CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 01930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38151-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - resistente - -URRL1 - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1978/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 38151 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- t. 1 t Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il suo appello principale e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della predetta contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro sul contratto di cessione d'azienda concluso tra la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per quanto qui interessa, pronunciando nel contraddittorio anche dell'intervenuta volontaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (alla quale «la Commissione estende il giudicato sussistendo i presupposti di legge»: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello), ha rideterminato la base imponibile in considerata della diversa valutazione della componente dell'avviamento dell'azienda ceduta; 2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; 3. Con ordinanza 25 marzo 2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] plastiche [OSCURATO:SOCIETA] contraddittorio veniva integrato; 4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. con l'unico motivo la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 1996 per avere la CTR errato nel determinare, ai fini della base imponibile, il valore dell'avviamento, in conseguenza di una impostazione logica difettosa degli elementi del calcolo, con una media tra due metodi, quello del costo di sostituzione del personale -che calcola l'avviamento- e quello del reddito prospettico o reddituale, che calcola però un valore complessivo dell'azienda, dal quale si ricava il valore dell'avviamento per sottrazione di quello dei valori dei beni materiali ed immateriali ceduti. Il valore del metodo reddituale, utilizzato ai fini della media, non sarebbe stato prima depurato da tale sottrazione, per cui sarebbe stata o, I fatta una media tra valori difformi, uno dei quali (quello reddituale) sarebbe stato alterato, per eccesso, dalla mancata sottrazione dei valori dei beni ceduti. Aggiunge la ricorrente che, cadendo l'errore su un passaggio logico dell'impostazione del calcolo della base imponibile, e non esaurendosi quindi in un mero errore di conteggio, si tratterebbe di un errore in iudicando e non sussisterebbero comunque i presupposti della mera correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata (tanto più che l'istanza di correzione, comunque presentata al giudice a quo, «non ha avuto in alcun modo seguito»). 2. ritiene il Collegio che il motivo ponga una questione di non immediata decidibilità (art. 375, comma 1, n.5, c.p.c.) che conseguentemente la causa debba essere rimessa davanti alla Sezione Tributaria P. Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera