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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14966/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.3.2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per cessione di sostanze stupefacenti, ma a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che aveva condannato l'imputato a dieci mesi di reclusione ed C 1.000 euro di multa, ha riconosciuto l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, invocando il vizio motivazionale, la mancata applicazione della diminuzione prevista per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione, evidenziando come la Corte di appello avesse conferito esclusivo rilievo a fattori di segno positivo, senza menzionare elementi che giustificassero la ridotta riduzione in concreto applicata.

2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta, espressamente articolata con l'atto di appello, di concessione dei doppi benefici di legge, avendo peraltro la Corte di merito, nella motivazione resa in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, censurato il Tribunale che aveva fatto riferimento a numerosi precedenti penali a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve ritenersi fondato con riferimento ad entrambi i motivi.

Quanto al primo motivo, va rilevato che, nel ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata indica esclusivamente elementi di segno positivo, il che non rende comprensibili le ragioni per le quali la relativa riduzione di pena non sia stata applicata nella sua massima estensione.

Assolvendo il suddetto beneficio alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato così da uniformarlo ai principi di proporzionalità ed adeguatezza nonché alle finalità rieducative sancite dall'art. 27 Cost., incombeva sui giudici distrettuali, al fine di dissipare profili di arbitrarietà nella dosimetria della pena, l'evidenziazione degli elementi, ove sussistenti, volti ad evidenziare i motivi dell'operato contenimento.

Ed invero, sebbene rientri a pieno titolo nelle prerogative del giudice del merito, quantificare, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall'art. 133 cod. pen., l'entità della pena da irrogare in concreto, deve tuttavia osservarsi che, anche in relazione alla incidenza che l'avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti devono avere su siffatta determinazione, la discrezionalità del giudice del merito, per quanto ampia, debba trovare, non diversamente da quanto si verifica per la dosimetria della pena base, una sua giustificazione nella motivazione della sentenza emessa (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019 - dep. 15/10/2019, Egbule, Rv. 277058, secondo cui l'onere motivazionale deve essere tanto più intenso quanto più contenuta sia la incidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016 - dep. 22/09/2016, 3ebali, Rv. 268475, secondo cui, pur non potendosi pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, è necessario che dal riferimento ai fattori sfavorevoli ritenuti rilevanti e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione).

2. Del pari, la richiesta dei benefici di legge, espressamente formulata dalla difesa con l'atto di appello, risulta priva di risposta, senza che alla luce della condizione di incensuratezza del prevenuto, quale risulta dal certificato del casellario giudiziario presente nel fascicolo, o di altri elementi, possa ritenersene un implicito rigetto.

Anche in tal caso si ravvisa perciò un'omessa pronuncia.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, ferma restando l'affermazione di responsabilità dell'imputato, da ritenersi ormai coperta, in assenza di motivi di impugnazione sul punto, dalla formazione del cd. giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, accertata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.3.2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per cessione di sostanze stupefacenti, ma a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che aveva condannato l'imputato a dieci mesi di reclusione ed C 1.000 euro di multa, ha riconosciuto l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche riducendo la pena a sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, invocando il vizio motivazionale, la mancata applicazione della diminuzione prevista per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione, evidenziando come la Corte di appello avesse conferito esclusivo rilievo a fattori di segno positivo, senza menzionare elementi che giustificassero la ridotta riduzione in concreto applicata. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta, espressamente articolata con l'atto di appello, di concessione dei doppi benefici di legge, avendo peraltro la Corte di merito, nella motivazione resa in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche, censurato il Tribunale che aveva fatto riferimento a numerosi precedenti penali a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve ritenersi fondato con riferimento ad entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, va rilevato che, nel ritenere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata indica esclusivamente elementi di segno positivo, il che non rende comprensibili le ragioni per le quali la relativa riduzione di pena non sia stata applicata nella sua massima estensione. Assolvendo il suddetto beneficio alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato così da uniformarlo ai principi di proporzionalità ed adeguatezza nonché alle finalità rieducative sancite dall'art. 27 Cost., incombeva sui giudici distrettuali, al fine di dissipare profili di arbitrarietà nella dosimetria della pena, l'evidenziazione degli elementi, ove sussistenti, volti ad evidenziare i motivi dell'operato contenimento. Ed invero, sebbene rientri a pieno titolo nelle prerogative del giudice del merito, quantificare, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall'art. 133 cod. pen., l'entità della pena da irrogare in concreto, deve tuttavia osservarsi che, anche in relazione alla incidenza che l'avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti devono avere su siffatta determinazione, la discrezionalità del giudice del merito, per quanto ampia, debba trovare, non diversamente da quanto si verifica per la dosimetria della pena base, una sua giustificazione nella motivazione della sentenza emessa (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019 - dep. 15/10/2019, Egbule, Rv. 277058, secondo cui l'onere motivazionale deve essere tanto più intenso quanto più contenuta sia la incidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016 - dep. 22/09/2016, 3ebali, Rv. 268475, secondo cui, pur non potendosi pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, è necessario che dal riferimento ai fattori sfavorevoli ritenuti rilevanti e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione). 2. Del pari, la richiesta dei benefici di legge, espressamente formulata dalla difesa con l'atto di appello, risulta priva di risposta, senza che alla luce della condizione di incensuratezza del prevenuto, quale risulta dal certificato del casellario giudiziario presente nel fascicolo, o di altri elementi, possa ritenersene un implicito rigetto. Anche in tal caso si ravvisa perciò un'omessa pronuncia. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, ferma restando l'affermazione di responsabilità dell'imputato, da ritenersi ormai coperta, in assenza di motivi di impugnazione sul punto, dalla formazione del cd. giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, accertata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità Così deciso il
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