Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39586/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VIGILIA Pasquale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/05;1988 • MONACO Cristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TESTA Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • ALLEGRETTI Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MAZZIOTTI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GRANATIGLIA Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • DIVANO Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/02/2020 dalla Corte di Appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA]: Comune di Napoli - A.L.I.L.A.C.C.O.

SOS Impresa visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; deposita conclusioni scritte e nota spese; sentiti i difensori presenti - tutti del foro di Napoli - avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Vigilia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Granatiglia, i quali insistono nei rispettivi ricorsi e motivi aggiunti, chiedendone l'accoglimento. (,) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa il 23/11/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati al termine di giudizio con rito abbreviato alle pene di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, di cui ai capi A), B), C), D) come ad essi ascritti.

2. Secondo la prospettazione dei giudici di merito, gli imputati, componenti del clan camorristico dei Vigilia, attivo nel quartiere Soccavo di Napoli, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio, si erano resi autori da settembre 2014 a giugno 2017 di continue vessazioni e tentativi di estorsione, culminati da ultimo in richieste estorsive, in danno della famiglia Estatico, gestori di un'attività commerciale di generi alimentari, con vari punti vendita nella città.

Il supporto probatorio era indicato nelle denunce delle persone offese, così come precisate nei verbali di sommarie informazioni e di riconoscimento fotografico, nonché negli accertamenti di p.g. (appostamenti, controlli, monitoraggio del territorio).

3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi di ricorsi, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento - i primi tre - all'accertamento di responsabilità per i reati sub A), B), C), D); alla ritenuta sussistenza delle aggravanti (quarto motivo); al trattamento sanzionatorio (quinto motivo).

In particolare, ha contestato: l'applicazione dei parametri legali in tema di valutazione delle prove, con specifico riferimento all'attendibilità delle persone offese, senza tener conto delle contraddizioni relative alla "effettiva datazione circa il momento in cui la condotta ebbe a verificarsi" e dell'intento diffamatorio per l'uccisione di un congiunto da parte del Vigilia, in assenza altresì di dati certi sulla riscossione della somma (capo A); la duplicazione dei capi d'imputazione sub B) e C), a fronte dell'unica azione estorsiva contestata, ancorché frazionata in molteplici atti di minaccia, anche in questo caso con dubbia attendibilità dei denuncianti che avevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] il concorrente nel reato, nonostante fosse documentata l'assenza di costui dall'Italia; le varie discordanze oggetto dei motivi di appello, anche sulle somme richieste a titolo estorsivo, non riscontrate dalla corte territoriale (capo D).In relazione alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo n.3 e all'art. 416 bis.1 cod. pen. - riconosciute per tutte le ipotesi di reato - il ricorrente ha eccepito l'assenza di un accertamento giudiziale in ordine alla partecipazione ad una consorteria di tipo mafioso e, quanto al metodo mafioso, la mancanza di riscontro alle assertive dichiarazioni delle persone offese.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base era stata comminata in carenza di motivazione con sensibile discostamento dal minimo edittale, con ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato sub D), con un unico motivo ha eccepito la violazione di legge (art. 110 cod. pen.) ed il vizio di motivazione con riferimento all'unico episodio delittuoso contestato, la tentata estorsione sub D, per essere stato casualmente presente, in silenzio, alla richiesta estorsiva di altro soggetto, condotta neutra non suscettibile in sé di condanna; le doglianze difensive sul punto non erano state esaminate dalla corte di merito. 3.3 [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui ai capi B), C) e D) - ha articolato quattro motivi di ricorso, eccependo: la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, senza il richiesto approfondimento istruttorio e l'adeguata verifica delle linee difensive, tese a dimostrare l'estraneità alla condotta delittuosa, sia per l'episodio del 5 luglio 2017 sia per quello del 6 dicembre 2016 (l'imputato aveva dimostrato di trovarsi all'estero); la violazione di legge relativamente al tentativo di estorsione sub B) quale ipotesi autonoma di reato e non atto preparatorio del delitto consumato di cui al capo C); la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. atteso che i rapporti con gli Estatico, legati peraltro a persone coinvolte in vicende camorristiche, portavano ad escludere la duplice volontà di agevolare il clan Vigilia e di agire manifestando la forza intimidatrice del clan; la violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) in ordine al diniego delle attenuanti. 3.4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per l'estorsione sub A), tramite il comune difensore, con un unico ricorso hanno eccepito: la violazione di legge e l'erronea qualificazione del reato loro contestato sub A), per essere "emerso in modo pacifico il rapporto debitorio fra il Granatiglia e gli Estatico", persone poco inclini a subire richieste estorsive oltre che prive di credibilità; il vizio di motivazione per avere i giudici ritenuto gli imputati responsabili sulla base delle dichiarazioni delle persone offese. 3.5 [OSCURATO:PERSONA], condannato per la tentata estorsione sub D), ha a sua volta eccepito la nullità della sentenza:- per erronea applicazione della legge penale (art. 629, comma 1° e 2°, 628, comma 1° e 3°, art. 416 bis. 1 cod. pen.), non risultando dagli atti la presenza di "più persone riunite" nonché "la prova di agevolazione ovvero partecipazione ad associazione di stampo camorristico"; - per mancanza di motivazione in riferimento agli artt. 62 bis, 114 e 116 cod. pen. circa l'apodittico diniego delle attenuanti, la condotta episodica e solitaria posta in essere, la possibilità - dedotta dalla difesa e non esaminata dalla corte di merito - di qualificare i fatti ai sensi degli artt. 116 e 610 cod. pen. - per mancanza della motivazione in riferimento agli artt. 56, 69, 133 e 63 comma 4° cod. pen. nonchè per violazione di legge in relazione agli stessi articoli di legge relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione della pena; - per violazione di norma processuale (art. 192, comma 1° e 2° cod. proc. pen.) relativamente al giudizio di attendibilità delle persone offese, con lacunoso esame dei rilievi difensivi. 3.6 [OSCURATO:PERSONA], condannato per l'estorsione di cui al capo A), ha proposto due ricorsi.

Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

Con il primo si è impugnata la sentenza per violazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) e per vizio di motivazione, con riferimento a tutte le omissioni e falsità evidenziate in appello dalla difesa in ordine alle dichiarazioni delle persone offese; in particolare, i giudici di merito non avevano correttamente applicato "il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione" sussistendo un'inconciliabile interferenza tra il narrato ritenuto mendace e le restanti parti del racconto degli Estatico.

Inoltre, essendo stata accertata la pretesa creditoria degli Estatico verso il ricorrente, in base al pregresso rapporto commerciale, ingiustificatamente era stata disattesa la richiesta di derubricazione della condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.

Con il secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. mancando la prova della forza intimidatrice del vincolo mafioso e delle condizioni di assoggettamento che ne derivava.

Con il terzo motivo sono stati eccepiti l'omesso contenimento della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, eccependosi: la violazione di legge (art. 629 cod. pen.) ed il vizio di motivazione, "con particolare riferimento all'accertamento dell'ingiusto profitto sia sotto il profilo oggettivo quale evento naturalistico del reato sia sotto quello soggettivo della necessaria estensione del dolo dell'imputato allo stesso", per il travisamento della prova contabile attestante l'insussistenza del credito vantato dagli Estatico nei confronti del Granatiglia; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragione, in quanto il ricorrente non solo aveva dimostrato di aver agito a tutela del credito vantato ma di essere stato a sua volta vittima di illecite pretese degli Estatico.

Con il terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti alle aggravanti ex artt. 628, comma terzo n.3 cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen., riconosciute senza riscontro alcuno dei presupposti normativi.

Con motivi nuovi depositati il 06/10/2021, i difensori del Granatiglia, con riguardo al secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato il tenore della sopravvenuta decisione delle sezioni unite circa la rilevanza dell'elemento psicologico ai fini della differenziazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone da quello di estorsione; con riguardo al primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno ribadito la duplice discrasia - temporale e contabile - costituenti specifiche emergenze probatorie in contrasto con il narrato delle persone offese, a dimostrazione della loro inattendibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche le eccepite violazioni di legge si traducono in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale.

2. Deve premettersi, ai fini del controllo devol,uto alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), con la conseguenza che l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

3. Le censure attengono essenzialmente alla valutazione del compendio probatorio a base del giudizio di responsabilità, con riferimento in particolar modo alla contestata attendibilità delle persone offese, in una lettura alternativa dei dati istruttori, tesa ad inquadrare diversamente il rapporto fra vittime ed estorsori; anche l'eccepito travisamento della prova (primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Granataglia) in realtà non sottende alcun macroscopico discostamento del ragionamento dei giudici dalle prove acquisite, in forma contratta atteso il rito abbreviato prescelto, ma si pone come istanza di approfondimento nel merito sulla base di una consulenza contabile di parte.

4. A ciò si aggiunga la genericità dei ricorsi del Monaco e del Mazziotti che lamentano l'apodittica adesione del giudice di appello "alle motivazioni addotte dal primo giudice senza curarsi di approfondire gli aspetti che la sentenza gravata aveva del tutto trascurato" sì da addivenire "ad una motivazione solo apparente, decisamente assente, con riferimento agli specifici motivi d'impugnazione proposti", con indicazione di circostanze di fatto che si danno per scontate, avulse non solo dall'iter logico della motivazione ma dalla allegazione dei motivi di appello, senza consentire pertanto la verifica di legittimità della denunciata carenza argomentativa della sentenza rispetto ai temi contenuti nell'atto di impugnazione secondo il parametro della decisività degli elementi trascurati o disattesi (ricorso del Monaco); i rilievi ugualmente aspecifici per non avere "i giudici di merito...tenuto in considerazione le doglianze difensive in ordine all'inattendibilità delle PP.00.", con elencazione di circostanze di fatto e valutazioni non verificabili, con la conclusione che "tali censure sono state sottovalutate dai Giudici" (pag. 4 - quinto motivo del ricorso del Mazziotti).

5. L'analisi delle censure può, in sintesi, ricondursi a campi d'indagine ben delimitati: la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, nei termini indicati (cd. doppia conforme, prova contratta), con specifico riferimento all'attendibilità delle persone offese; il rapporto fra le condotte delittuose di cui ai capi B) e C); la qualificazione giuridica della fattispecie contestata sub A) in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.); il trattamento sanzionatorio (entità della pena, diniego delle circostanze attenuanti, riconoscimento delle contestate aggravanti). 5.1 Il tema dell'accertamento di responsabilità (primi tre motivi del ricorso Vigilia, primo motivo del ricorso Testa, secondo motivo del ricorso Allegretti e Divano, primo motivo del ricorso Granatiglia a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) è incentrato sull'attendibilità delle persone offese le cui deposizioni - com'è noto - possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; controllo di attendibilità che deve essere meno rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, senza necessità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora - come nel caso di specie - le vittime non siano costituite parti civili (ex multis Cass. sez. 5, sent. n. 12920 del 13/02/2020 - dep. 24/04/2020 - Rv. 279070). 5.2 La valutazione non poteva che essere effettuata allo stato degli atti, essendo evidente che se gli imputati avessero voluto approfondimenti e verifiche ulteriori avrebbero dovuto optare per il giudizio con rito ordinario, con le ampie facoltà previste in tema di acquisizione delle prove.

In ogni caso, per ciascuna delle quattro fattispecie delittuose, la motivazione della sentenza della corte di merito non risulta affetta da illogicità manifesta ma, al contrario, saldandosi con quella di primo grado, fornisce una spiegazione plausibile del giudizio di responsabilità, previo esame adeguato delle tesi difensive, volte a screditare la genuinità del racconto delle vittime sulla base di circostanze fattuali riproposte in questa sede e ben presenti anche al giudice di primo grado.

Se la sentenza del tribunale si articola sulla ricostruzione sequenziale dei fatti, contestualizzando i rapporti della famiglia degli Estatico (imprenditori operanti nel settore della produzione di pane e prodotti da Forno con la ditta [OSCURATO:SOCIETA], facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], con i figli Ernesto e Gianpiero e la moglie [OSCURATO:PERSONA]) con [OSCURATO:PERSONA], figura emergente del clan Vigilia, per individuare le condotte estorsive ascrivibili agli imputati, la pronuncia di appello analizza le posizioni di ciascun appellante alla stregua dei motivi d'impugnazioni, ribadendo la coerenza del racconto delle vittime, sentite più volte in fase di indagini, e l'irrilevanza nell'impianto accusatorio delle discrasie riscontrate.

Inoltre, le denunce degli Estatico determinarono le investigazioni mirate sintetizzate alle pagine 20 e seguenti della sentenza di primo grado (acquisizione delle dichiarazioni testimoniali di ben tre persone in grado di confermare le pressioni subite dalle vittime; analisi della documentazione relativa ai rapporti commerciali del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; interventi mirati di P.G.) sì che l'articolato racconto dei denuncianti, in sé dotato di coerenza nell'impianto motivazionale, ha avuto riscontri ben precisi.Proprio sul piano logico le decisioni si sottraggono a censure: ai giudici di merito è ben presente la figura di [OSCURATO:PERSONA], giustificandosi la decisione di costui di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il rifiuto di cedere a richieste della nuova generazione di malavitosi, in un contrasto con i Vigilia che vede la famiglia Estatico vittime della malavita organizzata; contrapposizione che va ben oltre i rapporti di forza in contesti delinquenziali, non spiegandosi altrimenti il ricorso alla legge ed alla tutela apprestata dallo Stato (pag. 38 della sentenza di primo grado).

6. Il dissidio di natura puramente commerciale tra la ditta di panificazione degli Estatico ed i supermercati Deco del Granatiglia è alla base dell'estorsione sub A), contestata allo stesso Granatiglia che chiese l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per attuare una vera e propria pressione estorsiva ed ottenere un ingiusto profitto, consistente non soltanto nella rinuncia al credito vantato ma nella pretesa dell'ulteriore somma di euro 1.800,00 versata in contanti nelle mani del Divano e dell'Allegretti (in tal senso le prove dichiarative ed il riconoscimento fotografico di cui ai verbali indicati alle pagine 32 e seguenti della sentenza di primo grado), senza che possa a tal fine avere rilievo la consulenza contabile di parte allegata al ricorso del Granatiglia non solo perché non vi è garanzia che le operazioni commerciali fossero registrate nella loro interezza ma, soprattutto, perché deve ritenersi accertato che gli imputati pretesero altro, a prescindere dall'importo del contestato credito.

7. Ciò esclude che la fattispecie possa essere derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni così come accennato nel primo motivo di ricorso dell'Allegretti e del Divano e più ampiamente sostenuto dalla difesa del Granataglia nei due ricorsi e nei motivi aggiunti.

Il reato ex art. 393 cod. pen. è infatti reato proprio non esclusivo, con la triplice conseguenza che: a) solo la qualità di creditore poteva qualificare in tal senso la posizione del Granataglia (nel caso di specie, invece, non si controverte soltanto del credito derivante dal rapporto commerciale ma dell'ulteriore somma pretesa, sganciata da qualsiasi possibilità di tutela giudiziaria); b) il concorso del terzo - Divano e Allegretti - nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità; c) il fatto che i terzi concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano perseguito anche un interesse proprio determina che tali terzi ed il creditore rispondano di concorso in estorsione (Cass. sez. un, sent. n. 29541 del 16/07/2020 - deo. 23/10/2020 - Rv. 280027).Anche per le condotte estorsive sub B), C) e D), ascritte al Vigilia con il concorso del Testa, l'attendibilità delle persone offese è stata affermata con argomentazioni coerenti ed aderenti alle acquisizioni istruttorie, in relazione a richieste di denaro a titolo di "regalo" per far fronte anche alle esligenze delle famiglie dei detenuti "del quartiere" (pagine 20 e segg. della sentenza di appello): il Vigilia, tramite Testa, coetaneo di [OSCURATO:PERSONA], con amici in comune, esercitava la pressione estorsiva, con le modalità indicate dai giudici di merito, con accertamento in fatto che si sottrae anche in questo caso a censure di legittimità.

8. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, comune al Testa ed al Vigilia, con il quale si è sostenuta, in evidente contrasto con la contestazione ed il riscontro giudiziale, la duplicazione dei capi d'imputazione sub B e C, trattandosi ad avviso dei ricorrenti di un'unica condotta.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (Cass. sez. 2, sent. n. 37297 del 28/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277513).

Nel caso di specie, sono state a ragione ritenute configurabili due estorsioni, ancorché ravvicinate nel tempo, per la diversità dei soggetti destinatari delle minacce, del contenuto della richiesta e, soprattutto, dell'esito dell'intimidazione (capo sub B, le minacce furono rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione per ottenere una somma di denaro non meglio precisata, con netto rifiuto della persona offesa; capo sub C, l'estorsione fu portata a termine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per farsi consegnare la somma di euro 300,00 nella disponibilità di costui).

9. Gli ulteriori motivi di ricorso attengono al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, aggravanti, diniego delle attenuanti generiche).

Tutte le condotte oggetto di contestazione risultano connotate - come sottolineato dalla corte di merito (pag. 23) - dal c.d. metodo mafioso, perché formulate con comportamenti tipici del modus operandi camorristico (intermediazione a favore di un imprenditore; azione sinergica di pressione sulla vittima, richiesta in prossimità delle feste natalizie di regali nell'interesse delle famiglie dei carcerati del sodalizio facente capo ai Vigilia; possibilità di condizionare le sorti dell'attività d'impresa avvalendosi dell'intimidazione mafiosa; ricorso - con specifico riferimento al Granatiglia - a personaggi della malavita organizzata, funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune), per cui la censura circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen. è generica, priva di effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Circa le aggravanti di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 e n. 3 si osserva che: - la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (n.3) è stata contestata solo in fatto ma non ha determinato alcun aumento di pena né accertamento prodromico all'applicazione dell'aggravante da parte di entrambi i giudici di merito, sì che non sussiste sul punto interesse ad impugnare; - le più persone riunite (n.1) è circostanza estranea ai motivi di appello del Mazziotti, oggetto di censura - peraltro generica, come evidenziato in precedenza - proposta solo da costui, per la prima volta in cassazione.

10. La determinazione della pena base, genericamente censurata, è stata effettuata tenendo conto della gravità della condotta e delle aggravanti contestate; il diniego delle attenuanti trova adeguata motivazione nella evidenziata personalità negativa degli imputati, così come desumibile non solo dalle modalità della reiterata azione estorsiva e dai precedenti penali, ma dal contesto mafioso nel quale i delitti sono stati commessi (le attenuanti generiche sono state benevolmente riconosciute solo al Granatiglia, incensurato).

11. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Gli imputati sono altresì condannati alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati - in solido - alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VIGILIA Pasquale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/05;1988 • MONACO Cristian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TESTA Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • ALLEGRETTI Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MAZZIOTTI Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GRANATIGLIA Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • DIVANO Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/02/2020 dalla Corte di Appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA]: Comune di Napoli - A.L.I.L.A.C.C.O. SOS Impresa visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; deposita conclusioni scritte e nota spese; sentiti i difensori presenti - tutti del foro di Napoli - avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Vigilia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Granatiglia, i quali insistono nei rispettivi ricorsi e motivi aggiunti, chiedendone l'accoglimento. (,) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa il 23/11/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati al termine di giudizio con rito abbreviato alle pene di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, di cui ai capi A), B), C), D) come ad essi ascritti. 2. Secondo la prospettazione dei giudici di merito, gli imputati, componenti del clan camorristico dei Vigilia, attivo nel quartiere Soccavo di Napoli, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio, si erano resi autori da settembre 2014 a giugno 2017 di continue vessazioni e tentativi di estorsione, culminati da ultimo in richieste estorsive, in danno della famiglia Estatico, gestori di un'attività commerciale di generi alimentari, con vari punti vendita nella città. Il supporto probatorio era indicato nelle denunce delle persone offese, così come precisate nei verbali di sommarie informazioni e di riconoscimento fotografico, nonché negli accertamenti di p.g. (appostamenti, controlli, monitoraggio del territorio). 3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi di ricorsi, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento - i primi tre - all'accertamento di responsabilità per i reati sub A), B), C), D); alla ritenuta sussistenza delle aggravanti (quarto motivo); al trattamento sanzionatorio (quinto motivo). In particolare, ha contestato: l'applicazione dei parametri legali in tema di valutazione delle prove, con specifico riferimento all'attendibilità delle persone offese, senza tener conto delle contraddizioni relative alla "effettiva datazione circa il momento in cui la condotta ebbe a verificarsi" e dell'intento diffamatorio per l'uccisione di un congiunto da parte del Vigilia, in assenza altresì di dati certi sulla riscossione della somma (capo A); la duplicazione dei capi d'imputazione sub B) e C), a fronte dell'unica azione estorsiva contestata, ancorché frazionata in molteplici atti di minaccia, anche in questo caso con dubbia attendibilità dei denuncianti che avevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] il concorrente nel reato, nonostante fosse documentata l'assenza di costui dall'Italia; le varie discordanze oggetto dei motivi di appello, anche sulle somme richieste a titolo estorsivo, non riscontrate dalla corte territoriale (capo D).In relazione alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo n.3 e all'art. 416 bis.1 cod. pen. - riconosciute per tutte le ipotesi di reato - il ricorrente ha eccepito l'assenza di un accertamento giudiziale in ordine alla partecipazione ad una consorteria di tipo mafioso e, quanto al metodo mafioso, la mancanza di riscontro alle assertive dichiarazioni delle persone offese. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base era stata comminata in carenza di motivazione con sensibile discostamento dal minimo edittale, con ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato sub D), con un unico motivo ha eccepito la violazione di legge (art. 110 cod. pen.) ed il vizio di motivazione con riferimento all'unico episodio delittuoso contestato, la tentata estorsione sub D, per essere stato casualmente presente, in silenzio, alla richiesta estorsiva di altro soggetto, condotta neutra non suscettibile in sé di condanna; le doglianze difensive sul punto non erano state esaminate dalla corte di merito. 3.3 [OSCURATO:PERSONA] - condannato per i reati di cui ai capi B), C) e D) - ha articolato quattro motivi di ricorso, eccependo: la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, senza il richiesto approfondimento istruttorio e l'adeguata verifica delle linee difensive, tese a dimostrare l'estraneità alla condotta delittuosa, sia per l'episodio del 5 luglio 2017 sia per quello del 6 dicembre 2016 (l'imputato aveva dimostrato di trovarsi all'estero); la violazione di legge relativamente al tentativo di estorsione sub B) quale ipotesi autonoma di reato e non atto preparatorio del delitto consumato di cui al capo C); la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. atteso che i rapporti con gli Estatico, legati peraltro a persone coinvolte in vicende camorristiche, portavano ad escludere la duplice volontà di agevolare il clan Vigilia e di agire manifestando la forza intimidatrice del clan; la violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) in ordine al diniego delle attenuanti. 3.4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per l'estorsione sub A), tramite il comune difensore, con un unico ricorso hanno eccepito: la violazione di legge e l'erronea qualificazione del reato loro contestato sub A), per essere "emerso in modo pacifico il rapporto debitorio fra il Granatiglia e gli Estatico", persone poco inclini a subire richieste estorsive oltre che prive di credibilità; il vizio di motivazione per avere i giudici ritenuto gli imputati responsabili sulla base delle dichiarazioni delle persone offese. 3.5 [OSCURATO:PERSONA], condannato per la tentata estorsione sub D), ha a sua volta eccepito la nullità della sentenza:- per erronea applicazione della legge penale (art. 629, comma 1° e 2°, 628, comma 1° e 3°, art. 416 bis. 1 cod. pen.), non risultando dagli atti la presenza di "più persone riunite" nonché "la prova di agevolazione ovvero partecipazione ad associazione di stampo camorristico"; - per mancanza di motivazione in riferimento agli artt. 62 bis, 114 e 116 cod. pen. circa l'apodittico diniego delle attenuanti, la condotta episodica e solitaria posta in essere, la possibilità - dedotta dalla difesa e non esaminata dalla corte di merito - di qualificare i fatti ai sensi degli artt. 116 e 610 cod. pen. - per mancanza della motivazione in riferimento agli artt. 56, 69, 133 e 63 comma 4° cod. pen. nonchè per violazione di legge in relazione agli stessi articoli di legge relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione della pena; - per violazione di norma processuale (art. 192, comma 1° e 2° cod. proc. pen.) relativamente al giudizio di attendibilità delle persone offese, con lacunoso esame dei rilievi difensivi. 3.6 [OSCURATO:PERSONA], condannato per l'estorsione di cui al capo A), ha proposto due ricorsi. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. Con il primo si è impugnata la sentenza per violazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) e per vizio di motivazione, con riferimento a tutte le omissioni e falsità evidenziate in appello dalla difesa in ordine alle dichiarazioni delle persone offese; in particolare, i giudici di merito non avevano correttamente applicato "il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione" sussistendo un'inconciliabile interferenza tra il narrato ritenuto mendace e le restanti parti del racconto degli Estatico. Inoltre, essendo stata accertata la pretesa creditoria degli Estatico verso il ricorrente, in base al pregresso rapporto commerciale, ingiustificatamente era stata disattesa la richiesta di derubricazione della condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. Con il secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. mancando la prova della forza intimidatrice del vincolo mafioso e delle condizioni di assoggettamento che ne derivava. Con il terzo motivo sono stati eccepiti l'omesso contenimento della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, eccependosi: la violazione di legge (art. 629 cod. pen.) ed il vizio di motivazione, "con particolare riferimento all'accertamento dell'ingiusto profitto sia sotto il profilo oggettivo quale evento naturalistico del reato sia sotto quello soggettivo della necessaria estensione del dolo dell'imputato allo stesso", per il travisamento della prova contabile attestante l'insussistenza del credito vantato dagli Estatico nei confronti del Granatiglia; la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragione, in quanto il ricorrente non solo aveva dimostrato di aver agito a tutela del credito vantato ma di essere stato a sua volta vittima di illecite pretese degli Estatico. Con il terzo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono stati riferiti alle aggravanti ex artt. 628, comma terzo n.3 cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen., riconosciute senza riscontro alcuno dei presupposti normativi. Con motivi nuovi depositati il 06/10/2021, i difensori del Granatiglia, con riguardo al secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato il tenore della sopravvenuta decisione delle sezioni unite circa la rilevanza dell'elemento psicologico ai fini della differenziazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone da quello di estorsione; con riguardo al primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno ribadito la duplice discrasia - temporale e contabile - costituenti specifiche emergenze probatorie in contrasto con il narrato delle persone offese, a dimostrazione della loro inattendibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche le eccepite violazioni di legge si traducono in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale. 2. Deve premettersi, ai fini del controllo devol,uto alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), con la conseguenza che l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). 3. Le censure attengono essenzialmente alla valutazione del compendio probatorio a base del giudizio di responsabilità, con riferimento in particolar modo alla contestata attendibilità delle persone offese, in una lettura alternativa dei dati istruttori, tesa ad inquadrare diversamente il rapporto fra vittime ed estorsori; anche l'eccepito travisamento della prova (primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Granataglia) in realtà non sottende alcun macroscopico discostamento del ragionamento dei giudici dalle prove acquisite, in forma contratta atteso il rito abbreviato prescelto, ma si pone come istanza di approfondimento nel merito sulla base di una consulenza contabile di parte. 4. A ciò si aggiunga la genericità dei ricorsi del Monaco e del Mazziotti che lamentano l'apodittica adesione del giudice di appello "alle motivazioni addotte dal primo giudice senza curarsi di approfondire gli aspetti che la sentenza gravata aveva del tutto trascurato" sì da addivenire "ad una motivazione solo apparente, decisamente assente, con riferimento agli specifici motivi d'impugnazione proposti", con indicazione di circostanze di fatto che si danno per scontate, avulse non solo dall'iter logico della motivazione ma dalla allegazione dei motivi di appello, senza consentire pertanto la verifica di legittimità della denunciata carenza argomentativa della sentenza rispetto ai temi contenuti nell'atto di impugnazione secondo il parametro della decisività degli elementi trascurati o disattesi (ricorso del Monaco); i rilievi ugualmente aspecifici per non avere "i giudici di merito...tenuto in considerazione le doglianze difensive in ordine all'inattendibilità delle PP.00.", con elencazione di circostanze di fatto e valutazioni non verificabili, con la conclusione che "tali censure sono state sottovalutate dai Giudici" (pag. 4 - quinto motivo del ricorso del Mazziotti). 5. L'analisi delle censure può, in sintesi, ricondursi a campi d'indagine ben delimitati: la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, nei termini indicati (cd. doppia conforme, prova contratta), con specifico riferimento all'attendibilità delle persone offese; il rapporto fra le condotte delittuose di cui ai capi B) e C); la qualificazione giuridica della fattispecie contestata sub A) in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.); il trattamento sanzionatorio (entità della pena, diniego delle circostanze attenuanti, riconoscimento delle contestate aggravanti). 5.1 Il tema dell'accertamento di responsabilità (primi tre motivi del ricorso Vigilia, primo motivo del ricorso Testa, secondo motivo del ricorso Allegretti e Divano, primo motivo del ricorso Granatiglia a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) è incentrato sull'attendibilità delle persone offese le cui deposizioni - com'è noto - possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; controllo di attendibilità che deve essere meno rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, senza necessità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora - come nel caso di specie - le vittime non siano costituite parti civili (ex multis Cass. sez. 5, sent. n. 12920 del 13/02/2020 - dep. 24/04/2020 - Rv. 279070). 5.2 La valutazione non poteva che essere effettuata allo stato degli atti, essendo evidente che se gli imputati avessero voluto approfondimenti e verifiche ulteriori avrebbero dovuto optare per il giudizio con rito ordinario, con le ampie facoltà previste in tema di acquisizione delle prove. In ogni caso, per ciascuna delle quattro fattispecie delittuose, la motivazione della sentenza della corte di merito non risulta affetta da illogicità manifesta ma, al contrario, saldandosi con quella di primo grado, fornisce una spiegazione plausibile del giudizio di responsabilità, previo esame adeguato delle tesi difensive, volte a screditare la genuinità del racconto delle vittime sulla base di circostanze fattuali riproposte in questa sede e ben presenti anche al giudice di primo grado. Se la sentenza del tribunale si articola sulla ricostruzione sequenziale dei fatti, contestualizzando i rapporti della famiglia degli Estatico (imprenditori operanti nel settore della produzione di pane e prodotti da Forno con la ditta [OSCURATO:SOCIETA], facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], con i figli Ernesto e Gianpiero e la moglie [OSCURATO:PERSONA]) con [OSCURATO:PERSONA], figura emergente del clan Vigilia, per individuare le condotte estorsive ascrivibili agli imputati, la pronuncia di appello analizza le posizioni di ciascun appellante alla stregua dei motivi d'impugnazioni, ribadendo la coerenza del racconto delle vittime, sentite più volte in fase di indagini, e l'irrilevanza nell'impianto accusatorio delle discrasie riscontrate. Inoltre, le denunce degli Estatico determinarono le investigazioni mirate sintetizzate alle pagine 20 e seguenti della sentenza di primo grado (acquisizione delle dichiarazioni testimoniali di ben tre persone in grado di confermare le pressioni subite dalle vittime; analisi della documentazione relativa ai rapporti commerciali del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; interventi mirati di P.G.) sì che l'articolato racconto dei denuncianti, in sé dotato di coerenza nell'impianto motivazionale, ha avuto riscontri ben precisi.Proprio sul piano logico le decisioni si sottraggono a censure: ai giudici di merito è ben presente la figura di [OSCURATO:PERSONA], giustificandosi la decisione di costui di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il rifiuto di cedere a richieste della nuova generazione di malavitosi, in un contrasto con i Vigilia che vede la famiglia Estatico vittime della malavita organizzata; contrapposizione che va ben oltre i rapporti di forza in contesti delinquenziali, non spiegandosi altrimenti il ricorso alla legge ed alla tutela apprestata dallo Stato (pag. 38 della sentenza di primo grado). 6. Il dissidio di natura puramente commerciale tra la ditta di panificazione degli Estatico ed i supermercati Deco del Granatiglia è alla base dell'estorsione sub A), contestata allo stesso Granatiglia che chiese l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per attuare una vera e propria pressione estorsiva ed ottenere un ingiusto profitto, consistente non soltanto nella rinuncia al credito vantato ma nella pretesa dell'ulteriore somma di euro 1.800,00 versata in contanti nelle mani del Divano e dell'Allegretti (in tal senso le prove dichiarative ed il riconoscimento fotografico di cui ai verbali indicati alle pagine 32 e seguenti della sentenza di primo grado), senza che possa a tal fine avere rilievo la consulenza contabile di parte allegata al ricorso del Granatiglia non solo perché non vi è garanzia che le operazioni commerciali fossero registrate nella loro interezza ma, soprattutto, perché deve ritenersi accertato che gli imputati pretesero altro, a prescindere dall'importo del contestato credito. 7. Ciò esclude che la fattispecie possa essere derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni così come accennato nel primo motivo di ricorso dell'Allegretti e del Divano e più ampiamente sostenuto dalla difesa del Granataglia nei due ricorsi e nei motivi aggiunti. Il reato ex art. 393 cod. pen. è infatti reato proprio non esclusivo, con la triplice conseguenza che: a) solo la qualità di creditore poteva qualificare in tal senso la posizione del Granataglia (nel caso di specie, invece, non si controverte soltanto del credito derivante dal rapporto commerciale ma dell'ulteriore somma pretesa, sganciata da qualsiasi possibilità di tutela giudiziaria); b) il concorso del terzo - Divano e Allegretti - nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità; c) il fatto che i terzi concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano perseguito anche un interesse proprio determina che tali terzi ed il creditore rispondano di concorso in estorsione (Cass. sez. un, sent. n. 29541 del 16/07/2020 - deo. 23/10/2020 - Rv. 280027).Anche per le condotte estorsive sub B), C) e D), ascritte al Vigilia con il concorso del Testa, l'attendibilità delle persone offese è stata affermata con argomentazioni coerenti ed aderenti alle acquisizioni istruttorie, in relazione a richieste di denaro a titolo di "regalo" per far fronte anche alle esligenze delle famiglie dei detenuti "del quartiere" (pagine 20 e segg. della sentenza di appello): il Vigilia, tramite Testa, coetaneo di [OSCURATO:PERSONA], con amici in comune, esercitava la pressione estorsiva, con le modalità indicate dai giudici di merito, con accertamento in fatto che si sottrae anche in questo caso a censure di legittimità. 8. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, comune al Testa ed al Vigilia, con il quale si è sostenuta, in evidente contrasto con la contestazione ed il riscontro giudiziale, la duplicazione dei capi d'imputazione sub B e C, trattandosi ad avviso dei ricorrenti di un'unica condotta. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (Cass. sez. 2, sent. n. 37297 del 28/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277513). Nel caso di specie, sono state a ragione ritenute configurabili due estorsioni, ancorché ravvicinate nel tempo, per la diversità dei soggetti destinatari delle minacce, del contenuto della richiesta e, soprattutto, dell'esito dell'intimidazione (capo sub B, le minacce furono rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione per ottenere una somma di denaro non meglio precisata, con netto rifiuto della persona offesa; capo sub C, l'estorsione fu portata a termine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per farsi consegnare la somma di euro 300,00 nella disponibilità di costui). 9. Gli ulteriori motivi di ricorso attengono al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, aggravanti, diniego delle attenuanti generiche). Tutte le condotte oggetto di contestazione risultano connotate - come sottolineato dalla corte di merito (pag. 23) - dal c.d. metodo mafioso, perché formulate con comportamenti tipici del modus operandi camorristico (intermediazione a favore di un imprenditore; azione sinergica di pressione sulla vittima, richiesta in prossimità delle feste natalizie di regali nell'interesse delle famiglie dei carcerati del sodalizio facente capo ai Vigilia; possibilità di condizionare le sorti dell'attività d'impresa avvalendosi dell'intimidazione mafiosa; ricorso - con specifico riferimento al Granatiglia - a personaggi della malavita organizzata, funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune), per cui la censura circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen. è generica, priva di effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Circa le aggravanti di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 e n. 3 si osserva che: - la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (n.3) è stata contestata solo in fatto ma non ha determinato alcun aumento di pena né accertamento prodromico all'applicazione dell'aggravante da parte di entrambi i giudici di merito, sì che non sussiste sul punto interesse ad impugnare; - le più persone riunite (n.1) è circostanza estranea ai motivi di appello del Mazziotti, oggetto di censura - peraltro generica, come evidenziato in precedenza - proposta solo da costui, per la prima volta in cassazione. 10. La determinazione della pena base, genericamente censurata, è stata effettuata tenendo conto della gravità della condotta e delle aggravanti contestate; il diniego delle attenuanti trova adeguata motivazione nella evidenziata personalità negativa degli imputati, così come desumibile non solo dalle modalità della reiterata azione estorsiva e dai precedenti penali, ma dal contesto mafioso nel quale i delitti sono stati commessi (le attenuanti generiche sono state benevolmente riconosciute solo al Granatiglia, incensurato). 11. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Gli imputati sono altresì condannati alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati - in solido - alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes
Sentenza Cassazione n. 39586/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris