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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11521/2026

Testo disponibile della fonte

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v. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria, n. 414/03/2020, depositata in data 17 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TL5050102387/2011, con il quale l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’anno di imposta 2006, contestava la mancatadichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione didue immobili siti nel Comune di Imperia (quota del 50% dellaporzione di un alloggio e di alcuni posti auto e la piena proprietà diNumero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/2026altra porzione di alloggio pervenuto iure hereditatis), richiedendo ilData pubblicazione 28/04/2026versamento della maggiore imposta.

L’Ufficio riteneva integrati, inrelazione ad ambedue gli immobili, i presupposti di applicazionedell’art. 67, comma 1, lett. a) t.u.i.r.Il ricorrente deduceva, da un lato, di aver realizzato opere diristrutturazione nel rispetto del PUC e del regolamento edilizio e,dall’altro, di aver acquistato per successione il fabbricato indicato conil numero di mappale 459 del f. 3, cat.

A/4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia rigettava ilricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.

Dopo averevidenziato che le doglianze del contribuente, originariamenteavanzate nei confronti di ambedue le cessioni, erano state limitateesclusivamente alla plusvalenza realizzata con la vendita del bene inpiena proprietà, pervenuto in via successoria, riteneva anchel’intervento speculativo realizzato sul bene pervenuto persuccessione fonte di plusvalenza.2.

Il contribuente spiegava appello avverso la sentenza diprime cure, censurandola per vizio di motivazione e per violazione dilegge, ovvero dell’art. 67, comma 2, del t.u.i.r., a mente del quale èesclusa la plusvalenza in caso di immobili pervenuti per successione(lett. b).

Ribadiva, poi, di avere eseguito sull’unità abitativa lavorinecessari al suo adeguamento alla normativa antisismica edenergetica.La CTR rigettava il gravame: riteneva, anzitutto,adeguatamente motivata la sentenza di prime cure; riportava, poi,il dato normativo (art. 67 t.u.i.r.) e riconduceva all’ipotesi previstadalla lettera a) la fattispecie in esame, per effetto della realizzazionedi opere migliorative.3.

Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il23 aprile 2026.

Il contribuente ha depositato, in data 13 aprile 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 28/04/20261.

Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 1, lettere a) e b), D.p.r. 917/86 dacui è conseguita l’erronea applicazione dell’articolo 68 del D.p.r.917/86 (plusvalenza tassabile)»; il corrispettivo della vendita dellaporzione di alloggio di proprietà esclusiva (acquisito iure hereditatisnel 1981) non può essere considerato plusvalenza imponibile ex art.67, comma 1, lettera b), t.u.i.r., e, conseguentemente, non puòessere tassato ex art. 68 t.u.i.r.

Nella specie, infatti, l’oggetto dellavendita non era un terreno, bensì una porzione di un alloggio, sullaquale erano state eseguite opere di miglioramento (ontologicamentediverse dalla ‘lottizzazione di terreni’ e dalla ‘esecuzione di opereintese a renderli edificabili’ di cui alla lettera a); inoltre, il bene erastato alienato ben oltre il termine di 5 anni dall’acquisto ed erapervenuto all’alienante per successione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenzaper “apparenza” e “perplessità della motivazione” e per la sua“obiettiva incomprensibilità” (violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132, c. 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, D.Lgs. n. 546/92)».

Lamenta chela CTR avrebbe ricondotto la fattispecie alla lettera a) della citatanorma ritenendo che sul bene alienato erano state eseguite opere dimiglioramento, senza spiegare per quale motivo dette operepotessero equivalere alla ‘lottizzazione di terreni’ e l’esclusione di cuialla lettera b) non potesse trovare applicazione (trattandosi di benipervenuti per successione).3.

Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del primo.3.1.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deiNumero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneNumero di raccolta generale 11521/2026al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimiDtaàta pusbbuliclalazio ne 28/04/2026motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).

Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/20263.2.

Nella specie la CTR, dopo aver riportato il dato normativoData pubblicazione 28/04/2026e la tesi sostenuta dal contribuente circa l’operatività dell’esclusionedi cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 t.u.i.r., ha affermatoche ‘nel caso di specie, essendo state realizzate opere migliorative,la fattispecie che ci occupa va ricondotta alla diversa fattispecieprevista al medesimo art. 67 comma 1 lettera a) e dunque non puòtrovare applicazione l’esclusione di cui alla successiva lettera b)’(pagina 4 della sentenza).3.3.

Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondata l’eccezione formulata dalcontribuente.

In particolare, è mancata qualsiasi argomentazioneposta a sostegno, da un lato, della parificazione delle ‘opere dimiglioramento’ alla ‘lottizzazione di terreni’ (ai fini dell’applicazionedella lettera a), dall’altro, dell’esclusione di cui alla lettera b),essendo incontestato che il bene alienato era pervenuto aldisponente per successione.4.

