziale verterebbe sull’interpretazione del diritto nazionale e sulla sua compatibilità con l’art. 30 della direttiva
93/37.
23.
A questo riguardo occorre sottolineare che nella motivazione dell’ordinanza di rinvio viene contestata la conformità «all’art. 81
(…) e seguenti del Trattato dell’art. 21, primo comma della L. 11.2.1994, n. 109», mentre la seconda questione pregiudiziale
verte sull’ammissibilità di questa disposizione nazionale alla luce dell’art. 30 della direttiva.
24.
Muovendo dal principio secondo cui, nell’ambito dei procedimenti pregiudiziali, non spetta alla Corte esaminare la compatibilità
del diritto nazionale, la seconda questione pregiudiziale è quindi irricevibile in quanto verte sulla compatibilità di disposizioni
nazionali con il diritto comunitario. Tuttavia tale questione è ricevibile nella parte riguardante l’interpretazione del diritto
comunitario, segnatamente l’art. 30, n. 1, della direttiva 93/37. Pertanto, così intesa, la seconda questione pregiudiziale
è ricevibile, senza necessità, tuttavia, di procedere ad una sua riformulazione espressa.
Sulle questioni pregiudiziali
25.
Al fine di fornire indicazioni utili al giudice del rinvio, appare utile un’analisi congiunta delle due questioni pregiudiziali.
26.
Si può prescindere da un esame specifico in relazione all’art. 81 CE, menzionato nella prima questione pregiudiziale, dovendosi
ritenere applicabile, nella specie, l’art. 30 della direttiva 93/37 e non l’art. 81 CE. Vero è che possono senz’altro sussistere
casi in cui, nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione, occorra applicare anche disposizioni in materia di concorrenza;
tuttavia, né dalla questione pregiudiziale stessa né dalle ulteriori considerazioni del giudice del rinvio emerge che il procedimento
principale verta su un’autonoma applicazione dell’art. 81 CE. A prescindere dai motivi di diritto procedurale, una valutazione
del modus operandi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul piano legislativo riguardo alla compatibilità con l’art. 81 CE va esclusa per motivi
di diritto sostanziale, in quanto tale disposizione è rivolta alle imprese.
27.
Il presente procedimento non riguarda neanche la validità dell’art. 30 della direttiva 93/37 né l’esame dello stesso in base
al criterio dell’art. 81 CE. Tale disposizione può, tutt’al più, essere presa in considerazione quale criterio per un’interpretazione
dell’art. 30 della direttiva conforme al diritto primario, vale a dire un’interpretazione di tale articolo fondata sul principio
della concorrenza.
Direttive in materia di aggiudicazione e principio della concorrenza in generale
28.
Diverse parti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno sottolineato in vari modi l’importanza della concorrenza
rispetto alle direttive in materia di aggiudicazionedi appalti pubblici. A tal riguardo occorre rammentare, come ha fatto
la Commissione, che la direttiva 93/37 non è funzionale all’attuazione dell’art. 81 CE.
29.
Per quanto riguarda la rilevanza del principio della libera concorrenza o della concorrenza in relazione alle direttive in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici, occorre altresì esaminare il loro fondamento normativo. Le tre direttive tradizionali
in materia di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori si fondano sugli artt. 57, n. 2, e 66 del Trattato CE
(divenuti artt. 47, n. 2, CE e 55 CE), sull’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), ovvero
su tutte e tre le dette disposizioni.
30.
Tali fondamenti normativi sono connessi con le libertà fondamentali, ovvero con il mercato comune, pur non riguardando espressamente
la concorrenza.
31.
Tuttavia, le tre direttive tradizionali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – e non solo queste – fanno riferimento
alla concorrenza sotto un differente profilo. Così, nei rispettivi preamboli
(7)
viene espressamente menzionato, quale obiettivo, lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici.
In numerose sentenze la Corte ha confermato che tali direttive mirano a garantire una siffatta concorrenza
(8)
.
32.
Secondo una costante giurisprudenza
(9)
, le direttive, e in generale il diritto comunitario
(10)
, impediscono, in primo luogo, pratiche restrittive della concorrenza e, in secondo luogo, aprono alla concorrenza il rispettivo
settore di mercato interessato, vale a dire garantiscono il libero accesso segnatamente ad imprese di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
33.
Il principio della concorrenza rientra quindi tra i principi fondamentali del diritto comunitario in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici.
34.
Tale principio risponde ad una serie di finalità di tutela. In primo luogo, il principio della concorrenza ha per oggetto
i rapporti tra imprese, vale a dire tra concorrenti o offerenti. Tra tali soggetti deve sussistere una concorrenza parallela
in relazione alla richiesta di acquisto.
35.
In secondo luogo, il principio della concorrenza riguarda la relazione tra le amministrazioni aggiudicatrici, che vanno qualificate
come imprese, e le imprese, segnatamente il modus operandi di un’amministrazione aggiudicatrice dominante nei confronti delle
imprese o di un’impresa dominante nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice e la valutazione di tale modus operandi
alla luce dell’art. 82 CE
(11)
.
36.
In terzo luogo, il principio della concorrenza deve tutelare la concorrenza dal punto di vista istituzionale.
37.
Il principio della concorrenza trova concreta espressione in disposizioni contenute nelle direttive in materia di aggiudicazione
di appalti publici, in cui rientrano le disposizioni relative ai tipi di procedure di aggiudicazione ammissibili nonché al
loro iter procedurale, segnatamente i termini da osservare nelle diverse fasi della procedura nonché il divieto di trattative
a posteriori
(12)
.
38.
Inoltre, tra le espressioni concrete del principio della concorrenza rientrano le disposizioni relative al capitolato d’oneri,
soprattutto in materia di specifiche tecniche, le disposizioni riguardanti la selezione qualitativa delle imprese nonché quelle
concernenti i criteri di aggiudicazione, su cui verte il presente procedimento.
39.
Per garantire la concorrenza è necessario un livello minimo di trasparenza. A tal riguardo, le direttive in materia di aggiudicazione
prevedono una serie di obblighi di pubblicità. Anche l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di stabilire preventivamente
i criteri nonché di rispettarli è funzionale alla concorrenza. Per contro, a tutela della concorrenza, in taluni casi è altresì
necessario non divulgare ad altre imprese talune informazioni riguardanti un’impresa
(13)
.
40.
Infine, assume rilevanza sotto il profilo della concorrenza anche la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione delle
imprese che abbiano partecipato alla preparazione del procedimento
(14)
.
Criteri di aggiudicazione e concorrenza
41.
Per quanto riguarda l’effetto dei due criteri di aggiudicazione sotto il profilo della concorrenza, va rilevato che entrambi
i criteri, disciplinati all’art. 30, n. 1, della direttiva 93/37, nonché dalle disposizioni parallele contenute nelle altre
direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, devono garantire una concorrenza effettiva
(15)
.
42.
Una valutazione sotto il profilo della concorrenza dell’effetto dei due criteri di aggiudicazione nel procedimento principale
non è oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale intesa quale applicazione di disposizioni di diritto comunitario ad
una fattispecie concreta.
43.
Una valutazione generica della questione se il criterio del prezzo più basso presenti, in linea generale, effetti più favorevoli
sulla concorrenza rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può essere oggetto di un’analisi giuridica
nell’ambito di un procedimento pregiudiziale. Non si può trascurare il fatto che il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa non consente solo una concorrenza di prezzo, anche una concorrenza di altri fattori, vale a dire una concorrenza
di condizioni. Una valutazione degli effetti di un determinato criterio sulla concorrenza va condotta sulla base di circostanze
concrete, in particolare sulla base del mercato interessato ed incombe, conseguentemente, al giudice nazionale.
44.
A tal riguardo il giudice nazionale deve tener conto dei seguenti elementi: per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza,
riveste importanza determinante soprattutto la questione che a tutte le imprese si applichino gli stessi criteri oggettivi
(16)
. Per quanto attiene al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rileva, essenzialmente, la
forma concretamente assunta dallo specifico procedimento di aggiudicazione, in altre parole, i singoli criteri di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Analogamente ai criteri di valutazione inerenti alla proprietà delle imprese
offerenti, tali elementi devono sempre essere valutati anche in base al diritto primario. È pacifico che in questa categoria
rientrino anche le disposizioni in materia di diritto della concorrenza.
45.
Tuttavia, anche l’interpretazione da parte della Corte di disposizioni comunitarie in materia di concorrenza è subordinata
all’adempimento di talune condizioni. Infatti, «secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione
del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto
in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse
situazioni di fatto e di diritto»
(17)
.
Potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire un determinato criterio di aggiudicazione
46.
Il presente procedimento verte sulla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere, in linea generale, il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso per taluni tipi di appalti. Un siffatto potere limiterebbe nel contempo la libertà di scelta delle amministrazioni
aggiudicatrici interessate da una siffatta disposizione.
47.
In tale contesto si deve rammentare, in linea generale, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, se è pur vero che nella trasposizione delle
direttive dispongono di un certo margine di discrezionalità, devono tuttavia rispettare i limiti posti dal diritto comunitario.
Tale obbligo vincola gli [OSCURATO:PERSONA] membri anche laddove adottino misure funzionali agli obiettivi della Comunità come, ad esempio,
assicurare una maggiore trasparenza nel settore della normativa in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e impedire
abusi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
48.
Di conseguenza, occorre anzitutto esaminare l’argomento dedotto in varie osservazioni presentate alla Corte, secondo cui l’atto
normativo da interpretare nella specie sarebbe costituito da una direttiva. A tal riguardo si deve sottolineare che la circostanza
che le direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, al pari di altre direttive, sono rivolte agli [OSCURATO:PERSONA] membri
non consente di dedurne che agli [OSCURATO:PERSONA] membri venga in tal modo concesso il potere di fissare un determinato criterio di aggiudicazione.
49.
Va inoltre esaminato l’argomento secondo cui la direttiva 93/37 non conterrebbe una disciplina esaustiva in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici. Secondo questa tesi, il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire il criterio di aggiudicazione risulterebbe
avvalorato dal fatto che la direttiva 93/37, al pari delle altre direttive in materia, non prevede una disciplina sistematica
completa, bensì mira unicamente a coordinare le procedure applicate dai singoli [OSCURATO:PERSONA]
(18)
. Se tale conclusione va accolta, non se ne può tuttavia dedurre che la direttiva 93/37 non contenga disposizioni esaustive
a disciplina di determinati fasi o aspetti della procedura di aggiudicazione. Questo argomento va piuttosto relativizzato,
considerato che le direttive in materia di aggiudicazione armonizzano in maniera esaustiva taluni aspetti della procedura
di aggiudicazione.
50.
L’ammissibilità del potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire il criterio di aggiudicazione in termini astratti è invece avvalorata
dal fatto che gli interessati sono, in linea generale – eccezion fatta per talune imprese puramente private, ricomprese dalle
direttive settoriali – amministrazioni aggiudicatrici, vale a dire enti riconducibili al rispettivo Stato membro. Tale conclusione
emerge dalla definizione della nozione di «amministrazione aggiudicatrice» e si concretizza nella possibilità, riconosciuta
nella giurisprudenza
(19)
, di perseguirne le violazioni del diritto con un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
51.
Pertanto, a rigore di termini, sotto questo profilo il fatto che l’ente aggiudicatore stabilisca il criterio di aggiudicazione
equivale ad una determinazione del criterio stesso da parte dello Stato membro. Tuttavia, la differenza rispetto alla determinazione
del criterio su cui verte la causa principale risiede nel fatto che, nella specie, la determinazione è stata operata mediante
una legge quadro, vale a dire in termini generali ed astratti nonché ad un altro livello, segnatamente da parte del legislatore
e non dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.
52.
In definitiva, per risolvere la questione fondamentale se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano stabilire in termini astratti un unico
criterio di aggiudicazione occorre muovere dalle seguenti considerazioni.
53.
Le direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici prevedono espressamente due tipi di poteri: quello degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, come ad esempio la facoltà di prevedere determinate modalità di presentazione delle offerte
(20)
, e quello delle amministrazioni aggiudicatrici, quale ad esempio la possibilità, in determinati casi, di ricorrere alla procedura
negoziata, consentire varianti e stabilire margini.
54.
Per contro, talune disposizioni dettano obblighi espliciti, sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia per le amministrazioni aggiudicatrici.
In quest’ultima categoria di disposizioni rientra, inter alia, la disposizione – pertinente nella specie – di cui all’art. 30,
n. 1, della direttiva 93/37 [«I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per l’aggiudicazione dell’appalto
sono: a) o (…) b) o (…)»], nonché le disposizioni parallele delle altre direttive in materia di aggiudicazione. Tale disposizione
non attribuisce quindi poteri espliciti alle amministrazioni aggiudicatrici; tuttavia, il principio secondo cui può farsi
ricorso solamente ad uno dei due criteri di aggiudicazione espressamente previsti implica anche la possibilità per l’amministrazione
aggiudicatrice di optare per uno dei due.
55.
Tale potere dell’amministrazione aggiudicatrice viene meno nella misura in cui il rispettivo Stato membro limiti la possibilità
di scelta, obbligando, ad esempio, gli enti aggiudicatori a ricorrere, in taluni casi, esclusivamente al criterio del prezzo
più basso.
56.
Pur supponendo che l’amministrazione aggiudicatrice non disponga di alcun diritto soggettivo rispetto a tale possibilità di
scelta, sorge la questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano obbligare gli enti aggiudicatori ad applicare un determinato criterio.
57.
Avverso tale possibilità va rilevato, in primo luogo, il fatto che né l’art. 30 della direttiva 93/37 né le altre direttive
in materia di aggiudicazione disciplinano un potere in tal senso degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, si potrebbe dedurre la necessità
di una siffatta disciplina esplicita dal fatto che le direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ben riconoscono,
in linea generale, il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare il potere degli enti aggiudicatori di stabilire determinati criteri.
In tal senso, l’art. 23, n. 1, secondo periodo, della direttiva 93/37 e l’art. 28, n. 1, della direttiva 92/50 autorizzano
gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad imporre agli enti aggiudicatori che il capitolato d’appalto contenga determinate indicazioni.
58.
Tuttavia, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, non esiste una disposizione equivalente.
59.
Avverso il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di vincolare gli enti aggiudicatori ad un singolo criterio di aggiudicazione depone anche
il fatto che, in tal modo, risulterebbe annullata la parità di rango dei due criteri di aggiudicazione, prevista in tutte
le direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
60.
Occorre infine richiamare la giurisprudenza della Corte
(21)
in cui si fa espresso riferimento al fatto che la disposizione pertinente nella specie lascia alle amministrazioni aggiudicatrici
la scelta dei criteri di aggiudicazione.
61.
Vero è che tale giurisprudenza riguarda la definizione di criteri relativi all’individuazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; tuttavia, le conclusioni della Corte possono essere trasposte anche alla scelta del criterio di aggiudicazione
stesso.
62.
Avverso il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire il criterio di aggiudicazione si possono far essere fatti valere anche aspetti
inerenti alla concorrenza. In tal modo, risulterebbe infatti limitata la possibilità per gli enti aggiudicatori di optare
per il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza nel singolo procedimento di aggiudicazione. Detta possibilità
verrebbe meno nel caso in cui il legislatore stabilisse un determinato criterio in termini generali. Come parimenti osservato
dal governo italiano, l’art. 30 della direttiva 93/37 non subordina la scelta di uno dei due criteri di aggiudicazione a determinate
condizioni.
63.
Infine, secondo la giurisprudenza della Corte
(22)
, nell’interpretazione della direttiva in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici occorre tener conto dell’obiettivo
della direttiva stessa, consistente nel facilitare il gioco della libera concorrenza fra tutti gli offerenti. Un’interpretazione
di una disposizione della direttiva incentrata su tale obiettivo può quindi escludere il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre
alle amministrazioni aggiudicatrici l’applicazione di un determinato criterio.
64.
La giurisprudenza pertinente nella specie è costituita dalla sentenza nelle cause riunite [OSCURATO:SOCIETA] e a., in cui
la Corte ha affermato quanto segue:
«Ne deriva che l’art. 30, n. 4, della direttiva si oppone ad una normativa nazionale, come quella applicabile nelle cause
principali, che, da un lato, impone all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica
delle offerte anormalmente basse, solo talune giustificazioni limitativamente elencate, (…) e che, dall’altro, esclude esplicitamente
taluni tipi di giustificazioni (…)» 23 –Sentenza nelle cause riunite C‑285/99 e C‑286/99 (cit. alla nota 9, punto 85)..
65.
Da tale giurisprudenza emerge che il legislatore nazionale non può limitare il margine discrezionale degli enti aggiudicatori
in termini non espressamente consentiti dalla direttiva.
66.
Dall’esame degli argomenti dedotti pro e contro il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul quale verte il presente procedimento, ulteriormente
sviluppati in questa sede, emerge che gli argomenti più solidi depongono in senso contrario ad un siffatto potere degli [OSCURATO:PERSONA]
membri.
Conclusione
67.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei termini seguenti:
1)
L’art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, dev’essere interpretato nel senso che attribuisce alle singole amministrazioni aggiudicatrici
la scelta del criterio d’aggiudicazione, individuato alternativamente nel prezzo più basso o nell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Inoltre, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare tale disposizione alla luce del principio della libera
concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE.
2)
L’art. 30, n. 1, della direttiva 93/37 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che precluda,
ai fini dell’aggiudicazione degli appalti a procedura aperta e ristretta in materia di lavori pubblici, la scelta da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, imponendo in via generale unicamente
quello del prezzo più basso.
1
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Lingua originale: il tedesco.
2
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GU L 199, pag. 54, ripetutamente modificata.
3
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Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C‑320/90, C‑321/90 e C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I‑393, punto 6),
nonché ordinanze 19 marzo 1993, causa C‑157/92, Banchero (Racc. pag. I‑1085, punto 4); 9 agosto 1994, causa C‑378/93, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑3999, punto 14); 23 marzo 1995, causa C‑458/93; Saddik (Racc. pag. I‑511, punto 12), e 28 giugno 2000, causa
C‑116/00, Laguillaumie (Racc. pag. I‑4979, punto 15).
4
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Sentenza 3 marzo 1994, causa C‑316/93, Vaneetveld (Racc. pag. I‑763, punto 13), nonché ordinanze 13 marzo 1996, causa C‑326/95,
Banco de Fomento e Exterior SA (Racc. pag. I‑1385, punto 8), e 30 giugno 1997, causa C‑66/97, Banco de Fomento e Exterior
SA (Racc. pag. I‑3757, punto 9).
5
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Sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141-143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 6), nonché ordinanze nelle cause C‑458/93
(citata alla nota 3, punto 13), e C‑116/00 (cit. alla nota 3, punto 24).
6
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Ordinanze 25 giugno 1996, causa C‑101/96, Italia Testa (Racc. pag. I‑3081, punto 6); 8 luglio 1998, causa C‑9/98, Agostini
(Racc. pag. I‑4261, punto 6), e nella causa C‑116/00 (citata alla nota 3, punto 16).
7
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Ventesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1); quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché
decimo ‘considerando’ della direttiva 93/37.
