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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40380/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20755/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il ricorrente si è limitato a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, derivante dall'omesso deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel fascicolo di appello, senza dedurre un'effettiva incidenza di tale omissione rispetto all'esito del giudizio, tenuto conto che le conclusioni erano state trasmesse al difensore via PEC il 19/03/2024, e quindi del tutto tempestivamente (sul punto cfr. Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 — 01, secondo cui: «nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio»): - i motivi con cui si contesta la responsabilità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2-4 della sentenza impugnata); - il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d iso in data 21 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20755/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il ricorrente si è limitato a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, derivante dall'omesso deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel fascicolo di appello, senza dedurre un'effettiva incidenza di tale omissione rispetto all'esito del giudizio, tenuto conto che le conclusioni erano state trasmesse al difensore via PEC il 19/03/2024, e quindi del tutto tempestivamente (sul punto cfr. Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664 — 01, secondo cui: «nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio»): - i motivi con cui si contesta la responsabilità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2-4 della sentenza impugnata); - il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d iso in data 21 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 40380/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris