CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, n. 1166/01/2022 depositata il 4 ottobre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia emetteva avviso di accertamento in riferimento agli anni d’imposta 2007 e 2008 per recupero di maggiori imposte dirette, derivanti da utili extrabilancio percepiti dal contribuente, qual socio (insieme a [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta socia della “cartiera” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui gli utili si riferivano. L’imputazione derivava dal fatto che quest’ultima società era a ristretta base sociale. Motivazione apparente La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dall’Ufficio. L’Agenzia quindi proponeva ricorso in cassazione, deciso con ordinanza n. 13841/2021, che disponeva il rinvio al giudice d’appello, conformandosi al principio espresso secondo cui la presunzione di riparto degli utili extra bilancio, tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio respingeva l’appello e pertanto l’Agenzia ripropone ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la difesa erariale deduce nullità della sentenza per motivazione parvente. 2. Il motivo è fondato. La decisione del giudice di rinvio non soddisfa il minimo costituzionale in cui deve consistere la motivazione per soddisfare il relativo obbligo incombente sul giudice, che risulta violato laddove non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dallo stesso per giungere alla propria decisione. Invero la motivazione è limitata ad un’affermazione apodittica, così esprimendosi la C.G.T. di secondogrado v eneta “Pur operando, nel caso di specie, la presunzione di distribuzione dell’utile occulto tra i soci, vi è da osservare che gli elementi offerti dal contribuente appaiono idonei ad invalidare la meccanicistica ricostruzione operata dall’Ufficio.”. 3. La sentenza dev’essere dunque cassata, con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Veneto che provvederà a decidere la controversia conformandosi al principio di diritto già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 13841/21, e provvedendo a dare ragione specifica della decisione che renderà, oltre a liquidare le spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, provvederà a decidere la controversia conformandosi al principio di diritto già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 13841/21, oltre a liquidare le spese