CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 42768/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nella sua veste di procuratore speciale ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato, con provvedimento del 19/12/2023, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale veniva rigettata la richiesta di scarcerazione dell'odierno ricorrente per asserita decorrenza dei termini di custodia cautelare. 2. Il Tribunale ha sottolineato l'assoluta genericità ed aspecificità dell'istanza inoltrata, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine al termine asseritamente decorso, nonché al parametro normativo di riferimento, chiarendo, comunque, come tali termini, da intendere eventualmente come termini massimi, non fossero decorsi, ed evidenziando l'inconferenza della giurisprudenza richiamata in considerazione del caso di specie (condanna superiore a tre anni). 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 10, cod proc.pen. e dunque il mancato rispetto dei termini di deposito della ordinanza, con conseguente perdita di efficacia della misura. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. In data 25/09/2024 è pervenuta comunicazione del procuratore speciale del ricorrente che ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod . proc. pen . 2. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame. 3. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01). 4. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. Devono essere disposti a cura della cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Co