CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 20179/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8979-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Bari, [OSCURATO:PERSONA] 3 c/o studio Pulieri, c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dell’amministratore unico legale rappresentante p.t, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Bari, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoex lege. - controricorrente - avverso il decreto della Corte d’Appello di Bari, n. 805/2023,del 14/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnatola Corte di Appello di Bari - decidendo sul reclamo ex art. 183 l.fall. proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo depositato dal Tribunale di Bari il 27.07.2022- ha accolto il reclamo e , per l’effetto, ha revocatoil decreto di omologazione impugnato. La Corte di appello hapremesso - in fatto e per quanto qui ancora di interesse -che: (i) in data 16 giugno 2021 la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo,unitamente alla documentazione richiesta dall’art. 161, 2 comma, l. fall.e alla relazione redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; (ii) quest’ultimo si fondava sulla cd. continuità aziendale indiretta, avendo la ricorrente previsto l’alienazione del proprio compendio aziendale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. per il corrispettivo di € 399.765,00,condizionato all’omologa del concordato; (iii) con atto di fusione del 10.11.2020, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva incorporato le seguenti società: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , SM immobiliare S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; (iv) c on decreto del 18 ottobre 2021 il Tribunale di Bari aveva ammessola [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di concordato preventivo; (v) i commissari g iudiziali, come descritto nella relazione ex articolo 172 l.fall., avevano proceduto alla vendita del compendio aziendale mediante procedura competitiva in base all’articolo 163-bis della l. f all . , che vedeva come aggiudicataria, unica offerente, la società [OSCURATO:SOCIETA].; (vi)in data 8 giugno 2022 la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, acquisito il prescritto parere vincolante della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, comunicava agli organi della procedura il proprio voto contrario alla domanda di concordato,limitatamente alla parte di credito erariale non soddisfatto integralmente ed oggetto di falcidia; (vii) in data 27 luglio 2022 il Tribunale di Bari, con decreto notificato all’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari,applicando il disposto normativo di cui all’art.182-ter l. f all . ( che consente l’omologazione con falcidia dei crediti tributari, secondo il c.d. cram down), riteneva superabile il voto contrario dell’Agenzia e omologava il concordato preventivoper come proposto; tanto premessoin fatto, la Corte di merito ha ulteriormente osservato e rilevato che: (viii) il fabbisogno concordatario, pari ad € 4.039.889,32, trovavail suo punto di forza nell’apporto finanziario esterno di € 3.602.014,80 da parte dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA].; (ix) le contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, in punto di fattibilità del piano , avevano trovato tuttavia puntuale conferma nella documentazione depositata in atti, e ciò con particolare riferimento: (a) al giudizio di non convenienza del concordato, in quanto- sulla base dei dati desumibili per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 - era emerso lo stretto collegamento tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le società facenti parte del gruppo poi incorporate e la [OSCURATO:SOCIETA].,in primo luogo per i legami interpersonali fra i soggetti, che ne detenevano le partecipazioni e che le amministravano; (b) all’analisi delle informazioni desunte dall’applicativo “Spesometro” -che riportava i dati relativi alle fatture emesse e ricevute fino al periodo di imposta 2018– dal quale era emerso che le società più operative del gruppo, ossia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avevano trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. sia personale dipendente che gran parte della propria clientela; (c) alla circostanza, secondo cui, a partire già dal 2018, si era registratouno svuotamento delle società facenti parte del Gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente fuse nella società controllante, con contestuale trasferimento di asset (costituenti aziende) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che la [OSCURATO:SOCIETA] post fusione costituiva in realtà una c.d. bad company, cioè un’entità dotata prevalentemente di ingenti debiti;(x) ulteriore profilo distrattivo era costituito dalle rimanenze di magazzino della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il cui valore, pari ad € 2.900,00, sarebbe stato occultato in bilancio senza che la società avessemai dimostrato la cessione a stock o in saldo di detta merce ovvero la sua distruzione; (xi) tutti i predetti elementi informativi, valutati in maniera organica ed unitaria, evidenziavano dunquedubbi sulla fattibilità del piano,svilendo la posizione di terzietà della società [OSCURATO:SOCIETA].; (xii) del pari sussistevano dubbi circa la capacità finanziaria di quest’ultima per la dazione della cd. finanza esterna, in quanto i flussi di cassa, derivando in parte, dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa da ultimo acquistata, non chiarivano la solidità dell’impresa finanziatrice , in punto di redditività aziendale; (xiii) il piano concordatario prevede va , peraltro , tempi di estinzione delle obbligazioni molto dilatati, con conseguente ulteriore difficoltà ad operare un giudizio prognostico favorevole dotato di un sufficiente grado di solidità. 2. Il decreto, pubblicato il 14/03/2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione“di norme di diritto (art. 360 comma 1 n.3 cpc) - violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c - 180 e 182 ter L.F.” 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.1 Ricorda la ricorrente che la Corte d’appello aveva ritenuto di revocare l’omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in quanto non vi sarebbe stata la neutralità dell’apporto del terzo rispetto allo stato patrimoniale della debitrice. Ricorda, inoltre , che la Corte t erritoriale aveva ritenuto che la richiesta di omologare costituiva, invero, l’operazione finale di un disegno unitario che, facendo transitare nel tempo le attività operative della [OSCURATO:SOCIETA]. nella società [OSCURATO:SOCIETA]., avevareso la prima una bad company, rendendola artificiosamente non più in grado di assolvere ai propri debiti. 1.2 Sostiene, invece , la società ricorrente che, come anche accertato dai commissari giudiziali, le due società poi incorporate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano in perdita già prima della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita il 7.6.2018) e,cioè, nel 2017, sicché pur volendo ritenere sussistente un’attività traslativa a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (e a detrimento della [OSCURATO:PERSONA]), tale attività avrebbe avuto ad oggetto aziende di società (del gruppo) comunque con perdite consistenti,che avevano eroso completamente i loro patrimoni netti. Aggiunge che, in ogni caso, la statuizione della Corte territoriale risultava del tutto erronea anche in considerazione del fatto che nessuna eccezione ovverocensura era stata mossa alla richiamata relazione dei commissari. In ogni caso, la mancanza di terzietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata circostanza del tutto erronea e destituita di fondamento , in quanto le deduzioni dell’A.d.E. erano rimaste meri assiomi , privi di ogni riscontro anche di natura documentale, con conseguente violazione degli artt.2697 c.c. e 115 e 116 cod. proc. civ. 1.2.1 Le doglianze sono articolate in modo generico, confuso e non rientrante nel paradigma applicativo delineato dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte, e comunque volte a richiedere un nuovo apprezzamento della quaestio facti, invece inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). 1.2.2 In ordine, poi, al primo rilievo sopra solo tratteggiato, non può essere dimenticato che, sempre secondo gli insegnamenti di questa Corte, il vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L, Ordinanzan. 17570 del 21/08/2020 ). 1.3 Nella seconda parte del motivo qui in esame, la società ricorrente continua nella sua articolazione di doglianze intrinsecamente inammissibili. Ed invero, la ricorrente contesta l’affermata non terzietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al profilo delladazione di “ finanza esterna ”. Sul punto le censure non sono neanchecentrate rispetto alla ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato. In realtà,la Corte territoriale ha evidenziato tale profilo (comunque involgente un apprezzamento di merito) per evidenziare la complessiva finalità distrattiva e fraudolenta dell’operazionedelineata dalla società istante il concordato. Orbene, tale ragione decisoria non è stata contestata nella sua complessiva articolazione da parte della ricorrente. Ladoglianza, qui in esame, si dilunga a contestarele affermazioni difensive della Agenzia delle Entrate e non già (come avrebbe dovuto in questa sede impugnatoria)le statuizioni contenute nelprovvedimento impugnato , con la conseguenziale radicale inammissibilità delle stesse. 1.4 Il motivo si attarda, ancora, con deduzioni anch’esse inammissibili,sulla questione già sopra descritta in premessa del cd. Spesometro, anche qui deducendo però obiezioni alle difese dell’Agenzia, senza una seria ed organica critica rivolta invece al provvedimento impugnato, con ciò condannando, ancora una volta, le relative censure alla loro declaratoria di inammissibilità. 1.5 Le ulteriori obiezioni sollevate dalla ricorrente (e volte a confutare il giudizio di “infattibilità del piano”) -peraltro articolate , anche in tal caso , in modo da richiedere al giudice di legittimità un nuovo scrutinio in fatto della fattispecie concreta - non si confrontano comunque con la circostanza che non è stata [OSCURATO:SOCIETA]. ad acquisire le società in perdita, ma la società in concordato, che aveva compiuto l ’ operazione di fusione , così rendendo ancor più vane lerelative contestazioni. 1.6 Anche l’ulteriore censura- articolata sempre nel primo motivo, sul profilo della cd. finanza esterna ( ed in relazione al possibile confronto con azioni recuperatorie,in una prospettiva alternativa fallimentare) - atting e , ancora una volta e con tutta evidenza , l’apprezzamento della quaestio facti , non sindacabile in questa sede, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.7 Le ulteriori obiezioni, sollevate dalla ricorrente in ordine al contestato profilo distrattivo, vengono, poi,declinate come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sul punto giova ricordare che, sempre in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Ordinanza n. 16016del 09/06/2021). Ebbene, le doglianze qui da ultimo in esame attingono, invece, proprio il profilo dell’apprezzamento valutativo della prova documentale, con ciò ponendosi al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di legittimità. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n.3 cpc) –violazione degli artt. 160 – 161 - 162 - 186 bis L.F.”. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché volto ad un nuovo apprezzamento della questio facti, sotto diversi profili di apprezzamento della fattispecie concreta, già scrutinati invero dai giudici del merito, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative. 2.2 Contesta, infatti, la ricorrente nel motivo di ricorso qui in esame, con deduzioni intrinsecamente inammissibili, perché volte ad un riesame del merito della decisione: (i) il giudizio di non fattibilità economica, con particolare riguardo al profilo della solvibilità della cessionaria; (ii) che il piano fosse manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella proposta di esdebitazione; (iii) la lunghezza del piano di pagamento programmato. Si tratta di obiezioni di carattere fattuale che coinvolgerebbero la Corte in un inammissibile scrutinio della documentazione prodotta, il cui esame è invece inibito nel giudizio di legittimità. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, per“Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n.3 cpc) –violazione degli artt. 180 e 186 bis L.F. –e 116 c.p.c”. 3.1 Le medesime considerazioni da ultimo spese in relazione al motivo che precede possono essere ripetute anche per la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo, col quale la ricorrente pretenderebbe di sollecitare questa Corte ad un nuovo giudizio in ordine all’apprezzamento del profilo d i non convenienza espresso dallaCorte territoriale per i creditori erariali, nell’ottica delcd. crown down fiscale . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della