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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34870/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron.

R.G.N. 25666/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 25666/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] pro temporee MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi, ope legis,dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici elettivamente domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE. - intimato - avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 97/2024, depositata il 21.10.2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 07/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere mancato ai doveri di diligenza e laboriosità con reiterati, gravi ed ingiustificati ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni di giudice civile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il mese di aprile 2016 edil 31 marzo 2021.

Il corrispondente procedimento ha tratto origine d all'esito della verifica ispettiva ordinaria eseguita presso il detto tribunale, relativa al periodo innanzi indicato, evidenziante quei ritardi, ritenuti, in sede d'ispezione, lesivi del diritto delle parti ad ottenere la definizione in tempi ragionevoli del processo, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 2, della Costituzione e dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

1.1. Con la sentenza n. 97/2024 , la Sezione Disciplinare de l Consiglio Superiore della Magistraturaha accertato che, nel periodo 1 aprile 2016-31 marzo 2021, il dott. [OSCURATO:PERSONA] con un ritardo superiore al triplo rispetto al termine previsto per il compimento dei relativi atti: a ) centotrentaduesentenze di primo grado, di cui sette con tempi di deposito ultrannuali (con picco massimo pari a settecentocinquantasettegiorni); b) tre sentenze monocratiche in grado d’appello con tempi di deposito ultrannuali; c) ventiquattro ordinanze riservate, di cui dodici con tempi di deposito ultrannuali;d) undici ordinanze di rimessione in istruttoria, di cui cinque con tempi di deposito ultrannuali.Ha dato atto, altresì, che, alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva, non risultavano ancora depositate, nonostante il decorso del triplo del termine previsto per il compimento del relativo atto, venticinquesentenze, di cui quattro con tempo decorso di oltre un anno, e cinqueordinanze riservate.

Da tanto ha ricavato la sussistenza dei presupposti strutturali della reiterazione e della gravità, in considerazione dell’evidenziato numero complessivo dei ritardi, della frequenza degli stessi in relazione al contesto temporale di riferimento, pari a circa cinque anni, e della loro valutazione in uno con la durata, con particolare riferimento a numero ed entità di quelli ultrannuali, tali da raggiungere il picco di settecentocinquantesettegiorni, e con il mancato deposito di provvedimenti alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva.

Successivamente, ha escluso la configurabilità della causa di esclusione della punibilità costituita dalla giustificabilità dei ritardi riscontrati, elemento che si pone all’esterno della fattispecie tipica e che si correla alla inesigibilità della condotta doverosa.

In particolare,la Sezione Disciplinare ha negato che gli elementi addotti dalla difesa - a ) il particolare carico di lavoro anche diversificato; b) la presenza di scoperture; c ) le plurime funzioni svolte dall’incolpato (tra cui anche quelle di Presidente ff. del collegio Agrario fino al 23 luglio 2017); d) il documentato smarrimento di quattro dei cinque fascicoli relativi adordinanze riservate e non depositate alla fine del periodo ispettivo, nonostante il decorso di tempi ultrannuali, oltre che l’attività ancora in essere con riferimentoal quinto procedimento rispetto al quale invece si è contesta to all’incolpato il mancato deposito di ordinanza; e) non meglio precisati problemi di salute– costituissero, nel loro insieme, elementi idonei a rendere inesigibile la condotta doverosa, anche in un’ottica di proporzionalità rispetto al peso dei plurimi ritardi, in termini di numero, di entità e di frequenza.

A tal fine, la sentenza impugnata ha operato un esplicito riferimento ai « ritardi ultrannuali, di numero superiore a 30, al relativo picco massimo, alla sostanzialmente equa distribuzione degli stessi nell’arco temporale di riferimento e nelle varie fasce di ritardo», evidenziando che, peraltro non era stata fornita prova «di una organizzazione e impostazione del lavoro tali da evitare i ritardi, anche provvedendo per tempo alla ricostituzione di fascicoli risultati smarriti, o da ridurne l’accertata dilatazione fino ai detti picchi».

Infine, la Sezione Disciplinare ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per applicare la clausola esimente di cui all’art. 3-bisdel d.lgs. n. 109 del 2006, che esclude la configurabilità dell’illecito disciplinare allorché il fatto sia di "scarsa rilevanza", alla stregua del principio di offensività.

In questa prospettiva, dopo aver richiamato l’insegnamento di queste Sezioni Unite circa le modalità esplicative del giudizio di scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-biscit., ha ritenuto sussistenti gli estremi per farne applicazione nel caso di specie,in considerazione: a) «dell’entità non abnorme dei ritardi, ancorché taluni ultrannuali»; b ) della esigua rilevanza percentuale dei ritardi ultrannuali; c) della mancata compromissione dell’immagine del magistrato per effetto dei ritardi gravi e reiterati dei provvedimenti.

Sotto tale ultimo profilo, ha richiamatol’assenza di precedenti disciplinari specifici; la carenza di circostanze tali da far ritenere venuta meno la fiducia e la considerazione delle parti che avevano subito gli effetti dei ritardi in oggetto, relativi comunque a provvedimenti con riferimento ai quali non emergevanodagli atti peculiari esiti impugnativi; la mancanza di esposti nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che quest’ultimo era stato richiesto dall’ A vvocatura quale relatore proprio nelle materie trattate con i provvedimenti in rubrica.

3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, il Ministro della Giustizia ed il Ministero della Giustizia hanno promosso ricorsoaffidandosi a duemotivi.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio Superiore della Magistratura non hannosvolto attività difensive.

3.1. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.

3.2. Con ordinanza interlocutoria del 12 giugno 2025, n. 15641, la causa è stata rinviata alla odierna udienza pubblica, atteso che la notifica al dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 6 giugno 2025, dell’avviso di fissazione della precedente udienzadel 10 giugno 2025 era avvenuta senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 610, cod. proc. pen.e considerato il mancato svolgimento, da parte dello stesso, di attività difensiva e l’assenza sua o di un suo difensore a detta udienza.

Contestualmente si è onerata la cancelleria di dare tempestivo avviso di questa nuova udienza al dott. [OSCURATO:PERSONA] tramite ufficiale giudiziario.

Malgrado la ritualità e tempestività di tale adempimento, il dott. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ribadito quanto si è già ricordato con l’ordinanza interlocutoria n. 15641 del 2025 circa la spettanza al solo Ministro della Giustizia della legittimazione a proporre l’odierno ricorso,e rimarcato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] , malgrado la ritualità e tempestività della comunicazione, pervenutagli il 17 giugno 2025, relativa all’avvenuta fissazione della odierna pubblica, è rimasto intimato, i motivi di ricorso prospettano, rispettivamente: I) «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, comma primo, lett. q), e 3-bis del d.lgs. n. 109/06, contraddittorietà nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma primo, lett. b) ed e), c.p.p.».Si deduce la mancanza di motivazione della decisione impugnata o la suamanifesta illogicità e contraddittorietà nella parte in cui si affida al concetto di “non abnormità delritardo” per escludere la gravità della lesione al bene tutelato dalla normadi cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006.

Si assume,inoltre, che la medesima decisione presenta profili di manifesta illogicità nella parte in cui esclude la rilevanza negativa dei ritardi sull’immagine del magistrato; II) «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, comma primo, lett. q), e 3-bis del d.lgs. n. 109/06, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma primo, lett. b) ed e), c.p.p.».

Muovendo dal rilievo che la sentenza impugnata ha concluso per la “assenza di circostanze tali da far ritenere screditata la dedizione all’ufficio da parte dell’incolpato” valorizzando l’assenza di precedenti disciplinari specifici, la mancanza di “peculiari esiti impugnativi”, la mancanza di notizie in ordine ad esposti presentati dalle parti ed il coinvolgimento da parte dell’Avvocatura in iniziative formative alle quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] stato invitato quale relatore sulle materie trattate nelle sentenze in relazione alle quali erano maturati i ritardi, si sostiene che «la Sezione Disciplinare, in violazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite di codesta Corte», non ha «preso in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato, bensì elementi esterni che non sono apprezzabili in termini di offensività e che non possono integrare il giudizio di scarsa rilevanza del fatto».

2. Ancor prima di procedere allo scrutinio di questi motivi, è opportuno ricordare che laSezione disciplinare ha accertato la sussistenza, nella specie, dei tre distinti ed autonomi presuppostistrutturali – la reiterazione, la gravità e l'ingiustificabilità del ritardo– dell’illecito disciplinare previsto d all’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, di cui è stato incolpato il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Essa, infatti, da un lato, ha evidenziato il numero complessivo dei ritardi, la frequenza degli stessi in relazione al contesto temporale di riferimento, pari a circa cinque anni, e la loro valutazione in uno con la durata, con particolare riferimento a numero ed entità di quelli ultrannuali, tali da raggiungere il picco di settecentocinquantesette giorni, e con il mancato deposito di provvedimenti alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva; dall’altro, ha escluso la configurabilità della causa di esclusione della punibilità costituita dalla giustificabilità dei ritardi riscontrati, elemento che si pone all’esterno della fattispecie tipica e che si correla alla inesigibilità della condotta doverosa.

Nessuna specifica impugnazione è stata proposta dall’incolpato (che non ha svolto difese in questa sede) contro tale complessivo accertamento, da ritenersi, dunque, definitivo, mentre le odierne censure del Ministro investono esclusivamente l’avvenuto riconoscimento, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] , dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006: il ricorrente, infatti, lamenta che la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura sia incorsa in una falsa applicazione di tale norma , non ricorrendo, a suo dire,i presupposti richiesti per sussumere in essa il caso di specie, e rimarca pure che la sentenza è vizi ata perché recante, sul punto, una motivazione carente, incongruaed illogica .

2.1. Giova premettere, allora, chel’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 , secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile “quando il fatto è di scarsa rilevanza”, ha introdotto nell’ambito della disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati il principio, mutuato dal diritto penale, della offensività della condotta, in forza del quale l’accertamento della sussistenza della esimente della scarsa rilevanza del fatto va comunque riscontrata alla luce del lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto,effettuato ex post , di stretta spettanza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura(cfr .

Cass., SU, n. 6596 del 2025; Cass.,SU, n. 24048 del 2023; Cass. , S U, n. 8563 del 2021; Cass.,SU, n. 22577 del 2019) .

L’esimente in parola , pertanto, trova applicazione nei casi in cui, ferma restando la sussistenza del fatto materiale previsto come illecito disciplinare, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l’immagine esterna del magistrato medesimo , il quadro dei valori che ne qualificano la funzione, il prestigio dell’ordine giudiziario, inteso nella sua globalità.

Al giudice disciplinare è demandato, dunque,un accertamento che va oltre quello della mera corrispondenza della condotta alla fattispecie disciplinare astratta.

Si fuoriesce dall'ambito della formale conformità alla fattispecie tipica e ci si inoltra in valutazioni che colgono la dimensione fattuale in una prospettiva di lesione del bene giuridico.

Questa Corte ha chiarito che si tratta di quei casi in cui, pur perfezionata la fattispecie tipica, il fatto, per le particolari circostanze del caso concreto, non sia lesivo del bene tutelato (cfr. Cass., SU, n. 22400 del 2025; Cass., SU, n. 21368 del 2023; Cass., SU,n. 24672 del 2018).

L'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis(da identificarsi, come si è detto, in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato) deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; esso, pertanto, deve avvenire su due piani, distinti ma cospiranti:nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (cfr. Cass., SU, nn. 22400 e 22097 del 2025; Cass., SU, n. 21368 del 2023;Cass., SU, n. 29823 del 2020).

La convergenza dei due piani di indagine – attinenti, l'uno, al rilievo degli effetti dell'illecito sul bene protetto dalla singola norma che lo prevede; l'altro, alle ricadute sull'immagine del magistrato incolpato – si apprezza sotto più profili ( cfr .

Cass., SU, n. 6432 del 2025).

Il concreto riscontro tanto della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma quanto della compromissione della figura dell'incolpato deve essere compiuto prendendo in considerazione, nell'uno e nell'altro caso, principalmente le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato.

La valutazione in termini di offensività, cioè, deve essere misurata sulla singola vicenda disciplinare e sui tratti che la contraddistinguono, mentre elementi esterni, quali il clamore mediatico, possono essere indicativi dell'attenzione che la vicenda ha ricevuto nell'opinione pubblica, dovendo tuttavia escludersi che lo strepitus forifunga da causa obiettiva di punibilità e sia suscettibile di operare in maniera distonica dal principio cardine del sistema, che è, appunto, quello di offensività.

In altri termini, la vicenda può considerarsi di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza.

Peraltro, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione sulla rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3-bisd.lgs. n. 109 del 2006, deve prendere in considerazione la lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma violata, valutata nella sua consistenza oggettiva e quindi alla luce delle conseguenze concrete che sono derivate dalla violazione (cfr. Cass., SU, n. 6596 del 2025; Cass.,SU, n. 29823 del 2020; Cass. , S U, n. 31058 del 2019; Cass., SU,n. 13911 del 2017).

La natura e l’oggetto del relativo giudizio, conseguentemente,debbono necessariamente tener conto di dati oggettivi, oggetto di valutazione ex post, in cui non può trovare spazio l’apprezzamento soggettivo circa la loro prevedibilità da parte dell’agente.

La valutazione deve essere compiuta, con giudizio globale e non parcellizzato, anche considerando come diversamente si atteggi, in relazione alle ipotesi specifiche di illecito, l'insieme degli interessi generali protetti dal legislatore disciplinare, che talora delineano intrinsecamente l'offensività di cui la condotta stessa è portatrice.

L'esimente in questionesi applica a tutte le ipotesi di illecito, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che –come si è già anticipato – costituisce compito esclusivo della Sezione D isciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità solo ove viziata da errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (cfr. Cass., SU, n. 21368 del 2023; Cass., SU, n. 8563 del 2021).

La valutazione degli elementi fattuali che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinaredel C.S.M., soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un erroredi impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (cfr.,ex aliis, Cass., SU., n. 22095 del 2025; Cass., SU, n. 18302 del 2020; Cass., SU., n. 17327 del 2017). 2.2.Va rimarcato, poi, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 7051 del 2025), il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha portato, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr.Cass., S U, n. 7691 del 2019; Cass. , S U, n. 24148 del 2013).

2.3. Tali essendo i principi di cui complessivamente occorre tenere conto per l’odierna decisione, i già descritti motivi di ricorso formulati dal Ministro della Giustizia, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano meritevoli di accoglimento , a l riguardo dovendosi ribadire che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali è«suscettibile di una verifica in sede di legittimità; il giudizio di sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l’integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto la citata clausola generale, appartiene al giudizio di diritto»(cfr. Cass., SU, n. 22095 del 2025; Cass., SU.,n. 17985 del 2021 ) .

Sebbene sia indubbia, in linea di principio, l'applicabilità dell'esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 anche all'illecito (nella specie ascritto al dott. [OSCURATO:PERSONA]) di cui all'art. 2, co. 1, lett. q), del medesimo d . l gs. (cfr. Cass.,SU, n. 7194 del 2011 , ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, n. 7838 del 2024) – già si è detto, del resto, che la stessa è applicabile a tutte le ipotesi di illecito disciplinare– sussiste, tuttavia, nella specie,il vizio motivazionale come complessivamente lamentato dal Ministro ricorrente nella misura in cui la sentenza impugnata si affida al concetto di “non abnormità del ritardo ” per escludere la gravità della lesione al bene tutelato dalla norma ed invoca circostanze sostanzialmente irrilevanti per escluderela rilevanza negativa dei ritardi sull’immagine del magistrato.

Nella specie, occorre ricordare che i beni giuridici protetti dall'illecito contestato sono costituiti sia dal buon andamento della giustizia sia dalla ragionevole durata del processo (cfr. Cass., SU , n. 7194 del 2011), che la sentenza suddetta ha ritenuto essere stati significativamente lesi nella fattispecie.

Inoltre, la ragionevole durata del processo ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (valori in sé di indubbia rilevanza, addirittura costituzionale) rilevano anche quali elementi sintomatici ai fini della positiva immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività in cui opera.

A tal proposito, va certamente condivisa l’osservazione, rinvenibile nellamemoria del sostituto procuratore generale, secondo cui «tale “immagine” non va colta nel quotidiano mediatico nella dimensione digitale come in quella tradizionale delle televisioni e dei giornali, bensì va intesa, assai più in profondità, nel prestigio, o meglio, come l’Ufficio reputa preferibile, nell’effettiva fiducia, considerazione, credibilità e affidabilità di cui il magistrato deve essere portatore in tutto l’ambiente in cui egli svolge le sue funzioni, a cominciare, quindi, presso la comunità di lavoro costituita dai colleghi, dagli avvocati e dagli operatori ammnistrativi, ma anche al di là di questa presso la generalità dei cittadini.

Solo così, di riflesso, nella sua considerazione e affidabilità si specchia la credibilità dell’intero ordine giudiziario.

Ne segue che, allorché tal tipo di fiducia e aspettativa di affidabilità non siano minimamente lesi dalla condotta disciplinarmente rilevante, qualunque essa in tesi sia, può trovare applicazione l’esimente della scarsa rilevanza, anche per l’ipotesi in cui la “gravità” sia elemento costitutivo della fattispecie disciplinare».

Orbene, ad avviso della Corte,il puntuale richiamo all'elevato numero delle sentenze e dei provvedimenti depositati in ritardo, l’altrettanto specifica indicazione di quelli per i quali il ritardo era ultrannuale, e l'evidenziazione della percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo rispetto al numero complessivo dei provvedimenti depositati, consentono di affermare che sia stata compiuta una, quanto meno implicita, valutazione di gravità della lesione arrecata al bene giuridico specificamente protetto dalla norma disciplinare, in assenza anche di una adeguata allegazione e dimostrazione di una causa di giustificazione dei ritardi, idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta.

A nulla rileva, poi , che detti elementi fossero stati già apprezzati per accertare la sussistenza della fattispecie di cui al menzionato art. 2, comma 1, lett. q),del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il giudizio negativo riguardo all'esimente può essere anche implicito (cfr. Cass., SU , n. 6327 del 2012 , ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7838 del 2024) e risultare proprio dal complesso della motivazione adottata a sostegno della configurabilità dell'incolpazione (cfr. Cass.,SU,n. 11831 del 2013; Cass. , SU , n. 12108 del 2013, che ha reputato sinteticamente ma adeguatamente motivato il diniego dell'esimente in un caso caratterizzato da ritardi reiterati di notevole durata e riguardanti un'elevata percentuale delle decisioni emesse nel periodo oggetto di ispezione, essendo la gravità e reiterazione della condotta ascritta di evidenza tale da risultare concretamente incompatibile con l'invocata esimente).

Appare intrinsecamente contraddittorio,che la Sezione Disciplinare , da un lato, facciariferimento al numero, all’entità, alla frequenza e alla gravità dei ritardi, che nella misura ultrannuale sono superiori a trenta, per escludere la esimente della giustificabilità dei ritardi riscontrati ( cfr . pag. 17 della sentenza impugnata)e, dall’altro, reput i i ritardi di entità “ non abnorme ” e sottolinei come quelli ultrannuali siano pari alla percentuale dell’1,81% sul totale delle sentenze redatte(cfr. pag. 19 della medesima sentenza).

Peraltro, –come condivisibilmente sottolineato dal Ministro ricorrente – sebbene, in astratto, possa ammettersi che, anche in caso di ritardi ultrannuali,possa pervenirsi ad una valutazione di non gravità della condotta, tuttavia è necessariauna motivazione che chiarisca le ragioni di fatto o di diritto fondantiuna tale valutazione ovvero le ragioni per le quali un ritardo gravissimo (in quanto pari o superiore all'anno) possa,in concreto, valutarsi come non grave.

Ebbene, nella fattispeciein esame, il mero riferimento alla “non abnormità” dei ritardi, non accompagnato da ulteriori argomentazioni e specificazioni, non assolve a detta esigenza motivazionale e, quindi, rende manifesta la criticità della sentenza sotto il profilo della mancanza e, in ogni caso, incongruità ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], invero, non ha chiarito in relazione a quali parametri ha ritenuto la “ non abnormità” dei ritardi, pacificamente superiori alle soglie di rilevanza disciplinare, così compiendo una valutazione che, più che discrezionale, pare apodittica e slegata da qualsiasi riferimento fattuale, normativo o giurisprudenziale.

Così statuendo, dunque, la motivazione, come osservato pure dal sostituto procuratore generale,«oltre ad incorrere in una contraddittorietà autoevidente, svia dal percorso del divisato doppio passaggio valutativo, giungendo a conseguenze opposte rispetto a quelle naturali, ove si fosse prestato perfetto ossequio al descritto formante giurisprudenziale.

È infatti di tutta evidenza che il primo scrutinio volto al riscontro della ricorrenza della fattispecie disciplinare, così come tipizzata dal legislatore, tenendo conto anche della gravità del fatto in riferimento alla lesione del bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione, se condotto nella fattispecie in aderenza alle emergenze processuali –dalle quali in questa sede la Sezione Disciplinare prescinde del tutto, al netto dello scarno riferimento alla percentuale dei ritardi ultrannuali –avrebbe consentito, appunto, di rilevare, come dedotto alla pag. 14 del ricorso e anche in epigrafe riportato, la notevole entità dei plurimi ritardi riscontrati, che hanno raggiunto anche quattro anni dalla data dell’assunzione in riserva del provvedimento, dipanandosi, come riconosciuto nella stessa sentenza, lungo tutto il periodo di interesse ispettivo.

Di qui l’autoevidente contraddittorietà fra l’esatta individuazione da parte della sentenza impugnata del bene tutelato dalla disposizione di cui all’art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 nella ragionevole durata ex art. 111 Cost. e la contestuale affermazione che siffatto bene - interesse non sarebbe stato leso dai pur pacificamente accertati, come appunto sostenuto poche pagine prima, numerosi, frequenti gravi ritardi, a prescindere da quelli ultrannuali».

2.4. La motivazione della sentenza impugnata si rivela sostanzialmente apodittica, ove non manifestamente illogica nella parte in cui la Sezione Disciplinareha sostenuto la mancanza di incidenza di quei rilevanti ritardi sull’immagine del magistrato.

Invero, ribadito che l’applicazione dell’esimente di cui si discute postula che il fatto rilevante disciplinarmente, anche per l’ipotesi in cui la “ gravità ” sia elemento costitutivo della fattispecie, non ridondi negativamente sulla considerazione e affidabilità del magistrato in cui si specchia la credibilità dell’intero ordine giudiziario, non persuade,già da un semplice punto di vista di manifesta logicità,che, malgrado i gravissimi e numerosi ritardi riscontrati in sede di verifica ispettiva, la lesione di immagine, secondo l’accezione appena indicata, non erarinvenibile nel caso di specie in ragione dell’assenza di precedenti disciplinari specifici; di mancanza di peculiari esiti impugnativi o di esposti e, infine, del coinvolgimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] in convegni organizzati dal locale ceto forense.

In primo luogo, infatti,non appare rilevante il riferimento all’assenza di precedenti disciplinari specifici: circostanza, quest’ultima, idonea a tratteggiare, se del caso, la condotta del magistrato precedente a quella tenuta nel periodo in esame, restando così ininfluente rispetto alla configurabilità dell'illecito oggi contestato ed anche alla configurabilità dell’esimente delia scarsa rilevanza.

Non è chiaro, poi, cosa si sia voluto inten dere con il riferimento alla mancanza di “peculiari esiti impugnativi”.

Invero, un’ipotetica assenza di pronunce di superiori gradi di giudizio che avessero stigmatizzato i provvedimenti per profili di abnormità o di travisamento o altro, sarebbe circostanza inconferente rispetto all'illecito contestato, che va a tutelare un interesse diverso ed a censurare un c omportamento negligente o scarsamente laboriosoe non una condotta violativa di legge.

In altri termini, nella fattispecie si discute di ritardi qualificati e non di atti giudiziari abnormi ed eccentrici.

Nemmeno appare univocamente significativa della perdurante fiducia nutrita dalle parti nei confronti del magistrato assegnatario,che ha depositato con ritardo anche ultrannuale innumerevoli provvedimenti,la mancanza di notizie su esposti presentati dalle partistesse, tanto p otendo trovare anche altrespiegazioni, sicché si rivela essere un elemento fattuale di per sé neutro.

Quanto,infine, alla pure valorizzata stima goduta dall’incolpato presso l'Avvocatura, desunta dalla circostanza, rimasta incontroversa, che la stessa sarebbesolita richiedere l'intervento del magistrato come relatore in convegni relativi alle materie trattatecon i provvedimenti oggetto di contestazione di ritardo, si osserva che, in relazione all’illecito concretamente contestato al dott. [OSCURATO:PERSONA],rilevano la diligenza e la laboriosità , senza che, con riguardo ai corrispondenti obblighi comportamentali sanciti dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, rilevila competenza che il magistrato abbia nell e materi e affrontate nei provvedimenti predetti e, quindi, la considerazione che,sotto tale profilo, egli incontri nel Foro locale.

Il tutto non dimenticando, peraltro, che lo svolgimento di incarichi non obbligatori (ed a fortiori la partecipazione a convegni) non giustifica,di per sé, i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle proprie funzioni,ben potendo il magistrato non assumerli o rinunciarvi.

In definitiva, quelli valorizzati dalla Sezione Disciplinare per il riconoscimento dell’esimente de quarisultano essere indici sintomatici da cui, per la loro ontologica estraneità ai fatti addebitati, non è possibile ricavare, seguendo una linearità di ragionamento, alcuna mancata lesione di immagine del magistrato incolpato e, quindi, secondo un criterio di normalità causale fondato sull’id quod plerumque accidit, desumere l’effettiva ricorrenza dell’ulteriore presupposto per applicare l’esimente in parola.

Anche sottotale profilo, pertanto, la motivazione è illogica, perché volta a valorizzare profili non pertinenti rispetto alla valutazione dell’illecito in oggetto ai fini della formulazione del giudizio di scarna rilevanza del fatto in relazione al quale, come evidenziato, altri sono i tratti comportamentali del magistratocui occorre guardare. 3.In conclusione, dunque, l’odierno ricorso del Ministro della Giustizia deve essereaccolto con la cassazione della sentenza impugnata e rinvi o della causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione,per il corrispondente nuovo esame.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso del Ministro della Giustizia, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame.

