Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2023
ECLI:EU:T:2023:530
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0305_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 settembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑305/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate riguardo ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Nozione di “imprenditore di spicco” – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, § 3; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 32-34, 40, 41, 43)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa e persone associate agli stessi – Nozione
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 38, 67-70, 113)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 48-51, 58-64, 110, 111)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 77, 78, 81-90, 112)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC e regolamento n. 269/2011 – Presunzione di un nesso tra la qualità di imprenditore di spicco e il governo della Federazione russa – Assenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 102-104)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
[Art. 21 TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 105-107)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, artt. 1, § 6, 2, § § 3 e 4, 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 117-120, 122-130, 133, 136, 137)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di imprenditori privi della cittadinanza russa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 143-145)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 149-151, 157-159)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 276 del 18.7.2022
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