CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 25810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le del riesame di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanzadel 2 dicembre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame e haconfermato il sequestro probatorio eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Compagnia di Gallipoli in data 21 ottobre 2025 e convalidatodal Pubblico Ministro con decreto in data 21 ottobre 2025.2. La mattina del 21 ottobre 2025, i [OSCURATO:PERSONA] della Compagnia di Gallipoli,dovendo dare esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelaripersonali emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, procedevano a perquisizionepersonale e domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che dava esitopositivo in quanto rinvenivano, all’interno della cucina, n. 23 dosi di sostanzastupefacente del tipo cocaina aventi il peso complessivo di grammi 10, e, nellacamera da letto, la somma di 12.100 euro in banconote di vario taglio, chevenivano sottoposti a sequestro.3. Il Pubblico Ministero con decreto in data 21 ottobre 2025 convalidava laperquisizione e il sequestro qualificato come sequestro probatorio, osservandoche «quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato e/o, comunque, cosapertinente al reato, in particolare trattasi di cose/beni la cui detenzione è illecitae/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile per la prosecuzione delleindagini ed in particolare occorrerà effettuare accertamenti tecnici per verificarenatura e quantità della sostanza in sequestro nonché accertamenti per verificarela provenienza e la genuinità delle banconote in sequestro».4. Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il riesame osservando che lacircostanza di fatto attinente alla detenzione in casa di n. 23 dosi di cocainacostituiva indice significativo di prosecuzione dell'attività illecita consistita ininnumerevoli cessioni di cocaina accertata nel periodo da aprile a settembre2021 ed attualizzava le esigenze cautelari, come osservato dal Tribunale delriesame nell'ordinanza confermativa della misura cautelare personale (pag. 5della ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame di Lecce osservava, quindi, che «Nel caso di specienon può ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e la disponibilitàdella somma in contanti di 12 mila euro nell'ottobre 2025, tuttavia il contestualerinvenimento nell'abitazione di 23 dosi di cocaina, avuto riguardo all'arresto inflagranza lo scorso settembre per detenzione di ulteriori 53 involucri dellamedesima sostanza stupefacente, oltre ad attualizzare le esigenze cautelari inordine ai reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] 4 anni prima, induce ragionevolmente adipotizzare che l'indagato abbia proseguito in una lucrosa e continuativa attivitàillecita nel settore del commercio di droga che può avergli consentito di accumulareun importo liquido che normalmente, in base a regole di comune esperienze,non si custodisce in casa ove si tratti invece di provento della vendita di alimentie bevande» (pagg. 6 e 7 della ordinanza impugnata).Riteneva, pertanto, sufficientemente adeguata l'argomentazione addotta dalPubblico Ministero, sia pur molto sinteticamente, sulle finalità probatorie,espressamente indicate nella necessità di verificare la provenienza dellebanconote in sequestro.5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, affidatoad un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di leggee segnatamente degli artt. 13 e 14 cost. e dell'art. 352, comma 2, cod. proc.pen. nonché degli artt. 125, comma 3, 352, comma 4, e 355, commi 1 e 2, cod.proc. pen. nonché nullità del decreto di convalida di perquisizione e sequestro.Sotto un primo profilo si duole della violazione degli artt. 13 e 14 cost. edell'art. 352, comma 2, cod. proc. pen. per essere solo apparente la motivazionedel verbale di perquisizione e sequestro e del decreto di convalida che fariferimento ad «accertamenti per verificare la provenienza e la genuinità dellebanconote in sequestro». Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui«anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai finidi prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordineal presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti»(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01) e ha precisato che«a tale minimo onere motivazionale non può derogarsi neppure nel caso disequestro probatorio che, come quello in oggetto, venga eseguito nel corso diuna perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6,n. 21736 del 12/02/2008, Possanzini, Rv. 240353-01).Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della inutilità probatoria delvincolo cautelare sulla base di quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui «Aprescindere dall'attuale inclusione del decreto di sequestro negli atti delprocedimento penale 9534/20, il Pubblico Ministero dovrà comunque, pergiustificare il vincolo, svolgere indagini tese ad appurare se il [OSCURATO:PERSONA] abbiaeffettivamente spacciato negli ultimi tempi sostanza stupefacente in guisa daaccantonare 12.100 euro in contanti oppure se abbia avuto la disponibilità diquell'importo, in relazione a condotte di autoriciclaggio, in misura sproporzionatarispetto al proprio reddito. Ove tali approfondimenti investigativi risultasseropositivi il temporaneo vincolo probatorio potrà essere convertito in sequestropreventivo a fini di confisca sia nell'una che nell'altra ipotesi. […] È chiaro che indifetto di specifiche indagini o in caso di esito negativo il denaro dovrà essererestituito perché, in entrambi i casi, risulterebbero cessate le esigenze probatorieche avevano inizialmente giustificato il vincolo». Sostiene che non si comprendein quale procedimento dovrebbe emettersi il sequestro preventivo di cui parla ilTribunale, in quanto, non potendo "ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio dicocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12.100 euronell'ottobre 2025", neanche il sequestro preventivo troverebbe ragione diesistere in questo procedimento.Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, inmancanza di una originaria, valida indicazione delle ragioni giustificative delvincolo, non avrebbe potuto integrare il titolo cautelare, non potendo sostituirsial Pubblico Ministro nella individuazione della ragione probatoria del titolo stesso.Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «qualora il pubblico ministeronon abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, infunzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare inconcreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nelcontraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non èlegittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalitàdel sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera disupplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organodell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse»(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712-01; Sez. 4, n. 54827del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014,Guarnieri, Rv. 260241-01 ed altre conformi).6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo profilo di doglianza dell’unico motivo di ricorso è fondato eassorbente.2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 -01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).3. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «anche per le cose checostituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve esseresorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto dellafinalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01) e «a tale minimo onere motivazionalenon può derogarsi neppure nel caso di sequestro probatorio che, come quello inoggetto, venga eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352,comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, Possanzini, Rv.240353-01).4. Ciò premesso, il decreto in data 21 ottobre 2025 con cui il PubblicoMinistero ha convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla p.g. ricollega ilmantenimento in sequestro del denaro alla indispensabilità per la prosecuzionedelle indagini e, in particolare, alla necessità di effettuare «accertamenti perverificare la provenienza e la genuinità delle banconote in sequestro». Ma ilriferimento alla necessità di effettuare accertamenti tecnici sulle banconotesequestrate non può integrare la necessaria finalità probatoria in quanto nonrisulta valorizzata dal Tribunale del riesame, che, anzi, ritiene che «nel caso dispecie non può ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e ladisponibilità della somma in contanti di 12 mila euro nell'ottobre 2025» (pag. 6della ordinanza impugnata).Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «una somma didanaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensidell'art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenzeprobatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, madagli atti di indagine circa il suo rinvenimento» (Sez. 6, n. 19771 del09/04/2009, Morello, Rv. 243670-01); «una somma di denaro non può esseresottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementidai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal sempliceaccertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo delreato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per leparticolari caratteristiche delle monete o delle banconote» (Sez. 3, n. 22110 del12/02/2015, Quadrari, Rv. 263661-01)». Più in generale si è affermato che ildecreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve esserenecessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dalpubblico ministero davanti al Tribunale del riesame, in ordine al presuppostodella finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardoai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e deidiritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà;con la conseguenza che somme di denaro ritenute provento di reato non possonoessere sequestrate in mancanza di indicazioni sulla finalità probatoria avuta dimira mediante l'apposizione del vincolo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014,Guarnieri, Rv. 260241-01). Deve dunque ribadirsi che, in mancanza delladeduzione di elementi specifici dai quali possa desumersi che la prova del reatodiscenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo didenaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità(ad esempio, per particolari caratteristiche delle monete o banconote), il denarocostituente corpo del reato non può essere sottoposto a sequestro probatorio.Il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, da un lato, afferma che«il sequestro probatorio è legittimo in presenza di idonea motivazione sul nessodi derivazione o di pertinenza che intercorre fra il denaro e il reato incontestazione e sulle esigenze di ulteriori accertamenti nel corso delle indagini.»;dall’altro, ritiene che «nel caso di specie non può ipotizzarsi correlazione fra lospaccio di cocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12 milaeuro nell'ottobre 2025» e che «il Pubblico Ministero dovrà comunque, pergiustificare il vincolo, svolgere indagini tese ad appurare se il [OSCURATO:PERSONA] abbiaeffettivamente spacciato negli ultimi tempi sostanza stupefacente in guisa daaccantonare 12.100 euro in contanti oppure se abbia avuto la disponibilità diquell'importo, in relazione a condotte di autoriciclaggio, in misura sproporzionatarispetto al proprio reddito».La motivazione del Tribunale del riesame sulla finalità probatoria perseguitadal vincolo è, quindi, del tutto assente o comunque meramente apparente.Come sopra ricordato, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazionemeramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Leccecompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così deciso il 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]