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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09395/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riduzione della pena ad anni trenta di reclusione e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza indicata in epigrafe si inserisce in un processo che in origine aveva ad oggetto numerosi omicidi eseguiti tra il 1991 ed il 1993 e riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, alla faida di Mugnano sviluppatasi tra gli appartenenti al clan di camorra [OSCURATO:PERSONA] ed il loro ex capozona di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato capececcia, a seguito della decisione dei vertici del clan di sostituire in detta funzione il Ruocco con [OSCURATO:PERSONA], decisione che il Ruocco non aveva accettato.

I vertici del clan avevano deciso di sopprimere il Ruocco in un agguato, che era, però, fallito; il clan aveva allora commesso una serie di omicidi volti a colpire i familiari del Ruocco ed altri soggetti a lui vicini e a tali agguati ed omicidi il Ruocco aveva a sua volta replicato commettendo omicidi ai danni di esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA], tra i quali spiccano quelli realizzati in occasione della strage di Monterosa in cui erano stati uccisi i fratelli Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] ed altre tre persone.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 16648 del 18 dicembre 2014, depositata nel 2015 - della sentenza del 27 giugno 2013 della Corte di assise di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza del 17 maggio 2011 della Corte di assise di Napoli.3.

La sentenza di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui al capo F), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), E) e F), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui di cui al capo D), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E) ed infine [OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), ed E).

4. La Corte di assise di appello, a seguito di impugnazione dei soli imputati, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l'ha riformata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mantenendo ferma la condanna per i capi A) e D) ed assolvendolo dalle imputazioni di cui ai capi E) e F), ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sua condanna per il capo D), e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo E) per difetto di estradizione.

5. Quindi, la Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per i sette imputati sopra indicati; in particolare, l'annullamento era totale per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] era limitato al capo D), con conferma della sentenza di appello quanto alla condanna per il capo E), e per [OSCURATO:PERSONA] era limitato al capo D), con conferma per i capi A) ed E).

6. La Corte di assise di appello, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio esclusivamente in relazione ai capi A) — nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] —, D), — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — e F), — nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] —, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto ai capi A) e D), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato le circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendole per essi equivalenti all'aggravante della premeditazione e quindi riducendo le pene loro inflitte.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha applicato la attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. in relazione al capo D) e ha ridotto la pena.7.

Avverso la sentenza del Giudice del rinvio hanno proposto ricorso i sette imputati sopra indicati.

Ne consegue che oggetto del presente giudizio sono essenzialmente i reati di cui ai capi A), D) e F), oltre al complessivo trattamento sanzionatorio.

8. Quanto al capo A), a [OSCURATO:PERSONA] si contesta la partecipazione al tentato omicidio commesso nel giugno 1991 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia il secondo episodio della faida dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Ruocco, recatosi al bar Fulmine all'interno del rione Monterosa assieme al Vallifuoco per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e discutere con lui dei problemi che egli aveva con il clan, era stato attirato in un agguato omicidiario deciso dai vertici del sodalizio tramite uno stratagemma consistito nell'indurlo a lasciare la sua automobile ed il Vallifuoco per salire da solo sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] con il pretesto di fargli fare un giro in attesa dell'arrivo dell'Abbinante; nel frattempo altri avevano forato una ruota dell'automobile del Ruocco per impedirgli al ritorno di fuggire con la stessa e consentire ai tre killer di sparargli; al suo ritorno il Ruocco, accortosi della foratura della ruota, aveva immediatamente compreso che si trattava di una trappola ed era fuggito dapprima in automobile e poi a piedi e scavalcando un muro si era messo in salvo rimanendo nascosto mentre gli attentatori si dileguavano.

Secondo l'accusa l'omicidio era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA], dal Pariante, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e l'agguato sarebbe stato organizzato da questi ultimi tre unitamente ad altri, tra i quali, come esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8.2. La Corte di assise ha affermato la penale responsabilità degli imputati - eccettuato [OSCURATO:PERSONA] - e, tra questi, di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni della vittima designata [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, e dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8.3. La Corte di assise di appello ha confermato la decisione di primo grado, mentre la Corte di cassazione ha annullato la decisione in ordine alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] affermando che quest'ultimo era stato chiamato in correità dal solo [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe alla fase decisionale, e non dal Ruocco e che le dichiarazioni del Prestieri non erano riscontrate neppure da quelle degli altri collaboranti.

9. Relativamente al capo D), si tratta dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]; il delitto seguì alla strage del Monterosa avvenuta innanzi al bar Fulmine. [OSCURATO:PERSONA] venne colpita da tredici colpi di pistola mentre stava lavorando all'interno del proprio negozio di prodotti ortofrutticoli.

9.1. Secondo l'accusa anche questo omicidio fu deliberato dai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] ed anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre venne eseguito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

9.2. La condanna pronunciata in primo grado si fondava in primo luogo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], allora quindicenne, ucciso nel 1995, che quest'ultimo aveva assistito al delitto; aveva visto arrivare al negozio gestito dalla Ronga quattro ragazzi su due motorini; due giovani erano a volto scoperto ed altri due avevano il volto coperto da passamontagna; la Ronga aveva affrontato i quattro cercando di togliere il passamontagna ad uno dei giovani e lanciando contro di loro un cesto di ciliegie, ma uno dei ragazzi con il volto scoperto aveva iniziato a sparare ed il Migliaccio era fuggito. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al Ruocco di avere riconosciuto in tale Pirozzi, fratello di una persona in precedenza uccisa dal Ruocco, e in [OSCURATO:PERSONA] i due giovani travisati, mentre colui che aveva sparato era biondo ed aveva il naso grosso.

Dell'omicidio aveva parlato anche il collaborante [OSCURATO:PERSONA], affermando che esso era stato deciso dal [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], e dal Pariante, e che gli esecutori materiali erano stati il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che guidavano le moto, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano trasportati dai primi due e che avevano entrambi sparato; i quattro esecutori avevano tutti il volto scoperto.

Anche i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni in ordine all'omicidio, riferendosi per la conoscenza dei fatti allo zio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al Pubblico ministero di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA], tre anni dopo il fatto, che lo zio aveva partecipato al delitto assieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed un altro soggetto di cui non ricordava il nome; lo zio aveva condotto una moto e la persona da lui trasportata, forse l'Abbinante, gli aveva ustionato il collo toccandolo con la canna della pistola divenuta bollente.

L'omicidio costituiva una vendetta contro il Ruocco; anche l'[OSCURATO:PERSONA] aveva confidato ad [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato al delitto unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che i mandanti erano il [OSCURATO:PERSONA], il Pariante e [OSCURATO:PERSONA] e che mentre il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano condotto le moto, [OSCURATO:PERSONA], trasportato dal [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], trasportato dal [OSCURATO:PERSONA], avevano sparato; il [OSCURATO:PERSONA], in presenza del collaborante, aveva anche ricordato a [OSCURATO:PERSONA], scherzando, che questi lo aveva scottato al collo con la canna della pistola.

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, ha riferito di avere appreso dal Pariante, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA], dal Pariante e da [OSCURATO:PERSONA] e che esso era stato eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], che guidavano le moto, e dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che avevano sparato; anch'egli ha attribuito il movente alla ritorsione per la strage di Monterosa.

Tale movente veniva confermato anche dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, però, all'omicidio aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA] unitamente a soggetti diversi da quelli indicati dagli altri collaboranti.

La sentenza di primo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Pariante fossero i mandanti e il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli esecutori materiali, considerando marginali e superabili talune divergenze ed incongruenze nei loro racconti.

In particolare, ha ritenuto inattendibile il racconto del Migliaccio.

9.3. La decisione è stata confermata in appello, ma la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado nei confronti di tutti i ricorrenti ritenendo illogico il ragionamento seguito per affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Migliaccio, fondato su mere congetture; non era, quindi, implausibile individuare la causale dell'omicidio della Ronga in una vendetta attuata dal gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA], in cui il Pirozzi era inserito, per l'uccisione del fratello di quest'ultimo ad opera del Ruocco, tanto che il Ruocco aveva reagito all'omicidio della madre colpendo i soggetti che il Migliaccio gli aveva indicato.

Inoltre, aveva evidenziato questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, che le dichiarazioni dei collaboranti appartenenti al c.d. gruppo dei Prestieri non erano immuni da contraddizioni ed incongruenze.

10. Al capo F) viene contestato a vari soggetti, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] detto Rocchino. [OSCURATO:PERSONA] è stato assassinato il pomeriggio del 13 aprile 1993 mentre era all'interno del negozio di un barbiere.

Secondo le deposizioni dei testimoni oculari, due soggetti erano arrivati sul posto a bordo di una moto ed uno solo di essi era entrato nell'esercizio commerciale ed aveva esploso un colpo di pistola che aveva colpito la vittima all'addome; il secondo colpo non era esploso, perché l'arma si era inceppata, ma il killer era comunque riuscito ad uccidere la vittima sfondandole il cranio colpendole ripetutamente la testa con l'arma, utilizzata quale oggetto contundente.

10.1. La sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che esse si riscontrassero vicendevolmente, nonostante lievi e superabili divergenze. [OSCURATO:PERSONA] era in carcere quando l'omicidio venne eseguito ed egli aveva appreso dello stesso in Tribunale, nel corso dell'udienza di un processo.

Dopo la sua scarcerazione, egli si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ringraziarlo dell'omicidio e poi vi era ritornato la sera stessa ed aveva appreso da lui i particolari del delitto.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che dopo il delitto egli aveva lavato nel lavandino di casa la pistola imbrattata di sangue e materia cerebrale, che si era infilata anche all'interno della canna, e poi l'aveva consegnata a suo nipote per occultarla. [OSCURATO:PERSONA], aveva allora, per curiosità e per sfizio, smontato il sifone del lavandino per controllarne l'interno ed aveva rinvenuto un frammento della scatola cranica della vittima. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'omicidio del Capuozzo, affiliato al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], era stato deciso perché egli aveva contribuito alla esecuzione della strage di Monterosa, in cui erano stati uccisi i fratelli Prestieri, fornendo appoggio o facendo «la filata» ad [OSCURATO:PERSONA].

Ha raccontato che l'esecuzione del delitto era stata inizialmente affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma costoro, mentre si trovavano sotto l'abitazione del Capuozzo attendendone il ritorno, erano stati arrestati perché trovati in possesso di armi. [OSCURATO:PERSONA] era stato poi ucciso all'interno di un circolo ricreativo da [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], conducente della moto.

La presenza del Capuozzo era stata segnalata con una telefonata da [OSCURATO:PERSONA], detto il formaggiaro.

Il delitto era stato poi eseguito con le modalità sopra descritte.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dall'arresto per detenzione e porto di armi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nei pressi dell'abitazione del Capuozzo, dopo che i due si erano dati alla fuga a piedi.

Ulteriori riscontri, secondo la sentenza di primo grado, erano rappresentati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], figlio di Raffaele, ha riferito di avere appreso del delitto da suo zio [OSCURATO:PERSONA] e ha riferito che esso è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del negozio di un barbiere con le modalità sopra descritte.Anch'egli ha indicato il movente dell'omicidio nel contributo che il Rocchino aveva apportato alla esecuzione della strage di Monterosi facendo «la filata». [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di avere appreso dallo zio [OSCURATO:PERSONA] che il Capuozzo era stato ucciso da [OSCURATO:PERSONA] con le modalità sopra descritte e che il movente andava individuato nella sua partecipazione alla strage di Monterosa, avendo egli segnalato al Ruocco la presenza di suo zio [OSCURATO:PERSONA] al bar.

Egli ha affermato anche che il giorno dell'omicidio la moto era stata guidata da [OSCURATO:PERSONA], detto Lelluccio o' pasticciere, e che egli aveva visto la moto sfrecciare con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e quasi investire suo cugino dodicenne [OSCURATO:PERSONA], che distratto non si era accorto di nulla.

In seguito, parlando con Lelluccio, sapendo che [OSCURATO:PERSONA] era un killer, gli aveva chiesto se quel giorno i due si stessero recando a commettere un omicidio, ricevendone conferma. [OSCURATO:PERSONA], cognato dei fratelli Prestieri e padre di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto la motocicletta, e ha confermato anche lui le particolari modalità del delitto.

Non ha saputo precisare quale fosse stato il ruolo del Capuozzo nella strage di Monterosa.

Ha precisato che solo per errore in sede di indagini aveva indicato quale conducente della moto [OSCURATO:PERSONA], confondendosi con l'omicidio della Ronga.

10.2. La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ma la decisione è stata annullata da questa Corte di cassazione che, pur ritenendo corretta ed adeguata la motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità dei vari collaboranti, non ha giudicato correttamente motivata l'oggettiva attendibilità delle loro dichiarazioni.

In particolare, questa Corte di cassazione ha ritenuto il racconto di [OSCURATO:PERSONA] inverosimile nella parte in cui riferisce di avere smontato il sifone del lavandino dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi del frammento della scatola cranica del Capuozzo; tale condotta viene definita stravagante e viene considerata illogica la decisione della Corte di assise di appello di non accogliere la richiesta di rinnovazione istruttoria volta all'espletamento di una perizia per accertare che all'epoca dei fatti lo stato dei luoghi non consentiva l'operazione di smontaggio del sifone descritta dal collaborante.

Questa Corte di cassazione ha affermato che la motivazione risulta carente anche in ordine alle incongruenze e discrasie tra le dichiarazioni de relato degli altri collaboranti in ordine all'individuazione del conducente della motocicletta, essendo state fornite indicazioni diverse su tale soggetto.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente reso dichiarazioni incerte anche sulla identità dell'esecutore materiale del delitto, avendo indicato, in via alternativa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Infine, le dichiarazioni dei collaboranti contrastavano, quanto al movente, con quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito che in occasione della strage di Monterosi era stato il fratello Giuseppe a segnalargli la presenza dei bersagli presso il bar Fulmine.

11. Deve pure segnalarsi che nel corso del giudizio di rinvio il materiale istruttorio si è ulteriormente arricchito. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia e ha reso dichiarazioni anche in ordine ai delitti di cui ai capi A), D) e F).

Inoltre, nel corso del giudizio di rinvio hanno ammesso la loro partecipazione al delitto di cui al capo D) gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno rinunciato ai motivi di ricorso, tranne quelli relativi alla determinazione della pena ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alle attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed all'applicazione dell'ergastolo a seguito dell'estradizione ([OSCURATO:PERSONA]).

12. In particolare, il Pariante, in relazione al delitto di cui al capo A), ha ammesso di avere partecipato, assieme al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], alla decisione di uccidere il Ruocco a causa dei suoi contrasti con il [OSCURATO:PERSONA] che non era stato possibile sopire nemmeno attraverso vari tentativi di mediazione e pacificazione.

Ha escluso, invece, di avere partecipato alla fase esecutiva, di cui si occuparono [OSCURATO:PERSONA], che portò il Ruocco in giro sulla sua automobile, ed altri soggetti; egli venne informato successivamente di quanto accaduto, venendo a sapere che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte alla fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso il bar di sua iniziativa, senza appuntamento, e gli esecutori dell'agguato si erano immediatamente attivati per dare esecuzione ad una decisione già presa in precedenza.

In relazione al delitto di cui al capo D), il Pariante ha chiamato in correità tutti i coimputati e ha precisato che alla decisione parteciparono, oltre allo stesso Pariante, anche il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, sentendosi in colpa per il fallito attentato ad [OSCURATO:PERSONA], non si era opposto; fu proprio il Pariante che rintracciò [OSCURATO:PERSONA] detto il tappezziere affinché si recasse dal [OSCURATO:PERSONA] per organizzare l'azione delittuosa, che venne eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano condotto le moto e gli altri due avevano sparato. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, escluso che al delitto possano avere partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Relativamente al delitto di cui al capo F), sebbene già assolto in primo grado da detto omicidio, [OSCURATO:PERSONA] ha confessato di avere partecipato alla fase decisionale e a quella esecutiva.

Dopo la strage di Monterosi, riferisce il collaborante, era stata decisa la eliminazione del Capuozzo che, essendo un accanito giocatore d'azzardo, era stato ricercato presso numerose bische clandestine e una notte si erano appostati presso la sua abitazione; in una automobile avevano preso posto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in una seconda vettura erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'appostamento era, tuttavia, fallito a causa dell'intervento dei carabinieri che avevano sottoposto a controllo il Cifariello ed il Petrozzi, che, trovati in possesso delle armi, erano stati arrestati.

Coloro che erano a bordo dell'autovettura ove si trovava anche il Pariante erano riusciti ad allontanarsi senza essere notati dai carabinieri.

Le ricerche del Capuozzo erano proseguite per mesi sino a quando il Castelluccio l'aveva visto entrare in una barberia e aveva subito contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che a bordo di una moto si erano subito recati alla barberia ed avevano eseguito l'omicidio con le modalità sopra già descritte.

Durante il tragitto verso la barberia l'Irace e l'Abbinante erano seguiti da un'autovettura con all'interno lo stesso Pariante ed il Castelluccio, che doveva indicare agli altri due dove si trovava la barberia; inoltre, il Castelluccio ed il Pariante avrebbero potuto fornire loro ausilio in caso di necessità.

Il collaborante ha asserito che [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso perché finanziatore e compare di matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] ed anche perché sospettato di avere fatto «la filata» in occasione della strage di Monterosi.

13. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

13.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai delitti di cui ai capi A) e D), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546 e 192, cod. proc. pen..

Deduce altresì la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia, non essendo stati rispettati i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo state adottate in proposito mere clausole di stile e mancando una convergenza del molteplice, essendosi proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; infine si lamenta che la motivazione è apparente, illogica e contraddittoria, essendosi il Giudice del rinvio limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado ed ad utilizzare mere clausole di stile.

13.1.1. Quanto al delitto di cui al capo A), il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento, ha ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] inidonee a riscontrare quelle di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest'ultimo ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti dell'agguato; questa Corte di cassazione ha ritenuto generiche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che per la conoscenza del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante aveva fatto riferimento allo zio [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si comprendeva se il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al Pica una circostanza di fatto a lui nota o avesse espresso una valutazione, considerato anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva all'epoca solo dieci anni.

Sul punto il Giudice del rinvio si limita ad affermare che dal verbale dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] risulta che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di commettere l'omicidio gli è stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA] e non è il risultato di una valutazione operata dal collaborante.

In realtà, sostiene il ricorrente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge che egli è pervenuto a tale conclusione sulla base di un ragionamento logico, osservando che i soggetti da lui indicati come mandanti erano gli «amici più grandi», i capi di questa organizzazione.

Inoltre, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di commettere l'omicidio era stata desunta dalla sua qualità di componente del vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] ed occorreva allora innanzitutto cercare di chiarire quale fosse in quegli anni la sua posizione all'interno del clan sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Questi, in realtà, avevano sempre sostenuto che nel periodo in cui si collocano gli omicidi di cui si discute in questa sede la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era subordinata a quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la decisione di uccidere il Ruocco era stata presa dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito il potere in seno al clan al padre Raffaele ed al [OSCURATO:PERSONA], mentre gli Abbinante erano subordinati a [OSCURATO:PERSONA] e solo in un momento di molto successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA] l'odierno ricorrente era salito ai vertici dell'associazione.

Difatti, gli appartenenti al gruppo familiare dei Prestieri avevano ritenuto che gli Abbinante avessero collaborato in qualche modo alla strage di Monterosa in cui [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ucciso e tale sospetto si fondava sull'assenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo della strage, in quanto allontanatosi per andare a comprare il mangime per gli uccellini, e sull'inceppamento del mitra di uno degli aggressori proprio nel momento in cui questo si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA] per colpirlo. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il sospetto che gli Abbinante avessero collaborato alla strage di Monterosa si era alimentato quando, iniziata la collaborazione del Ruocco, era stato arrestato il [OSCURATO:PERSONA], ma non gli Abbinante, la cui ascesa nel clan, secondo i collaboratori di giustizia, era sempre stata ostacolata dal [OSCURATO:PERSONA].

Da allora vi era stata una guerra fredda protrattasi sino al 1997, quando, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], era maturata nel [OSCURATO:PERSONA] la volontà di sopprimere i tre Abbinante dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso il contenuto di una conversazione intercettata da cui emergeva la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver deciso di collaborare con la giustizia dopo avere appreso dai giornali che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva rivelato che gli Abbinante erano intenzionati ad eliminare fisicamente l'intera famiglia Prestieri. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere ucciso parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Non può, quindi, sostenersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei componenti del vertice del clan [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che gli Abbinante erano coinvolti nella strage di Monterosa e tale circostanza era stata confermata dai nipoti Pica e Prestieri per averla appresa da [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, in tutti i casi in cui il collaborante aveva reso dichiarazioni de relato era necessario valutare non solo la sua attendibilità, ma anche la attendibilità della fonte di riferimento e anche valutare se il collaborante avesse correttamente inteso quanto gli era stato riferito. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere appreso alcuni fatti dal padre, che invece ha negato di avere riferito al figlio fatti inerenti alla faida di Mugnano.

L'astio di [OSCURATO:PERSONA] verso i suoi nemici emerge pure dalla circostanza che egli aveva comunicato ai suoi familiari la sua intenzione di collaborare e li aveva invitati a seguirlo su detta strada, ma al contempo li aveva esortati a far precedere alla loro collaborazione la eliminazione dei loro avversari.

Era ben possibile che le dichiarazioni accusatorie del gruppo dei Prestieri fossero false e finalizzate esclusivamente a realizzare propositi vendicativi ai danni degli Abbinante. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello aveva liquidato come meri pettegolezzi, successivamente fugati, le ipotesi che indicavano negli Abbinante i soggetti che avevano dato la «battuta» in occasione della strage di Monterosa.

Anche il giudice del rinvio aveva liquidato in poche battute la questione inerente allo scontro tra i [OSCURATO:PERSONA] ed il Prestieri, da una parte, e gli Abbinante, dall'altra, mentre in realtà tale circostanza era decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce di quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di quest'ultimo non erano affatto lineari, ma contraddittorie, e valutate assieme alle dichiarazioni di altri collaboranti consentivano di affermare che [OSCURATO:PERSONA] non era il mandante dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno dell'uccisione della madre di quest'ultimo.

Difatti, il Pariante non ha riferito di un incontro specifico nel quale venne presa la decisione di uccidere il Ruocco, che viene attribuita a «tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA]»; quando poi il Pubblico ministero ha chiesto al collaborante come fosse composto tale gruppo, egli vi ha inserito anche [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'agguato doveva essere attuato inducendo il Ruocco a presentarsi ad un appuntamento che egli avrebbe dovuto concordare con [OSCURATO:PERSONA], ma poi tale appuntamento non era stato concordato ed il Ruocco si era presentato di sua autonoma iniziativa presso il bar frequentato dagli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] che, colti di sorpresa, avevano subito dovuto attuare il piano elaborato per eliminarlo. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato perché voleva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], che però non era presente sul posto.

Quindi, le dichiarazioni del Pariante sono generiche in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere il Ruocco e il collaborante neppure asserisce una sua partecipazione alla fase esecutiva del delitto.

Peraltro, risulta pure che l'Abbinante era amico del Ruocco e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di contattare il Ruocco per un incontro chiarificatore, non quello di farlo cadere in una trappola.

La sentenza impugnata in questa sede, sostiene il ricorrente, non si confronta con tali circostanze fattuali e risulta illogica e comunque non rispettosa dell'obbligo motivazionale.

13.1.2. Quanto al delitto di cui al capo D), il ricorrente sostiene che anche la sentenza del Giudice del rinvio sarebbe affetta dalle medesime contraddizioni e illogicità che inficiavano la motivazione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio aveva valorizzato, quale elemento di riscontro della ricostruzione accusatoria, il passaggio in giudicato, in data 11 novembre 2013, della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio della Ronga, ma tale elemento era già noto nel momento in cui la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello; la Corte di cassazione aveva, invece, ritenuto di non poter attribuire rilevanza a tale circostanza che poteva trovare giustificazione nelle cause più disparate e non solo nell'esattezza della ricostruzione del fatto accertato nella sentenza passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha asserito che il Migliaccio era inattendibile fondando tale giudizio su elementi segnalati dalla sentenza di primo grado e non ribaditi da quella di secondo grado.

In particolare, il Giudice del rinvio ha evidenziato che le dichiarazioni del Migliaccio sono entrate nel processo solo perché riferite dal Ruocco; difatti il Migliaccio era deceduto ancor prima che il processo di primo grado avesse inizio.

Inoltre, la sentenza di primo grado era pervenuta ad un giudizio di inattendibilità osservando che per il delitto inizialmente contestato al capo B), l'omicidio della cognata del Ruocco, [OSCURATO:PERSONA], il Migliaccio aveva reso dichiarazioni al Pubblico ministero e anche nel corso del processo separatamente instauratosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per quell'omicidio; il Maione era stato assolto perché il Migliaccio aveva integralmente ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, anche quelle con le quali aveva individuato fotograficamente il Maione come il soggetto biondo che aveva sparato, ed era stato quindi ritenuto inattendibile già in quel processo e conseguentemente, per detto reato, era stato giudicato inattendibile anche dalla Corte di assise che aveva giudicato in primo grado nel presente processo.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del rinvio, la Corte di cassazione aveva valutato attentamente sia la sentenza di primo grado, che quella di secondo grado, e doveva ritenersi che avesse tenuto conto della vicenda relativa all'omicidio Moxedano, per la quale il Migliaccio aveva ritrattato le accuse.

Inoltre, il Giudice del rinvio non ha considerato che egli aveva riferito al Ruocco di avere riconosciuto solo il Pirozzi ed il Pezzurro perché residenti a Mugnano, e non gli altri due a volto scoperto perché della zona di Secondigliano, ma era ben possibile che questi fossero proprio i due imputati che avevano reso confessione.

Le confessioni degli imputati non inficiavano le dichiarazioni del Migliaccio, ma le confermavano.

Inoltre il Pariante aveva affermato che il Pezzurro ed il Pirozzi erano soggetti inizialmente vicini al Ruocco, perché di Mugnano, ma poi si erano avvicinati a [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia essi non avevano collaborato all'omicidio della Ronga, in quanto il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito un contributo all'esecuzione del delitto consentendo di localizzare la donna da colpire, anche effettuando un sopralluogo notturno laddove l'omicidio sarebbe stato poi commesso.

In realtà, poiché il Pirozzi ed il Pezzurro erano vicini a [OSCURATO:PERSONA], era ben possibile che quest'ultimo si fosse avvalso di loro per fornire supporto ad un'azione omicidiaria che doveva essere commessa nel suo territorio.

In ogni caso, sebbene dalle dichiarazioni del Pariante emerga che l'omicidio deve essere attribuito al clan [OSCURATO:PERSONA], ciò non vale a far automaticamente ricadere su [OSCURATO:PERSONA] la decisione della sua esecuzione, atteso che, sulla base delle dichiarazioni del Pariante, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso autonomamente che la Ronga dovesse essere uccisa e un suo intervento giammai avrebbe potuto far cambiare idea al [OSCURATO:PERSONA] e pertanto egli era rimasto in silenzio, limitandosi a non opporsi a tale decisione e ad asserire che egli avrebbe combattuto il Ruocco dedicandosi all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva partecipato all'esecuzione dell'omicidio della Ronga.

Né può aderirsi alla ricostruzione suggerita dal Pariante secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], imbarazzato per il fallito attentato al Ruocco, avrebbe con il suo silenzio assentito all'esecuzione del delitto ai danni della Ronga, poiché trattasi di un giudizio espresso dal Pariante che non trova conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboranti che asseriscono che [OSCURATO:PERSONA] era amico del Ruocco ed aveva tradito il clan [OSCURATO:PERSONA].

Il racconto del Pariante non è corroborato da riscontri individualizzanti.

Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni degli altri collaboranti che presentano discrasie e contraddizioni.

13.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la motivazione è apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Era stata chiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che rimanevano molti punti oscuri nella decisione e che l'imputato aveva assunto un ruolo estremamente marginale, limitandosi a subire la decisione di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, all'epoca del delitto, egli era sostanzialmente incensurato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha, invece, del tutto omesso di motivare il diniego.

14. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

14.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della rinnovazione dell'istruttoria al fine di disporre perizia onde accertare in che data fossero stati eseguiti i lavori di ristrutturazione del bagno dell'abitazione dell'imputato.

Nel corso dell'intero giudizio era stato chiesto l'espletamento di detta perizia onde dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito di essersi recato più volte presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fornendone un'accurata descrizione, e di avere con estrema facilità proceduto allo smontaggio della parte inferiore del sifone del lavandino del bagno rinvenendo un frammento, grande quanto un molare, della scatola cranica di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà la descrizione da lui fornita dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era fortemente contrastante con l'effettivo stato dei luoghi.

Inoltre, l'operazione descritta da [OSCURATO:PERSONA] era estremamente difficile e complicata perché il lavandino poggiava su una colonna in ceramica che poggiava sul pavimento ed era pressocché attaccata al muro al quale era fissato il lavandino cosicché non era possibile smontare il sifone senza avere prima asportato la colonna in ceramica e quest'ultima operazione rendeva necessario svitare alcune viti, alzare il lavandino e poi estrarre la colonna.

Ne derivava che l'operazione descritta dal collaborante e la intera vicenda da lui riferita erano frutto di pura invenzione.

Per dimostrare tale assunto — ed in particolare che negli anni successivi alla vicenda narrata dal collaborante l'appartamento ed il bagno non avevano subito modifiche — era stato esaminato il consulente tecnico dell'imputato ed era stata depositata la sua relazione tecnica; inoltre erano state acquisite numerose fotografie scattate all'interno dell'abitazione per ricordare ricorrenze e festeggiamenti.

La difesa aveva pure conferito incarico ad un secondo consulente tecnico, il chimico dott. [OSCURATO:PERSONA], che, nel 2011, analizzando la malta cementizia nella parete ove era posto il lavandino aveva potuto rilevare che essa risaliva ad almeno venti anni prima, ossia ad un'epoca antecedente al 1993, in cui si colloca la vicenda riferita dal collaborante.

La Corte di appello aveva rifiutato di disporre perizia e di esaminare il dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo superflui tali accertamenti, ma tale rifiuto era stato censurato da questa Corte di cassazione che aveva ritenuto la motivazione fornita sul punto illogica ed incoerente, in quanto il racconto del collaborante, oltre che macabro, appariva inverosimile ed ai limiti della fantasia, anche in un contesto di degrado criminale come quello in esame, mentre l'accertamento richiesto poteva risultare decisivo ai fini del giudizio in ordine all'attendibilità del collaborante. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha invece ribadito il diniego reiterando la motivazione già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassazione, in violazione del precetto di cui all'art. 627 cod. proc. pen..

Ha, infatti, ritenuto verosimile il racconto del collaborante tenuto conto del contesto criminale in cui la vicenda si colloca, richiamando due episodi che confermerebbero il clima macabro del contesto, ossia le risate di coloro che sentivano [OSCURATO:PERSONA] urlare mentre era chiuso nel bagagliaio di un'autovettura che essi avevano incendiato e la frase rivolta da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] per esprimergli il suo proposito di vendetta, ossia la promessa di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di portargli un pezzetto di carne della vittima.

Tali particolari, tuttavia, evidenzia il ricorrente, sono rimasti assolutamente non riscontrati e sono stati riferiti il primo dal solo [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo dal solo [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, non sono decisivi, mentre la decisività della vicenda riferita da [OSCURATO:PERSONA] e relativa allo smontaggio del sifone è stata riconosciuta anche da questa Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.

Inoltre, il Giudice del rinvio ha affermato che gli elementi di prova raccolti attraverso gli accertamenti tecnici espletati non dimostrano l'inattendibilità del collaborante, giungendo essi a risultati solo approssimativi, in tal modo reiterando la motivazione del provvedimento già annullato e dimenticando che il consulente tecnico della difesa era arrivato ai suoi risultati sulla base di una «ottima» approssimazione e quindi attribuendo ai suoi risultati una ragionevole certezza.

Neppure potrebbe attribuirsi valore all'imprevedibilità dell'esito di un'eventuale perizia, trattandosi di prognosi di natura tecnica e specialistica che esula dalle competenze specifiche della Corte di appello.

Infine, quest'ultima, onde rigettare l'istanza, è giunta perfino ad ipotizzare che il Prestieri, per smontare il sifone, abbia allentato le viti e proceduto all'operazione descritta dal consulente tecnico della difesa, ma si tratta di pure congetture, atteso che di tali operazioni il collaborante non fa alcuna menzione.

La Corte ipotizza anche che la distanza tra la colonna e la parete renda accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna, ma una simile conclusione è contraddetta dalle fotografie allegate alla relazione del consulente tecnico. 14.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla valutazione delle fonti alle quali i predetti si sono riferiti, ed in relazione alla credibilità ed attendibilità intrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto della mancanza dell'attività di verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti, con conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per effetto del non adeguamento alle indicazioni provenienti dalla precedente sentenza di annullamento e dell'assenza di motivazione in ordine all'inattendibilità delle prove contrarie a quelle sulle quali si fonda l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente.

14.2.1. Tutti i collaboranti, eccetto [OSCURATO:PERSONA], si riferivano per la conoscenza dei fatti ad altre persone.

14.2.2. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aggiunge a quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso che il suo racconto è generico e contraddittorio nella descrizione dei suoi spostamenti avvenuti subito dopo la sua scarcerazione e prima di recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA], tanto che non ha saputo indicare chi lo abbia accompagnato nel corso di tali spostamenti e nel corso del processo, esaminato in relazione ad altro omicidio, egli ha asserito che dopo essere andato a casa dei suoi familiari vi era rimasto sino alla notte.

Tali imprecisioni erano state giudicate irrilevanti dal Giudice del rinvio che le aveva giustificate in considerazione del tempo trascorso e dell'elevato numero dei delitti in ordine ai quali egli aveva riferito.

Eppure, [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente indicato come un circolo ricreativo la barberia ove era stato commesso il delitto ed aveva asserito che esso era chiuso da un grande portone metallico, mentre si trattava di un portoncino in legno; aveva anche errato nel descrivere l'abitazione del ricorrente e la sua distribuzione interna; tutte le imprecisioni erano state sempre addebitate al tempo trascorso.

In sostanza non vi era alcun ricordo che non fosse impreciso o errato.

Né poteva attribuirsi rilievo all'arresto di Petrozzi e del Cifariello, poiché tale riscontro non era individualizzante ed anche esso si era verificato quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto e pertanto era stato da lui appreso da terzi.

14.2.3. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riferire circostanze apprese da terzi, aggiunge un particolare di cui ha avuto diretta cognizione che, però, contrasta con le dichiarazioni degli altri collaboranti.

In particolare, ha affermato di avere visto, il 2 novembre 2011, sfrecciare ad alta velocità una moto condotta da [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA]; i due stavano quasi per investire il cugino [OSCURATO:PERSONA]; nel 2001 egli aveva poi chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se quel giorno essi stessero recandosi a commettere un omicidio ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che essi stavano andando ad uccidere il Capuozzo.

Era stata allora depositata una memoria per evidenziare che tali dichiarazioni non riscontravano quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] il conducente della moto; uno dei due collaboranti doveva essere ritenuto inattendibile. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito del rischio di essere investito dalla moto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, onde aggirare l'inconciliabilità delle dichiarazioni dei due collaboranti, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva precisato l'orario in cui aveva visto la moto con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conclusione che i due stessero recandosi a commettere un omicidio era il risultato di una deduzione logica operata dal collaboratore di giustizia e la frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] era solo una battuta e non consentiva di affermare che l'omicidio fosse effettivamente stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, la motivazione si fonda su mere congetture in contrasto con le chiare parole del collaborante.

Né poteva svalutarsi tale parte delle dichiarazioni senza screditare la veridicità delle sue complessive propalazioni.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere appreso anche dal [OSCURATO:PERSONA] che al delitto avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

14.2.4. Apparente era pure la motivazione addotta a sostegno dell'attendibilità dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione non risulta rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento che aveva chiesto un approfondimento motivazionale sulla attendibilità delle loro fonti informative dirette.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] si afferma che egli può avere appreso del delitto da [OSCURATO:PERSONA], che non è uno dei suoi esecutori; inoltre, non si fornisce alcuna giustificazione all'incostanza delle sue dichiarazioni, rettificate solo nel corso del suo esame dibattimentale, quando aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] la sua fonte, in precedenza indicata genericamente nei suoi zii.

Né egli era stato in grado di precisare come [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a conoscenza del fatto.

In ogni caso il suo racconto è estremamente generico ed il suo contributo all'accertamento dei fatti è minimo.

Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono incostanti e mentre nel corso delle indagini aveva riferito circostanze relative al delitto da lui apprese per sentito dire, nel corso del dibattimento ha precisato di avere appreso notizie da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, mentre inizialmente aveva indicato quale conducente della moto [OSCURATO:PERSONA], nel prosieguo aveva asserito di essersi sbagliato, indicando al suo posto [OSCURATO:PERSONA]; egli ha fornito un'inverosimile giustificazione della sua correzione, asserendo di avere confuso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] con quello della Ronga, in cui effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] era uno dei conducenti delle motociclette, ma la correzione è arrivata solo dopo due anni e dopo che egli aveva in fase di indagini ed in dibattimento costantemente affermato che il conducente della motocicletta era il [OSCURATO:PERSONA].

Non vi era stata alcuna confusione e la sua era una dolosa modifica delle sue precedenti dichiarazioni finalizzata ad allinearsi agli altri collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che lui e gli altri sodali del clan [OSCURATO:PERSONA] non si confidavano minimamente con [OSCURATO:PERSONA].

14.2.5. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli aveva partecipato al processo e aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia solo pochi mesi prima della precedente decisione della Corte di cassazione; pertanto, conosceva in modo dettagliato gli atti del processo e le dichiarazioni di tutti gli altri collaboranti e poteva, quindi, adattare a queste le sue propalazioni.

Egli, in seguito a detta decisione, è stato condannato definitivamente all'ergastolo per il duplice tentato omicidio di cui al capo A) e per l'omicidio di cui al capo E), mentre è ancora imputato per il delitto di cui al capo D).

Egli aveva reso dichiarazioni volte ad escludere la sua responsabilità per il delitto di cui al capo D) e ad autoaccusarsi soprattutto per il delitto di cui al capo F), dal quale era stato assolto.

Occorreva quindi particolare prudenza nel valutare la attendibilità delle sue dichiarazioni, mentre il Giudice del rinvio non si è attenuto a tale criterio, giustificando in modo sistematico le opacità del suo racconto con il tempo trascorso dai fatti e l'elevato numero dei fatti delittuosi da lui riferiti.

Le sue dichiarazioni non potevano ritenersi autonome ed indipendenti da quelle degli altri collaboranti, dovendo trovare applicazione i principi già affermati da questa Corte di cassazione in casi analoghi, secondo i quali, in tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, le dichiarazioni sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado richiedono una valutazione particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale (Sez. 1, n. 43856 del 01/10/2013, Mezzero, Rv. 258123) e «la valutazione congiunta delle dichiarazioni di accusa risulta significativa — a fini di dimostrazione del fatto — lì dove ricorrano: - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.» (Sez. 1, n. 46432 del 13/11/2019, Magrì, non massimata).

Nel caso di specie, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza non solo delle dichiarazioni degli altri collaboranti, ma pure delle motivazioni delle prime due sentenze di merito e di quella della Corte di cassazione.

Ciononostante, il Giudice del rinvio, sebbene sollecitato, non aveva approfondito tale aspetto e nella motivazione della sua sentenza mancava una reale, specifica ed approfondita valutazione della credibilità del collaborante che veniva data per scontata o dibattuta solo per giustificare contraddizioni o opacità del suo racconto.Il racconto del Pariante in ordine all'arresto del Petrozzi e del Cifariello, sorpresi dai carabinieri a bordo di un'automobile rubata e in possesso di armi mentre erano appostati nei pressi dell'abitazione del Capuozzo in attesa del suo ritorno per ucciderlo, risulta in contrasto con il verbale di arresto, in cui si attesta che i due, alla vista dei carabinieri, erano fuggiti a piedi — e non erano stati arrestati mentre erano a bordo dell'automobile — e solo uno di essi era stato visto gettare una pistola.

La sentenza impugnata in questa sede, segnala il ricorrente, ammette che il racconto del Pariante non è veritiero, ma sostiene che si tratta solo di un alone di dubbio che, riguardando un episodio pregresso, del tutto indipendente dalle fasi di organizzazione e perpetrazione dell'omicidio, non impedirebbe il frazionamento delle sue dichiarazioni, pienamente utilizzabili nel resto.

Tale conclusione risulta illogica e contraddittoria, specie se confrontata con le opposte considerazioni in ordine alle valutazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione a quest'ultimo, il verbale di arresto del Petrozzi e del Cifariello è considerato un significativo riscontro esterno quanto all'episodio da lui riferito quale antefatto dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente al Pariante, [OSCURATO:PERSONA] non aveva, però, inserito [OSCURATO:PERSONA] tra coloro che, armati, avevano atteso il ritorno a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ucciderlo.

Quanto al frazionamento della chiamata di correo, il ricorrente sostiene che non sono stati applicati i principi affermati in proposito da questa Corte di cassazione secondo cui l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto del propalante, specie ove si tratti di una chiamata in correità, non implica (ex se) un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione da un lato che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e dall'altro che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 1, n. 18018 del 27/04/2017, dep. 2018, Spagnolo, non massimata) ed inoltre, in tema di valutazione della chiamata in reità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice di regola è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante e, laddove sia accertata la falsità di parte del narrato del chiamante in reità, la valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni sarà ancora possibile solo laddove le false propalazioni riguardino altro soggetto oppure altro reato, sempre che esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a mentire; in questa ultima ipotesi l'onere motivazionale del giudice sarà rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante (Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, non nnassimata).

Nel caso di specie la vicenda relativa all'arresto del Petrozzi e del Cifariello era strettamente legata all'omicidio del Capuozzo, costituendo essa un primo tentativo di dare attuazione al proposito di uccidere il predetto.

Il racconto del Pariante era inattendibile perché contraddetto non solo dal verbale di arresto, ma pure dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel raccontare l'episodio, aveva riferito solo della presenza del Petrozzi e del Cifariello, senza menzionare il Pariante o altri partecipanti all'appostamento; inoltre, ha asserito che il compito di uccidere il Capuozzo venne affidato ad [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il fallimento dei due arrestati. [OSCURATO:PERSONA] ha asserito, per avervi direttamente assistito, che l'incarico di appostarsi per attendere il ritorno del Capuozzo venne affidato al Martusciello ed al Petrozzi da [OSCURATO:PERSONA] e che i due vennero arrestati perché trovati in possesso delle armi; non fa menzione della autovettura rubata o di [OSCURATO:PERSONA] nte.

Inoltre, l'inattendibilità del Pariante emerge anche dall'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente partecipato alle intense ricerche del Capuozzo sul territorio, durate quasi un anno, per sopprimerlo, sebbene l'Abbinante fosse latitante; il Giudice del rinvio, per superare tale incongruenza, ha affermato che il Pariante ha asserito che non tutti insieme ed ovunque e a tutte le ore del giorno essi ricercavano il Capuozzo, in contrasto con quanto esplicitamente affermato dal collaborante che ad esplicita domanda ha sostenuto che tutti insieme, compreso l'Abbinante, avevano cercato il Capuozzo.

L'inattendibilità delle propalazioni del Pariante emerge anche dalla descrizione della fase esecutiva del delitto.

Secondo il collaborante, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere visto il Capuozzo entrare nella barberia, si era recato immediatamente nel rione Monterosa e aveva trovato disponibili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano partiti a bordo di una moto seguendo il Castelluccio.

Mentre nella versione riferita al Pubblico ministero nel suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia il Pariante aveva asserito di non essere stato nemmeno informato della localizzazione del Capuozzo e dell'avvenuto agguato fino a quando il Castelluccio gli aveva fornito un resoconto di quanto accaduto, nel corso del controesame egli ha affermato che si trovava nel rione Monterosa e da qui aveva seguito a bordo di un'automobile i due killers rimanendo ad una distanza di circa trenta metri dall'ingresso della barberia e poi sarebbe tornato a Monterosa dove aveva appreso i dettagli del delitto dal Castelluccio.

La discrasia viene riconosciuta nella motivazione della sentenza emessa dal Giudice del rinvio, che però afferma trattarsi di una mera specificazione e ampliamento di quanto riferito nel primo interrogatorio; sostiene il ricorrente che in realtà di tratta di una modificazione e non di un mero approfondimento.

Quanto al movente, il Pariante aveva inizialmente attribuito l'uccisione del Capuozzo alla circostanza che egli aveva fatto «la filata» in occasione della strage di Monterosa, in quanto egli aveva assistito al processo e sentito [OSCURATO:PERSONA] riferire la medesima circostanza.

Successivamente al deposito della sentenza di annullamento con rinvio, in cui si evidenziava una contraddittorietà della motivazione in ordine al movente, perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastavano con quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato nel fratello Giuseppe l'autore della «soffiata» in occasione della strage di Monterosa, il Parlante aveva riferito al Pubblico ministero che l'omicidio del Capuozzo trovava giustificazione in altre ragioni, ossia l'essere egli un finanziatore del Ruocco.

Successivamente, nel corso del dibattimento, il collaborante aveva ammesso che l'omicidio del Capuozzo trovava causa nella circostanza che egli poteva avere fatto «la filata». [OSCURATO:PERSONA] del rinvio afferma, invece, scavalcando l'ammissione del collaborante, che le varie causali da lui riferite non sono tra loro incompatibili.

Le modifiche intervenute nelle versioni di volta in volta fornite dal Pariante dimostrano il suo intento di orientare le sue dichiarazioni in modo da farle combaciare con quelle degli altri collaboranti che hanno ricevuto credito dall'autorità giudiziaria e, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, il Pariante doveva essere ritenuto non credibile con conseguente impossibilità di un'utilizzazione frazionata delle sue dichiarazioni.

Peraltro, le dichiarazioni del Pariante contrastavano con quelle di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Capuozzo era stato avvistato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva avvisato telefonicamente coloro che poi si erano occupati di ucciderlo.

Per aggirare tale contrasto, il Giudice del rinvio arriva a sostenere che è irrilevente l'identità di colui che aveva segnalato che il Capuozzo era entrato nella barberia consentendo agli altri di sopprimerlo.

15. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui al capo D), a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo nel quale vengono articolate più censure.

15.1. Il ricorrente evidenzia che mentre la motivazione della sentenza di appello, per le sue contraddizioni ed illogicità, è stata ritenuta da questa Corte di cassazione inidonea a far ritenere che la penale responsabilità dell'imputato sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, il Giudice del rinvio afferma che si sarebbero aggiunti nuovi elementi costituiti dal passaggio in giudicato della condanna del [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dal nuovo collaborante [OSCURATO:PERSONA] e dalla rinunzia, da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai motivi di ricorso relativi all'affermazione della loro penale responsabilità.

15.2. Sostiene che il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] è illogico, atteso che esso era già noto alla Corte di cassazione quando questa aveva pronunciato la sentenza di annullamento con rinvio, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la sentenza di secondo grado.

15.3. Quanto alle dichiarazioni accusatorie del Pariante, il Giudice del rinvio ha affermato illogicamente che egli, ammettendo la sua partecipazione ai delitti, aveva assunto le sue penali responsabilità, sebbene fosse stato già condannato all'ergastolo con sentenza ormai definitiva per taluni dei delitti di omicidio a lui ascritti in questo processo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha asserito che la sua attendibilità andava valutata con particolare prudenza, ma poi non si è attenuto a detto criterio, giustificando le numerose imprecisioni con il cattivo ricordo dovuto al lungo periodo di tempo trascorso dai fatti e dall'elevato numero dei reati in ordine ai quali egli aveva riferito.

Inoltre, già la sentenza di annullamento aveva censurato l'argomento, utilizzato per giustificare le incoerenze e contraddizioni interne relative agli altri collaboranti, della «verosimile ascrivibilità ad una imprecisione di ricordi dovuta alla risalenza temporale delle informazioni ricevute», cosicché risulta violato l'art. 627 cod. proc. pen..

La motivazione dell'attendibilità soggettiva del Pariante è, quindi, censura bile.

Le dichiarazioni del Pariante non sono attendibili anche sotto il profilo oggettivo, non avendo egli partecipato alla fase esecutiva.

Le sue dichiarazioni risultano generiche, non avendo neppure chiarito quale fosse stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del delitto. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito indicazioni diverse circa il momento in cui aveva appreso dell'esecuzione del delitto ed è smentito laddove sostiene che i killers fossero due, poiché non è provato che i colpi esplosi provenissero da due soggetti diversi e risulta che i colpi provenissero da una sola pistola.

Neppure era stata accolta la richiesta della difesa di sentire ex art. 195 cod. / ./"..>"7 proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], ossia colui al quale il collaborante si era riferito per la conoscenza dei fatti.

I precedenti di legittimità invocati nella sentenza del Giudice del rinvio non sono decisivi e le dichiarazioni del Pariante sono inutilizzabili a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Ciononostante, il Giudice del rinvio ha apoditticamente affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono attendibili e sono idonee a riscontrare in relazione a tutti gli imputati le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, il Giudice del rinvio ha ritenuto dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto sol perché affermata de relato da più collaboratori di giustizia che si sono limitati ad asserire che egli faceva parte del commando, senza specificare quale sia stata la sua condotta, non rispettando i più stringenti criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza Aquilina e violando l'art. 627 cod. proc. pen..

Illogica è la motivazione laddove cerca di superare i contrasti tra le dichiarazioni dei vari collaboranti. [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni incostanti sull'identità del conducente di una delle motociclette, mentre le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] divergono in ordine all'identità di colui che ha provocato la scottatura sul collo dello zio [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo contrasto viene considerato sanato in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era detto incerto sul se il soggetto autore della scottatura fosse [OSCURATO:PERSONA], ma tale incertezza, anziché giocare a favore del ricorrente, era stata illogicamente utilizzata a suo danno.

Eppure, entrambi i collaboranti asserivano che la loro fonte era il [OSCURATO:PERSONA].

Neppure la sentenza impugnata in questa sede si confronta con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale coloro che avevano sparato erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, e con quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Nemmeno si motiva in ordine alla divergenza tra i tratti somatici del ricorrente con quelli riferiti dal teste oculare Migliaccio.

15.4. Quante alla rinuncia ai motivi di ricorso da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da essa non poteva ricavarsi alcun elemento di prova a sostegno dell'accusa a carico del ricorrente, atteso che essa poteva dipendere da ragioni meramente utilitaristiche ed in particolare dall'esigenza di evitare la condanna all'ergastolo

15.5. La Corte di cassazione, nella precedente sentenza di annullamento, aveva censurato come illogica la scelta di dare preferenza alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle del Migliaccio in ordine all'individuazione dei componenti del commando e il Giudice del rinvio ha ritenuto semplicisticamente di poter superare i rilievi formulati dalla Corte di cassazione facendo riferimento ai nuovi elementi di prova sopravvenuti e tra questi soprattutto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà deve ritenersi inattendibile per quanto già detto.

Non rileva che le dichiarazioni rese dal Migliaccio, testimone oculare del delitto, siano state introdotte nel processo attraverso le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], poiché tale circostanza era già nota nel momento in cui vene emessa la precedente sentenza di annullamento e comunque l'attendibilità del Ruocco non è stata messa in discussione dalla sentenza impugnata in questa sede.

Quanto alla circostanza che il Migliaccio fosse stato ritenuto inattendibile in relazione all'omicidio Moxedano, essa era irrilevante alla luce del principio della frazionabilità della chiamata che doveva valere non solo per un collaborante come il Pariante, ma anche per i testimoni.

Irrilevante era poi la circostanza relativa alla irrevocabilità della condanna del [OSCURATO:PERSONA] come mandante, atteso che la sussistenza di tale qualità in capo allo stesso era compatibile anche con il conferimento del mandato a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è apodittica laddove esclude che il Pezzurro ed il Pirozzi fossero collegati al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che essi erano personaggi di secondo piano, cosicché sarebbe inverosimile il mandato del [OSCURATO:PERSONA] agli stessi.

La motivazione è illogica laddove ritiene di non dover prestare credito alle dichiarazioni del Migliaccio sol perché contraddette da quelle del Pariante, che non ha partecipato al delitto e nemmeno al conferimento dell'incarico agli esecutori e ha reso dichiarazioni de relato che sono inutilizzabili ove non riscontrate e che non possono prevalere su quelle del disinteressato teste oculare Migliaccio, sebbene queste abbiano fatto ingresso nel processo attraverso il collaborante Ruocco, della cui attendibilità non può dubitarsi.

Sostiene, invece, il ricorrente che poiché il gruppo del [OSCURATO:PERSONA] era alleato dei clan [OSCURATO:PERSONA], era ben possibile che esponenti del gruppo del [OSCURATO:PERSONA] fossero stati incaricati dell'esecuzione del delitto.

Quindi la difesa ritiene irrilevante che il mandante dell'omicidio fosse [OSCURATO:PERSONA].

Permane, quindi, il ragionevole dubbio in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto che aveva già condotto all'annullamento della sentenza di appello.

Peraltro, le dichiarazioni del Migliaccio trovano riscontro nella circostanza che proprio un fratello di [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso dal Ruocco; il Pirozzi aveva, quindi, interesse a vendicarsi uccidendo la madre del Ruocco. [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto che l'esecutore del delitto era biondo e con un naso grosso, caratteristiche che [OSCURATO:PERSONA] non possiede.Né le dichiarazioni del Migliaccio sono contraddette dalle ammissioni di responsabilità provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], ben potendo il Migliaccio avere sbagliato ad indicare solo uno dei soggetti da lui riconosciuti.

In ogni caso nessuno ha visto [OSCURATO:PERSONA] partecipare all'esecuzione del delitto e l'unico teste oculare ha riferito di un soggetto biondo e con il naso grosso che non è l'Abbinante.

Mancano, quindi, i riscontri individualizzanti.

16. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

16.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di cui al capo D).

Egli non aveva rinunciato al motivo di gravame relativo all'aggravante e questa non poteva ritenersi sussistente in capo a lui, in quanto non emergeva il momento in cui egli aveva ricevuto da terzi l'incarico di commettere l'omicidio.

16.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, nonostante esso sia stato stabilito in misura inferiore per il [OSCURATO:PERSONA], anche lui concorrente nel reato.

17. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi.

17.1. Con il primo motivo si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della premeditazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si è limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.

In realtà nessun collaborante afferma che il [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla fase preparatoria e neppure era trascorso un congruo lasso di tempo tra la decisione dell'omicidio e la sua esecuzione e comunque non risulta che la decisione di commettere il delitto fosse da tempo nota al [OSCURATO:PERSONA] così da consentire l'estensione allo stesso dell'aggravante.

Peraltro egli, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, era rimasto implicato esclusivamente in quell'omicidio, restando estraneo a tutti gli altri.

17.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante della premeditazione, pur avendo la difesa dedotto diversi elementi a sostegno della sua richiesta, come il suo reinserimento sociale e l'ottimo comportamento processuale, avendo ammesso l'addebito pur potendo confidare su un'assoluzione all'esito del giudizio di rinvio; inoltre egli non aveva più commesso delitti nonostante il lungo periodo di tempo trascorso.

18. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ed in particolare degli artt. 81, primo comma, e 78 cod. pen. e degli artt. 624, 648, comma 1, e 650 cod. proc. pen..

Egli è stato condannato sia in primo che in secondo grado per i delitti di cui ai capi D) ed E) alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, ma il giudice di primo grado aveva omesso di indicare la pena relativa a ciascuno dei due delitti e nemmeno aveva indicato quale dei due fosse il più grave.

La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello solo in relazione al delitto di cui al capo D).

L'ufficio esecuzione della competente Procura della Repubblica aveva emesso ordine di carcerazione parziale in relazione al solo delitto di cui al capo E) determinando la pena provvisoria in quella dell'ergastolo e tale determinazione era stata ritenuta corretta dal Giudice del rinvio.

Evidenzia il ricorrente che le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) hanno affermato, in tema di formazione progressiva del giudicato, che formatosi il giudicato sull'affermazione della penale responsabilità, poteva essere posta in esecuzione solo la pena minima inderogabile, che nel caso di specie è quella di anni ventiquattro di reclusione.

La Procura della Repubblica aveva arbitrariamente individuato il reato più grave in quello di cui al capo E) ed aveva quantificato la pena in quella dell'ergastolo.

In realtà, sostiene il ricorrente, la pena andava determinata da giudice della cognizione ed il giudicato progressivo non poteva trovare applicazione in mancanza di una pena certa da porre in esecuzione.

Era, quindi, illegittima l'affermazione della legittimità dell'ordine di esecuzione.

Al comma 1 dell'art. 665 cod. proc. pen. il legislatore ha inserito una clausola di riserva in base alla quale è possibile che un provvedimento irrevocabile possa essere non esecutivo e deve ritenersi la non esecutività laddove non sia stata determinata la misura minima della pena che il condannato deve comunque espiare.

Nel caso di specie il Giudice del rinvio avrebbe anche potuto individuare il reato più grave e calcolare la pena in modo diverso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha invece erroneamente ritenuto di non poter rideterminare la pena complessiva non potendo incidere sul giudicato ormai fissatosi in relazione al delitto di cui al capo E).

Inoltre, il Giudice del rinvio aveva errato anche nel determinare il reato più grave nel delitto di cui al capo E) sulla base delle modalità del fatto, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) che faceva riferimento alla pena edittale.

In caso di pari gravità, occorreva fare riferimento alla data di commissione del reato, cosicché il reato più grave andava individuato in quello di cui al capo D) e sulla pena fissata per questo reato andava applicato l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo E) e la pena non poteva superare i trenta anni di reclusione.

19. Infine anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso.

19.1. Con il primo motivo si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessivo trattamento sanzionatorio, sostenendo che non si è tenuto conto del dissenso manifestato dall'imputato in occasione della decisione di commettere l'omicidio Ronga, essendo l'unico ad avere trovato il coraggio di opporsi alla volontà del [OSCURATO:PERSONA], e degli altri elementi di fatto addotti a sostegno delle invocate attenuanti

19.2. Il secondo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA].

Anch'egli sostiene che, non essendo stata determinata la pena base, tale compito spettava al Giudice del rinvio che avrebbe dovuto individuare il reato più grave in quello di cui al capo D), da aumentare in continuazione per l'altro reato sino a determinare una pena detentiva complessiva temporanea.

20. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e si oppone alle richieste del Procuratore generale.

21. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso e si è opposto alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nella parte relativa al delitto di cui al capo A), inammissibile.

La Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] principalmente sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione è sopraggiunta alla sentenza di secondo grado.

Il giudice del rinvio ha evidenziato che questa Corte di cassazione non ha accolto le censure dei ricorrenti in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], tanto che sulla base delle sue dichiarazioni è stato possibile pervenire alla condanna definitiva degli altri partecipanti al delitto.

La Corte di cassazione aveva, invece, ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero sufficientemente riscontrate in ordine alla partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che il delitto era stato deciso dal [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, dallo stesso collaborante, da suo fratello [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e le modalità di esecuzione dell'agguato erano state discusse a lungo poiché la vittima doveva essere attirata da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto dargli un appuntamento per discutere assieme e poi avrebbe dovuto essere fatto salire sull'auto di [OSCURATO:PERSONA], ma mentre [OSCURATO:PERSONA] asseriva che il Ruocco avrebbe dovuto essere ucciso nell'autovettura subito dopo essere salito a bordo, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale modalità eccessivamente rischiosa per [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto di allontanare il Ruocco con un pretesto per poi forare lo pneumatico della sua vettura, cosicché, al suo ritorno alla stessa, non avrebbe potuto allontanarsi e sarebbe stato facilmente soppresso dai killer che si sarebbero affiancati a lui.

Era stata accolta la proposta di [OSCURATO:PERSONA] che, però, non aveva dato il risultato sperato, poiché il Ruocco, tornato alla sua automobile dopo essere sceso dalla vettura di [OSCURATO:PERSONA] ed accortosi della foratura, aveva intuito l'agguato ai suoi danni e si era immediatamente dato alla fuga. [OSCURATO:PERSONA] ha asserito che [OSCURATO:PERSONA], dopo che il Ruocco era stato condotto via da [OSCURATO:PERSONA] a bordo della sua automobile, era rimasto nei pressi del bar che costituiva l'abituale ritrovo degli aderenti al clan [OSCURATO:PERSONA], per monitorare quanto stava accadendo.

Inoltre, asserisce che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato anche alla riunione del vertice del clan successiva al fallimento dell'agguato, in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso ai presenti il suo disappunto per quanto accaduto.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afferma il Giudice del rinvio, costituiscono un «insuperabile riscontro» a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la decisione di sopprimere il Ruocco venne presa da lui stesso, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; sebbene il Pariante avesse partecipato alla decisione, non era stato presente in occasione dell'esecuzione dell'agguato.

Aveva poi partecipato alla successiva riunione in cui il Di lauro si era lamentato con gli altri partecipanti al delitto del fallimento dell'agguato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tentato di giustificarsi e di scusarsi con il [OSCURATO:PERSONA], che aveva espresso il timore che il fallimento potesse scatenare una guerra con il Ruocco. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la decisione di uccidere il Ruocco era stata già presa prima che la vittima si presentasse al bar e che la comparsa del Ruocco in quel posto era avvenuta senza preavviso e su iniziativa del Ruocco, senza che [OSCURATO:PERSONA] gli avesse dato appuntamento. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che poiché [OSCURATO:PERSONA] si sentiva responsabile del fallimento dell'agguato ai danni del Ruocco, egli non si era opposto alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di colpire il Ruocco uccidendo la anziana madre di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha pure affermato che le dichiarazioni del Ruocco, pur non integrando una chiamata in reità, come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, fornivano comunque un riscontro logico in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere il Ruocco; quest'ultimo ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era il suo diretto ed esclusivo referente all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] con il quale poter discutere delle questioni pendenti con il clan stesso ed era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a introdurlo nel clan, cosicché era del tutto logico che la decisione e l'organizzazione dell'omicidio avvenisse con la partecipazione dell'odierno ricorrente.

La Corte di assise di appello di Napoli ha anche adeguatamente illustrato le ragioni che l'hanno condotta a ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della Corte di appello non presenta carenze, contraddittorietà o manifeste illogicità e il motivo di ricorso appare generico e comunque volto a sollevare censure di merito.

Le dichiarazioni del collaborante Pica non assumono rilievo decisivo, stando alla motivazione della sentenza qui impugnata, così come la stessa Corte di assise di appello (a pag. 27 della motivazione della sentenza qui impugnata) esclude che, in relazione a tale delitto, possa avere valore decisivo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno uno dei componenti di vertice del clan, atteso che anche laddove egli non avesse rivestito una posizione apicale la sua partecipazione alla decisione di sopprimere il Ruocco risulterebbe comunque provata dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia.

La Corte di assise di appello di Napoli ha pure aggiunto, come si è già esposto, che anche laddove si ritenesse che [OSCURATO:PERSONA] non fosse uno dei componenti dell'organo di vertice del clan, la sua partecipazione sarebbe legata al suo stretto rapporto con il Ruocco, di cui aveva favorito l'inserimento nel clan [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente neppure si confronta con tale argomentazione.Laddove, poi, contesta l'attendibilità dei collaboranti, egli solleva censure di merito che sono inammissibili in questa sede di legittimità.

2. In relazione al capo D), possono essere trattati congiuntamente il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è inammissibile per manifesta infondatezza, e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è infondato.

2.1. Manifestamente infondato è il rilievo, formulato da entrambi i ricorrenti, relativo all'utilizzo, quale riscontro, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Non rileva che questa Corte di cassazione fosse a conoscenza, nel momento in cui ha emesso la sentenza rescindente, del passaggio in giudicato della condanna del [OSCURATO:PERSONA], poiché essa, non potendo effettuare valutazioni attinenti al merito del processo, neppure poteva utilizzare tale sentenza ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen..

Essa doveva limitarsi a valutare se la motivazione della sentenza di secondo grado fosse contraddittoria o affetta da manifesta illogicità oppure se la decisione fosse il risultato di violazioni di legge, senza sovrapporre una propria valutazione di merito a quella della Corte di appello, che aveva deciso in un momento in cui la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ancora non era divenuta definitiva e che pertanto di certo non poteva utilizzare tale dato quale riscontro.

2.2. Quanto alla decisione di ritenere non credibili le dichiarazioni del Migliaccio e di ricondurre il movente dell'omicidio ad una ritorsione attuata dal clan [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla strage di Monterosa, ritenendo maggiormente credibile la versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata giustificazione, esente da contraddittorietà o manifeste illogicità.

Essa ha osservato che il giudice del secondo grado, con la decisione poi annullata, aveva ritenuto inattendibile il Migliaccio solo sulla base della mera ipotesi che lo stesso avesse commesso un errore nel riconoscere i soggetti, diversi dagli odierni ricorrenti, da lui indicati quali esecutori materiali del delitto.

Tale eventualità si fondava a sua volta sulla giovane età del Migliaccio all'epoca del delitto.

Tale ragionamento era stato ritenuto illogico da questa Corte di cassazione con la sentenza rescindente, perché il Giudice di appello aveva ritenuto maggiormente credibili altri collaboranti che erano anch'essi molto giovani e le loro dichiarazioni, a differenza di quelle del Migliaccio che aveva asserito di avere assistito personalmente al delitto, neppure erano state confermate dalle fonti dirette. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, a differenza del Giudice di appello, ha invece innanzitutto ribadito gli argomenti già addotti dalla Corte di assise di Napoli per escludere l'attendibilità del Migliaccio.Ha osservato che il Migliaccio non è stato mai sentito in dibattimento, poiché le sue dichiarazioni sono entrate nel processo per il tramite del Ruocco, che lo aveva sentito dopo la esecuzione dell'omicidio di sua madre. [OSCURATO:PERSONA] era morto nel 1994, prima che egli potesse essere sentito dagli inquirenti.

Ha poi evidenziato che i giudici del primo grado, per valutare la credibilità del Migliaccio, hanno pure preso in esame le dichiarazioni da lui rese come testimone nel processo relativo all'omicidio della cognata del Ruocco, [OSCURATO:PERSONA], a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto.

In quel processo il Migliaccio aveva inizialmente individuato in fotografia il Maione quale partecipante al delitto, ma aveva poi ritrattato le sue dichiarazioni.

In relazione a tale omicidio, il Migliaccio aveva indicato quale esecutore un soggetto biondo e poi aveva riconosciuto il Maione, ma era stato costretto a ritrattare il suo riconoscimento, atteso che i tratti somatici del Maione erano del tutto differenti dalla sua descrizione.

Ha, quindi, osservato che la decisione del Ruocco di vendicarsi, per la morte di sua madre, nei confronti dei soggetti a lui indicati quali responsabili dal Migliaccio poteva trovare esclusiva giustificazione nelle erronee indicazioni che gli erano state fornite dal Migliaccio.

Inoltre, il Giudice del rinvio ha evidenziato che la riconducibilità dell'omicidio della Ronga al clan [OSCURATO:PERSONA] e alla volontà degli associati a questo clan di vendicarsi per la strage di Monterosa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni confessorie degli altri ricorrenti, indicati dai collaboranti quali partecipanti all'omicidio.

In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che egli partecipò, assieme a lui, alla riunione in cui venne deciso l'omicidio della Ronga, madre del Ruocco e che [OSCURATO:PERSONA] non ostacolò in alcun modo tale decisione; del vertice del clan, il direttorio, secondo il collaborante facevano parte il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino a quando non venne ucciso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio precisa che l'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano ai vertici del clan, spettando ogni decisione al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], è contraddetto non solo dalle dichiarazioni del Pariante, ma pure da quelle degli altri collaboranti; inoltre, si osserva che al momento dell'omicidio della [OSCURATO:PERSONA] era già deceduto.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Pariante — che viene indicato dal Giudice del rinvio quale chiamante in correità, avendo ammesso di avere contribuito all'omicidio provvedendo a rintracciare e convocare alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] il Vitale, che sarebbe stato poi incaricato di organizzare ed eseguire il delitto — lo inserisce tra gli esecutori materiali del delitto.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha osservato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti e ha illustrato le ragioni per le quali le divergenze tra le dichiarazioni da essi fornite in relazione a taluni dettagli devono ritenersi superali e non decisive.

2.3. A fronte delle diffuse e specifiche ragioni poste dal Giudice del rinvio a base della sua decisione, [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del suo ricorso, ha sostenuto che la Corte di cassazione aveva già preso in considerazione la sentenza di primo grado, laddove aveva asserito l'inattendibilità del Migliaccio sulla base delle sue dichiarazioni relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e l'aveva ritenuta ininfluente.

Deve, allora, ribadirsi in questa sede che la Corte di cassazione si è limitata a valutare la congruità della motivazione della sentenza di secondo grado, non potendo effettuare valutazioni di merito.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] torna a formulare ipotesi di ricostruzione del fatto diverse da quelle operate dal Giudice del rinvio e da lui indicate come più verosimili, indicando prove a loro sostegno.

Sotto tale profilo, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Laddove, poi, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso autonomamente che la Ronga dovesse essere uccisa e che [OSCURATO:PERSONA], rimanendo in silenzio, non avrebbe contribuito a tale decisione, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito all'esecuzione dello specifico delitto, mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della «doverosa» informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito (Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015, C., Rv. 263568).

In particolare, la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato- fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241820; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327; Sez. 5, n. 18845 del 30/05/2002, dep. 2003, Aglieri, Rv. 226423).

Pertanto, in applicazione del principio sopra esposto, deve concludersi che [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla riunione di coloro che erano stati convocati dal [OSCURATO:PERSONA] per deliberare in ordine all'omicidio della Ronga e non opponendosi alla decisione, ha contribuito alla decisione stessa e quindi ha partecipato all'omicidio stesso quale concorrente morale.

Né può sostenersi che mancano i riscontri individualizzanti, atteso che anche altri collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] hanno indicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti dell'omicidio.

In tal senso convergono, sulla base di quanto asserito dal Giudice del rinvio, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in ordine alle superabilità di talune divergenze tra le dichiarazioni tra i collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad elementi di dettaglio.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma la attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e anche le sue censure appaiono nel loro complesso infondate.

Quanto al rilievo, operato dal Giudice del rinvio, secondo il quale il Pariante, con la sua collaborazione, ha ammesso la sua responsabilità in relazione a gravi reati per i quali non era stato ancora giudicato in via definitiva, esso appare corretto.

E' ben vero che egli era stato condannato in via definitiva per alcuni dei delitti per i quali era imputato nel processo, ma egli aveva comunque interesse ad evitare la sua condanna per i reati ancora sub iudice e ciononostante ha fornito il suo contributo all'accertamento dei fatti, cosicché le argomentazioni svolte dal ricorrente non fanno apparire contraddittorio o illogico l'argomento utilizzato dal Giudice del rinvio.

Laddove, poi, il ricorrente sostiene che le sue dichiarazioni non sarebbero credibili perché generiche e perché egli non avrebbe nemmeno partecipato alla fase esecutiva o perché aveva affermato che i killers erano due, mentre era stato accertato che i colpi provenivano da una sola pistola, il ricorrente solleva censure di merito o comunque non si confronta con gli argomenti addotti dal Giudice del rinvio per superare tali rilievi, cosicché il motivo di ricorso risulta generico e comunque volto a sollecitare questa Corte di cassazione ad una rivalutazione del materiale istruttorio.

In relazione al numero di coloro che avevano esploso i colpi di pistola, a titolo esemplificativo, il Giudice del rinvio chiarisce (a pag. 42 della motivazione della sentenza qui impugnata) che non è affatto dimostrato che i proiettili rinvenuti, tutti dello stesso calibro, provenissero tutti dalla stessa arma da fuoco e non da due armi caricate con proiettili dello stesso calibro; inoltre essendo intervenuti sul luogo dell'omicidio quattro persone a bordo di due motociclette, è verosimile che entrambi i passeggeri dei due motocicli avessero esploso i colpi all'indirizzo della vittima.

In ogni caso, aggiunge la Corte di appello, era ben possibile che uno dei due passeggeri non avesse potuto esplodere colpi per motivi accidentali, come l'inceppamento dell'arma, e che tali motivi fossero rimasti sconosciuti a coloro dai quali il Pariante aveva appreso i dettagli del delitto.

Parimenti, in relazione alle divergenze emerse tra alcuni dei collaboranti, il Giudice del rinvio ha adeguatamente motivato.

Ha chiarito, a titolo esemplificativo, che il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'identità di colui che, subito dopo avere sparato, risalendo sulla motocicletta condotta dal [OSCURATO:PERSONA], aveva procurato a quest'ultimo un'ustione al collo, appoggiandovi la canna della pistola, era solo apparente in quanto [OSCURATO:PERSONA], pur ricordando il particolare, si era detto incerto sull'identità di colui che aveva impugnato la pistola; peraltro, la Corte di appello ha del tutto logicamente affermato che la composizione degli equipaggi non era un particolare rilevante quando, diversi anni dopo il delitto, coloro che avevano partecipato all'omicidio avevano riportato l'accaduto agli altri partecipanti all'associazione criminale, poi divenuti collaboratori di giustizia; l'imprecisione in ordine a tale dettaglio non aveva rilevanza nell'economia del racconto.

Il ricorrente non si confronta con tali specifici argomenti, limitandosi a ribadire le censure già formulate ed alle quali il Giudice del rinvio ha fornito adeguata risposta, priva di contraddizioni o manifeste illogicità.

Anche in relazione alla tesi alternativa, basata sulle dichiarazioni del Migliaccio, secondo la quale il delitto non era stato attuato dal clan [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali essa non è sostenibile, illustrando i motivi che sorreggono l'inattendibilità del Migliaccio.

A tale proposito il ricorrente ha denunciato che la Corte di assise di appello di Napoli avrebbe utilizzato il criterio della attendibilità frazionata solo a suo svantaggio; in particolare, lo avrebbe utilizzato per affermare l'attendibilità dei vari collaboranti in relazione a taluni dei delitti anche laddove essi, secondo il ricorrente, si sarebbero rivelati inattendibili in relazione ad altri reati, mentre non avrebbe utilizzato il medesimo criterio in relazione al Migliaccio, atteso che l'inattendibilità delle sue dichiarazioni relative all'omicidio Moxedano sarebbe stata indebitamente estesa al delitto per il quale si procede in questa sede.

Il rilievo è infondato.

Deve segnalarsi che, sulla base di quanto evidenziato dalla Corte di assise di appello di Napoli, dal processo relativo all'omicidio Moxedano è emersa la inattendibilità del Migliaccio derivata dalla sua scarsa capacità di riconoscere i tratti somatici delle persone, cosicché del tutto logicamente il Giudice del rinvio ha esteso la sua inattendibilità anche alle dichiarazioni relative al reato per il quale si procede in questa sede, atteso che anche in relazione a questo le dichiarazioni del Migliaccio si sostanziano nella identificazione di soggetti che egli ha potuto vedere solo per pochi secondi.

La sua scarsa capacità di procedere alla identificazione delle persone tramite i loro caratteri somatici rileva anche in questo processo al fine di valutare la sua attendibilità.

Ne consegue che anche sotto tale profilo la motivazione non risulta illogica.

Peraltro, la Corte di appello ha pure evidenziato, del tutto logicamente, che l'attendibilità del Pariante e l'inattendibilità del Migliaccio trovano conforto nella confessione degli altri imputati che erano stati indicati quali partecipanti al commando che aveva provveduto ad uccidere la Ronga.

Nel resto il ricorrente si limita a prospettare ipotesi alternative di ricostruzione del fatto che sono meramente congetturali e che risultano smentite dall'attività istruttoria espletata, come ha correttamente osservato il Giudice del rinvio.

Né rileva che non sia stato possibile accertare con assoluta certezza quale sia stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'omicidio, ossia se egli si trovasse sulla motocicletta condotta da uno dei compartecipi o sul motoveicolo condotto da altro imputato.

Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177).

Peraltro, anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non può sostenersi la mancanza di riscontri individualizzanti, atteso che diversi collaboranti affermano la sua partecipazione al delitto.

E', infine, infondata anche l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Pariante per effetto della richiesta di sentire, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], al quale il Pariante aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti relativi all'omicidio della Ronga, atteso che non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giudicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori (Sez. 2, Sentenza n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Dell'Aquila, Rv. 263705; Sez. 5, Sentenza n. 32834 del 25/05/2011, Mazzarella, Rv. 250582).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

3.1. Il primo motivo è infondato, dovendosi escludere che il diniego della rinnovazione dell'istruttoria — ed in particolare di un accertamento peritale per accertare quale fosse lo stato del bagno dell'abitazione del ricorrente all'epoca in cui il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato la sua visita presso detta abitazione e lo smontaggio del sifone del lavandino con conseguente rinvenimento di un frammento della scatola cranica di [OSCURATO:PERSONA] detto «Rocchino» — sia stato giustificato dal Giudice del rinvio reiterando la medesima motivazione già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassazione.

Deve, in primo luogo, osservarsi che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. Rv. 263864).

Ne consegue che ben poteva il Giudice del rinvio ribadire la verosimiglianza del racconto del collaborante [OSCURATO:PERSONA] laddove egli ha riferito di avere proceduto allo smontaggio del sifone del lavandino dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi del frammento della scatola cranica del Rocchino.Peraltro, la Corte di assise di appello non si limita a ribadire tale verosimiglianza, ma, a differenza della sentenza di secondo grado, la argomenta facendo riferimento ad altri episodi macabri o raccapriccianti riferiti da altri collaboranti ed idonei ad evidenziare la mancanza di senso di umanità nei protagonisti di tali vicende.

Il ricorrente, ben consapevole di ciò, sostiene che tali episodi, sebbene riferiti da altri collaboranti, sarebbero rimasti indimostrati perché non confermati da ulteriori riscontri.

In realtà, i racconti di suddetti episodi non sono idonei di per se stessi a riscontrare il racconto del collaborante [OSCURATO:PERSONA], ma valgono a illustrare il contesto umano in cui operavano i soggetti implicati in tali vicende, tale da far apparire del tutto verosimile che il Prestieri, che aveva perso due fratelli nella strage di Monterosa, animato da spirito di vendetta, volesse impossessarsi di un trofeo costituito da un frammento di quel che rimaneva del corpo di uno dei soggetti sospettati di avere contribuito alla strage, come correttamente osservato dal Giudice del rinvio.

Dopo tale premessa, il Giudice del rinvio ha ritenuto non necessario l'accertamento peritale osservando che il consulente [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che era solo probabile che la messa in opera della parete del bagno cui era collegato il lavandino risalisse a circa venti anni prima e tali conclusioni erano, quindi, perfettamente compatibili con il racconto del collaborante.

Inoltre, il Giudice del rinvio ha aggiunto che la questione relativa alla individuazione dell'epoca in cui il lavandino era stato installato nel bagno dell'Abbinante poteva avere rilevanza solo laddove fosse stato impossibile smontare il sifone, ma ciò era da escludere sulla base della stessa deposizione del consulente tecnico dell'imputato, architetto Santoro.

Quest'ultimo aveva asserito che la colonna in ceramica era mobile e per spostarla era sufficiente allentare alcune viti; peraltro, segnala il Giudice del rinvio, la colonna non era attaccata alla parete del bagno, cosicché neppure erano necessarie manovre particolarmente difficoltose; lo stesso consulente tecnico dell'imputato, si evidenzia nella motivazione della sentenza qui impugnata, si era limitato ad affermare che egli avrebbe preferito non provvedere da solo allo smontaggio del sifone.

Né, segnala la Corte di assise di appello di Napoli, sussiste un contrasto con quanto asserito dal Prestieri, che nel corso del suo esame non aveva escluso l'esistenza della colonna in ceramica, ma si era limitato ad affermare che per svitare il sifone con le mani non era necessario smontare il lavandino.

Quanto alle inesattezze in ordine alla descrizione dell'abitazione dell'Abbinante, la Corte di assise di appello evidenzia che esse rigardano solo alcuni elementi di dettaglio e che esse ben possono trovare giustificazione in un errato ricordo dovuto al tempo ormai trascorso dalle vicende oggetto della sua narrazione.In sostanza, la Corte di assise di appello di Napoli pone a sostegno del rigetto dell'istanza istruttoria una motivazione del tutto diversa e che appare esente da quelle illogicità e contraddittorietà che avevano condotto al precedente annullamento.

Laddove poi il ricorrente sostiene che l'affermazione del Giudice del rinvio secondo la quale la distanza tra la colonna e la parete del bagno renderebbe accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna sarebbe smentita dalle fotografie acquisite, egli in sostanza deduce il travisamento di dette fotografie.

Il motivo di ricorso è tuttavia inammissibile, atteso che le suddette fotografie non sono state allegate al ricorso e nemmeno è stata indicata la loro posizione nel fascicolo processuale.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).

Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando il travisamento delle fotografie, ha omesso di adempiere all'onere sopra indicato, non avendo allegato al ricorso le fotografie o nemmeno indicato la loro posizione nel fascicolo.

La condizione della specifica indicazione degli «altri atti del processo», con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta le conclusioni del Giudice del rinvio in ordine alla credibilità dei vari collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, è infondato.

3.2.1. Quanto alla credibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, oltre a quanto sopra già esposto, ha osservato che la sua credibilità trova conferma in primo luogo nelle condanne già riportate in via definitiva da altri imputati in questo processo.

Inoltre, il Giudice del rinvio ha fornito adeguata motivazione in ordine alla infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente al fine di contestare la sua attendibilità, osservando che le imprecisioni su elementi di dettaglio trovano giustificazione nel tempo trascorso dal delitto, risalente a oltre diciassette anni prima.

Ha così ritenuto irrilevante la circostanza che il Prestieri abbia riferito che il delitto avvenne in un circolo anziché in una barberia; a tale proposito soggiunge il giudice a quo che il titolare della barberia aveva asserito che al momento dell'omicidio nel locale vi erano dieci persone giocavano a carte e che anche sotto tale profilo il cattivo ricordo del Prestieri può trovare giustificazione.

Analoghe considerazioni sono state svolte in ordine ai ricordi relativi agli spostamenti del Prestieri immediatamente successivi alla sua scarcerazione e prima che egli si recasse in visita presso l'abitazione dell'odierno ricorrente.

Viene, invece, segnalato quale riscontro alle dichiarazioni del Prestieri l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — che erano stati inizialmente incaricati dell'esecuzione dell'omicidio — avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima designata.

La motivazione sopra descritta non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

3.2.2. Quanto al collaborante [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni contrastano con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'identità di colui che aveva condotto la motocicletta con a bordo [OSCURATO:PERSONA] presso la barberia ove era stato commesso l'omicidio, indicato da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha del tutto logicamente attribuito prevalenza a quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Ha giustificato tale scelta osservando che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere appreso delle modalità con le quali era stato commesso l'omicidio dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Irace e dall'Abbinante, che a suo dire avevano personalmente partecipato al delitto; inoltre, le sue dichiarazioni trovano conferma in quelle di altri collaboranti che pure hanno riferito del delitto.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere isolate in relazione a detto particolare, si fondano invece su una deduzione logica del dichiarante, che avendo visto il [OSCURATO:PERSONA] sfrecciare a bordo di una motocicletta aveva immaginato che egli stesse recandosi a commettere un omicidio.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] neppure ha precisato l'orario di tale avvistamento, cosicché non è stato possibile verificare la sua compatibilità con l'omicidio del Rocchino. [OSCURATO:PERSONA], segnala La Corte di assise di appello, ha anche asserito di avere avuto dal [OSCURATO:PERSONA] conferma che nel giorno del suo avvistamento egli si stava recando con l'Abbinante ad uccidere il Rocchino, ma tale conferma era giunta diversi anni dopo l'avvistamento e, essendo accompagnata da una battuta di spirito, non appariva seria. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha pure chiarito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] prevalgono su quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua collaborazione, quando aveva indicato in suo cognato [OSCURATO:PERSONA] il conducente della motocicletta.

La Corte di assise di appello di Napoli segnala a tale proposito che lo stesso collaborante ha subito ammesso di avere fatto confusione con l'omicidio della Ronga, in cui una delle due motociclette era stata condotta dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel resto, le censure del ricorrente in ordine alla credibilità dei collaboranti sopra indicati e di [OSCURATO:PERSONA], di cui si sostiene l'incostanza e l'incoerenza delle dichiarazioni, appaiono volte a sollecitare a questa Corte di cassazione una valutazione circa la loro attendibilità che è preclusa in questa sede di legittimità.

3.2.3. Relativamente al collaborante [OSCURATO:PERSONA], la motivazione del Giudice del rinvio in ordine alla sua credibilità non presenta profili di illogicità o contraddittorietà.

La Corte di assise di appello ha affermato che le dichiarazioni del Pariante sono attendibili e che esse non risultano in netto contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] che, quanto all'episodio del fallito agguato attuato nei pressi dell'abitazione del Rocchino a causa dell'intervento delle forze dell'ordine ed al successivo arresto del Cifariello e del Petrozzi che ivi stazionavano a bordo di un'automobile, aveva reso dichiarazioni molto sommarie e sbrigative.

Nella sentenza rescissoria si ammette, invece, che sussiste un contrasto tra le dichiarazioni del collaborante ed il verbale di arresto del Cifariello e del Petrozzi, in cui non si afferma che questi si trovassero a bordo di un'automobile all'atto del controllo.

Da tale contrasto, tuttavia, la Corte di assise di appello non fa discendere la totale inattendibilità del Pariante, osservando che le restanti dichiarazioni, diverse da quelle relative all'episodio sopra indicato, ben possono essere ritenute attendibili ed essere utilizzate quali elementi di prova grazie all'applicazione del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni.

Il ricorrente sostiene che l'applicazione di tale criterio non è corretta, poiché il suddetto contrasto sarebbe tale da minare del tutto la credibilità del Pariante per l'accertata falsità delle sue dichiarazioni.

Deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato a tale proposito che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103).

In particolare, in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante(Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).

Nel caso di specie il fallito agguato costituisce un fatto che si inserisce nella catena degli eventi che hanno condotto alla soppressione del Rocchino, ma trattasi di un accadimento che non è legato con la esecuzione dell'omicidio avvenuta molto tempo dopo da una interferenza fattuale e logica per cui del tutto correttamente la Corte di assise di appello ha applicato il criterio della valutazione frazionata.

Né la falsità del racconto del Pariante relativo al fallito agguato nei pressi dell'abitazione del Rocchino può, sulla base della ricostruzione del fatto operata nella sentenza qui impugnata, ritenersi dimostrata sulla base di prove certe.

Quanto alle dichiarazioni del Prestieri, trattasi comunque di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia che hanno valore meramente indiziario e comunque, secondo quanto evidenziato dal Giudice del rinvio, il contrasto è solo apparente.

Quanto al verbale di arresto, appare del tutto verosimile che gli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'attività di controllo nei confronti dei due arrestati, neppure si siano resi conto della presenza dell'altra autovettura, i cui occupanti, constatata la presenza dei carabinieri, hanno preferito allontanarsi velocemente onde evitare un loro coinvolgimento.

In ogni caso, la Corte di assise di appello non afferma che sia stata dimostrata sul punto la falsità delle dichiarazioni del Pariante, ma solo che queste sono circondate da un alone di dubbio, limitatamente all'episodio sopra indicato.

Ne deriva che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative all'applicabilità del criterio della valutazione frazionata.

Quanto al pericolo che il collaborante, avendo avuto conoscenza nei precedenti gradi di giudizio, di tutto il materiale probatorio ed in particolare delle propalazioni degli altri collaboranti, abbia adattato le sue dichiarazioni a quelle di coloro che già avevano reso dichiarazioni accusatorie onde apparire credibile e poter godere dei benefici riservati ai collaboratori di giustizia, esso, sulla base di quanto emerso dalle due sentenze di merito, non risulta essersi concretizzato, atteso che egli ha in talune occasioni, come quella sopra riferita e relativa al fallito agguato ai danni del Rocchino, reso dichiarazioni differenti rispetto a quelle dei collaboranti.

Anche in ordine all'insussistenza di un simile pericolo la Corte di appello ha fornito adeguata e diffusa motivazione (vedi pagg. 65-66 della motivazione della sentenza impugnata), che non risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità.

Quanto al contrasto tra le dichiarazioni del Pariante e quelle del Prestieri in ordine alla fase esecutiva dell'omicidio o al movente, la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione (vedi pagg. 65 a 67) con la quale ha chiarito che il contrasto è solo apparente e comunque esso è relativo ad elementi marginali che non intaccano il nucleo centrale del racconto.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (Sez. 1, n. 27307 del 18/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225261).

Nel caso di specie la premeditazione ricorre certamente, poiché secondo quanto riferito dai collaboranti il delitto venne dapprima deliberato dai vertici della associazione criminale e poi eseguito dagli associati, i quali hanno impiegato a tal fine armi e veicoli che potessero assicurare il buon esito del programma criminoso nonché una rapida fuga dopo l'esecuzione del delitto.

Inoltre, al delitto hanno partecipato, quali esecutori materiali, oltre al [OSCURATO:PERSONA], altre persone e gli esecutori si sono ripartiti i ruoli; in particolare due di essi guidavano i motoveicoli e altri due, trasportati, sono scesi per esplodere i colpi che hanno attinto la persona offesa e poi, risaliti a bordo dei veicoli, si sono rapidamente allontanati.

Risulta, quindi evidente, anche in virtù della predisposizione dei mezzi utilizzati e della ripartizione dei ruoli, la sussistenza della premeditazione.

Peraltro, la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383).

Tale conoscenza, nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Giudice del rinvio, deve ravvisarsi in capo al [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA], proprio in virtù della preventiva programmazione delle modalità esecutive dell'omicidio, al quale essi hanno materialmente partecipato.

5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Napoli ha illustrato le ragioni che ostano all'applicazione delle attenuanti generiche, osservando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che i delitti, ed in particolare quello di cui al capo D), appaiono particolarmente gravi e che [OSCURATO:PERSONA] risulta già condannato per i delitti di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per altro omicidio; inoltre, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato la gravità del fatto ed il ruolo decisionale da lui assunto e la sua negativa personalità.

6. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si duole del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione, è inammissibile per manifesta infondatezza.

Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).

Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento alla particolare gravità del delitto di omicidio per il quale ha riportato condanna, commesso in un contesto camorristico con le modalità sopra descritte ai danni di una donna di settanta anni.

7. Inammissibile è poi il secondo motivo dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha chiarito le ragioni del differente e più lieve trattamento sanzionatorio riservato al [OSCURATO:PERSONA] osservando che quest'ultimo è gravato da un solo e lieve precedente penale risalente a molti anni prima, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha riportato gravi e numerose condanne definitive anche per la partecipazione, in posizione apicale, al clan [OSCURATO:PERSONA].

Il differente trattamento sanzionatorio riservato ai due imputati non appare, quindi, il risultato di una scelta illogica o contraddittoria.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Come correttamente rilevato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'applicazione della disciplina del reato continuato, ai fini della individuazione del reato più grave, occorre fare riferimento alla pena edittale.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).

Occorre quindi considerare l'effetto sulla pena edittale dell'applicazione di tutte le circostanze ritenute applicabili e dell'eventuale esito del giudizio di bilanciamento.

In relazione al delitto di cui al capo E), il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pariante sono stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e non è stata loro applicata alcuna attenuante, cosicché non vi è dubbio che esso sia il reato più grave e che la pena concretamente irrogata per tale delitto sia quella dell'ergastolo.

Ne consegue che il motivo di ricorso, che invece si fonda sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena della reclusione per il delitto di cui al capo E), non è concretamente sostenibile e che correttamente la Corte di assise di appello di • Napoli, nel calcolare la pena per il reato continuato, ha individuato per entrambi gli imputati come pena base quella dell'ergastolo di cui al capo E).