8
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V. sentenze 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes (Racc. pag. 4635, punto 21); 22 giugno 1993, causa C‑243/89, Commissione/Germania
(Racc. pag. I‑3353, punto 33); 16 settembre 1999, causa C‑27/98, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Montage
GmbH (Racc. pag. I‑5697, punto 26); 17 settembre 2002, causa C‑513/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7213, punto
81), e 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale-Bau AG (Racc. pag. I‑11617, punto 89).
9
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V. sentenze 12 luglio 2001, causa C‑399/98, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi (Racc. pag. I‑5409, punto
75); 27 novembre 2001, cause riunite C‑285/99 e C‑286/99, [OSCURATO:SOCIETA] e a. (Racc. pag. I‑9233, punto 35); 18 giugno
2002, causa C‑92/00, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft mbH (Racc. pag. I‑5553, punto 44); 14 novembre
2002, causa C‑411/00, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (Racc. pag. I‑10567, punto 33); nella causa C‑470/99 (cit. alla nota 8, punto 89),
e 15 maggio 2003, causa C‑214/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑4667, punto 53).
10
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Sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑324/98, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Telefonadress GmbH (Racc. pag. I‑10745, punto 62).
11
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Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non dovessero essere qualificate come imprese ai sensi del diritto della concorrenza,
occorrerà considerare l’applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza in combinato disposto con l’art. 10 CE.
12
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V. sentenze nella causa C‑399/98 (cit. alla nota 9, punto 75), e nelle cause riunite C‑285/99 e C‑286/99 (cit. alla nota 9,
punto 35).
13
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Art. 16, n. 5, della direttiva 92/50, art. 9, terzo comma, della direttiva 93/37 e art. 11, n. 5, della direttiva 93/37.
14
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Decimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, che modifica le direttive
92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti
pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328, pag. 1).
15
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Sentenze nella causa C‑243/89 (cit. alla nota 8, punto 33), e nella causa C‑513/99 (cit. alla nota 8, punto 81).
16
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V. sentenze nelle cause 31/87, (cit. alla nota 8, punto 27), e C‑27/98 (cit. alla nota 8, punto 31).
17
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Sentenze nelle cause da C‑320/90 a C‑322/90 (cit. alla nota 3, punti 6 e 7); 14 luglio 1998, causa C‑284/95, [OSCURATO:PERSONA]Tech
(Racc. pag. I‑4301, punti 69 e 70), e causa C‑341/95, Bettati (Racc. pag. I‑4355, punti 67 e 68); 21 settembre 1999, causa
C‑67/96, Albany (Racc. pag. I‑5751, punto 39), e cause riunite da C‑115/97 a C‑117/97, Brentjens’ (Racc. pag. I‑6025, punto
38), nonché 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑6451, punto 51).
18
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V. ad esempio sentenza nelle cause riunite C‑285/99 e C‑286/99 (cit. alla nota 9, punto 33).
19
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Sentenze 10 aprile 2003, cause riunite da C‑20/01 a C‑28/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3609), riguardante un comune;
1° febbraio 2001, causa C‑237/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑939), riguardante organismi per l’edilizia popolare, nonché
28 ottobre 1999, causa C‑328/96, Commissione/Austria (Racc. pag. I‑7479), e 17 dicembre 1998, causa C‑353/96, Commissione/Irlanda
(Racc. pag. I‑8565), riguardanti società di diritto privato.
20
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Art. 23, n. 2, della direttiva 92/50 o art. 18, n. 2, della direttiva 93/37, entrambi nella versione della direttiva 97/52/CE
(cit. alla nota 14).
21
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V., ad esempio, sentenze 18 ottobre 2001, causa C‑19/00, SIAC Construction (Racc. pag. I‑7725, punto 36), e 19 giugno 2003,
causa C‑315/01, Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) (Racc. pag. I‑6351, punto 64).
22
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Sentenza nelle cause riunite C‑285/99 e C‑286/99 (cit. alla nota 9, punti 84 e seg.).
23
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Sentenza nelle cause riunite C‑285/99 e C‑286/99 (cit. alla nota 9, punto 85).