In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto,assorbito il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Liguria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria, n. 414/03/2020, depositata in data 17 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.TL5050102387/2011, con il quale l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’anno di imposta 2006, contestava la mancatadichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione didue immobili siti nel Comune di Imperia (quota del 50% dellaporzione di un alloggio e di alcuni posti auto e la piena proprietà diNumero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/2026altra porzione di alloggio pervenuto iure hereditatis), richiedendo ilData pubblicazione 28/04/2026versamento della maggiore imposta. L’Ufficio riteneva integrati, inrelazione ad ambedue gli immobili, i presupposti di applicazionedell’art. 67, comma 1, lett. a) t.u.i.r.Il ricorrente deduceva, da un lato, di aver realizzato opere diristrutturazione nel rispetto del PUC e del regolamento edilizio e,dall’altro, di aver acquistato per successione il fabbricato indicato conil numero di mappale 459 del f. 3, cat. A/4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia rigettava ilricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio. Dopo averevidenziato che le doglianze del contribuente, originariamenteavanzate nei confronti di ambedue le cessioni, erano state limitateesclusivamente alla plusvalenza realizzata con la vendita del bene inpiena proprietà, pervenuto in via successoria, riteneva anchel’intervento speculativo realizzato sul bene pervenuto persuccessione fonte di plusvalenza.2. Il contribuente spiegava appello avverso la sentenza diprime cure, censurandola per vizio di motivazione e per violazione dilegge, ovvero dell’art. 67, comma 2, del t.u.i.r., a mente del quale èesclusa la plusvalenza in caso di immobili pervenuti per successione(lett. b). Ribadiva, poi, di avere eseguito sull’unità abitativa lavorinecessari al suo adeguamento alla normativa antisismica edenergetica.La CTR rigettava il gravame: riteneva, anzitutto,adeguatamente motivata la sentenza di prime cure; riportava, poi,il dato normativo (art. 67 t.u.i.r.) e riconduceva all’ipotesi previstadalla lettera a) la fattispecie in esame, per effetto della realizzazionedi opere migliorative.3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il23 aprile 2026. Il contribuente ha depositato, in data 13 aprile 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 28/04/20261. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 1, lettere a) e b), D.p.r. 917/86 dacui è conseguita l’erronea applicazione dell’articolo 68 del D.p.r.917/86 (plusvalenza tassabile)»; il corrispettivo della vendita dellaporzione di alloggio di proprietà esclusiva (acquisito iure hereditatisnel 1981) non può essere considerato plusvalenza imponibile ex art.67, comma 1, lettera b), t.u.i.r., e, conseguentemente, non puòessere tassato ex art. 68 t.u.i.r. Nella specie, infatti, l’oggetto dellavendita non era un terreno, bensì una porzione di un alloggio, sullaquale erano state eseguite opere di miglioramento (ontologicamentediverse dalla ‘lottizzazione di terreni’ e dalla ‘esecuzione di opereintese a renderli edificabili’ di cui alla lettera a); inoltre, il bene erastato alienato ben oltre il termine di 5 anni dall’acquisto ed erapervenuto all’alienante per successione.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenzaper “apparenza” e “perplessità della motivazione” e per la sua“obiettiva incomprensibilità” (violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132, c. 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, D.Lgs. n. 546/92)». Lamenta chela CTR avrebbe ricondotto la fattispecie alla lettera a) della citatanorma ritenendo che sul bene alienato erano state eseguite opere dimiglioramento, senza spiegare per quale motivo dette operepotessero equivalere alla ‘lottizzazione di terreni’ e l’esclusione di cuialla lettera b) non potesse trovare applicazione (trattandosi di benipervenuti per successione).3. Il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del primo.3.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deiNumero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneNumero di raccolta generale 11521/2026al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimiDtaàta pusbbuliclalazio ne 28/04/2026motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 2800/2021Numero sezionale 3496/2026Numero di raccolta generale 11521/20263.2. Nella specie la CTR, dopo aver riportato il dato normativoData pubblicazione 28/04/2026e la tesi sostenuta dal contribuente circa l’operatività dell’esclusionedi cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 t.u.i.r., ha affermatoche ‘nel caso di specie, essendo state realizzate opere migliorative,la fattispecie che ci occupa va ricondotta alla diversa fattispecieprevista al medesimo art. 67 comma 1 lettera a) e dunque non puòtrovare applicazione l’esclusione di cui alla successiva lettera b)’(pagina 4 della sentenza).3.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere infondata l’eccezione formulata dalcontribuente. In particolare, è mancata qualsiasi argomentazioneposta a sostegno, da un lato, della parificazione delle ‘opere dimiglioramento’ alla ‘lottizzazione di terreni’ (ai fini dell’applicazionedella lettera a), dall’altro, dell’esclusione di cui alla lettera b),essendo incontestato che il bene alienato era pervenuto aldisponente per successione.4. In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto,assorbito il primo; la sentenza gravata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Liguria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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