CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 22960-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1298CALZATURIFICIO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CLAUDIOSABBATINO, GUIDO D'AMELIA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1341/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/03/2021 R.G.N. 312/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 22960/2021Numero sezionale 1298/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILONuMmEerNo dAi r accolta generale 8070/2026SARRACINO. Data pubblicazione 01/04/20261. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza diprimo grado che ha accolto il ricorso in opposizione della societàindicata in epigrafe avverso l’avviso di addebito n. 371 20180009335583000 dell’importo di € 59.334,32.La sentenza impugnata – premesso che il punto giuridico inrilievo è se lo scoperto contributivo-previdenziale pari ad €50,00 alla data del 29.5.2015 fosse o meno di ostacolo al rilasciodel DURC (documento unico regolarità contributiva), conconseguente negazione del diritto agli sgravi poi pretesi conl’avviso innanzi ricordato – afferma che il d.m. del 30.1.2015,ritenuto applicabile ratione temporis alla fattispecie quiall’esame, consente il rilascio del DURC, nella specie interno,tutte le volte che lo scostamento contributivo è pari o inferioread € 150,00.2. Propone ricorso per cassazione, con un motivo, l’Inps.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’ente previdenziale deduce laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e1176, l. n. 296 del 2006, del d.m. 24.10.2007 e del d.m.30.1.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il punto da risolvere – riassume l’Inps – è se lo scopertocontributivo pari ad € 50,00 al 29.5.2015, sia o meno di ostacoloal rilascio del DURC e perciò giustifichi la richiesta di pagamentodi € 59.334,32, non potendo la parte datoriale beneficiare degliNumero registro generale 22960/2021sgravi, in difetto di detto documento; lamenta – in ogni caso –N umero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha provveduto Daalt a pubblicazione 01/04/2026pagamento dei contributi nel termine, che è decadenziale,indicato dall’Istituto; rimarca che il d.m. del 30.1.2015 posto afondamento della decisione non è applicabile ratione temporisin quanto l’art. 10, comma 5, del testo normativo innanzirichiamato dispone l’entrata in vigore delle disposizioni in essocontenute dopo la maturazione di trenta giorni dallapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Insiste quindi sull’inapplicabilità del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], vieppiù inconsiderazione del rilievo che l’atto diretto a richiederel’adempimento, per consentire la sanatoria alla societàcontroricorrente, è del 30.5.2015, quindi anch’esso anterioreall’entrata in vigore del d.m. del 2015 cit.Conclude che la disciplina applicabile nel caso di specie è quindil’art. 8, comma 3, del d.m. del 24.10.2007 (in vigore all’inizioed anche alla conclusione del procedimento, conclusione delprocedimento individuata nella scadenza dei 15 giorni concessiper la regolarizzazione, decorrenti da detta richiesta, quindi, alladata del 14.6.2015).2. [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente esaminare l’eccezionedi tardività della proposizione del ricorso per cassazione,rilevandone l’infondatezza.Non risulta infatti depositata in atti la notifica della sentenzaimpugnata, ovvero l’unico documento che avrebbe consentito diverificare il decorso dei termini cd. brevi e l’eventuale tardivitàdel ricorso qui all’attenzione, rispettati, invece, quelli lunghi exart. 327 c.p.c.Al riguardo questa Corte osserva altresì che difetta l’indicazionedella sentenza notificata anche nell’indice foliario depositatodalla parte controricorrente, nel quale, al punto 3, comedocumento rilevante, viene indicata la sentenza della CoNrutmee rod rie gistro generale 22960/2021Numero sezionale 1298/2026Appello di Napoli n. 1341/2021, “depositata” il 8.3.2021,N usmeenroz dai r accolta generale 8070/2026alcun’altra indicazione della copia, invece, “notificata”. Data pubblicazione 01/04/2026Ad ogni modo il Collegio, come già rimarcato, ha esaminato tuttidocumenti prodotti senza rinvenire in atti la notifica de quovertitur.3. Tanto premesso, occorre innanzi tutto dar conto degliinsegnamenti resi da questa Corte in materia di DURC(documento regolarità contributiva) che questo Collegio fapropri.Ebbene va premesso che la comunicazione preventiva da partedell’Ente previdenziale non è necessaria, né per la decadenzadagli sgravi, né per la perdita del DURC.Va qui ribadito, essendo la considerazione che seguefondamentale anche in ordine alla individuazione della disciplinaapplicabile ratione temporis, che è il soggetto che usufruiscedegli sgravi che è tenuto ad assicurare la totale e continuaregolarità contributiva, senza che l’INPS debba effettuare, perconverso, controlli preventivi, avvisi e richieste anche diregolarizzazioneAl riguardo questa Corte ha infatti precisato che in tema dibenefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensidell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possessodel documento unico di regolarità contributiva (DURC), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio didetto documento, da parte dell'Inps, non determinal'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; néè consentita (il principio ivi era affermato con riguardo al d.m.24.10.2007) una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo,in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare lanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostoNumero registro generale 22960/2021dell'applicazione degli sgravi (cfr. Cass. n. 27107/2018, maN umero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026anche la successiva e conforme nel percorso logicoD-ata pubblicazione 01/04/2026argomentativo Cass. n. 33315/2025, nonchè