CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 13400/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23615/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.244/2024depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 18/03/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: -in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in Euro 2. 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; - in favore del Ministero della Giustizia, in Euro 2. 1 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Cos