CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Venezia il 19 settembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma i 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ragione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, richiesta, della sospensione della stessa. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; più di recente Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 m