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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13529/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro di denaro e la restituzione della somma all'avente diritto; la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 ottobre 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 11.555,00 di multa, ordinando - ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen. - la confisca della somma di € 5.565,00 sottoposta a sequestro il 10 giugno 2022.

Ha sostenuto, a tal fine, che la somma rivenuta nella disponibilità dell'imputato è sproporzionata «rispetto alle sostanze di un soggetto incapiente e disoccupato all'epoca dei fatti».

2. Mehmeti ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi.

Col primo motivo, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen.

Rileva che all'imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente sicché la somma che gli è stata sequestrata non avrebbe potuto essere confiscata non potendo costituire il profitto del reato ritenuto in sentenza.

Col secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato per quale ragione nel caso di specie difetterebbero i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo.

Conseguentemente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro del denaro e la restituzione della somma all'avente diritto.

4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammisslbilità.

5. Quanto al primo motivo, basta osservare che la confisca non è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., bensì ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e questa norma consente di applicare l'art. 240 bis cod. pen. in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, esclusa solo la fattispecie di cui al comma 5.

La sentenza impugnata ha disposto l'applicazione di una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e il denaro in sequestro non è stato confiscato perché ritenuto profitto del reato, ma perché l'imputato è disoccupato, privo di lecite fonti di reddito e, pertanto, non è in condizione di giustificarne la provenienza.

La lettera della legge è inequivoca nell'escludere la possibilità di applicare l'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 quando venga ravvisata l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (cfr.: Sez.4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204), ma è altrettanto inequivoca nell'affermare che questa norma può essere applicata (e opera dunque l'art. 240 bis cod. pen.) quando - come nel caso di specie - l'applicazione della pena sia avvenuta per violazione dell'art. 73, comma 1, del citato decreto.

6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo sviluppo delle linee argomentative della sentenza di patteggiamento è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. debba essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che la verifica richiesta dalla legge sia stata compiuta e non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. 1, n. 123 del 12/01/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196824).

Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione.

Si è affermato, infatti, nel solco delle decisioni delle Sezioni unite, che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Si è rilevato, inoltre, che l'imputato non può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà da lui stesso manifestata e che, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia a valersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto da lui stesso accettato.

Nel caso di specie, peraltro, il giudice ha specificamente motivato sulle ragioni per le quali una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non poteva essere pronunciata.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma' così determinata M considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro di denaro e la restituzione della somma all'avente diritto; la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 ottobre 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 11.555,00 di multa, ordinando - ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen. - la confisca della somma di € 5.565,00 sottoposta a sequestro il 10 giugno 2022. Ha sostenuto, a tal fine, che la somma rivenuta nella disponibilità dell'imputato è sproporzionata «rispetto alle sostanze di un soggetto incapiente e disoccupato all'epoca dei fatti». 2. Mehmeti ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi. Col primo motivo, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen. Rileva che all'imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente sicché la somma che gli è stata sequestrata non avrebbe potuto essere confiscata non potendo costituire il profitto del reato ritenuto in sentenza. Col secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato per quale ragione nel caso di specie difetterebbero i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. Conseguentemente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro del denaro e la restituzione della somma all'avente diritto. 4. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammisslbilità. 5. Quanto al primo motivo, basta osservare che la confisca non è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., bensì ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e questa norma consente di applicare l'art. 240 bis cod. pen. in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, esclusa solo la fattispecie di cui al comma 5. La sentenza impugnata ha disposto l'applicazione di una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e il denaro in sequestro non è stato confiscato perché ritenuto profitto del reato, ma perché l'imputato è disoccupato, privo di lecite fonti di reddito e, pertanto, non è in condizione di giustificarne la provenienza. La lettera della legge è inequivoca nell'escludere la possibilità di applicare l'art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 quando venga ravvisata l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (cfr.: Sez.4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204), ma è altrettanto inequivoca nell'affermare che questa norma può essere applicata (e opera dunque l'art. 240 bis cod. pen.) quando - come nel caso di specie - l'applicazione della pena sia avvenuta per violazione dell'art. 73, comma 1, del citato decreto. 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo sviluppo delle linee argomentative della sentenza di patteggiamento è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. debba essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che la verifica richiesta dalla legge sia stata compiuta e non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. 1, n. 123 del 12/01/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196824). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione. Si è affermato, infatti, nel solco delle decisioni delle Sezioni unite, che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Si è rilevato, inoltre, che l'imputato non può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà da lui stesso manifestata e che, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia a valersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto da lui stesso accettato. Nel caso di specie, peraltro, il giudice ha specificamente motivato sulle ragioni per le quali una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non poteva essere pronunciata. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma' così determinata M considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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