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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 27543/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto che sorreggono le richieste.

Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d'appello, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

Nell'atto di impugnazione non sono presenti riferimenti concreti alla vicenda processuale, ma sono enunciate censure astratte come tali riferibili a qualunque decisione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto che sorreggono le richieste. Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d'appello, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Nell'atto di impugnazione non sono presenti riferimenti concreti alla vicenda processuale, ma sono enunciate censure astratte come tali riferibili a qualunque decisione. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 27543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris