CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] U.T.G. [OSCURATO:PERSONA]; intimato - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n.191/2020 pubblicata in data 5 febbraio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 112/2022 RG 21188-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022