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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21943/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5467/2016 in data 01/10/2020 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di condanna alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa con i doppi benefici di legge per il reato di tentata truffa in concorso: fatto commesso in data 06/12/2013.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del reato di tentata truffa nonché manifesta illogicità della motivazione.

Nella condotta ascritta all'imputata appare evidente come non ricorrano né gli artifici né i raggiri idonei ad indurre in errore la commessa della tabaccheria, la quale, peraltro, non si è mai determinata ad effettuare la ricarica della [OSCURATO:PERSONA], prima di ricevere il pagamento.

Secondo motivo: contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto identificazione dell'imputata.

Nonostante l'incertezza nel riconoscimento in fase di indagini in capo alla teste Zannoni, ribadita a dibattimento e il mancato riconoscimento in aula, la Corte territoriale ha incredibilmente confermato la condanna della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le sopra esposte doglianze difensive, trattabili congiuntamente per evidente in una non consentita refluenza nel merito, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

Invero, come riconosciuto dalla Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, "la condotta ascritta ... integra il reato di truffa tentata, essendo stati compiuti una serie di atti (chiedere la ricarica di una carta postepay intestata a terza persona, allegare il codice fiscale del titolare che, non a caso, tre giorni dopo, ne aveva denunciato lo smarrimento, domandare di pagare con assegno e, alla risposta negativa della commessa, allontanarsi, accampando la scusa di munirsi del bancomat, in assenza di contante) che integrano artifici e raggiri, utili a fare cadere la commessa in errore: in effetti, se Zannoni avesse accettato l'assegno, perfezionando la ricarica, si sarebbe realizzato il danno patrimoniale pari ad euro 800,00, l'importo richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. [..] infondate (sono) le obiezioni in ordine all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA].

A qualche mese dal fatto, Zannoni era stata chiamata dalle forze dell'ordine e aveva compiuto rindividuazione fotografica: in atti, il relativo verbale, acquisito, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., con il consenso della difesa.

In quella sede, aveva riconosciuto quasi certamente, nella foto n. 5, corrispondente alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la donna che si ebbe a recare in tabaccheria, la sera del dicembre 2013 ...

La presenza del piercing al naso, l'età (35-40 anni a fronte dell'età, per l'appunto, di anni 41) offrono ulteriore motivo di tranquillità sulla bontà del riconoscimento: anche il dato della corporatura, stimata come robusta, non risulta smentito dagli atti processuali e, in ogni caso, non decisiva ...".

4. Il reato, commesso in data 06/12/2013, tenuto conto della pena edittale prevista, degli eventi interruttivi intervenuti e calcolati nella massima estensione e di quelli sospensivi (complessivi giorni sessantaquattro, ex art. 83 d.l. 18/2020, nell'interpretazione resa da Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna e da Corte cost. sent. n. 140 del 6 luglio 2021) risulta prescritto alla data del 09/08/2021.

Tuttavia, la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale impedisce di valutarne in questa sede l'avvenuto compimento.

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/05/2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5467/2016 in data 01/10/2020 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di condanna alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa con i doppi benefici di legge per il reato di tentata truffa in concorso: fatto commesso in data 06/12/2013. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del reato di tentata truffa nonché manifesta illogicità della motivazione. Nella condotta ascritta all'imputata appare evidente come non ricorrano né gli artifici né i raggiri idonei ad indurre in errore la commessa della tabaccheria, la quale, peraltro, non si è mai determinata ad effettuare la ricarica della [OSCURATO:PERSONA], prima di ricevere il pagamento. Secondo motivo: contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto identificazione dell'imputata. Nonostante l'incertezza nel riconoscimento in fase di indagini in capo alla teste Zannoni, ribadita a dibattimento e il mancato riconoscimento in aula, la Corte territoriale ha incredibilmente confermato la condanna della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive, trattabili congiuntamente per evidente in una non consentita refluenza nel merito, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. Invero, come riconosciuto dalla Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, "la condotta ascritta ... integra il reato di truffa tentata, essendo stati compiuti una serie di atti (chiedere la ricarica di una carta postepay intestata a terza persona, allegare il codice fiscale del titolare che, non a caso, tre giorni dopo, ne aveva denunciato lo smarrimento, domandare di pagare con assegno e, alla risposta negativa della commessa, allontanarsi, accampando la scusa di munirsi del bancomat, in assenza di contante) che integrano artifici e raggiri, utili a fare cadere la commessa in errore: in effetti, se Zannoni avesse accettato l'assegno, perfezionando la ricarica, si sarebbe realizzato il danno patrimoniale pari ad euro 800,00, l'importo richiesto da [OSCURATO:PERSONA]. [..] infondate (sono) le obiezioni in ordine all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. A qualche mese dal fatto, Zannoni era stata chiamata dalle forze dell'ordine e aveva compiuto rindividuazione fotografica: in atti, il relativo verbale, acquisito, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., con il consenso della difesa. In quella sede, aveva riconosciuto quasi certamente, nella foto n. 5, corrispondente alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la donna che si ebbe a recare in tabaccheria, la sera del dicembre 2013 ... La presenza del piercing al naso, l'età (35-40 anni a fronte dell'età, per l'appunto, di anni 41) offrono ulteriore motivo di tranquillità sulla bontà del riconoscimento: anche il dato della corporatura, stimata come robusta, non risulta smentito dagli atti processuali e, in ogni caso, non decisiva ...". 4. Il reato, commesso in data 06/12/2013, tenuto conto della pena edittale prevista, degli eventi interruttivi intervenuti e calcolati nella massima estensione e di quelli sospensivi (complessivi giorni sessantaquattro, ex art. 83 d.l. 18/2020, nell'interpretazione resa da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna e da Corte cost. sent. n. 140 del 6 luglio 2021) risulta prescritto alla data del 09/08/2021. Tuttavia, la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale impedisce di valutarne in questa sede l'avvenuto compimento. Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere est
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