Cass., n.30273/2024).Dall’insegnamento di tali precedenti, questo Collegio nonintende discostarsi, ed essi conducono ad una primaaffermazione: è il privato, nel caso di specie la società indicatain epigrafe, che, all’atto della richiesta del DURC (e perottenerne, quindi, il rilascio), doveva essere in regola con icontributi ed è sempre la società che nel giudizio contenziosoaveva l’obbligo di provare detta condizione virtuosa.Ebbene, secondo quanto risulta incontestatamente agli atti, indata 29.5.2015 l’Inps (con istanza ricevuta il giorno successivo,30.5.2015) avverte il privato dello scostamento contributivo(pur non avendone – come detto – alcun obbligo, potendolimitarsi – già in detta data - a negare il DURC in ragionedell’accertata mancata regolarità contributiva), ne consegue chela richiesta del DURC era stata presentata sicuramente in dataanteriore al 30.5.2015, quindi precedentemente alla entrata invigore del d.m. 30.1.2015 che – all’art. 10, comma 5,richiamato espressamente dalla difesa dell’Inps - così dispone: Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficacidecorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art.3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8 .Conseguentemente, essendo intervenuta la pubblicazione deld.m. 30.1.2015 in data 30.5.2015 esso è entrato in vigore indata 30.6.2015, sicché è erronea l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata che individua la vigenza del decreto alladata del 30.1.2015.Numero registro generale 22960/2021Del pari è erronea l’affermazione che postula l’applicazione deNl umero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026d.m. del 2015 in ragione della mancata definizionDeat a pubblicazione 01/04/2026dell’istruttoria nel maggio 2015, asserendone implicitamente laconclusione alla scadenza dei 15 giorni concessi dall’INPS per laregolarizzazione, ovvero alla data del 14.6.2015.In disparte quanto già innanzi si è detto circa la nonobbligatorietà per l’INPS di far ricorso alla procedura diregolarizzazione, in ogni caso, con ricorso alla ragione piùliquida, non può mancare di rilevare il Collegio che alla data del14.6.2015, di scadenza dei 15 giorni concessi dall’Enteprevidenziale per la regolarizzazione, il d.m. 30.1.2015comunque non era entrato in vigore (la vigenza, come dettoinnanzi, dovendo individuarsi nella data del 30.6.2015).In termini più generali va in ogni caso riaffermato che la chiarae piana applicazione dell’art. 1, comma 1175, della l. n.296/2006 subordina espressamente il godimento degli sgravialla perfetta regolarità contributiva ed al possesso deldocumento unico di regolarità, i presupposti per la concessionedel quale (rectius il possesso dei requisiti per il godimento deglisgravi) gravano quindi, senza dubbio, sull’impresa che chiede diavvalersene.Ebbene la società indicata in epigrafe – incontestatamente –all’epoca della domanda amministrativa (che non può cheessere anteriore, lo si ribadisce, all’istanza dell’INPS del 29-30maggio 2015, quindi nella piena vigenza del d.m. cit. del 2007)non era in possesso del requisito della regolarità contributiva,sebbene lo scostamento fosse per l’importo non elevato innanziindicato.Inapplicabile, quindi, ratione temporis l’art. 3, comma 3, deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed altresì inapplicabile l’art. 8, comma 3, deld.m. del 2007 per carenza dei presupposti operativi, essendoNumero registro generale 22960/2021detta disposizione riferibile ai soli fini della partecipazione aN umero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026gare di appalto , non vi è spazio per dar rilevanza, comDeat a pubblicazione 01/04/2026argomenta ancora in controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alla mancanza di gravità dell’irregolarità contributiva per esserelo scostamento inferiore alla soglia di € 150,00.Va sul punto qui brevemente aggiunto che entrambe leprevisioni innanzi ricordate - art. 3, comma 3, del d.m.30.1.2015 e art. 8, comma 3, del d.m. 24.10.2007 -costituiscono eccezioni alla regola e sono pertanto di strettainterpretazione, quindi, inapplicabili fuori dei casiespressamente previsti o in via analogica, precisato, quantoall’art. 3, comma 3, cit., che nemmeno ne può essere affermatal’applicazione retroattiva in assenza di qualsivoglia previsioneespressa in tal senso e fuori dei casi in cui il presidio dellegaranzie costituzionali impone l’applicazione della normativa piùfavorevole (la materia strictu sensu penale).In estrema sintesi, proposta la domanda nella vigenza del d.m.2007, non entrato ancora in vigore il d.m. del 2015 alla datadella richiesta di regolarizzazione del 30.5.2015 e nemmeno altermine dei 15 giorni a tal fine concessi dall’INPS ([OSCURATO:DATA_NASCITA]),in assenza di allegazione di altri elementi in virtù dei qualiancorare l’applicazione del suddetto d.m. del 2015 alla richiestadi concessione del documento di regolarità contributiva quiall’attenzione, il motivo è fondato e va accolto.4. Conclusivamente il ricorso dell’INPS va accolto, la sentenzacassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa decisa nel merito con rigetto dell’originaria domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel ricorso ex art. 414c.p.c.Numero registro generale 22960/20215. La novità e peculiarità delle questioni affrontate, oltre che iNl umero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026differente esito dei due giudizi di merito e di quello di legittimitàDa,t a pubblicazione 01/04/2026consentono la compensazione delle spese dell’intero processo.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causanel merito con rigetto dell’originaria domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel ricorso ex art. 414 c.p.c.Spese dell’intero processo compensate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 22960/2021Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 8070/2026Data pubblicazione 01/04/2026