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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28980/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le censure rivolte nei confronti della identificazione del Cristillo come l'autore del reato contestato si risolvo nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa della prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una persuasiva ed analitica valutazione delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria con la quale si invoca l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 non introduce elementi specifici a supporto del riconoscimento del benefizio sanzionatorio; e che, pertanto, la doglianza non supera la soglia di ammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell.> ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le censure rivolte nei confronti della identificazione del Cristillo come l'autore del reato contestato si risolvo nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa della prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una persuasiva ed analitica valutazione delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria con la quale si invoca l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 non introduce elementi specifici a supporto del riconoscimento del benefizio sanzionatorio; e che, pertanto, la doglianza non supera la soglia di ammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell.> ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'sidente