9. Concludendo, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rosar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riduzione della pena ad anni trenta di reclusione e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza indicata in epigrafe si inserisce in un processo che in origine aveva ad oggetto numerosi omicidi eseguiti tra il 1991 ed il 1993 e riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, alla faida di Mugnano sviluppatasi tra gli appartenenti al clan di camorra [OSCURATO:PERSONA] ed il loro ex capozona di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato capececcia, a seguito della decisione dei vertici del clan di sostituire in detta funzione il Ruocco con [OSCURATO:PERSONA], decisione che il Ruocco non aveva accettato. I vertici del clan avevano deciso di sopprimere il Ruocco in un agguato, che era, però, fallito; il clan aveva allora commesso una serie di omicidi volti a colpire i familiari del Ruocco ed altri soggetti a lui vicini e a tali agguati ed omicidi il Ruocco aveva a sua volta replicato commettendo omicidi ai danni di esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA], tra i quali spiccano quelli realizzati in occasione della strage di Monterosa in cui erano stati uccisi i fratelli Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] ed altre tre persone. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 16648 del 18 dicembre 2014, depositata nel 2015 - della sentenza del 27 giugno 2013 della Corte di assise di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza del 17 maggio 2011 della Corte di assise di Napoli.3. La sentenza di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui al capo F), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), E) e F), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui di cui al capo D), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E), [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E) ed infine [OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), ed E). 4. La Corte di assise di appello, a seguito di impugnazione dei soli imputati, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l'ha riformata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mantenendo ferma la condanna per i capi A) e D) ed assolvendolo dalle imputazioni di cui ai capi E) e F), ed alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sua condanna per il capo D), e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo E) per difetto di estradizione. 5. Quindi, la Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per i sette imputati sopra indicati; in particolare, l'annullamento era totale per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] era limitato al capo D), con conferma della sentenza di appello quanto alla condanna per il capo E), e per [OSCURATO:PERSONA] era limitato al capo D), con conferma per i capi A) ed E). 6. La Corte di assise di appello, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio esclusivamente in relazione ai capi A) — nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] —, D), — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — e F), — nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] —, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto ai capi A) e D), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato le circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendole per essi equivalenti all'aggravante della premeditazione e quindi riducendo le pene loro inflitte. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha applicato la attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. in relazione al capo D) e ha ridotto la pena.7. Avverso la sentenza del Giudice del rinvio hanno proposto ricorso i sette imputati sopra indicati. Ne consegue che oggetto del presente giudizio sono essenzialmente i reati di cui ai capi A), D) e F), oltre al complessivo trattamento sanzionatorio. 8. Quanto al capo A), a [OSCURATO:PERSONA] si contesta la partecipazione al tentato omicidio commesso nel giugno 1991 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia il secondo episodio della faida dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Ruocco, recatosi al bar Fulmine all'interno del rione Monterosa assieme al Vallifuoco per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e discutere con lui dei problemi che egli aveva con il clan, era stato attirato in un agguato omicidiario deciso dai vertici del sodalizio tramite uno stratagemma consistito nell'indurlo a lasciare la sua automobile ed il Vallifuoco per salire da solo sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] con il pretesto di fargli fare un giro in attesa dell'arrivo dell'Abbinante; nel frattempo altri avevano forato una ruota dell'automobile del Ruocco per impedirgli al ritorno di fuggire con la stessa e consentire ai tre killer di sparargli; al suo ritorno il Ruocco, accortosi della foratura della ruota, aveva immediatamente compreso che si trattava di una trappola ed era fuggito dapprima in automobile e poi a piedi e scavalcando un muro si era messo in salvo rimanendo nascosto mentre gli attentatori si dileguavano. Secondo l'accusa l'omicidio era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA], dal Pariante, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e l'agguato sarebbe stato organizzato da questi ultimi tre unitamente ad altri, tra i quali, come esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. La Corte di assise ha affermato la penale responsabilità degli imputati - eccettuato [OSCURATO:PERSONA] - e, tra questi, di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni della vittima designata [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, e dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. La Corte di assise di appello ha confermato la decisione di primo grado, mentre la Corte di cassazione ha annullato la decisione in ordine alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA] affermando che quest'ultimo era stato chiamato in correità dal solo [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe alla fase decisionale, e non dal Ruocco e che le dichiarazioni del Prestieri non erano riscontrate neppure da quelle degli altri collaboranti. 9. Relativamente al capo D), si tratta dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]; il delitto seguì alla strage del Monterosa avvenuta innanzi al bar Fulmine. [OSCURATO:PERSONA] venne colpita da tredici colpi di pistola mentre stava lavorando all'interno del proprio negozio di prodotti ortofrutticoli. 9.1. Secondo l'accusa anche questo omicidio fu deliberato dai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] ed anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre venne eseguito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. La condanna pronunciata in primo grado si fondava in primo luogo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], allora quindicenne, ucciso nel 1995, che quest'ultimo aveva assistito al delitto; aveva visto arrivare al negozio gestito dalla Ronga quattro ragazzi su due motorini; due giovani erano a volto scoperto ed altri due avevano il volto coperto da passamontagna; la Ronga aveva affrontato i quattro cercando di togliere il passamontagna ad uno dei giovani e lanciando contro di loro un cesto di ciliegie, ma uno dei ragazzi con il volto scoperto aveva iniziato a sparare ed il Migliaccio era fuggito. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al Ruocco di avere riconosciuto in tale Pirozzi, fratello di una persona in precedenza uccisa dal Ruocco, e in [OSCURATO:PERSONA] i due giovani travisati, mentre colui che aveva sparato era biondo ed aveva il naso grosso. Dell'omicidio aveva parlato anche il collaborante [OSCURATO:PERSONA], affermando che esso era stato deciso dal [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], e dal Pariante, e che gli esecutori materiali erano stati il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], che guidavano le moto, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano trasportati dai primi due e che avevano entrambi sparato; i quattro esecutori avevano tutti il volto scoperto. Anche i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso dichiarazioni in ordine all'omicidio, riferendosi per la conoscenza dei fatti allo zio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al Pubblico ministero di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA], tre anni dopo il fatto, che lo zio aveva partecipato al delitto assieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed un altro soggetto di cui non ricordava il nome; lo zio aveva condotto una moto e la persona da lui trasportata, forse l'Abbinante, gli aveva ustionato il collo toccandolo con la canna della pistola divenuta bollente. L'omicidio costituiva una vendetta contro il Ruocco; anche l'[OSCURATO:PERSONA] aveva confidato ad [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato al delitto unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che i mandanti erano il [OSCURATO:PERSONA], il Pariante e [OSCURATO:PERSONA] e che mentre il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano condotto le moto, [OSCURATO:PERSONA], trasportato dal [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], trasportato dal [OSCURATO:PERSONA], avevano sparato; il [OSCURATO:PERSONA], in presenza del collaborante, aveva anche ricordato a [OSCURATO:PERSONA], scherzando, che questi lo aveva scottato al collo con la canna della pistola. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, ha riferito di avere appreso dal Pariante, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA], dal Pariante e da [OSCURATO:PERSONA] e che esso era stato eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], che guidavano le moto, e dall'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che avevano sparato; anch'egli ha attribuito il movente alla ritorsione per la strage di Monterosa. Tale movente veniva confermato anche dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, però, all'omicidio aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA] unitamente a soggetti diversi da quelli indicati dagli altri collaboranti. La sentenza di primo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Pariante fossero i mandanti e il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli esecutori materiali, considerando marginali e superabili talune divergenze ed incongruenze nei loro racconti. In particolare, ha ritenuto inattendibile il racconto del Migliaccio. 9.3. La decisione è stata confermata in appello, ma la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado nei confronti di tutti i ricorrenti ritenendo illogico il ragionamento seguito per affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Migliaccio, fondato su mere congetture; non era, quindi, implausibile individuare la causale dell'omicidio della Ronga in una vendetta attuata dal gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA], in cui il Pirozzi era inserito, per l'uccisione del fratello di quest'ultimo ad opera del Ruocco, tanto che il Ruocco aveva reagito all'omicidio della madre colpendo i soggetti che il Migliaccio gli aveva indicato. Inoltre, aveva evidenziato questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, che le dichiarazioni dei collaboranti appartenenti al c.d. gruppo dei Prestieri non erano immuni da contraddizioni ed incongruenze. 10. Al capo F) viene contestato a vari soggetti, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] detto Rocchino. [OSCURATO:PERSONA] è stato assassinato il pomeriggio del 13 aprile 1993 mentre era all'interno del negozio di un barbiere. Secondo le deposizioni dei testimoni oculari, due soggetti erano arrivati sul posto a bordo di una moto ed uno solo di essi era entrato nell'esercizio commerciale ed aveva esploso un colpo di pistola che aveva colpito la vittima all'addome; il secondo colpo non era esploso, perché l'arma si era inceppata, ma il killer era comunque riuscito ad uccidere la vittima sfondandole il cranio colpendole ripetutamente la testa con l'arma, utilizzata quale oggetto contundente. 10.1. La sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che esse si riscontrassero vicendevolmente, nonostante lievi e superabili divergenze. [OSCURATO:PERSONA] era in carcere quando l'omicidio venne eseguito ed egli aveva appreso dello stesso in Tribunale, nel corso dell'udienza di un processo. Dopo la sua scarcerazione, egli si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ringraziarlo dell'omicidio e poi vi era ritornato la sera stessa ed aveva appreso da lui i particolari del delitto. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che dopo il delitto egli aveva lavato nel lavandino di casa la pistola imbrattata di sangue e materia cerebrale, che si era infilata anche all'interno della canna, e poi l'aveva consegnata a suo nipote per occultarla. [OSCURATO:PERSONA], aveva allora, per curiosità e per sfizio, smontato il sifone del lavandino per controllarne l'interno ed aveva rinvenuto un frammento della scatola cranica della vittima. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'omicidio del Capuozzo, affiliato al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], era stato deciso perché egli aveva contribuito alla esecuzione della strage di Monterosa, in cui erano stati uccisi i fratelli Prestieri, fornendo appoggio o facendo «la filata» ad [OSCURATO:PERSONA]. Ha raccontato che l'esecuzione del delitto era stata inizialmente affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma costoro, mentre si trovavano sotto l'abitazione del Capuozzo attendendone il ritorno, erano stati arrestati perché trovati in possesso di armi. [OSCURATO:PERSONA] era stato poi ucciso all'interno di un circolo ricreativo da [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], conducente della moto. La presenza del Capuozzo era stata segnalata con una telefonata da [OSCURATO:PERSONA], detto il formaggiaro. Il delitto era stato poi eseguito con le modalità sopra descritte. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dall'arresto per detenzione e porto di armi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nei pressi dell'abitazione del Capuozzo, dopo che i due si erano dati alla fuga a piedi. Ulteriori riscontri, secondo la sentenza di primo grado, erano rappresentati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], figlio di Raffaele, ha riferito di avere appreso del delitto da suo zio [OSCURATO:PERSONA] e ha riferito che esso è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del negozio di un barbiere con le modalità sopra descritte.Anch'egli ha indicato il movente dell'omicidio nel contributo che il Rocchino aveva apportato alla esecuzione della strage di Monterosi facendo «la filata». [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di avere appreso dallo zio [OSCURATO:PERSONA] che il Capuozzo era stato ucciso da [OSCURATO:PERSONA] con le modalità sopra descritte e che il movente andava individuato nella sua partecipazione alla strage di Monterosa, avendo egli segnalato al Ruocco la presenza di suo zio [OSCURATO:PERSONA] al bar. Egli ha affermato anche che il giorno dell'omicidio la moto era stata guidata da [OSCURATO:PERSONA], detto Lelluccio o' pasticciere, e che egli aveva visto la moto sfrecciare con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e quasi investire suo cugino dodicenne [OSCURATO:PERSONA], che distratto non si era accorto di nulla. In seguito, parlando con Lelluccio, sapendo che [OSCURATO:PERSONA] era un killer, gli aveva chiesto se quel giorno i due si stessero recando a commettere un omicidio, ricevendone conferma. [OSCURATO:PERSONA], cognato dei fratelli Prestieri e padre di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto la motocicletta, e ha confermato anche lui le particolari modalità del delitto. Non ha saputo precisare quale fosse stato il ruolo del Capuozzo nella strage di Monterosa. Ha precisato che solo per errore in sede di indagini aveva indicato quale conducente della moto [OSCURATO:PERSONA], confondendosi con l'omicidio della Ronga. 10.2. La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ma la decisione è stata annullata da questa Corte di cassazione che, pur ritenendo corretta ed adeguata la motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità dei vari collaboranti, non ha giudicato correttamente motivata l'oggettiva attendibilità delle loro dichiarazioni. In particolare, questa Corte di cassazione ha ritenuto il racconto di [OSCURATO:PERSONA] inverosimile nella parte in cui riferisce di avere smontato il sifone del lavandino dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi del frammento della scatola cranica del Capuozzo; tale condotta viene definita stravagante e viene considerata illogica la decisione della Corte di assise di appello di non accogliere la richiesta di rinnovazione istruttoria volta all'espletamento di una perizia per accertare che all'epoca dei fatti lo stato dei luoghi non consentiva l'operazione di smontaggio del sifone descritta dal collaborante. Questa Corte di cassazione ha affermato che la motivazione risulta carente anche in ordine alle incongruenze e discrasie tra le dichiarazioni de relato degli altri collaboranti in ordine all'individuazione del conducente della motocicletta, essendo state fornite indicazioni diverse su tale soggetto. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente reso dichiarazioni incerte anche sulla identità dell'esecutore materiale del delitto, avendo indicato, in via alternativa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Infine, le dichiarazioni dei collaboranti contrastavano, quanto al movente, con quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito che in occasione della strage di Monterosi era stato il fratello Giuseppe a segnalargli la presenza dei bersagli presso il bar Fulmine. 11. Deve pure segnalarsi che nel corso del giudizio di rinvio il materiale istruttorio si è ulteriormente arricchito. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia e ha reso dichiarazioni anche in ordine ai delitti di cui ai capi A), D) e F). Inoltre, nel corso del giudizio di rinvio hanno ammesso la loro partecipazione al delitto di cui al capo D) gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno rinunciato ai motivi di ricorso, tranne quelli relativi alla determinazione della pena ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alle attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed all'applicazione dell'ergastolo a seguito dell'estradizione ([OSCURATO:PERSONA]). 12. In particolare, il Pariante, in relazione al delitto di cui al capo A), ha ammesso di avere partecipato, assieme al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], alla decisione di uccidere il Ruocco a causa dei suoi contrasti con il [OSCURATO:PERSONA] che non era stato possibile sopire nemmeno attraverso vari tentativi di mediazione e pacificazione. Ha escluso, invece, di avere partecipato alla fase esecutiva, di cui si occuparono [OSCURATO:PERSONA], che portò il Ruocco in giro sulla sua automobile, ed altri soggetti; egli venne informato successivamente di quanto accaduto, venendo a sapere che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte alla fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso il bar di sua iniziativa, senza appuntamento, e gli esecutori dell'agguato si erano immediatamente attivati per dare esecuzione ad una decisione già presa in precedenza. In relazione al delitto di cui al capo D), il Pariante ha chiamato in correità tutti i coimputati e ha precisato che alla decisione parteciparono, oltre allo stesso Pariante, anche il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, sentendosi in colpa per il fallito attentato ad [OSCURATO:PERSONA], non si era opposto; fu proprio il Pariante che rintracciò [OSCURATO:PERSONA] detto il tappezziere affinché si recasse dal [OSCURATO:PERSONA] per organizzare l'azione delittuosa, che venne eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano condotto le moto e gli altri due avevano sparato. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, escluso che al delitto possano avere partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente al delitto di cui al capo F), sebbene già assolto in primo grado da detto omicidio, [OSCURATO:PERSONA] ha confessato di avere partecipato alla fase decisionale e a quella esecutiva. Dopo la strage di Monterosi, riferisce il collaborante, era stata decisa la eliminazione del Capuozzo che, essendo un accanito giocatore d'azzardo, era stato ricercato presso numerose bische clandestine e una notte si erano appostati presso la sua abitazione; in una automobile avevano preso posto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in una seconda vettura erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'appostamento era, tuttavia, fallito a causa dell'intervento dei carabinieri che avevano sottoposto a controllo il Cifariello ed il Petrozzi, che, trovati in possesso delle armi, erano stati arrestati. Coloro che erano a bordo dell'autovettura ove si trovava anche il Pariante erano riusciti ad allontanarsi senza essere notati dai carabinieri. Le ricerche del Capuozzo erano proseguite per mesi sino a quando il Castelluccio l'aveva visto entrare in una barberia e aveva subito contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che a bordo di una moto si erano subito recati alla barberia ed avevano eseguito l'omicidio con le modalità sopra già descritte. Durante il tragitto verso la barberia l'Irace e l'Abbinante erano seguiti da un'autovettura con all'interno lo stesso Pariante ed il Castelluccio, che doveva indicare agli altri due dove si trovava la barberia; inoltre, il Castelluccio ed il Pariante avrebbero potuto fornire loro ausilio in caso di necessità. Il collaborante ha asserito che [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso perché finanziatore e compare di matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] ed anche perché sospettato di avere fatto «la filata» in occasione della strage di Monterosi. 13. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 13.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai delitti di cui ai capi A) e D), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546 e 192, cod. proc. pen.. Deduce altresì la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia, non essendo stati rispettati i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo state adottate in proposito mere clausole di stile e mancando una convergenza del molteplice, essendosi proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; infine si lamenta che la motivazione è apparente, illogica e contraddittoria, essendosi il Giudice del rinvio limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado ed ad utilizzare mere clausole di stile. 13.1.1. Quanto al delitto di cui al capo A), il ricorrente evidenzia che la Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento, ha ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] inidonee a riscontrare quelle di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui quest'ultimo ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti dell'agguato; questa Corte di cassazione ha ritenuto generiche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che per la conoscenza del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante aveva fatto riferimento allo zio [OSCURATO:PERSONA] in quanto non si comprendeva se il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito al Pica una circostanza di fatto a lui nota o avesse espresso una valutazione, considerato anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva all'epoca solo dieci anni. Sul punto il Giudice del rinvio si limita ad affermare che dal verbale dell'esame di [OSCURATO:PERSONA] risulta che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di commettere l'omicidio gli è stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA] e non è il risultato di una valutazione operata dal collaborante. In realtà, sostiene il ricorrente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge che egli è pervenuto a tale conclusione sulla base di un ragionamento logico, osservando che i soggetti da lui indicati come mandanti erano gli «amici più grandi», i capi di questa organizzazione. Inoltre, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di commettere l'omicidio era stata desunta dalla sua qualità di componente del vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] ed occorreva allora innanzitutto cercare di chiarire quale fosse in quegli anni la sua posizione all'interno del clan sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Questi, in realtà, avevano sempre sostenuto che nel periodo in cui si collocano gli omicidi di cui si discute in questa sede la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era subordinata a quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la decisione di uccidere il Ruocco era stata presa dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito il potere in seno al clan al padre Raffaele ed al [OSCURATO:PERSONA], mentre gli Abbinante erano subordinati a [OSCURATO:PERSONA] e solo in un momento di molto successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA] l'odierno ricorrente era salito ai vertici dell'associazione. Difatti, gli appartenenti al gruppo familiare dei Prestieri avevano ritenuto che gli Abbinante avessero collaborato in qualche modo alla strage di Monterosa in cui [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ucciso e tale sospetto si fondava sull'assenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo della strage, in quanto allontanatosi per andare a comprare il mangime per gli uccellini, e sull'inceppamento del mitra di uno degli aggressori proprio nel momento in cui questo si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA] per colpirlo. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che il sospetto che gli Abbinante avessero collaborato alla strage di Monterosa si era alimentato quando, iniziata la collaborazione del Ruocco, era stato arrestato il [OSCURATO:PERSONA], ma non gli Abbinante, la cui ascesa nel clan, secondo i collaboratori di giustizia, era sempre stata ostacolata dal [OSCURATO:PERSONA]. Da allora vi era stata una guerra fredda protrattasi sino al 1997, quando, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], era maturata nel [OSCURATO:PERSONA] la volontà di sopprimere i tre Abbinante dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso il contenuto di una conversazione intercettata da cui emergeva la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver deciso di collaborare con la giustizia dopo avere appreso dai giornali che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva rivelato che gli Abbinante erano intenzionati ad eliminare fisicamente l'intera famiglia Prestieri. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere ucciso parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Non può, quindi, sostenersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei componenti del vertice del clan [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che gli Abbinante erano coinvolti nella strage di Monterosa e tale circostanza era stata confermata dai nipoti Pica e Prestieri per averla appresa da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, in tutti i casi in cui il collaborante aveva reso dichiarazioni de relato era necessario valutare non solo la sua attendibilità, ma anche la attendibilità della fonte di riferimento e anche valutare se il collaborante avesse correttamente inteso quanto gli era stato riferito. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere appreso alcuni fatti dal padre, che invece ha negato di avere riferito al figlio fatti inerenti alla faida di Mugnano. L'astio di [OSCURATO:PERSONA] verso i suoi nemici emerge pure dalla circostanza che egli aveva comunicato ai suoi familiari la sua intenzione di collaborare e li aveva invitati a seguirlo su detta strada, ma al contempo li aveva esortati a far precedere alla loro collaborazione la eliminazione dei loro avversari. Era ben possibile che le dichiarazioni accusatorie del gruppo dei Prestieri fossero false e finalizzate esclusivamente a realizzare propositi vendicativi ai danni degli Abbinante. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello aveva liquidato come meri pettegolezzi, successivamente fugati, le ipotesi che indicavano negli Abbinante i soggetti che avevano dato la «battuta» in occasione della strage di Monterosa. Anche il giudice del rinvio aveva liquidato in poche battute la questione inerente allo scontro tra i [OSCURATO:PERSONA] ed il Prestieri, da una parte, e gli Abbinante, dall'altra, mentre in realtà tale circostanza era decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce di quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di quest'ultimo non erano affatto lineari, ma contraddittorie, e valutate assieme alle dichiarazioni di altri collaboranti consentivano di affermare che [OSCURATO:PERSONA] non era il mandante dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno dell'uccisione della madre di quest'ultimo. Difatti, il Pariante non ha riferito di un incontro specifico nel quale venne presa la decisione di uccidere il Ruocco, che viene attribuita a «tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA]»; quando poi il Pubblico ministero ha chiesto al collaborante come fosse composto tale gruppo, egli vi ha inserito anche [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'agguato doveva essere attuato inducendo il Ruocco a presentarsi ad un appuntamento che egli avrebbe dovuto concordare con [OSCURATO:PERSONA], ma poi tale appuntamento non era stato concordato ed il Ruocco si era presentato di sua autonoma iniziativa presso il bar frequentato dagli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] che, colti di sorpresa, avevano subito dovuto attuare il piano elaborato per eliminarlo. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato perché voleva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], che però non era presente sul posto. Quindi, le dichiarazioni del Pariante sono generiche in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere il Ruocco e il collaborante neppure asserisce una sua partecipazione alla fase esecutiva del delitto. Peraltro, risulta pure che l'Abbinante era amico del Ruocco e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di contattare il Ruocco per un incontro chiarificatore, non quello di farlo cadere in una trappola. La sentenza impugnata in questa sede, sostiene il ricorrente, non si confronta con tali circostanze fattuali e risulta illogica e comunque non rispettosa dell'obbligo motivazionale. 13.1.2. Quanto al delitto di cui al capo D), il ricorrente sostiene che anche la sentenza del Giudice del rinvio sarebbe affetta dalle medesime contraddizioni e illogicità che inficiavano la motivazione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio aveva valorizzato, quale elemento di riscontro della ricostruzione accusatoria, il passaggio in giudicato, in data 11 novembre 2013, della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio della Ronga, ma tale elemento era già noto nel momento in cui la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello; la Corte di cassazione aveva, invece, ritenuto di non poter attribuire rilevanza a tale circostanza che poteva trovare giustificazione nelle cause più disparate e non solo nell'esattezza della ricostruzione del fatto accertato nella sentenza passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha asserito che il Migliaccio era inattendibile fondando tale giudizio su elementi segnalati dalla sentenza di primo grado e non ribaditi da quella di secondo grado. In particolare, il Giudice del rinvio ha evidenziato che le dichiarazioni del Migliaccio sono entrate nel processo solo perché riferite dal Ruocco; difatti il Migliaccio era deceduto ancor prima che il processo di primo grado avesse inizio. Inoltre, la sentenza di primo grado era pervenuta ad un giudizio di inattendibilità osservando che per il delitto inizialmente contestato al capo B), l'omicidio della cognata del Ruocco, [OSCURATO:PERSONA], il Migliaccio aveva reso dichiarazioni al Pubblico ministero e anche nel corso del processo separatamente instauratosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per quell'omicidio; il Maione era stato assolto perché il Migliaccio aveva integralmente ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, anche quelle con le quali aveva individuato fotograficamente il Maione come il soggetto biondo che aveva sparato, ed era stato quindi ritenuto inattendibile già in quel processo e conseguentemente, per detto reato, era stato giudicato inattendibile anche dalla Corte di assise che aveva giudicato in primo grado nel presente processo. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del rinvio, la Corte di cassazione aveva valutato attentamente sia la sentenza di primo grado, che quella di secondo grado, e doveva ritenersi che avesse tenuto conto della vicenda relativa all'omicidio Moxedano, per la quale il Migliaccio aveva ritrattato le accuse. Inoltre, il Giudice del rinvio non ha considerato che egli aveva riferito al Ruocco di avere riconosciuto solo il Pirozzi ed il Pezzurro perché residenti a Mugnano, e non gli altri due a volto scoperto perché della zona di Secondigliano, ma era ben possibile che questi fossero proprio i due imputati che avevano reso confessione. Le confessioni degli imputati non inficiavano le dichiarazioni del Migliaccio, ma le confermavano. Inoltre il Pariante aveva affermato che il Pezzurro ed il Pirozzi erano soggetti inizialmente vicini al Ruocco, perché di Mugnano, ma poi si erano avvicinati a [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia essi non avevano collaborato all'omicidio della Ronga, in quanto il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito un contributo all'esecuzione del delitto consentendo di localizzare la donna da colpire, anche effettuando un sopralluogo notturno laddove l'omicidio sarebbe stato poi commesso. In realtà, poiché il Pirozzi ed il Pezzurro erano vicini a [OSCURATO:PERSONA], era ben possibile che quest'ultimo si fosse avvalso di loro per fornire supporto ad un'azione omicidiaria che doveva essere commessa nel suo territorio. In ogni caso, sebbene dalle dichiarazioni del Pariante emerga che l'omicidio deve essere attribuito al clan [OSCURATO:PERSONA], ciò non vale a far automaticamente ricadere su [OSCURATO:PERSONA] la decisione della sua esecuzione, atteso che, sulla base delle dichiarazioni del Pariante, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso autonomamente che la Ronga dovesse essere uccisa e un suo intervento giammai avrebbe potuto far cambiare idea al [OSCURATO:PERSONA] e pertanto egli era rimasto in silenzio, limitandosi a non opporsi a tale decisione e ad asserire che egli avrebbe combattuto il Ruocco dedicandosi all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva partecipato all'esecuzione dell'omicidio della Ronga. Né può aderirsi alla ricostruzione suggerita dal Pariante secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], imbarazzato per il fallito attentato al Ruocco, avrebbe con il suo silenzio assentito all'esecuzione del delitto ai danni della Ronga, poiché trattasi di un giudizio espresso dal Pariante che non trova conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboranti che asseriscono che [OSCURATO:PERSONA] era amico del Ruocco ed aveva tradito il clan [OSCURATO:PERSONA]. Il racconto del Pariante non è corroborato da riscontri individualizzanti. Né a tal fine soccorrono le dichiarazioni degli altri collaboranti che presentano discrasie e contraddizioni. 13.