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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09297/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuti colpevoli dei reati di furto aggravato e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 7 e [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 8706,6 di multa, con conferma nel resto; rilevato che i ricorrenti, con l'unico motivo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell'attenuante - evidenziando l'importanza, nell'economia della consumazione del reato, del ruolo di "palo" svolto dagli imputati - e la commisurazione della pena - in ragione della gravità del fatto desumibile dal danno, dalle modalità esecutive e dall'utilizzo di materiale esplodente -; ritenuto che la difesa vi ha contrapposto la considerazione del profilo soggettivo degli imputati, asseritamente in condizione di precarietà economica e sociale, in una prospettiva di merito e senza confrontarsi con la motivazione data dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorsa, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 122~, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Orl,".iet. al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Gi9sfppe Sandrini DEP031TATO [OSCURATO:PERSONA] 1 8 Zin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuti colpevoli dei reati di furto aggravato e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 7 e [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 8706,6 di multa, con conferma nel resto; rilevato che i ricorrenti, con l'unico motivo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell'attenuante - evidenziando l'importanza, nell'economia della consumazione del reato, del ruolo di "palo" svolto dagli imputati - e la commisurazione della pena - in ragione della gravità del fatto desumibile dal danno, dalle modalità esecutive e dall'utilizzo di materiale esplodente -; ritenuto che la difesa vi ha contrapposto la considerazione del profilo soggettivo degli imputati, asseritamente in condizione di precarietà economica e sociale, in una prospettiva di merito e senza confrontarsi con la motivazione data dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorsa, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 122~, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Orl,".iet. al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Gi9sfppe Sandrini DEP031TATO [OSCURATO:PERSONA] 1 8 Zin
Sentenza Cassazione n. 09297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris