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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12127/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada perché il fatto non sussiste.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché, a fronte di una richiesta concordata di pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice ha emesso sentenza assolutoria.

Qualora il giudice d'appello rigetti il concordato, è tenuto a disporre la prosecuzione del dibattimento e non può direttamente emettere sentenza.

Il rito ex art. 599 bis cod. proc. pen. è infatti del tutto diverso da quello ex art. 444 cod. proc. pen., che ammette l'emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.: possibilità che è preclusa nel c. d. patteggiamento in appello.

La sentenza emessa è pertanto affetta da nullità per violazione del contraddittorio.

2.1. È stato comunque violato il principio devolutivo, poiché le doglianze formulate con l'atto di appello inerivano esclusivamente alla mancanza di concreta offensività penale del fatto e al trattamento sanzionatorio.

Il difensore non aveva affatto sollevato questione circa la reiterazione della condotta e, in particolare, circa la mancanza di prova della definitività dell'accertamento della prima violazione: profilo che pertanto non poteva essere analizzato d'ufficio dalla Corte d'appello.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, per l'ulteriore corso.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'art. 599 bis, comma 3, cod. proc. pen. dispone che il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la richiesta delle parti, ordini la citazione a comparire al dibattimento.

A sua volta, l'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. dispone che, ove nel dibattimento di secondo grado le parti richiedano concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice, allorquando ritenga che la richiesta non possa essere accolta, disponga la prosecuzione del dibattimento.

Nessuna norma attribuisce pertanto al giudice il potere di emettere, a fronte della formulazione, ad opera delle parti, di richiesta di pena concordata, una pronuncia di assoluzione.

In ciò c:ertamente, come correttamente rilevato dal ricorrente, il modello procedimentale in disamina differisce dal rito ex art. 444 cod. proc. pen., nel contesto del quale è testualmente prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. la possibilità, per il giudice, di emanare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Per quanto riguarda il concordato in appello, il sistema, laddove il giudice dissenta dalla richiesta delle parti, prevede invece soltanto il refluire della sequenza procedimentale in esame nel rito ordinario.

Viceversa, nel caso in esame, il giudice, nel respingere il concordato, ha irritualmente emesso sentenza assolutoria, così esercitando un potere non attribuitogli dalla legge e precludendo l'ulteriore corso del giudizio d'appello.

E costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 2/7/2019, Rv. 277546-01; Cass., n. 52196 del 2018, Rv. 274866-01; Cass., n. 11315 del 2008, Rv. 239168 - 01; Cass., n. 3196 del 1999, Rv. 214816-01).

Si impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, volto a rimuovere la pronuncia impugnata, onde ricondurre alla fisiologia la sequenza procedimentale in esame.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila, per il giudizio.

La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di L'Aqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché, a fronte di una richiesta concordata di pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice ha emesso sentenza assolutoria. Qualora il giudice d'appello rigetti il concordato, è tenuto a disporre la prosecuzione del dibattimento e non può direttamente emettere sentenza. Il rito ex art. 599 bis cod. proc. pen. è infatti del tutto diverso da quello ex art. 444 cod. proc. pen., che ammette l'emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.: possibilità che è preclusa nel c. d. patteggiamento in appello. La sentenza emessa è pertanto affetta da nullità per violazione del contraddittorio. 2.1. È stato comunque violato il principio devolutivo, poiché le doglianze formulate con l'atto di appello inerivano esclusivamente alla mancanza di concreta offensività penale del fatto e al trattamento sanzionatorio. Il difensore non aveva affatto sollevato questione circa la reiterazione della condotta e, in particolare, circa la mancanza di prova della definitività dell'accertamento della prima violazione: profilo che pertanto non poteva essere analizzato d'ufficio dalla Corte d'appello. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, per l'ulteriore corso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 599 bis, comma 3, cod. proc. pen. dispone che il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la richiesta delle parti, ordini la citazione a comparire al dibattimento. A sua volta, l'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. dispone che, ove nel dibattimento di secondo grado le parti richiedano concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice, allorquando ritenga che la richiesta non possa essere accolta, disponga la prosecuzione del dibattimento. Nessuna norma attribuisce pertanto al giudice il potere di emettere, a fronte della formulazione, ad opera delle parti, di richiesta di pena concordata, una pronuncia di assoluzione. In ciò c:ertamente, come correttamente rilevato dal ricorrente, il modello procedimentale in disamina differisce dal rito ex art. 444 cod. proc. pen., nel contesto del quale è testualmente prevista dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. la possibilità, per il giudice, di emanare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Per quanto riguarda il concordato in appello, il sistema, laddove il giudice dissenta dalla richiesta delle parti, prevede invece soltanto il refluire della sequenza procedimentale in esame nel rito ordinario. Viceversa, nel caso in esame, il giudice, nel respingere il concordato, ha irritualmente emesso sentenza assolutoria, così esercitando un potere non attribuitogli dalla legge e precludendo l'ulteriore corso del giudizio d'appello. E costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 2/7/2019, Rv. 277546-01; Cass., n. 52196 del 2018, Rv. 274866-01; Cass., n. 11315 del 2008, Rv. 239168 - 01; Cass., n. 3196 del 1999, Rv. 214816-01). Si impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, volto a rimuovere la pronuncia impugnata, onde ricondurre alla fisiologia la sequenza procedimentale in esame. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila, per il giudizio. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di L'Aqu
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