CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza dipatteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. in data 18 giugno 2026, applicava aXXXXXXXXXXXXXXXXX la pena concordata tra le parti in ordine ai reati diconcorso in rapina aggravata, lesioni personali e sequestro di persona.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite ilproprio difensore di fiducia deducendo difetto di motivazione in ordine allaqualificazione giuridica ed alla ritenuta continuazione tra più ipotesi di rapinacommesse in un unico contesto spazio temporale.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti. Edinfatti va rammentato che secondo l'orientamento di legittimità in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere percassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione. E tale condizione non apparesussistente nel caso in esame a fronte di più sottrazioni effettuate ai dannidifferenti persone offese ciascuna fatta oggetto di di separate condotte diviolenza o minaccia.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.