Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 37700/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;e 14 .9.‘xo k.L iCV o [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen.

"perché il fatto non costituisce reato" -, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2012, ha condannato l'imputato alla pena di 8 mesi di reclusione.

2. In specie, l'imputato, nel richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva falsamente dichiarato di aver conseguito nell'anno 2014 un reddito pari ad euro 3.059,30, mentre dall'accertamento della Guardia di Finanza del 08/06/2016 risultava aver percepito un reddito di euro 6.072,55.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato articolando quattro motivi con i quali rispettivamente lamenta:

3.1. La ritenuta sussistenza del dolo generico, nonostante non sia stato fatto oggetto di apposito accertamento.

Non può escludersi che la condotta dell'imputato sia dovuta ad una mera "leggerezza", dal momento che l'importo accertato gli avrebbe comunque consentito di accedere al beneficio.

3.2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., sussistendone tutti i requisiti.

3.3. La mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena rispetto alla quale, peraltro, la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione.

3.4. L'illegalità della pena perché il Giudice di appello - individuata la pena base in anni 1 di reclusione - ha operato la riduzione a mesi 8, per effetto di un rito abbreviato che non si è mai celebrato.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, laddove evidenzia le lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo (dolo) ai fini della configurabilità del reato in disamina.

2. Sul punto, si deve premettere che per la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192).

Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella materia in disamina, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisca l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949; Sez. 4, n.37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129).

3. La Corte territoriale non ha fatto buon uso dei suddetti insegnamenti, trascurando completamente di approfondire il tema del dolo, avuto riguardo alla prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe incorso in una mera "leggerezza", potendo comunque accedere alla fruizione del richiesto beneficio.

Trattandosi di un aspetto decisivo, teso a fare chiarezza sull'elemento soggettivo (dolo) del reato, la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente viziata da tale mancato approfondimento,

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che si atterrà ai principi dianzi indicati.

5. Restano assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso 1'8 giugno 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ;e 14 .9.‘xo k.L iCV o [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. "perché il fatto non costituisce reato" -, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2012, ha condannato l'imputato alla pena di 8 mesi di reclusione. 2. In specie, l'imputato, nel richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva falsamente dichiarato di aver conseguito nell'anno 2014 un reddito pari ad euro 3.059,30, mentre dall'accertamento della Guardia di Finanza del 08/06/2016 risultava aver percepito un reddito di euro 6.072,55. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato articolando quattro motivi con i quali rispettivamente lamenta: 3.1. La ritenuta sussistenza del dolo generico, nonostante non sia stato fatto oggetto di apposito accertamento. Non può escludersi che la condotta dell'imputato sia dovuta ad una mera "leggerezza", dal momento che l'importo accertato gli avrebbe comunque consentito di accedere al beneficio. 3.2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., sussistendone tutti i requisiti. 3.3. La mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena rispetto alla quale, peraltro, la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione. 3.4. L'illegalità della pena perché il Giudice di appello - individuata la pena base in anni 1 di reclusione - ha operato la riduzione a mesi 8, per effetto di un rito abbreviato che non si è mai celebrato. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, laddove evidenzia le lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo (dolo) ai fini della configurabilità del reato in disamina. 2. Sul punto, si deve premettere che per la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192). Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella materia in disamina, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisca l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949; Sez. 4, n.37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129). 3. La Corte territoriale non ha fatto buon uso dei suddetti insegnamenti, trascurando completamente di approfondire il tema del dolo, avuto riguardo alla prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe incorso in una mera "leggerezza", potendo comunque accedere alla fruizione del richiesto beneficio. Trattandosi di un aspetto decisivo, teso a fare chiarezza sull'elemento soggettivo (dolo) del reato, la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente viziata da tale mancato approfondimento, 4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che si atterrà ai principi dianzi indicati. 5. Restano assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso 1'8 giugno 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 37700/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris