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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 28454/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; " • • letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l'applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l'assenza di una adegUata giustificazione a supporto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 maggio 2024 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; " • • letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l'applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l'assenza di una adegUata giustificazione a supporto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 .
Sentenza Cassazione n. 28454/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris