CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 38913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] lesioni, aggravate dall'uso di armi, è manifestamente infondato, in quanto deduce il travisamento della prova su di un punto non decisivo (V. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), in quanto i coltelli rinvenuti non furono usati nella parte tagliente, bensì quali oggetti contundenti; profilo che il ricorrente non contesta, limitandosi ad evidenziare asserite incongruenze descrittive della persona offesa, puntualmente giustificate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente