CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità atteso che, secondo quanto si evince dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, sul punto, la pag. 3), la censura non risulta essere stata formulata in sede di appello, secondo quanto è, invece, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, altresì, che, in ogni caso, la Corte territoriale abbia adeguatamente affrontato il profilo relativo all'elemento soggettivo del delitto contestato, secondo quanto si ricava dalla motivazione resa a pag. 3 del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M