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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 37133/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33861/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Società, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. Buozzi 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1457/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose innanzi al Tribunale di Vercelli domanda di ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni del pagamento della somma di Euro 87.500,00.

Espose l’istante quanto segue.

In data 25 febbraio 2011 la ricorrente aveva sottoscritto l’offerta di fornitura n. 211/B, pervenuta da [OSCURATO:SOCIETA]., di modello di “macchina astucciatrice” denominato MA60DM per l’importo di Euro 70.000,00 con consegna entro maggio 2011.

In data 4 aprile 2011 erano state consegnate due macchine per le quali era stata emessa fattura n. 017/2012 di data 10 aprile 2012 per il prezzo complessivo di Euro 136.000,00 (Euro 68.000,00 per macchina), corrisposto con bonifico dell’11 aprile 2012.

Riconosciuta pacificamente l’esistenza di difetti, le macchine erano state ritirate dalla fornitrice in data 5 aprile 2012 per l’eliminazione dei vizi.

La fornitrice in data 10 aprile 2012 aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] polizza fideiussoria, con decorrenza 5 aprile 2012, “in dipendenza della convenzione stipulata in data 25 settembre 2011 (…), a garanzia esclusiva della consegna, entro e non oltre la data del 30 giugno 2012, di due macchine astucciatrici che saranno denominate MA60FM”, con previsione di massimale di Euro 87.500,00; la scadenza della polizza al 15 luglio 2012 era stata poi prorogata al 15 settembre 2012 stante l’accordo di proroga della consegna delle macchine.

Dichiarato il fallimento della fornitrice, la ricorrente era stata ammessa al passivo fallimentare per l’importo di 136.000,00, ma senza restituzione delle macchine; anche [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare.

Emesso il decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni propose opposizione, rigettata dal Tribunale.

Avverso la sentenza di primo grado propose appello l’originaria ricorrente.

Con sentenza di data 3 settembre 2019 la Corte d’appello di Torino accolse l’appello, revocando il decreto ingiuntivo.

Osservò la corte territoriale che vi erano importanti elementi per ritenere che la compravendita fra l’appellata e P. P. non avesse ad oggetto le macchine di cui alla fattura di vendita, peraltro avente oggetto diverso rispetto all’offerta.

Precisò al riguardo che le due società avevano convenuto la compravendita di una macchina ad un certo prezzo in data 5 febbraio 2011 e che successivamente l’oggetto del contratto era stato di comune accordo mutato, con la consegna di due macchine, anziché una, ad un prezzo inferiore.

Aggiunse quindi quanto segue: “nelle more, in prossimità della riconsegna, l’acquirente ha chiesto una garanzia fideiussoria, che è stata stipulata in data 10 aprile 2012.

Tuttavia la polizza di fideiussioneè riferita a due macchine, secondo l’offerta del 25 settembre 2011 (quando l’offerta era pacificamente del 25 febbraio 2011).

All’evidenza, al momento della stipulazione della fideiussione, sono stati forniti dati del tutto diversi alla società di assicurazioni: tale circostanza impedisce che gli errori del garantito, il quale non ha contestato i dati della polizza, e del contraente possano ricadere sulla compagnia di assicurazioni”.

Osservò infine che irrilevante era la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di riconoscere il contratto per avere fornito i dati tecnici per le specifiche contrattuali e di avere conosciuto la P. P. proprio a tale scopo, ma che la funzione della direzione commerciale era coperta da altra persona.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria dalla parte ricorrente.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 att. cod. proc. civ., 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata, non indicando le norme di diritto applicate, non consente di cogliere la ratio decidendi.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice, avendo accertato che alcuni dati indicati nella polizza erano diversi rispetto a quelli contenuti nell’offerta di vendita per mero errore, avrebbe dovuto invitare le parti alla discussione su quale dei soggetti coinvolti avrebbe dovuto sopportare le conseguenze pregiudizievoli.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 sgg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nell’interpretazione del contratto la corte territoriale si è arrestata al senso letterale di alcune parole senza indagare la comune intenzione delle parti, e senza considerare in particolare la ragione pratica della stipulazione della polizza.

Aggiunge che non è stato valutato sia il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto (l’accettazione da parte della compagnia dei premi anche in relazione alle proroghe), che il complesso delle clausole, con particolare riferimento alla espressa garanzia di due macchine modello MA60DM ed il richiamo alla proposta contrattuale, finalizzato non ad individuare il numero delle macchine, ma il tipo di macchinario, che nella proposta risultava dettagliatamente individuato nelle sue specifiche tecniche.

Osserva ancora che anche facendo applicazione del criterio della buona fede la polizza, se non riferita alla proposta 211/B ed alla fattura del 12 aprile 2012, non avrebbe garantito alcunché e sarebbe rimasta senza effetto, e che al cospetto del rilevato errore, nel dubbio, si sarebbe dovuta privilegiare l’interpretazione in grado di dare effetto al contratto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione delle norme sulla buona fede, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che, in base al principio di buona fede, era onere dell’assicuratore verificare in sede di stipulazione i dati ed il contenuto della proposta contrattuale richiamata nella polizza, risultando dai documenti (fattura, corrispondenza fra le parti, ammissione al passivo fallimentare) che la cauzione risultava stipulata a garanzia dell’obbligo di consegna di due macchine astucciatrici del modello indicato in polizza.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che la fattura emessa da P. P. n. 017/2012 recava l’espresso richiamo al contratto n. 211/B.

Con il sestomotivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che la polizza era stata sottoscritta a “garanzia della consegna di n. 2 macchine astucciatrici che saranno denominate MA60DM” ed in base alla cauzione che la contraente era tenuta a prestare in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il settimo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento P. P. per la cauzione dovuta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati.

L’appello è stato accolto sulla base del rilievo che il contraente avrebbe erroneamente dichiarato quale data dell’offerta, accettata dal terzo garantito ed oggetto della polizza, la data 25 settembre 2011 anziché quella del 25 febbraio 2011, concludendo che tale errore non può ricadere sulla compagnia di assicurazione.

L’interpretazione del giudice del merito è stata quindi nel senso che la polizza aveva ad oggetto un contratto recante la data del 25 settembre 2011 e non quella indicata dalla istante l’ingiunzione di pagamento.

A tale conclusione ermeneutica la corte territoriale è tuttavia pervenuta nel contesto di un accertamento secondo cui le due società avevano convenuto la compravendita di una macchina ad un certo prezzo in data “5 febbraio 2011” (data erroneamente indicata dallo stesso giudice di appello, che evidentemente voleva riferirsi alla data del 25 febbraio 2011) e che successivamente l’oggetto del contratto era stato di comune accordo mutato, con la consegna di due macchine, anziché una, ad un prezzo inferiore.

La corte territoriale ha inoltre accertato che, in prossimità della riconsegna delle due macchine, dopo che era stata riscontrata l’esistenza di vizi, l’acquirente aveva chiesto una garanzia fideiussoria, stipulata in data 10 aprile 2012 in relazione a due macchine.

Nonostante tale chiaro accertamento circa la funzione della polizza, il giudice di appello si è arrestato al dato letterale della diversità di date, anzi della diversità di indicazione del mese (settembre, anziché febbraio), per interpretare la polizza come estranea alla compravendita in discorso.Peraltro, lo stesso giudice del merito ha imputato la diversità di indicazione del mese ad un errore di dichiarazione del contraente, il quale intendeva pertanto, secondo lo stesso intendimento del giudice, sottoscrivere una polizza relativa alla compravendita del 25 febbraio 2011.

Alla luce di tale accertamento non è comprensibile quale sia la regola di diritto che il giudice abbia applicato per giungere alla conclusione richiamata.

Va rammentato che nell'interpretazionedel contratto, il carattere prioritario dell'elementoletterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà deicontraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata daicontraenti da un esame complessivo de lle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass.n. 13595/2020).

L a comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021).L'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazionesecondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass.34795/2021).

Richiamate tali regole ermeneutiche, non si comprende alla luce dell’accertamento di fatto quale sia stata la regola ermeneutica nella specie applicata.

In base all’art. 132 cod. proc. civ., che prevede i requisiti della sentenza, la motivazione deve contenere la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

La statuizione della corte territoriale è priva della indicazione delle ragioni di diritto della decisione perché non si comprende quale sia la norma di ermeneutica contrattuale di cui è stata fatta applicazione.

Non sono comprensibili le coordinate giuridiche seguite per giungere alla conclusione che, nonostante l’accertamento che dopo che era stata riscontrata l’esistenza di vizi l’acquirente aveva chiesto la garanzia fideiussoria stipulata in data 10 aprile 2012 in relazione a due macchine, la polizza era da ritenere estranea alla compravendita in questione per l’erronea indicazione del mese (settembre, anziché febbraio) a causa di un errore di dichiarazione del contraente che, si dice, non può “ricadere sulla compagnia di assicurazioni”.L’accoglimento di primo e terzo motivo, in punto di inesistenza del requisito motivazionale, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

P. Q. M. accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiarando per il resto assorbito il ricorso; cassa la sentenza in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 33861/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Società, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. Buozzi 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1457/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose innanzi al Tribunale di Vercelli domanda di ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni del pagamento della somma di Euro 87.500,00. Espose l’istante quanto segue. In data 25 febbraio 2011 la ricorrente aveva sottoscritto l’offerta di fornitura n. 211/B, pervenuta da [OSCURATO:SOCIETA]., di modello di “macchina astucciatrice” denominato MA60DM per l’importo di Euro 70.000,00 con consegna entro maggio 2011. In data 4 aprile 2011 erano state consegnate due macchine per le quali era stata emessa fattura n. 017/2012 di data 10 aprile 2012 per il prezzo complessivo di Euro 136.000,00 (Euro 68.000,00 per macchina), corrisposto con bonifico dell’11 aprile 2012. Riconosciuta pacificamente l’esistenza di difetti, le macchine erano state ritirate dalla fornitrice in data 5 aprile 2012 per l’eliminazione dei vizi. La fornitrice in data 10 aprile 2012 aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] polizza fideiussoria, con decorrenza 5 aprile 2012, “in dipendenza della convenzione stipulata in data 25 settembre 2011 (…), a garanzia esclusiva della consegna, entro e non oltre la data del 30 giugno 2012, di due macchine astucciatrici che saranno denominate MA60FM”, con previsione di massimale di Euro 87.500,00; la scadenza della polizza al 15 luglio 2012 era stata poi prorogata al 15 settembre 2012 stante l’accordo di proroga della consegna delle macchine. Dichiarato il fallimento della fornitrice, la ricorrente era stata ammessa al passivo fallimentare per l’importo di 136.000,00, ma senza restituzione delle macchine; anche [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare. Emesso il decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni propose opposizione, rigettata dal Tribunale. Avverso la sentenza di primo grado propose appello l’originaria ricorrente. Con sentenza di data 3 settembre 2019 la Corte d’appello di Torino accolse l’appello, revocando il decreto ingiuntivo. Osservò la corte territoriale che vi erano importanti elementi per ritenere che la compravendita fra l’appellata e P. P. non avesse ad oggetto le macchine di cui alla fattura di vendita, peraltro avente oggetto diverso rispetto all’offerta. Precisò al riguardo che le due società avevano convenuto la compravendita di una macchina ad un certo prezzo in data 5 febbraio 2011 e che successivamente l’oggetto del contratto era stato di comune accordo mutato, con la consegna di due macchine, anziché una, ad un prezzo inferiore. Aggiunse quindi quanto segue: “nelle more, in prossimità della riconsegna, l’acquirente ha chiesto una garanzia fideiussoria, che è stata stipulata in data 10 aprile 2012. Tuttavia la polizza di fideiussioneè riferita a due macchine, secondo l’offerta del 25 settembre 2011 (quando l’offerta era pacificamente del 25 febbraio 2011). All’evidenza, al momento della stipulazione della fideiussione, sono stati forniti dati del tutto diversi alla società di assicurazioni: tale circostanza impedisce che gli errori del garantito, il quale non ha contestato i dati della polizza, e del contraente possano ricadere sulla compagnia di assicurazioni”. Osservò infine che irrilevante era la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di riconoscere il contratto per avere fornito i dati tecnici per le specifiche contrattuali e di avere conosciuto la P. P. proprio a tale scopo, ma che la funzione della direzione commerciale era coperta da altra persona.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di sette motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dalla parte ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 att. cod. proc. civ., 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata, non indicando le norme di diritto applicate, non consente di cogliere la ratio decidendi. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice, avendo accertato che alcuni dati indicati nella polizza erano diversi rispetto a quelli contenuti nell’offerta di vendita per mero errore, avrebbe dovuto invitare le parti alla discussione su quale dei soggetti coinvolti avrebbe dovuto sopportare le conseguenze pregiudizievoli. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 sgg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’interpretazione del contratto la corte territoriale si è arrestata al senso letterale di alcune parole senza indagare la comune intenzione delle parti, e senza considerare in particolare la ragione pratica della stipulazione della polizza. Aggiunge che non è stato valutato sia il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto (l’accettazione da parte della compagnia dei premi anche in relazione alle proroghe), che il complesso delle clausole, con particolare riferimento alla espressa garanzia di due macchine modello MA60DM ed il richiamo alla proposta contrattuale, finalizzato non ad individuare il numero delle macchine, ma il tipo di macchinario, che nella proposta risultava dettagliatamente individuato nelle sue specifiche tecniche. Osserva ancora che anche facendo applicazione del criterio della buona fede la polizza, se non riferita alla proposta 211/B ed alla fattura del 12 aprile 2012, non avrebbe garantito alcunché e sarebbe rimasta senza effetto, e che al cospetto del rilevato errore, nel dubbio, si sarebbe dovuta privilegiare l’interpretazione in grado di dare effetto al contratto. Con il quarto motivo si denuncia violazione delle norme sulla buona fede, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, in base al principio di buona fede, era onere dell’assicuratore verificare in sede di stipulazione i dati ed il contenuto della proposta contrattuale richiamata nella polizza, risultando dai documenti (fattura, corrispondenza fra le parti, ammissione al passivo fallimentare) che la cauzione risultava stipulata a garanzia dell’obbligo di consegna di due macchine astucciatrici del modello indicato in polizza. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che la fattura emessa da P. P. n. 017/2012 recava l’espresso richiamo al contratto n. 211/B. Con il sestomotivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che la polizza era stata sottoscritta a “garanzia della consegna di n. 2 macchine astucciatrici che saranno denominate MA60DM” ed in base alla cauzione che la contraente era tenuta a prestare in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il settimo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento P. P. per la cauzione dovuta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati. L’appello è stato accolto sulla base del rilievo che il contraente avrebbe erroneamente dichiarato quale data dell’offerta, accettata dal terzo garantito ed oggetto della polizza, la data 25 settembre 2011 anziché quella del 25 febbraio 2011, concludendo che tale errore non può ricadere sulla compagnia di assicurazione. L’interpretazione del giudice del merito è stata quindi nel senso che la polizza aveva ad oggetto un contratto recante la data del 25 settembre 2011 e non quella indicata dalla istante l’ingiunzione di pagamento. A tale conclusione ermeneutica la corte territoriale è tuttavia pervenuta nel contesto di un accertamento secondo cui le due società avevano convenuto la compravendita di una macchina ad un certo prezzo in data “5 febbraio 2011” (data erroneamente indicata dallo stesso giudice di appello, che evidentemente voleva riferirsi alla data del 25 febbraio 2011) e che successivamente l’oggetto del contratto era stato di comune accordo mutato, con la consegna di due macchine, anziché una, ad un prezzo inferiore. La corte territoriale ha inoltre accertato che, in prossimità della riconsegna delle due macchine, dopo che era stata riscontrata l’esistenza di vizi, l’acquirente aveva chiesto una garanzia fideiussoria, stipulata in data 10 aprile 2012 in relazione a due macchine. Nonostante tale chiaro accertamento circa la funzione della polizza, il giudice di appello si è arrestato al dato letterale della diversità di date, anzi della diversità di indicazione del mese (settembre, anziché febbraio), per interpretare la polizza come estranea alla compravendita in discorso.Peraltro, lo stesso giudice del merito ha imputato la diversità di indicazione del mese ad un errore di dichiarazione del contraente, il quale intendeva pertanto, secondo lo stesso intendimento del giudice, sottoscrivere una polizza relativa alla compravendita del 25 febbraio 2011. Alla luce di tale accertamento non è comprensibile quale sia la regola di diritto che il giudice abbia applicato per giungere alla conclusione richiamata. Va rammentato che nell'interpretazionedel contratto, il carattere prioritario dell'elementoletterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà deicontraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata daicontraenti da un esame complessivo de lle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass.n. 13595/2020). L a comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021).L'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazionefunzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazionesecondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass.34795/2021). Richiamate tali regole ermeneutiche, non si comprende alla luce dell’accertamento di fatto quale sia stata la regola ermeneutica nella specie applicata. In base all’art. 132 cod. proc. civ., che prevede i requisiti della sentenza, la motivazione deve contenere la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. La statuizione della corte territoriale è priva della indicazione delle ragioni di diritto della decisione perché non si comprende quale sia la norma di ermeneutica contrattuale di cui è stata fatta applicazione. Non sono comprensibili le coordinate giuridiche seguite per giungere alla conclusione che, nonostante l’accertamento che dopo che era stata riscontrata l’esistenza di vizi l’acquirente aveva chiesto la garanzia fideiussoria stipulata in data 10 aprile 2012 in relazione a due macchine, la polizza era da ritenere estranea alla compravendita in questione per l’erronea indicazione del mese (settembre, anziché febbraio) a causa di un errore di dichiarazione del contraente che, si dice, non può “ricadere sulla compagnia di assicurazioni”.L’accoglimento di primo e terzo motivo, in punto di inesistenza del requisito motivazionale, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi. P. Q. M. accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiarando per il resto assorbito il ricorso; cassa la sentenza in
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