Condanna il dott. [OSCURATO:PERSONA] pagamentod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron. R.G.N. 25666/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 25666/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] pro temporee MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi, ope legis,dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici elettivamente domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE. - intimato - avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 97/2024, depositata il 21.10.2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 07/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere mancato ai doveri di diligenza e laboriosità con reiterati, gravi ed ingiustificati ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni di giudice civile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il mese di aprile 2016 edil 31 marzo 2021. Il corrispondente procedimento ha tratto origine d all'esito della verifica ispettiva ordinaria eseguita presso il detto tribunale, relativa al periodo innanzi indicato, evidenziante quei ritardi, ritenuti, in sede d'ispezione, lesivi del diritto delle parti ad ottenere la definizione in tempi ragionevoli del processo, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 2, della Costituzione e dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU. 1.1. Con la sentenza n. 97/2024 , la Sezione Disciplinare de l Consiglio Superiore della Magistraturaha accertato che, nel periodo 1 aprile 2016-31 marzo 2021, il dott. [OSCURATO:PERSONA] con un ritardo superiore al triplo rispetto al termine previsto per il compimento dei relativi atti: a ) centotrentaduesentenze di primo grado, di cui sette con tempi di deposito ultrannuali (con picco massimo pari a settecentocinquantasettegiorni); b) tre sentenze monocratiche in grado d’appello con tempi di deposito ultrannuali; c) ventiquattro ordinanze riservate, di cui dodici con tempi di deposito ultrannuali;d) undici ordinanze di rimessione in istruttoria, di cui cinque con tempi di deposito ultrannuali.Ha dato atto, altresì, che, alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva, non risultavano ancora depositate, nonostante il decorso del triplo del termine previsto per il compimento del relativo atto, venticinquesentenze, di cui quattro con tempo decorso di oltre un anno, e cinqueordinanze riservate. Da tanto ha ricavato la sussistenza dei presupposti strutturali della reiterazione e della gravità, in considerazione dell’evidenziato numero complessivo dei ritardi, della frequenza degli stessi in relazione al contesto temporale di riferimento, pari a circa cinque anni, e della loro valutazione in uno con la durata, con particolare riferimento a numero ed entità di quelli ultrannuali, tali da raggiungere il picco di settecentocinquantesettegiorni, e con il mancato deposito di provvedimenti alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva. Successivamente, ha escluso la configurabilità della causa di esclusione della punibilità costituita dalla giustificabilità dei ritardi riscontrati, elemento che si pone all’esterno della fattispecie tipica e che si correla alla inesigibilità della condotta doverosa. In particolare,la Sezione Disciplinare ha negato che gli elementi addotti dalla difesa - a ) il particolare carico di lavoro anche diversificato; b) la presenza di scoperture; c ) le plurime funzioni svolte dall’incolpato (tra cui anche quelle di Presidente ff. del collegio Agrario fino al 23 luglio 2017); d) il documentato smarrimento di quattro dei cinque fascicoli relativi adordinanze riservate e non depositate alla fine del periodo ispettivo, nonostante il decorso di tempi ultrannuali, oltre che l’attività ancora in essere con riferimentoal quinto procedimento rispetto al quale invece si è contesta to all’incolpato il mancato deposito di ordinanza; e) non meglio precisati problemi di salute– costituissero, nel loro insieme, elementi idonei a rendere inesigibile la condotta doverosa, anche in un’ottica di proporzionalità rispetto al peso dei plurimi ritardi, in termini di numero, di entità e di frequenza. A tal fine, la sentenza impugnata ha operato un esplicito riferimento ai « ritardi ultrannuali, di numero superiore a 30, al relativo picco massimo, alla sostanzialmente equa distribuzione degli stessi nell’arco temporale di riferimento e nelle varie fasce di ritardo», evidenziando che, peraltro non era stata fornita prova «di una organizzazione e impostazione del lavoro tali da evitare i ritardi, anche provvedendo per tempo alla ricostituzione di fascicoli risultati smarriti, o da ridurne l’accertata dilatazione fino ai detti picchi». Infine, la Sezione Disciplinare ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per applicare la clausola esimente di cui all’art. 3-bisdel d.lgs. n. 109 del 2006, che esclude la configurabilità dell’illecito disciplinare allorché il fatto sia di "scarsa rilevanza", alla stregua del principio di offensività. In questa prospettiva, dopo aver richiamato l’insegnamento di queste Sezioni Unite circa le modalità esplicative del giudizio di scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-biscit., ha ritenuto sussistenti gli estremi per farne applicazione nel caso di specie,in considerazione: a) «dell’entità non abnorme dei ritardi, ancorché taluni ultrannuali»; b ) della esigua rilevanza percentuale dei ritardi ultrannuali; c) della mancata compromissione dell’immagine del magistrato per effetto dei ritardi gravi e reiterati dei provvedimenti. Sotto tale ultimo profilo, ha richiamatol’assenza di precedenti disciplinari specifici; la carenza di circostanze tali da far ritenere venuta meno la fiducia e la considerazione delle parti che avevano subito gli effetti dei ritardi in oggetto, relativi comunque a provvedimenti con riferimento ai quali non emergevanodagli atti peculiari esiti impugnativi; la mancanza di esposti nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che quest’ultimo era stato richiesto dall’ A vvocatura quale relatore proprio nelle materie trattate con i provvedimenti in rubrica. 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza, il Ministro della Giustizia ed il Ministero della Giustizia hanno promosso ricorsoaffidandosi a duemotivi. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio Superiore della Magistratura non hannosvolto attività difensive. 3.1. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per l’accoglimentodel ricorso. 3.2. Con ordinanza interlocutoria del 12 giugno 2025, n. 15641, la causa è stata rinviata alla odierna udienza pubblica, atteso che la notifica al dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 6 giugno 2025, dell’avviso di fissazione della precedente udienzadel 10 giugno 2025 era avvenuta senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 610, cod. proc. pen.e considerato il mancato svolgimento, da parte dello stesso, di attività difensiva e l’assenza sua o di un suo difensore a detta udienza. Contestualmente si è onerata la cancelleria di dare tempestivo avviso di questa nuova udienza al dott. [OSCURATO:PERSONA] tramite ufficiale giudiziario. Malgrado la ritualità e tempestività di tale adempimento, il dott. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ribadito quanto si è già ricordato con l’ordinanza interlocutoria n. 15641 del 2025 circa la spettanza al solo Ministro della Giustizia della legittimazione a proporre l’odierno ricorso,e rimarcato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] , malgrado la ritualità e tempestività della comunicazione, pervenutagli il 17 giugno 2025, relativa all’avvenuta fissazione della odierna pubblica, è rimasto intimato, i motivi di ricorso prospettano, rispettivamente: I) «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, comma primo, lett. q), e 3-bis del d.lgs. n. 109/06, contraddittorietà nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma primo, lett. b) ed e), c.p.p.».Si deduce la mancanza di motivazione della decisione impugnata o la suamanifesta illogicità e contraddittorietà nella parte in cui si affida al concetto di “non abnormità delritardo” per escludere la gravità della lesione al bene tutelato dalla normadi cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006. Si assume,inoltre, che la medesima decisione presenta profili di manifesta illogicità nella parte in cui esclude la rilevanza negativa dei ritardi sull’immagine del magistrato; II) «Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2, comma primo, lett. q), e 3-bis del d.lgs. n. 109/06, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma primo, lett. b) ed e), c.p.p.». Muovendo dal rilievo che la sentenza impugnata ha concluso per la “assenza di circostanze tali da far ritenere screditata la dedizione all’ufficio da parte dell’incolpato” valorizzando l’assenza di precedenti disciplinari specifici, la mancanza di “peculiari esiti impugnativi”, la mancanza di notizie in ordine ad esposti presentati dalle parti ed il coinvolgimento da parte dell’Avvocatura in iniziative formative alle quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] stato invitato quale relatore sulle materie trattate nelle sentenze in relazione alle quali erano maturati i ritardi, si sostiene che «la Sezione Disciplinare, in violazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite di codesta Corte», non ha «preso in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato, bensì elementi esterni che non sono apprezzabili in termini di offensività e che non possono integrare il giudizio di scarsa rilevanza del fatto». 2. Ancor prima di procedere allo scrutinio di questi motivi, è opportuno ricordare che laSezione disciplinare ha accertato la sussistenza, nella specie, dei tre distinti ed autonomi presuppostistrutturali – la reiterazione, la gravità e l'ingiustificabilità del ritardo– dell’illecito disciplinare previsto d all’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, di cui è stato incolpato il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Essa, infatti, da un lato, ha evidenziato il numero complessivo dei ritardi, la frequenza degli stessi in relazione al contesto temporale di riferimento, pari a circa cinque anni, e la loro valutazione in uno con la durata, con particolare riferimento a numero ed entità di quelli ultrannuali, tali da raggiungere il picco di settecentocinquantesette giorni, e con il mancato deposito di provvedimenti alla data finale del periodo considerato in sede ispettiva; dall’altro, ha escluso la configurabilità della causa di esclusione della punibilità costituita dalla giustificabilità dei ritardi riscontrati, elemento che si pone all’esterno della fattispecie tipica e che si correla alla inesigibilità della condotta doverosa. Nessuna specifica impugnazione è stata proposta dall’incolpato (che non ha svolto difese in questa sede) contro tale complessivo accertamento, da ritenersi, dunque, definitivo, mentre le odierne censure del Ministro investono esclusivamente l’avvenuto riconoscimento, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] , dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006: il ricorrente, infatti, lamenta che la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura sia incorsa in una falsa applicazione di tale norma , non ricorrendo, a suo dire,i presupposti richiesti per sussumere in essa il caso di specie, e rimarca pure che la sentenza è vizi ata perché recante, sul punto, una motivazione carente, incongruaed illogica . 2.1. Giova premettere, allora, chel’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 , secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile “quando il fatto è di scarsa rilevanza”, ha introdotto nell’ambito della disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati il principio, mutuato dal diritto penale, della offensività della condotta, in forza del quale l’accertamento della sussistenza della esimente della scarsa rilevanza del fatto va comunque riscontrata alla luce del lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto,effettuato ex post , di stretta spettanza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura(cfr . Cass., SU, n. 6596 del 2025; Cass.,SU, n. 24048 del 2023; Cass. , S U, n. 8563 del 2021; Cass.,SU, n. 22577 del 2019) . L’esimente in parola , pertanto, trova applicazione nei casi in cui, ferma restando la sussistenza del fatto materiale previsto come illecito disciplinare, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l’immagine esterna del magistrato medesimo , il quadro dei valori che ne qualificano la funzione, il prestigio dell’ordine giudiziario, inteso nella sua globalità. Al giudice disciplinare è demandato, dunque,un accertamento che va oltre quello della mera corrispondenza della condotta alla fattispecie disciplinare astratta. Si fuoriesce dall'ambito della formale conformità alla fattispecie tipica e ci si inoltra in valutazioni che colgono la dimensione fattuale in una prospettiva di lesione del bene giuridico. Questa Corte ha chiarito che si tratta di quei casi in cui, pur perfezionata la fattispecie tipica, il fatto, per le particolari circostanze del caso concreto, non sia lesivo del bene tutelato (cfr. Cass., SU, n. 22400 del 2025; Cass., SU, n. 21368 del 2023; Cass., SU,n. 24672 del 2018). L'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis(da identificarsi, come si è detto, in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato) deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; esso, pertanto, deve avvenire su due piani, distinti ma cospiranti:nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (cfr. Cass., SU, nn. 22400 e 22097 del 2025; Cass., SU, n. 21368 del 2023;Cass., SU, n. 29823 del 2020). La convergenza dei due piani di indagine – attinenti, l'uno, al rilievo degli effetti dell'illecito sul bene protetto dalla singola norma che lo prevede; l'altro, alle ricadute sull'immagine del magistrato incolpato – si apprezza sotto più profili ( cfr . Cass., SU, n. 6432 del 2025). Il concreto riscontro tanto della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma quanto della compromissione della figura dell'incolpato deve essere compiuto prendendo in considerazione, nell'uno e nell'altro caso, principalmente le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato. La valutazione in termini di offensività, cioè, deve essere misurata sulla singola vicenda disciplinare e sui tratti che la contraddistinguono, mentre elementi esterni, quali il clamore mediatico, possono essere indicativi dell'attenzione che la vicenda ha ricevuto nell'opinione pubblica, dovendo tuttavia escludersi che lo strepitus forifunga da causa obiettiva di punibilità e sia suscettibile di operare in maniera distonica dal principio cardine del sistema, che è, appunto, quello di offensività. In altri termini, la vicenda può considerarsi di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza. Peraltro, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione sulla rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3-bisd.lgs. n. 109 del 2006, deve prendere in considerazione la lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma violata, valutata nella sua consistenza oggettiva e quindi alla luce delle conseguenze concrete che sono derivate dalla violazione (cfr. Cass., SU, n. 6596 del 2025; Cass.,SU, n. 29823 del 2020; Cass. , S U, n. 31058 del 2019; Cass., SU,n. 13911 del 2017). La natura e l’oggetto del relativo giudizio, conseguentemente,debbono necessariamente tener conto di dati oggettivi, oggetto di valutazione ex post, in cui non può trovare spazio l’apprezzamento soggettivo circa la loro prevedibilità da parte dell’agente. La valutazione deve essere compiuta, con giudizio globale e non parcellizzato, anche considerando come diversamente si atteggi, in relazione alle ipotesi specifiche di illecito, l'insieme degli interessi generali protetti dal legislatore disciplinare, che talora delineano intrinsecamente l'offensività di cui la condotta stessa è portatrice. L'esimente in questionesi applica a tutte le ipotesi di illecito, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che –come si è già anticipato – costituisce compito esclusivo della Sezione D isciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità solo ove viziata da errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (cfr. Cass., SU, n. 21368 del 2023; Cass., SU, n. 8563 del 2021). La valutazione degli elementi fattuali che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinaredel C.S.M., soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un erroredi impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (cfr.,ex aliis, Cass., SU., n. 22095 del 2025; Cass., SU, n. 18302 del 2020; Cass., SU., n. 17327 del 2017). 2.2.Va rimarcato, poi, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 7051 del 2025), il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha portato, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr.Cass., S U, n. 7691 del 2019; Cass. , S U, n. 24148 del 2013). 2.3. Tali essendo i principi di cui complessivamente occorre tenere conto per l’odierna decisione, i già descritti motivi di ricorso formulati dal Ministro della Giustizia, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano meritevoli di accoglimento , a l riguardo dovendosi ribadire che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali è«suscettibile di una verifica in sede di legittimità; il giudizio di sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l’integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto la citata clausola generale, appartiene al giudizio di diritto»(cfr. Cass., SU, n. 22095 del 2025; Cass., SU.,n. 17985 del 2021 ) . Sebbene sia indubbia, in linea di principio, l'applicabilità dell'esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 anche all'illecito (nella specie ascritto al dott. [OSCURATO:PERSONA]) di cui all'art. 2, co. 1, lett. q), del medesimo d . l gs. (cfr. Cass.,SU, n. 7194 del 2011 , ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, n. 7838 del 2024) – già si è detto, del resto, che la stessa è applicabile a tutte le ipotesi di illecito disciplinare– sussiste, tuttavia, nella specie,il vizio motivazionale come complessivamente lamentato dal Ministro ricorrente nella misura in cui la sentenza impugnata si affida al concetto di “non abnormità del ritardo ” per escludere la gravità della lesione al bene tutelato dalla norma ed invoca circostanze sostanzialmente irrilevanti per escluderela rilevanza negativa dei ritardi sull’immagine del magistrato. Nella specie, occorre ricordare che i beni giuridici protetti dall'illecito contestato sono costituiti sia dal buon andamento della giustizia sia dalla ragionevole durata del processo (cfr. Cass., SU , n. 7194 del 2011), che la sentenza suddetta ha ritenuto essere stati significativamente lesi nella fattispecie. Inoltre, la ragionevole durata del processo ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (valori in sé di indubbia rilevanza, addirittura costituzionale) rilevano anche quali elementi sintomatici ai fini della positiva immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività in cui opera. A tal proposito, va certamente condivisa l’osservazione, rinvenibile nellamemoria del sostituto procuratore generale, secondo cui «tale “immagine” non va colta nel quotidiano mediatico nella dimensione digitale come in quella tradizionale delle televisioni e dei giornali, bensì va intesa, assai più in profondità, nel prestigio, o meglio, come l’Ufficio reputa preferibile, nell’effettiva fiducia, considerazione, credibilità e affidabilità di cui il magistrato deve essere portatore in tutto l’ambiente in cui egli svolge le sue funzioni, a cominciare, quindi, presso la comunità di lavoro costituita dai colleghi, dagli avvocati e dagli operatori ammnistrativi, ma anche al di là di questa presso la generalità dei cittadini. Solo così, di riflesso, nella sua considerazione e affidabilità si specchia la credibilità dell’intero ordine giudiziario. Ne segue che, allorché tal tipo di fiducia e aspettativa di affidabilità non siano minimamente lesi dalla condotta disciplinarmente rilevante, qualunque essa in tesi sia, può trovare applicazione l’esimente della scarsa rilevanza, anche per l’ipotesi in cui la “gravità” sia elemento costitutivo della fattispecie disciplinare». Orbene, ad avviso della Corte,il puntuale richiamo all'elevato numero delle sentenze e dei provvedimenti depositati in ritardo, l’altrettanto specifica indicazione di quelli per i quali il ritardo era ultrannuale, e l'evidenziazione della percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo rispetto al numero complessivo dei provvedimenti depositati, consentono di affermare che sia stata compiuta una, quanto meno implicita, valutazione di gravità della lesione arrecata al bene giuridico specificamente protetto dalla norma disciplinare, in assenza anche di una adeguata allegazione e dimostrazione di una causa di giustificazione dei ritardi, idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta. A nulla rileva, poi , che detti elementi fossero stati già apprezzati per accertare la sussistenza della fattispecie di cui al menzionato art. 2, comma 1, lett. q),del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il giudizio negativo riguardo all'esimente può essere anche implicito (cfr. Cass., SU , n. 6327 del 2012 , ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7838 del 2024) e risultare proprio dal complesso della motivazione adottata a sostegno della configurabilità dell'incolpazione (cfr. Cass.,SU,n. 11831 del 2013; Cass. , SU , n. 12108 del 2013, che ha reputato sinteticamente ma adeguatamente motivato il diniego dell'esimente in un caso caratterizzato da ritardi reiterati di notevole durata e riguardanti un'elevata percentuale delle decisioni emesse nel periodo oggetto di ispezione, essendo la gravità e reiterazione della condotta ascritta di evidenza tale da risultare concretamente incompatibile con l'invocata esimente). Appare intrinsecamente contraddittorio,che la Sezione Disciplinare , da un lato, facciariferimento al numero, all’entità, alla frequenza e alla gravità dei ritardi, che nella misura ultrannuale sono superiori a trenta, per escludere la esimente della giustificabilità dei ritardi riscontrati ( cfr . pag. 17 della sentenza impugnata)e, dall’altro, reput i i ritardi di entità “ non abnorme ” e sottolinei come quelli ultrannuali siano pari alla percentuale dell’1,81% sul totale delle sentenze redatte(cfr. pag. 19 della medesima sentenza). Peraltro, –come condivisibilmente sottolineato dal Ministro ricorrente – sebbene, in astratto, possa ammettersi che, anche in caso di ritardi ultrannuali,possa pervenirsi ad una valutazione di non gravità della condotta, tuttavia è necessariauna motivazione che chiarisca le ragioni di fatto o di diritto fondantiuna tale valutazione ovvero le ragioni per le quali un ritardo gravissimo (in quanto pari o superiore all'anno) possa,in concreto, valutarsi come non grave. Ebbene, nella fattispeciein esame, il mero riferimento alla “non abnormità” dei ritardi, non accompagnato da ulteriori argomentazioni e specificazioni, non assolve a detta esigenza motivazionale e, quindi, rende manifesta la criticità della sentenza sotto il profilo della mancanza e, in ogni caso, incongruità ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], invero, non ha chiarito in relazione a quali parametri ha ritenuto la “ non abnormità” dei ritardi, pacificamente superiori alle soglie di rilevanza disciplinare, così compiendo una valutazione che, più che discrezionale, pare apodittica e slegata da qualsiasi riferimento fattuale, normativo o giurisprudenziale. Così statuendo, dunque, la motivazione, come osservato pure dal sostituto procuratore generale,«oltre ad incorrere in una contraddittorietà autoevidente, svia dal percorso del divisato doppio passaggio valutativo, giungendo a conseguenze opposte rispetto a quelle naturali, ove si fosse prestato perfetto ossequio al descritto formante giurisprudenziale. È infatti di tutta evidenza che il primo scrutinio volto al riscontro della ricorrenza della fattispecie disciplinare, così come tipizzata dal legislatore, tenendo conto anche della gravità del fatto in riferimento alla lesione del bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione, se condotto nella fattispecie in aderenza alle emergenze processuali –dalle quali in questa sede la Sezione Disciplinare prescinde del tutto, al netto dello scarno riferimento alla percentuale dei ritardi ultrannuali –avrebbe consentito, appunto, di rilevare, come dedotto alla pag. 14 del ricorso e anche in epigrafe riportato, la notevole entità dei plurimi ritardi riscontrati, che hanno raggiunto anche quattro anni dalla data dell’assunzione in riserva del provvedimento, dipanandosi, come riconosciuto nella stessa sentenza, lungo tutto il periodo di interesse ispettivo. Di qui l’autoevidente contraddittorietà fra l’esatta individuazione da parte della sentenza impugnata del bene tutelato dalla disposizione di cui all’art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 nella ragionevole durata ex art. 111 Cost. e la contestuale affermazione che siffatto bene - interesse non sarebbe stato leso dai pur pacificamente accertati, come appunto sostenuto poche pagine prima, numerosi, frequenti gravi ritardi, a prescindere da quelli ultrannuali». 2.4. La motivazione della sentenza impugnata si rivela sostanzialmente apodittica, ove non manifestamente illogica nella parte in cui la Sezione Disciplinareha sostenuto la mancanza di incidenza di quei rilevanti ritardi sull’immagine del magistrato. Invero, ribadito che l’applicazione dell’esimente di cui si discute postula che il fatto rilevante disciplinarmente, anche per l’ipotesi in cui la “ gravità ” sia elemento costitutivo della fattispecie, non ridondi negativamente sulla considerazione e affidabilità del magistrato in cui si specchia la credibilità dell’intero ordine giudiziario, non persuade,già da un semplice punto di vista di manifesta logicità,che, malgrado i gravissimi e numerosi ritardi riscontrati in sede di verifica ispettiva, la lesione di immagine, secondo l’accezione appena indicata, non erarinvenibile nel caso di specie in ragione dell’assenza di precedenti disciplinari specifici; di mancanza di peculiari esiti impugnativi o di esposti e, infine, del coinvolgimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] in convegni organizzati dal locale ceto forense. In primo luogo, infatti,non appare rilevante il riferimento all’assenza di precedenti disciplinari specifici: circostanza, quest’ultima, idonea a tratteggiare, se del caso, la condotta del magistrato precedente a quella tenuta nel periodo in esame, restando così ininfluente rispetto alla configurabilità dell'illecito oggi contestato ed anche alla configurabilità dell’esimente delia scarsa rilevanza. Non è chiaro, poi, cosa si sia voluto inten dere con il riferimento alla mancanza di “peculiari esiti impugnativi”. Invero, un’ipotetica assenza di pronunce di superiori gradi di giudizio che avessero stigmatizzato i provvedimenti per profili di abnormità o di travisamento o altro, sarebbe circostanza inconferente rispetto all'illecito contestato, che va a tutelare un interesse diverso ed a censurare un c omportamento negligente o scarsamente laboriosoe non una condotta violativa di legge. In altri termini, nella fattispecie si discute di ritardi qualificati e non di atti giudiziari abnormi ed eccentrici. Nemmeno appare univocamente significativa della perdurante fiducia nutrita dalle parti nei confronti del magistrato assegnatario,che ha depositato con ritardo anche ultrannuale innumerevoli provvedimenti,la mancanza di notizie su esposti presentati dalle partistesse, tanto p otendo trovare anche altrespiegazioni, sicché si rivela essere un elemento fattuale di per sé neutro. Quanto,infine, alla pure valorizzata stima goduta dall’incolpato presso l'Avvocatura, desunta dalla circostanza, rimasta incontroversa, che la stessa sarebbesolita richiedere l'intervento del magistrato come relatore in convegni relativi alle materie trattatecon i provvedimenti oggetto di contestazione di ritardo, si osserva che, in relazione all’illecito concretamente contestato al dott. [OSCURATO:PERSONA],rilevano la diligenza e la laboriosità , senza che, con riguardo ai corrispondenti obblighi comportamentali sanciti dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, rilevila competenza che il magistrato abbia nell e materi e affrontate nei provvedimenti predetti e, quindi, la considerazione che,sotto tale profilo, egli incontri nel Foro locale. Il tutto non dimenticando, peraltro, che lo svolgimento di incarichi non obbligatori (ed a fortiori la partecipazione a convegni) non giustifica,di per sé, i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle proprie funzioni,ben potendo il magistrato non assumerli o rinunciarvi. In definitiva, quelli valorizzati dalla Sezione Disciplinare per il riconoscimento dell’esimente de quarisultano essere indici sintomatici da cui, per la loro ontologica estraneità ai fatti addebitati, non è possibile ricavare, seguendo una linearità di ragionamento, alcuna mancata lesione di immagine del magistrato incolpato e, quindi, secondo un criterio di normalità causale fondato sull’id quod plerumque accidit, desumere l’effettiva ricorrenza dell’ulteriore presupposto per applicare l’esimente in parola. Anche sottotale profilo, pertanto, la motivazione è illogica, perché volta a valorizzare profili non pertinenti rispetto alla valutazione dell’illecito in oggetto ai fini della formulazione del giudizio di scarna rilevanza del fatto in relazione al quale, come evidenziato, altri sono i tratti comportamentali del magistratocui occorre guardare. 3.In conclusione, dunque, l’odierno ricorso del Ministro della Giustizia deve essereaccolto con la cassazione della sentenza impugnata e rinvi o della causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione,per il corrispondente nuovo esame. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso del Ministro della Giustizia, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame. Condanna il dott. [OSCURATO:PERSONA] pagamentod