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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 14568/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 385 e 707 cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl'art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 385 e 707 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl'art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 genn
Sentenza Cassazione n. 14568/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris