CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 comma primo n.4) cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.4) cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'effettuare il giudizio di bilanciamento, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 1 della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M