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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30087/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 26/01/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 27/11/2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello, è del tutto generico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, in cui la Corte territoriale ha richiamato i dati fattuali correttamente rilevati dal giudice di primo grado (pagg. 1, 2 e 3 della stessa sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità per il possesso ingiustificato di strumenti idonei ad aprire o a sforzare serrature, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da doglianze in punto di fatto.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sull'abitualità del comportamento in presenza di plurimi precedenti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 26/01/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 27/11/2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle doglianze proposte con l'atto di appello, è del tutto generico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, in cui la Corte territoriale ha richiamato i dati fattuali correttamente rilevati dal giudice di primo grado (pagg. 1, 2 e 3 della stessa sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità per il possesso ingiustificato di strumenti idonei ad aprire o a sforzare serrature, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da doglianze in punto di fatto. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sull'abitualità del comportamento in presenza di plurimi precedenti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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