CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 25 maggio 2018, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena irrogata dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pena aggiunta in continuazione a quella applicata dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 12/04/2016. La Corte territoriale ha, inoltre, accolto il concordato proposto dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e per l'effetto applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena aggiunta in continuazione a quella applicata dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 12/04/2016. Considerato che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è dedotto per motivi non consentiti avendo ad oggetto la contestazione della qualificazione giuridica del fatto. Va, in proposito, ribadito il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., qualora lo stesso sia genericamente fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01: «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale»; ritenuto che l'unica censura del ricorso presentato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i