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la motivazione è apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Era stata chiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che rimanevano molti punti oscuri nella decisione e che l'imputato aveva assunto un ruolo estremamente marginale, limitandosi a subire la decisione di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, all'epoca del delitto, egli era sostanzialmente incensurato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha, invece, del tutto omesso di motivare il diniego. 14. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 14.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della rinnovazione dell'istruttoria al fine di disporre perizia onde accertare in che data fossero stati eseguiti i lavori di ristrutturazione del bagno dell'abitazione dell'imputato. Nel corso dell'intero giudizio era stato chiesto l'espletamento di detta perizia onde dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva asserito di essersi recato più volte presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fornendone un'accurata descrizione, e di avere con estrema facilità proceduto allo smontaggio della parte inferiore del sifone del lavandino del bagno rinvenendo un frammento, grande quanto un molare, della scatola cranica di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà la descrizione da lui fornita dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era fortemente contrastante con l'effettivo stato dei luoghi. Inoltre, l'operazione descritta da [OSCURATO:PERSONA] era estremamente difficile e complicata perché il lavandino poggiava su una colonna in ceramica che poggiava sul pavimento ed era pressocché attaccata al muro al quale era fissato il lavandino cosicché non era possibile smontare il sifone senza avere prima asportato la colonna in ceramica e quest'ultima operazione rendeva necessario svitare alcune viti, alzare il lavandino e poi estrarre la colonna. Ne derivava che l'operazione descritta dal collaborante e la intera vicenda da lui riferita erano frutto di pura invenzione. Per dimostrare tale assunto — ed in particolare che negli anni successivi alla vicenda narrata dal collaborante l'appartamento ed il bagno non avevano subito modifiche — era stato esaminato il consulente tecnico dell'imputato ed era stata depositata la sua relazione tecnica; inoltre erano state acquisite numerose fotografie scattate all'interno dell'abitazione per ricordare ricorrenze e festeggiamenti. La difesa aveva pure conferito incarico ad un secondo consulente tecnico, il chimico dott. [OSCURATO:PERSONA], che, nel 2011, analizzando la malta cementizia nella parete ove era posto il lavandino aveva potuto rilevare che essa risaliva ad almeno venti anni prima, ossia ad un'epoca antecedente al 1993, in cui si colloca la vicenda riferita dal collaborante. La Corte di appello aveva rifiutato di disporre perizia e di esaminare il dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo superflui tali accertamenti, ma tale rifiuto era stato censurato da questa Corte di cassazione che aveva ritenuto la motivazione fornita sul punto illogica ed incoerente, in quanto il racconto del collaborante, oltre che macabro, appariva inverosimile ed ai limiti della fantasia, anche in un contesto di degrado criminale come quello in esame, mentre l'accertamento richiesto poteva risultare decisivo ai fini del giudizio in ordine all'attendibilità del collaborante. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha invece ribadito il diniego reiterando la motivazione già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassazione, in violazione del precetto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.. Ha, infatti, ritenuto verosimile il racconto del collaborante tenuto conto del contesto criminale in cui la vicenda si colloca, richiamando due episodi che confermerebbero il clima macabro del contesto, ossia le risate di coloro che sentivano [OSCURATO:PERSONA] urlare mentre era chiuso nel bagagliaio di un'autovettura che essi avevano incendiato e la frase rivolta da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] per esprimergli il suo proposito di vendetta, ossia la promessa di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di portargli un pezzetto di carne della vittima. Tali particolari, tuttavia, evidenzia il ricorrente, sono rimasti assolutamente non riscontrati e sono stati riferiti il primo dal solo [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo dal solo [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, non sono decisivi, mentre la decisività della vicenda riferita da [OSCURATO:PERSONA] e relativa allo smontaggio del sifone è stata riconosciuta anche da questa Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio. Inoltre, il Giudice del rinvio ha affermato che gli elementi di prova raccolti attraverso gli accertamenti tecnici espletati non dimostrano l'inattendibilità del collaborante, giungendo essi a risultati solo approssimativi, in tal modo reiterando la motivazione del provvedimento già annullato e dimenticando che il consulente tecnico della difesa era arrivato ai suoi risultati sulla base di una «ottima» approssimazione e quindi attribuendo ai suoi risultati una ragionevole certezza. Neppure potrebbe attribuirsi valore all'imprevedibilità dell'esito di un'eventuale perizia, trattandosi di prognosi di natura tecnica e specialistica che esula dalle competenze specifiche della Corte di appello. Infine, quest'ultima, onde rigettare l'istanza, è giunta perfino ad ipotizzare che il Prestieri, per smontare il sifone, abbia allentato le viti e proceduto all'operazione descritta dal consulente tecnico della difesa, ma si tratta di pure congetture, atteso che di tali operazioni il collaborante non fa alcuna menzione. La Corte ipotizza anche che la distanza tra la colonna e la parete renda accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna, ma una simile conclusione è contraddetta dalle fotografie allegate alla relazione del consulente tecnico. 14.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla valutazione delle fonti alle quali i predetti si sono riferiti, ed in relazione alla credibilità ed attendibilità intrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto della mancanza dell'attività di verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti, con conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per effetto del non adeguamento alle indicazioni provenienti dalla precedente sentenza di annullamento e dell'assenza di motivazione in ordine all'inattendibilità delle prove contrarie a quelle sulle quali si fonda l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. 14.2.1. Tutti i collaboranti, eccetto [OSCURATO:PERSONA], si riferivano per la conoscenza dei fatti ad altre persone. 14.2.2. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aggiunge a quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso che il suo racconto è generico e contraddittorio nella descrizione dei suoi spostamenti avvenuti subito dopo la sua scarcerazione e prima di recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA], tanto che non ha saputo indicare chi lo abbia accompagnato nel corso di tali spostamenti e nel corso del processo, esaminato in relazione ad altro omicidio, egli ha asserito che dopo essere andato a casa dei suoi familiari vi era rimasto sino alla notte. Tali imprecisioni erano state giudicate irrilevanti dal Giudice del rinvio che le aveva giustificate in considerazione del tempo trascorso e dell'elevato numero dei delitti in ordine ai quali egli aveva riferito. Eppure, [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente indicato come un circolo ricreativo la barberia ove era stato commesso il delitto ed aveva asserito che esso era chiuso da un grande portone metallico, mentre si trattava di un portoncino in legno; aveva anche errato nel descrivere l'abitazione del ricorrente e la sua distribuzione interna; tutte le imprecisioni erano state sempre addebitate al tempo trascorso. In sostanza non vi era alcun ricordo che non fosse impreciso o errato. Né poteva attribuirsi rilievo all'arresto di Petrozzi e del Cifariello, poiché tale riscontro non era individualizzante ed anche esso si era verificato quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto e pertanto era stato da lui appreso da terzi. 14.2.3. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riferire circostanze apprese da terzi, aggiunge un particolare di cui ha avuto diretta cognizione che, però, contrasta con le dichiarazioni degli altri collaboranti. In particolare, ha affermato di avere visto, il 2 novembre 2011, sfrecciare ad alta velocità una moto condotta da [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA]; i due stavano quasi per investire il cugino [OSCURATO:PERSONA]; nel 2001 egli aveva poi chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se quel giorno essi stessero recandosi a commettere un omicidio ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che essi stavano andando ad uccidere il Capuozzo. Era stata allora depositata una memoria per evidenziare che tali dichiarazioni non riscontravano quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] il conducente della moto; uno dei due collaboranti doveva essere ritenuto inattendibile. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito del rischio di essere investito dalla moto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, onde aggirare l'inconciliabilità delle dichiarazioni dei due collaboranti, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva precisato l'orario in cui aveva visto la moto con a bordo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conclusione che i due stessero recandosi a commettere un omicidio era il risultato di una deduzione logica operata dal collaboratore di giustizia e la frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] era solo una battuta e non consentiva di affermare che l'omicidio fosse effettivamente stato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, la motivazione si fonda su mere congetture in contrasto con le chiare parole del collaborante. Né poteva svalutarsi tale parte delle dichiarazioni senza screditare la veridicità delle sue complessive propalazioni. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere appreso anche dal [OSCURATO:PERSONA] che al delitto avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 14.2.4. Apparente era pure la motivazione addotta a sostegno dell'attendibilità dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione non risulta rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento che aveva chiesto un approfondimento motivazionale sulla attendibilità delle loro fonti informative dirette. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] si afferma che egli può avere appreso del delitto da [OSCURATO:PERSONA], che non è uno dei suoi esecutori; inoltre, non si fornisce alcuna giustificazione all'incostanza delle sue dichiarazioni, rettificate solo nel corso del suo esame dibattimentale, quando aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] la sua fonte, in precedenza indicata genericamente nei suoi zii. Né egli era stato in grado di precisare come [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a conoscenza del fatto. In ogni caso il suo racconto è estremamente generico ed il suo contributo all'accertamento dei fatti è minimo. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono incostanti e mentre nel corso delle indagini aveva riferito circostanze relative al delitto da lui apprese per sentito dire, nel corso del dibattimento ha precisato di avere appreso notizie da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, mentre inizialmente aveva indicato quale conducente della moto [OSCURATO:PERSONA], nel prosieguo aveva asserito di essersi sbagliato, indicando al suo posto [OSCURATO:PERSONA]; egli ha fornito un'inverosimile giustificazione della sua correzione, asserendo di avere confuso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] con quello della Ronga, in cui effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] era uno dei conducenti delle motociclette, ma la correzione è arrivata solo dopo due anni e dopo che egli aveva in fase di indagini ed in dibattimento costantemente affermato che il conducente della motocicletta era il [OSCURATO:PERSONA]. Non vi era stata alcuna confusione e la sua era una dolosa modifica delle sue precedenti dichiarazioni finalizzata ad allinearsi agli altri collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che lui e gli altri sodali del clan [OSCURATO:PERSONA] non si confidavano minimamente con [OSCURATO:PERSONA]. 14.2.5. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli aveva partecipato al processo e aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia solo pochi mesi prima della precedente decisione della Corte di cassazione; pertanto, conosceva in modo dettagliato gli atti del processo e le dichiarazioni di tutti gli altri collaboranti e poteva, quindi, adattare a queste le sue propalazioni. Egli, in seguito a detta decisione, è stato condannato definitivamente all'ergastolo per il duplice tentato omicidio di cui al capo A) e per l'omicidio di cui al capo E), mentre è ancora imputato per il delitto di cui al capo D). Egli aveva reso dichiarazioni volte ad escludere la sua responsabilità per il delitto di cui al capo D) e ad autoaccusarsi soprattutto per il delitto di cui al capo F), dal quale era stato assolto. Occorreva quindi particolare prudenza nel valutare la attendibilità delle sue dichiarazioni, mentre il Giudice del rinvio non si è attenuto a tale criterio, giustificando in modo sistematico le opacità del suo racconto con il tempo trascorso dai fatti e l'elevato numero dei fatti delittuosi da lui riferiti. Le sue dichiarazioni non potevano ritenersi autonome ed indipendenti da quelle degli altri collaboranti, dovendo trovare applicazione i principi già affermati da questa Corte di cassazione in casi analoghi, secondo i quali, in tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, le dichiarazioni sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado richiedono una valutazione particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale (Sez. 1, n. 43856 del 01/10/2013, Mezzero, Rv. 258123) e «la valutazione congiunta delle dichiarazioni di accusa risulta significativa — a fini di dimostrazione del fatto — lì dove ricorrano: - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.» (Sez. 1, n. 46432 del 13/11/2019, Magrì, non massimata). Nel caso di specie, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza non solo delle dichiarazioni degli altri collaboranti, ma pure delle motivazioni delle prime due sentenze di merito e di quella della Corte di cassazione. Ciononostante, il Giudice del rinvio, sebbene sollecitato, non aveva approfondito tale aspetto e nella motivazione della sua sentenza mancava una reale, specifica ed approfondita valutazione della credibilità del collaborante che veniva data per scontata o dibattuta solo per giustificare contraddizioni o opacità del suo racconto.Il racconto del Pariante in ordine all'arresto del Petrozzi e del Cifariello, sorpresi dai carabinieri a bordo di un'automobile rubata e in possesso di armi mentre erano appostati nei pressi dell'abitazione del Capuozzo in attesa del suo ritorno per ucciderlo, risulta in contrasto con il verbale di arresto, in cui si attesta che i due, alla vista dei carabinieri, erano fuggiti a piedi — e non erano stati arrestati mentre erano a bordo dell'automobile — e solo uno di essi era stato visto gettare una pistola. La sentenza impugnata in questa sede, segnala il ricorrente, ammette che il racconto del Pariante non è veritiero, ma sostiene che si tratta solo di un alone di dubbio che, riguardando un episodio pregresso, del tutto indipendente dalle fasi di organizzazione e perpetrazione dell'omicidio, non impedirebbe il frazionamento delle sue dichiarazioni, pienamente utilizzabili nel resto. Tale conclusione risulta illogica e contraddittoria, specie se confrontata con le opposte considerazioni in ordine alle valutazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a quest'ultimo, il verbale di arresto del Petrozzi e del Cifariello è considerato un significativo riscontro esterno quanto all'episodio da lui riferito quale antefatto dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente al Pariante, [OSCURATO:PERSONA] non aveva, però, inserito [OSCURATO:PERSONA] tra coloro che, armati, avevano atteso il ritorno a casa di [OSCURATO:PERSONA] per ucciderlo. Quanto al frazionamento della chiamata di correo, il ricorrente sostiene che non sono stati applicati i principi affermati in proposito da questa Corte di cassazione secondo cui l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto del propalante, specie ove si tratti di una chiamata in correità, non implica (ex se) un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione da un lato che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e dall'altro che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 1, n. 18018 del 27/04/2017, dep. 2018, Spagnolo, non massimata) ed inoltre, in tema di valutazione della chiamata in reità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice di regola è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante e, laddove sia accertata la falsità di parte del narrato del chiamante in reità, la valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni sarà ancora possibile solo laddove le false propalazioni riguardino altro soggetto oppure altro reato, sempre che esista una provata ragione specifica che abbia indotto il dichiarante a mentire; in questa ultima ipotesi l'onere motivazionale del giudice sarà rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante (Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, non nnassimata). Nel caso di specie la vicenda relativa all'arresto del Petrozzi e del Cifariello era strettamente legata all'omicidio del Capuozzo, costituendo essa un primo tentativo di dare attuazione al proposito di uccidere il predetto. Il racconto del Pariante era inattendibile perché contraddetto non solo dal verbale di arresto, ma pure dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel raccontare l'episodio, aveva riferito solo della presenza del Petrozzi e del Cifariello, senza menzionare il Pariante o altri partecipanti all'appostamento; inoltre, ha asserito che il compito di uccidere il Capuozzo venne affidato ad [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il fallimento dei due arrestati. [OSCURATO:PERSONA] ha asserito, per avervi direttamente assistito, che l'incarico di appostarsi per attendere il ritorno del Capuozzo venne affidato al Martusciello ed al Petrozzi da [OSCURATO:PERSONA] e che i due vennero arrestati perché trovati in possesso delle armi; non fa menzione della autovettura rubata o di [OSCURATO:PERSONA] nte. Inoltre, l'inattendibilità del Pariante emerge anche dall'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente partecipato alle intense ricerche del Capuozzo sul territorio, durate quasi un anno, per sopprimerlo, sebbene l'Abbinante fosse latitante; il Giudice del rinvio, per superare tale incongruenza, ha affermato che il Pariante ha asserito che non tutti insieme ed ovunque e a tutte le ore del giorno essi ricercavano il Capuozzo, in contrasto con quanto esplicitamente affermato dal collaborante che ad esplicita domanda ha sostenuto che tutti insieme, compreso l'Abbinante, avevano cercato il Capuozzo. L'inattendibilità delle propalazioni del Pariante emerge anche dalla descrizione della fase esecutiva del delitto. Secondo il collaborante, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere visto il Capuozzo entrare nella barberia, si era recato immediatamente nel rione Monterosa e aveva trovato disponibili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano partiti a bordo di una moto seguendo il Castelluccio. Mentre nella versione riferita al Pubblico ministero nel suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia il Pariante aveva asserito di non essere stato nemmeno informato della localizzazione del Capuozzo e dell'avvenuto agguato fino a quando il Castelluccio gli aveva fornito un resoconto di quanto accaduto, nel corso del controesame egli ha affermato che si trovava nel rione Monterosa e da qui aveva seguito a bordo di un'automobile i due killers rimanendo ad una distanza di circa trenta metri dall'ingresso della barberia e poi sarebbe tornato a Monterosa dove aveva appreso i dettagli del delitto dal Castelluccio. La discrasia viene riconosciuta nella motivazione della sentenza emessa dal Giudice del rinvio, che però afferma trattarsi di una mera specificazione e ampliamento di quanto riferito nel primo interrogatorio; sostiene il ricorrente che in realtà di tratta di una modificazione e non di un mero approfondimento. Quanto al movente, il Pariante aveva inizialmente attribuito l'uccisione del Capuozzo alla circostanza che egli aveva fatto «la filata» in occasione della strage di Monterosa, in quanto egli aveva assistito al processo e sentito [OSCURATO:PERSONA] riferire la medesima circostanza. Successivamente al deposito della sentenza di annullamento con rinvio, in cui si evidenziava una contraddittorietà della motivazione in ordine al movente, perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastavano con quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato nel fratello Giuseppe l'autore della «soffiata» in occasione della strage di Monterosa, il Parlante aveva riferito al Pubblico ministero che l'omicidio del Capuozzo trovava giustificazione in altre ragioni, ossia l'essere egli un finanziatore del Ruocco. Successivamente, nel corso del dibattimento, il collaborante aveva ammesso che l'omicidio del Capuozzo trovava causa nella circostanza che egli poteva avere fatto «la filata». [OSCURATO:PERSONA] del rinvio afferma, invece, scavalcando l'ammissione del collaborante, che le varie causali da lui riferite non sono tra loro incompatibili. Le modifiche intervenute nelle versioni di volta in volta fornite dal Pariante dimostrano il suo intento di orientare le sue dichiarazioni in modo da farle combaciare con quelle degli altri collaboranti che hanno ricevuto credito dall'autorità giudiziaria e, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, il Pariante doveva essere ritenuto non credibile con conseguente impossibilità di un'utilizzazione frazionata delle sue dichiarazioni. Peraltro, le dichiarazioni del Pariante contrastavano con quelle di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Capuozzo era stato avvistato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva avvisato telefonicamente coloro che poi si erano occupati di ucciderlo. Per aggirare tale contrasto, il Giudice del rinvio arriva a sostenere che è irrilevente l'identità di colui che aveva segnalato che il Capuozzo era entrato nella barberia consentendo agli altri di sopprimerlo. 15. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui al capo D), a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo nel quale vengono articolate più censure. 15.1. Il ricorrente evidenzia che mentre la motivazione della sentenza di appello, per le sue contraddizioni ed illogicità, è stata ritenuta da questa Corte di cassazione inidonea a far ritenere che la penale responsabilità dell'imputato sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, il Giudice del rinvio afferma che si sarebbero aggiunti nuovi elementi costituiti dal passaggio in giudicato della condanna del [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni rese dal nuovo collaborante [OSCURATO:PERSONA] e dalla rinunzia, da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai motivi di ricorso relativi all'affermazione della loro penale responsabilità. 15.2. Sostiene che il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] è illogico, atteso che esso era già noto alla Corte di cassazione quando questa aveva pronunciato la sentenza di annullamento con rinvio, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la sentenza di secondo grado. 15.3. Quanto alle dichiarazioni accusatorie del Pariante, il Giudice del rinvio ha affermato illogicamente che egli, ammettendo la sua partecipazione ai delitti, aveva assunto le sue penali responsabilità, sebbene fosse stato già condannato all'ergastolo con sentenza ormai definitiva per taluni dei delitti di omicidio a lui ascritti in questo processo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha asserito che la sua attendibilità andava valutata con particolare prudenza, ma poi non si è attenuto a detto criterio, giustificando le numerose imprecisioni con il cattivo ricordo dovuto al lungo periodo di tempo trascorso dai fatti e dall'elevato numero dei reati in ordine ai quali egli aveva riferito. Inoltre, già la sentenza di annullamento aveva censurato l'argomento, utilizzato per giustificare le incoerenze e contraddizioni interne relative agli altri collaboranti, della «verosimile ascrivibilità ad una imprecisione di ricordi dovuta alla risalenza temporale delle informazioni ricevute», cosicché risulta violato l'art. 627 cod. proc. pen.. La motivazione dell'attendibilità soggettiva del Pariante è, quindi, censura bile. Le dichiarazioni del Pariante non sono attendibili anche sotto il profilo oggettivo, non avendo egli partecipato alla fase esecutiva. Le sue dichiarazioni risultano generiche, non avendo neppure chiarito quale fosse stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del delitto. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito indicazioni diverse circa il momento in cui aveva appreso dell'esecuzione del delitto ed è smentito laddove sostiene che i killers fossero due, poiché non è provato che i colpi esplosi provenissero da due soggetti diversi e risulta che i colpi provenissero da una sola pistola. Neppure era stata accolta la richiesta della difesa di sentire ex art. 195 cod. / ./"..>"7 proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], ossia colui al quale il collaborante si era riferito per la conoscenza dei fatti. I precedenti di legittimità invocati nella sentenza del Giudice del rinvio non sono decisivi e le dichiarazioni del Pariante sono inutilizzabili a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ciononostante, il Giudice del rinvio ha apoditticamente affermato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono attendibili e sono idonee a riscontrare in relazione a tutti gli imputati le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, il Giudice del rinvio ha ritenuto dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto sol perché affermata de relato da più collaboratori di giustizia che si sono limitati ad asserire che egli faceva parte del commando, senza specificare quale sia stata la sua condotta, non rispettando i più stringenti criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza Aquilina e violando l'art. 627 cod. proc. pen.. Illogica è la motivazione laddove cerca di superare i contrasti tra le dichiarazioni dei vari collaboranti. [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni incostanti sull'identità del conducente di una delle motociclette, mentre le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] divergono in ordine all'identità di colui che ha provocato la scottatura sul collo dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo contrasto viene considerato sanato in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era detto incerto sul se il soggetto autore della scottatura fosse [OSCURATO:PERSONA], ma tale incertezza, anziché giocare a favore del ricorrente, era stata illogicamente utilizzata a suo danno. Eppure, entrambi i collaboranti asserivano che la loro fonte era il [OSCURATO:PERSONA]. Neppure la sentenza impugnata in questa sede si confronta con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale coloro che avevano sparato erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, e con quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno si motiva in ordine alla divergenza tra i tratti somatici del ricorrente con quelli riferiti dal teste oculare Migliaccio. 15.4. Quante alla rinuncia ai motivi di ricorso da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da essa non poteva ricavarsi alcun elemento di prova a sostegno dell'accusa a carico del ricorrente, atteso che essa poteva dipendere da ragioni meramente utilitaristiche ed in particolare dall'esigenza di evitare la condanna all'ergastolo 15.5. La Corte di cassazione, nella precedente sentenza di annullamento, aveva censurato come illogica la scelta di dare preferenza alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle del Migliaccio in ordine all'individuazione dei componenti del commando e il Giudice del rinvio ha ritenuto semplicisticamente di poter superare i rilievi formulati dalla Corte di cassazione facendo riferimento ai nuovi elementi di prova sopravvenuti e tra questi soprattutto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà deve ritenersi inattendibile per quanto già detto. Non rileva che le dichiarazioni rese dal Migliaccio, testimone oculare del delitto, siano state introdotte nel processo attraverso le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], poiché tale circostanza era già nota nel momento in cui vene emessa la precedente sentenza di annullamento e comunque l'attendibilità del Ruocco non è stata messa in discussione dalla sentenza impugnata in questa sede. Quanto alla circostanza che il Migliaccio fosse stato ritenuto inattendibile in relazione all'omicidio Moxedano, essa era irrilevante alla luce del principio della frazionabilità della chiamata che doveva valere non solo per un collaborante come il Pariante, ma anche per i testimoni. Irrilevante era poi la circostanza relativa alla irrevocabilità della condanna del [OSCURATO:PERSONA] come mandante, atteso che la sussistenza di tale qualità in capo allo stesso era compatibile anche con il conferimento del mandato a soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è apodittica laddove esclude che il Pezzurro ed il Pirozzi fossero collegati al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che essi erano personaggi di secondo piano, cosicché sarebbe inverosimile il mandato del [OSCURATO:PERSONA] agli stessi. La motivazione è illogica laddove ritiene di non dover prestare credito alle dichiarazioni del Migliaccio sol perché contraddette da quelle del Pariante, che non ha partecipato al delitto e nemmeno al conferimento dell'incarico agli esecutori e ha reso dichiarazioni de relato che sono inutilizzabili ove non riscontrate e che non possono prevalere su quelle del disinteressato teste oculare Migliaccio, sebbene queste abbiano fatto ingresso nel processo attraverso il collaborante Ruocco, della cui attendibilità non può dubitarsi. Sostiene, invece, il ricorrente che poiché il gruppo del [OSCURATO:PERSONA] era alleato dei clan [OSCURATO:PERSONA], era ben possibile che esponenti del gruppo del [OSCURATO:PERSONA] fossero stati incaricati dell'esecuzione del delitto. Quindi la difesa ritiene irrilevante che il mandante dell'omicidio fosse [OSCURATO:PERSONA]. Permane, quindi, il ragionevole dubbio in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto che aveva già condotto all'annullamento della sentenza di appello. Peraltro, le dichiarazioni del Migliaccio trovano riscontro nella circostanza che proprio un fratello di [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso dal Ruocco; il Pirozzi aveva, quindi, interesse a vendicarsi uccidendo la madre del Ruocco. [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto che l'esecutore del delitto era biondo e con un naso grosso, caratteristiche che [OSCURATO:PERSONA] non possiede.Né le dichiarazioni del Migliaccio sono contraddette dalle ammissioni di responsabilità provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], ben potendo il Migliaccio avere sbagliato ad indicare solo uno dei soggetti da lui riconosciuti. In ogni caso nessuno ha visto [OSCURATO:PERSONA] partecipare all'esecuzione del delitto e l'unico teste oculare ha riferito di un soggetto biondo e con il naso grosso che non è l'Abbinante. Mancano, quindi, i riscontri individualizzanti. 16. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 16.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di cui al capo D). Egli non aveva rinunciato al motivo di gravame relativo all'aggravante e questa non poteva ritenersi sussistente in capo a lui, in quanto non emergeva il momento in cui egli aveva ricevuto da terzi l'incarico di commettere l'omicidio. 16.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, nonostante esso sia stato stabilito in misura inferiore per il [OSCURATO:PERSONA], anche lui concorrente nel reato. 17. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi. 17.1. Con il primo motivo si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della premeditazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si è limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. In realtà nessun collaborante afferma che il [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla fase preparatoria e neppure era trascorso un congruo lasso di tempo tra la decisione dell'omicidio e la sua esecuzione e comunque non risulta che la decisione di commettere il delitto fosse da tempo nota al [OSCURATO:PERSONA] così da consentire l'estensione allo stesso dell'aggravante. Peraltro egli, sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, era rimasto implicato esclusivamente in quell'omicidio, restando estraneo a tutti gli altri. 17.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante della premeditazione, pur avendo la difesa dedotto diversi elementi a sostegno della sua richiesta, come il suo reinserimento sociale e l'ottimo comportamento processuale, avendo ammesso l'addebito pur potendo confidare su un'assoluzione all'esito del giudizio di rinvio; inoltre egli non aveva più commesso delitti nonostante il lungo periodo di tempo trascorso. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ed in particolare degli artt. 81, primo comma, e 78 cod. pen. e degli artt. 624, 648, comma 1, e 650 cod. proc. pen.. Egli è stato condannato sia in primo che in secondo grado per i delitti di cui ai capi D) ed E) alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, ma il giudice di primo grado aveva omesso di indicare la pena relativa a ciascuno dei due delitti e nemmeno aveva indicato quale dei due fosse il più grave. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello solo in relazione al delitto di cui al capo D). L'ufficio esecuzione della competente Procura della Repubblica aveva emesso ordine di carcerazione parziale in relazione al solo delitto di cui al capo E) determinando la pena provvisoria in quella dell'ergastolo e tale determinazione era stata ritenuta corretta dal Giudice del rinvio. Evidenzia il ricorrente che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) hanno affermato, in tema di formazione progressiva del giudicato, che formatosi il giudicato sull'affermazione della penale responsabilità, poteva essere posta in esecuzione solo la pena minima inderogabile, che nel caso di specie è quella di anni ventiquattro di reclusione. La Procura della Repubblica aveva arbitrariamente individuato il reato più grave in quello di cui al capo E) ed aveva quantificato la pena in quella dell'ergastolo. In realtà, sostiene il ricorrente, la pena andava determinata da giudice della cognizione ed il giudicato progressivo non poteva trovare applicazione in mancanza di una pena certa da porre in esecuzione. Era, quindi, illegittima l'affermazione della legittimità dell'ordine di esecuzione. Al comma 1 dell'art. 665 cod. proc. pen. il legislatore ha inserito una clausola di riserva in base alla quale è possibile che un provvedimento irrevocabile possa essere non esecutivo e deve ritenersi la non esecutività laddove non sia stata determinata la misura minima della pena che il condannato deve comunque espiare. Nel caso di specie il Giudice del rinvio avrebbe anche potuto individuare il reato più grave e calcolare la pena in modo diverso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha invece erroneamente ritenuto di non poter rideterminare la pena complessiva non potendo incidere sul giudicato ormai fissatosi in relazione al delitto di cui al capo E). Inoltre, il Giudice del rinvio aveva errato anche nel determinare il reato più grave nel delitto di cui al capo E) sulla base delle modalità del fatto, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) che faceva riferimento alla pena edittale. In caso di pari gravità, occorreva fare riferimento alla data di commissione del reato, cosicché il reato più grave andava individuato in quello di cui al capo D) e sulla pena fissata per questo reato andava applicato l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo E) e la pena non poteva superare i trenta anni di reclusione. 19. Infine anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso. 19.1. Con il primo motivo si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessivo trattamento sanzionatorio, sostenendo che non si è tenuto conto del dissenso manifestato dall'imputato in occasione della decisione di commettere l'omicidio Ronga, essendo l'unico ad avere trovato il coraggio di opporsi alla volontà del [OSCURATO:PERSONA], e degli altri elementi di fatto addotti a sostegno delle invocate attenuanti 19.2. Il secondo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA]. Anch'egli sostiene che, non essendo stata determinata la pena base, tale compito spettava al Giudice del rinvio che avrebbe dovuto individuare il reato più grave in quello di cui al capo D), da aumentare in continuazione per l'altro reato sino a determinare una pena detentiva complessiva temporanea. 20. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e si oppone alle richieste del Procuratore generale. 21. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso e si è opposto alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nella parte relativa al delitto di cui al capo A), inammissibile. La Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] principalmente sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione è sopraggiunta alla sentenza di secondo grado. Il giudice del rinvio ha evidenziato che questa Corte di cassazione non ha accolto le censure dei ricorrenti in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], tanto che sulla base delle sue dichiarazioni è stato possibile pervenire alla condanna definitiva degli altri partecipanti al delitto. La Corte di cassazione aveva, invece, ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero sufficientemente riscontrate in ordine alla partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che il delitto era stato deciso dal [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, dallo stesso collaborante, da suo fratello [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e le modalità di esecuzione dell'agguato erano state discusse a lungo poiché la vittima doveva essere attirata da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto dargli un appuntamento per discutere assieme e poi avrebbe dovuto essere fatto salire sull'auto di [OSCURATO:PERSONA], ma mentre [OSCURATO:PERSONA] asseriva che il Ruocco avrebbe dovuto essere ucciso nell'autovettura subito dopo essere salito a bordo, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale modalità eccessivamente rischiosa per [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto di allontanare il Ruocco con un pretesto per poi forare lo pneumatico della sua vettura, cosicché, al suo ritorno alla stessa, non avrebbe potuto allontanarsi e sarebbe stato facilmente soppresso dai killer che si sarebbero affiancati a lui. Era stata accolta la proposta di [OSCURATO:PERSONA] che, però, non aveva dato il risultato sperato, poiché il Ruocco, tornato alla sua automobile dopo essere sceso dalla vettura di [OSCURATO:PERSONA] ed accortosi della foratura, aveva intuito l'agguato ai suoi danni e si era immediatamente dato alla fuga. [OSCURATO:PERSONA] ha asserito che [OSCURATO:PERSONA], dopo che il Ruocco era stato condotto via da [OSCURATO:PERSONA] a bordo della sua automobile, era rimasto nei pressi del bar che costituiva l'abituale ritrovo degli aderenti al clan [OSCURATO:PERSONA], per monitorare quanto stava accadendo. Inoltre, asserisce che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato anche alla riunione del vertice del clan successiva al fallimento dell'agguato, in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso ai presenti il suo disappunto per quanto accaduto. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], afferma il Giudice del rinvio, costituiscono un «insuperabile riscontro» a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la decisione di sopprimere il Ruocco venne presa da lui stesso, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; sebbene il Pariante avesse partecipato alla decisione, non era stato presente in occasione dell'esecuzione dell'agguato. Aveva poi partecipato alla successiva riunione in cui il Di lauro si era lamentato con gli altri partecipanti al delitto del fallimento dell'agguato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tentato di giustificarsi e di scusarsi con il [OSCURATO:PERSONA], che aveva espresso il timore che il fallimento potesse scatenare una guerra con il Ruocco. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la decisione di uccidere il Ruocco era stata già presa prima che la vittima si presentasse al bar e che la comparsa del Ruocco in quel posto era avvenuta senza preavviso e su iniziativa del Ruocco, senza che [OSCURATO:PERSONA] gli avesse dato appuntamento. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che poiché [OSCURATO:PERSONA] si sentiva responsabile del fallimento dell'agguato ai danni del Ruocco, egli non si era opposto alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di colpire il Ruocco uccidendo la anziana madre di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha pure affermato che le dichiarazioni del Ruocco, pur non integrando una chiamata in reità, come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, fornivano comunque un riscontro logico in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere il Ruocco; quest'ultimo ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era il suo diretto ed esclusivo referente all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] con il quale poter discutere delle questioni pendenti con il clan stesso ed era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a introdurlo nel clan, cosicché era del tutto logico che la decisione e l'organizzazione dell'omicidio avvenisse con la partecipazione dell'odierno ricorrente. La Corte di assise di appello di Napoli ha anche adeguatamente illustrato le ragioni che l'hanno condotta a ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della Corte di appello non presenta carenze, contraddittorietà o manifeste illogicità e il motivo di ricorso appare generico e comunque volto a sollevare censure di merito. Le dichiarazioni del collaborante Pica non assumono rilievo decisivo, stando alla motivazione della sentenza qui impugnata, così come la stessa Corte di assise di appello (a pag. 27 della motivazione della sentenza qui impugnata) esclude che, in relazione a tale delitto, possa avere valore decisivo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno uno dei componenti di vertice del clan, atteso che anche laddove egli non avesse rivestito una posizione apicale la sua partecipazione alla decisione di sopprimere il Ruocco risulterebbe comunque provata dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia. La Corte di assise di appello di Napoli ha pure aggiunto, come si è già esposto, che anche laddove si ritenesse che [OSCURATO:PERSONA] non fosse uno dei componenti dell'organo di vertice del clan, la sua partecipazione sarebbe legata al suo stretto rapporto con il Ruocco, di cui aveva favorito l'inserimento nel clan [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente neppure si confronta con tale argomentazione.Laddove, poi, contesta l'attendibilità dei collaboranti, egli solleva censure di merito che sono inammissibili in questa sede di legittimità. 2. In relazione al capo D), possono essere trattati congiuntamente il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è inammissibile per manifesta infondatezza, e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è infondato. 2.1. Manifestamente infondato è il rilievo, formulato da entrambi i ricorrenti, relativo all'utilizzo, quale riscontro, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Non rileva che questa Corte di cassazione fosse a conoscenza, nel momento in cui ha emesso la sentenza rescindente, del passaggio in giudicato della condanna del [OSCURATO:PERSONA], poiché essa, non potendo effettuare valutazioni attinenti al merito del processo, neppure poteva utilizzare tale sentenza ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.. Essa doveva limitarsi a valutare se la motivazione della sentenza di secondo grado fosse contraddittoria o affetta da manifesta illogicità oppure se la decisione fosse il risultato di violazioni di legge, senza sovrapporre una propria valutazione di merito a quella della Corte di appello, che aveva deciso in un momento in cui la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ancora non era divenuta definitiva e che pertanto di certo non poteva utilizzare tale dato quale riscontro. 2.2. Quanto alla decisione di ritenere non credibili le dichiarazioni del Migliaccio e di ricondurre il movente dell'omicidio ad una ritorsione attuata dal clan [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla strage di Monterosa, ritenendo maggiormente credibile la versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata giustificazione, esente da contraddittorietà o manifeste illogicità. Essa ha osservato che il giudice del secondo grado, con la decisione poi annullata, aveva ritenuto inattendibile il Migliaccio solo sulla base della mera ipotesi che lo stesso avesse commesso un errore nel riconoscere i soggetti, diversi dagli odierni ricorrenti, da lui indicati quali esecutori materiali del delitto. Tale eventualità si fondava a sua volta sulla giovane età del Migliaccio all'epoca del delitto. Tale ragionamento era stato ritenuto illogico da questa Corte di cassazione con la sentenza rescindente, perché il Giudice di appello aveva ritenuto maggiormente credibili altri collaboranti che erano anch'essi molto giovani e le loro dichiarazioni, a differenza di quelle del Migliaccio che aveva asserito di avere assistito personalmente al delitto, neppure erano state confermate dalle fonti dirette. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, a differenza del Giudice di appello, ha invece innanzitutto ribadito gli argomenti già addotti dalla Corte di assise di Napoli per escludere l'attendibilità del Migliaccio.Ha osservato che il Migliaccio non è stato mai sentito in dibattimento, poiché le sue dichiarazioni sono entrate nel processo per il tramite del Ruocco, che lo aveva sentito dopo la esecuzione dell'omicidio di sua madre. [OSCURATO:PERSONA] era morto nel 1994, prima che egli potesse essere sentito dagli inquirenti. Ha poi evidenziato che i giudici del primo grado, per valutare la credibilità del Migliaccio, hanno pure preso in esame le dichiarazioni da lui rese come testimone nel processo relativo all'omicidio della cognata del Ruocco, [OSCURATO:PERSONA], a carico di [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto. In quel processo il Migliaccio aveva inizialmente individuato in fotografia il Maione quale partecipante al delitto, ma aveva poi ritrattato le sue dichiarazioni. In relazione a tale omicidio, il Migliaccio aveva indicato quale esecutore un soggetto biondo e poi aveva riconosciuto il Maione, ma era stato costretto a ritrattare il suo riconoscimento, atteso che i tratti somatici del Maione erano del tutto differenti dalla sua descrizione. Ha, quindi, osservato che la decisione del Ruocco di vendicarsi, per la morte di sua madre, nei confronti dei soggetti a lui indicati quali responsabili dal Migliaccio poteva trovare esclusiva giustificazione nelle erronee indicazioni che gli erano state fornite dal Migliaccio. Inoltre, il Giudice del rinvio ha evidenziato che la riconducibilità dell'omicidio della Ronga al clan [OSCURATO:PERSONA] e alla volontà degli associati a questo clan di vendicarsi per la strage di Monterosa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni confessorie degli altri ricorrenti, indicati dai collaboranti quali partecipanti all'omicidio. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che egli partecipò, assieme a lui, alla riunione in cui venne deciso l'omicidio della Ronga, madre del Ruocco e che [OSCURATO:PERSONA] non ostacolò in alcun modo tale decisione; del vertice del clan, il direttorio, secondo il collaborante facevano parte il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino a quando non venne ucciso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio precisa che l'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano ai vertici del clan, spettando ogni decisione al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], è contraddetto non solo dalle dichiarazioni del Pariante, ma pure da quelle degli altri collaboranti; inoltre, si osserva che al momento dell'omicidio della [OSCURATO:PERSONA] era già deceduto. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Pariante — che viene indicato dal Giudice del rinvio quale chiamante in correità, avendo ammesso di avere contribuito all'omicidio provvedendo a rintracciare e convocare alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] il Vitale, che sarebbe stato poi incaricato di organizzare ed eseguire il delitto — lo inserisce tra gli esecutori materiali del delitto.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha osservato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti e ha illustrato le ragioni per le quali le divergenze tra le dichiarazioni da essi fornite in relazione a taluni dettagli devono ritenersi superali e non decisive. 2.3. A fronte delle diffuse e specifiche ragioni poste dal Giudice del rinvio a base della sua decisione, [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del suo ricorso, ha sostenuto che la Corte di cassazione aveva già preso in considerazione la sentenza di primo grado, laddove aveva asserito l'inattendibilità del Migliaccio sulla base delle sue dichiarazioni relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e l'aveva ritenuta ininfluente. Deve, allora, ribadirsi in questa sede che la Corte di cassazione si è limitata a valutare la congruità della motivazione della sentenza di secondo grado, non potendo effettuare valutazioni di merito. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] torna a formulare ipotesi di ricostruzione del fatto diverse da quelle operate dal Giudice del rinvio e da lui indicate come più verosimili, indicando prove a loro sostegno. Sotto tale profilo, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Laddove, poi, il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso autonomamente che la Ronga dovesse essere uccisa e che [OSCURATO:PERSONA], rimanendo in silenzio, non avrebbe contribuito a tale decisione, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito all'esecuzione dello specifico delitto, mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della «doverosa» informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito (Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015, C., Rv. 263568). In particolare, la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato- fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241820; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327; Sez. 5, n. 18845 del 30/05/2002, dep. 2003, Aglieri, Rv. 226423). Pertanto, in applicazione del principio sopra esposto, deve concludersi che [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla riunione di coloro che erano stati convocati dal [OSCURATO:PERSONA] per deliberare in ordine all'omicidio della Ronga e non opponendosi alla decisione, ha contribuito alla decisione stessa e quindi ha partecipato all'omicidio stesso quale concorrente morale. Né può sostenersi che mancano i riscontri individualizzanti, atteso che anche altri collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] hanno indicato in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti dell'omicidio. In tal senso convergono, sulla base di quanto asserito dal Giudice del rinvio, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in ordine alle superabilità di talune divergenze tra le dichiarazioni tra i collaboranti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad elementi di dettaglio. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma la attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e anche le sue censure appaiono nel loro complesso infondate. Quanto al rilievo, operato dal Giudice del rinvio, secondo il quale il Pariante, con la sua collaborazione, ha ammesso la sua responsabilità in relazione a gravi reati per i quali non era stato ancora giudicato in via definitiva, esso appare corretto. E' ben vero che egli era stato condannato in via definitiva per alcuni dei delitti per i quali era imputato nel processo, ma egli aveva comunque interesse ad evitare la sua condanna per i reati ancora sub iudice e ciononostante ha fornito il suo contributo all'accertamento dei fatti, cosicché le argomentazioni svolte dal ricorrente non fanno apparire contraddittorio o illogico l'argomento utilizzato dal Giudice del rinvio. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che le sue dichiarazioni non sarebbero credibili perché generiche e perché egli non avrebbe nemmeno partecipato alla fase esecutiva o perché aveva affermato che i killers erano due, mentre era stato accertato che i colpi provenivano da una sola pistola, il ricorrente solleva censure di merito o comunque non si confronta con gli argomenti addotti dal Giudice del rinvio per superare tali rilievi, cosicché il motivo di ricorso risulta generico e comunque volto a sollecitare questa Corte di cassazione ad una rivalutazione del materiale istruttorio. In relazione al numero di coloro che avevano esploso i colpi di pistola, a titolo esemplificativo, il Giudice del rinvio chiarisce (a pag. 42 della motivazione della sentenza qui impugnata) che non è affatto dimostrato che i proiettili rinvenuti, tutti dello stesso calibro, provenissero tutti dalla stessa arma da fuoco e non da due armi caricate con proiettili dello stesso calibro; inoltre essendo intervenuti sul luogo dell'omicidio quattro persone a bordo di due motociclette, è verosimile che entrambi i passeggeri dei due motocicli avessero esploso i colpi all'indirizzo della vittima. In ogni caso, aggiunge la Corte di appello, era ben possibile che uno dei due passeggeri non avesse potuto esplodere colpi per motivi accidentali, come l'inceppamento dell'arma, e che tali motivi fossero rimasti sconosciuti a coloro dai quali il Pariante aveva appreso i dettagli del delitto. Parimenti, in relazione alle divergenze emerse tra alcuni dei collaboranti, il Giudice del rinvio ha adeguatamente motivato. Ha chiarito, a titolo esemplificativo, che il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'identità di colui che, subito dopo avere sparato, risalendo sulla motocicletta condotta dal [OSCURATO:PERSONA], aveva procurato a quest'ultimo un'ustione al collo, appoggiandovi la canna della pistola, era solo apparente in quanto [OSCURATO:PERSONA], pur ricordando il particolare, si era detto incerto sull'identità di colui che aveva impugnato la pistola; peraltro, la Corte di appello ha del tutto logicamente affermato che la composizione degli equipaggi non era un particolare rilevante quando, diversi anni dopo il delitto, coloro che avevano partecipato all'omicidio avevano riportato l'accaduto agli altri partecipanti all'associazione criminale, poi divenuti collaboratori di giustizia; l'imprecisione in ordine a tale dettaglio non aveva rilevanza nell'economia del racconto. Il ricorrente non si confronta con tali specifici argomenti, limitandosi a ribadire le censure già formulate ed alle quali il Giudice del rinvio ha fornito adeguata risposta, priva di contraddizioni o manifeste illogicità. Anche in relazione alla tesi alternativa, basata sulle dichiarazioni del Migliaccio, secondo la quale il delitto non era stato attuato dal clan [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali essa non è sostenibile, illustrando i motivi che sorreggono l'inattendibilità del Migliaccio. A tale proposito il ricorrente ha denunciato che la Corte di assise di appello di Napoli avrebbe utilizzato il criterio della attendibilità frazionata solo a suo svantaggio; in particolare, lo avrebbe utilizzato per affermare l'attendibilità dei vari collaboranti in relazione a taluni dei delitti anche laddove essi, secondo il ricorrente, si sarebbero rivelati inattendibili in relazione ad altri reati, mentre non avrebbe utilizzato il medesimo criterio in relazione al Migliaccio, atteso che l'inattendibilità delle sue dichiarazioni relative all'omicidio Moxedano sarebbe stata indebitamente estesa al delitto per il quale si procede in questa sede. Il rilievo è infondato. Deve segnalarsi che, sulla base di quanto evidenziato dalla Corte di assise di appello di Napoli, dal processo relativo all'omicidio Moxedano è emersa la inattendibilità del Migliaccio derivata dalla sua scarsa capacità di riconoscere i tratti somatici delle persone, cosicché del tutto logicamente il Giudice del rinvio ha esteso la sua inattendibilità anche alle dichiarazioni relative al reato per il quale si procede in questa sede, atteso che anche in relazione a questo le dichiarazioni del Migliaccio si sostanziano nella identificazione di soggetti che egli ha potuto vedere solo per pochi secondi. La sua scarsa capacità di procedere alla identificazione delle persone tramite i loro caratteri somatici rileva anche in questo processo al fine di valutare la sua attendibilità. Ne consegue che anche sotto tale profilo la motivazione non risulta illogica. Peraltro, la Corte di appello ha pure evidenziato, del tutto logicamente, che l'attendibilità del Pariante e l'inattendibilità del Migliaccio trovano conforto nella confessione degli altri imputati che erano stati indicati quali partecipanti al commando che aveva provveduto ad uccidere la Ronga. Nel resto il ricorrente si limita a prospettare ipotesi alternative di ricostruzione del fatto che sono meramente congetturali e che risultano smentite dall'attività istruttoria espletata, come ha correttamente osservato il Giudice del rinvio. Né rileva che non sia stato possibile accertare con assoluta certezza quale sia stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'omicidio, ossia se egli si trovasse sulla motocicletta condotta da uno dei compartecipi o sul motoveicolo condotto da altro imputato. Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177). Peraltro, anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non può sostenersi la mancanza di riscontri individualizzanti, atteso che diversi collaboranti affermano la sua partecipazione al delitto. E', infine, infondata anche l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Pariante per effetto della richiesta di sentire, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], al quale il Pariante aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti relativi all'omicidio della Ronga, atteso che non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giudicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori (Sez. 2, Sentenza n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Dell'Aquila, Rv. 263705; Sez. 5, Sentenza n. 32834 del 25/05/2011, Mazzarella, Rv. 250582). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 3.1. Il primo motivo è infondato, dovendosi escludere che il diniego della rinnovazione dell'istruttoria — ed in particolare di un accertamento peritale per accertare quale fosse lo stato del bagno dell'abitazione del ricorrente all'epoca in cui il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato la sua visita presso detta abitazione e lo smontaggio del sifone del lavandino con conseguente rinvenimento di un frammento della scatola cranica di [OSCURATO:PERSONA] detto «Rocchino» — sia stato giustificato dal Giudice del rinvio reiterando la medesima motivazione già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassazione. Deve, in primo luogo, osservarsi che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. Rv. 263864). Ne consegue che ben poteva il Giudice del rinvio ribadire la verosimiglianza del racconto del collaborante [OSCURATO:PERSONA] laddove egli ha riferito di avere proceduto allo smontaggio del sifone del lavandino dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi del frammento della scatola cranica del Rocchino.Peraltro, la Corte di assise di appello non si limita a ribadire tale verosimiglianza, ma, a differenza della sentenza di secondo grado, la argomenta facendo riferimento ad altri episodi macabri o raccapriccianti riferiti da altri collaboranti ed idonei ad evidenziare la mancanza di senso di umanità nei protagonisti di tali vicende. Il ricorrente, ben consapevole di ciò, sostiene che tali episodi, sebbene riferiti da altri collaboranti, sarebbero rimasti indimostrati perché non confermati da ulteriori riscontri. In realtà, i racconti di suddetti episodi non sono idonei di per se stessi a riscontrare il racconto del collaborante [OSCURATO:PERSONA], ma valgono a illustrare il contesto umano in cui operavano i soggetti implicati in tali vicende, tale da far apparire del tutto verosimile che il Prestieri, che aveva perso due fratelli nella strage di Monterosa, animato da spirito di vendetta, volesse impossessarsi di un trofeo costituito da un frammento di quel che rimaneva del corpo di uno dei soggetti sospettati di avere contribuito alla strage, come correttamente osservato dal Giudice del rinvio. Dopo tale premessa, il Giudice del rinvio ha ritenuto non necessario l'accertamento peritale osservando che il consulente [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito che era solo probabile che la messa in opera della parete del bagno cui era collegato il lavandino risalisse a circa venti anni prima e tali conclusioni erano, quindi, perfettamente compatibili con il racconto del collaborante. Inoltre, il Giudice del rinvio ha aggiunto che la questione relativa alla individuazione dell'epoca in cui il lavandino era stato installato nel bagno dell'Abbinante poteva avere rilevanza solo laddove fosse stato impossibile smontare il sifone, ma ciò era da escludere sulla base della stessa deposizione del consulente tecnico dell'imputato, architetto Santoro. Quest'ultimo aveva asserito che la colonna in ceramica era mobile e per spostarla era sufficiente allentare alcune viti; peraltro, segnala il Giudice del rinvio, la colonna non era attaccata alla parete del bagno, cosicché neppure erano necessarie manovre particolarmente difficoltose; lo stesso consulente tecnico dell'imputato, si evidenzia nella motivazione della sentenza qui impugnata, si era limitato ad affermare che egli avrebbe preferito non provvedere da solo allo smontaggio del sifone. Né, segnala la Corte di assise di appello di Napoli, sussiste un contrasto con quanto asserito dal Prestieri, che nel corso del suo esame non aveva escluso l'esistenza della colonna in ceramica, ma si era limitato ad affermare che per svitare il sifone con le mani non era necessario smontare il lavandino. Quanto alle inesattezze in ordine alla descrizione dell'abitazione dell'Abbinante, la Corte di assise di appello evidenzia che esse rigardano solo alcuni elementi di dettaglio e che esse ben possono trovare giustificazione in un errato ricordo dovuto al tempo ormai trascorso dalle vicende oggetto della sua narrazione.In sostanza, la Corte di assise di appello di Napoli pone a sostegno del rigetto dell'istanza istruttoria una motivazione del tutto diversa e che appare esente da quelle illogicità e contraddittorietà che avevano condotto al precedente annullamento. Laddove poi il ricorrente sostiene che l'affermazione del Giudice del rinvio secondo la quale la distanza tra la colonna e la parete del bagno renderebbe accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna sarebbe smentita dalle fotografie acquisite, egli in sostanza deduce il travisamento di dette fotografie. Il motivo di ricorso è tuttavia inammissibile, atteso che le suddette fotografie non sono state allegate al ricorso e nemmeno è stata indicata la loro posizione nel fascicolo processuale. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando il travisamento delle fotografie, ha omesso di adempiere all'onere sopra indicato, non avendo allegato al ricorso le fotografie o nemmeno indicato la loro posizione nel fascicolo. La condizione della specifica indicazione degli «altri atti del processo», con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta le conclusioni del Giudice del rinvio in ordine alla credibilità dei vari collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, è infondato. 3.2.1. Quanto alla credibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello, oltre a quanto sopra già esposto, ha osservato che la sua credibilità trova conferma in primo luogo nelle condanne già riportate in via definitiva da altri imputati in questo processo. Inoltre, il Giudice del rinvio ha fornito adeguata motivazione in ordine alla infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente al fine di contestare la sua attendibilità, osservando che le imprecisioni su elementi di dettaglio trovano giustificazione nel tempo trascorso dal delitto, risalente a oltre diciassette anni prima. Ha così ritenuto irrilevante la circostanza che il Prestieri abbia riferito che il delitto avvenne in un circolo anziché in una barberia; a tale proposito soggiunge il giudice a quo che il titolare della barberia aveva asserito che al momento dell'omicidio nel locale vi erano dieci persone giocavano a carte e che anche sotto tale profilo il cattivo ricordo del Prestieri può trovare giustificazione. Analoghe considerazioni sono state svolte in ordine ai ricordi relativi agli spostamenti del Prestieri immediatamente successivi alla sua scarcerazione e prima che egli si recasse in visita presso l'abitazione dell'odierno ricorrente. Viene, invece, segnalato quale riscontro alle dichiarazioni del Prestieri l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — che erano stati inizialmente incaricati dell'esecuzione dell'omicidio — avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima designata. La motivazione sopra descritta non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 3.2.2. Quanto al collaborante [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni contrastano con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'identità di colui che aveva condotto la motocicletta con a bordo [OSCURATO:PERSONA] presso la barberia ove era stato commesso l'omicidio, indicato da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha del tutto logicamente attribuito prevalenza a quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Ha giustificato tale scelta osservando che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere appreso delle modalità con le quali era stato commesso l'omicidio dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Irace e dall'Abbinante, che a suo dire avevano personalmente partecipato al delitto; inoltre, le sue dichiarazioni trovano conferma in quelle di altri collaboranti che pure hanno riferito del delitto. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere isolate in relazione a detto particolare, si fondano invece su una deduzione logica del dichiarante, che avendo visto il [OSCURATO:PERSONA] sfrecciare a bordo di una motocicletta aveva immaginato che egli stesse recandosi a commettere un omicidio. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] neppure ha precisato l'orario di tale avvistamento, cosicché non è stato possibile verificare la sua compatibilità con l'omicidio del Rocchino. [OSCURATO:PERSONA], segnala La Corte di assise di appello, ha anche asserito di avere avuto dal [OSCURATO:PERSONA] conferma che nel giorno del suo avvistamento egli si stava recando con l'Abbinante ad uccidere il Rocchino, ma tale conferma era giunta diversi anni dopo l'avvistamento e, essendo accompagnata da una battuta di spirito, non appariva seria. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha pure chiarito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] prevalgono su quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della sua collaborazione, quando aveva indicato in suo cognato [OSCURATO:PERSONA] il conducente della motocicletta. La Corte di assise di appello di Napoli segnala a tale proposito che lo stesso collaborante ha subito ammesso di avere fatto confusione con l'omicidio della Ronga, in cui una delle due motociclette era stata condotta dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, le censure del ricorrente in ordine alla credibilità dei collaboranti sopra indicati e di [OSCURATO:PERSONA], di cui si sostiene l'incostanza e l'incoerenza delle dichiarazioni, appaiono volte a sollecitare a questa Corte di cassazione una valutazione circa la loro attendibilità che è preclusa in questa sede di legittimità. 3.2.3. Relativamente al collaborante [OSCURATO:PERSONA], la motivazione del Giudice del rinvio in ordine alla sua credibilità non presenta profili di illogicità o contraddittorietà. La Corte di assise di appello ha affermato che le dichiarazioni del Pariante sono attendibili e che esse non risultano in netto contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] che, quanto all'episodio del fallito agguato attuato nei pressi dell'abitazione del Rocchino a causa dell'intervento delle forze dell'ordine ed al successivo arresto del Cifariello e del Petrozzi che ivi stazionavano a bordo di un'automobile, aveva reso dichiarazioni molto sommarie e sbrigative. Nella sentenza rescissoria si ammette, invece, che sussiste un contrasto tra le dichiarazioni del collaborante ed il verbale di arresto del Cifariello e del Petrozzi, in cui non si afferma che questi si trovassero a bordo di un'automobile all'atto del controllo. Da tale contrasto, tuttavia, la Corte di assise di appello non fa discendere la totale inattendibilità del Pariante, osservando che le restanti dichiarazioni, diverse da quelle relative all'episodio sopra indicato, ben possono essere ritenute attendibili ed essere utilizzate quali elementi di prova grazie all'applicazione del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni. Il ricorrente sostiene che l'applicazione di tale criterio non è corretta, poiché il suddetto contrasto sarebbe tale da minare del tutto la credibilità del Pariante per l'accertata falsità delle sue dichiarazioni. Deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato a tale proposito che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). In particolare, in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante(Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Nel caso di specie il fallito agguato costituisce un fatto che si inserisce nella catena degli eventi che hanno condotto alla soppressione del Rocchino, ma trattasi di un accadimento che non è legato con la esecuzione dell'omicidio avvenuta molto tempo dopo da una interferenza fattuale e logica per cui del tutto correttamente la Corte di assise di appello ha applicato il criterio della valutazione frazionata. Né la falsità del racconto del Pariante relativo al fallito agguato nei pressi dell'abitazione del Rocchino può, sulla base della ricostruzione del fatto operata nella sentenza qui impugnata, ritenersi dimostrata sulla base di prove certe. Quanto alle dichiarazioni del Prestieri, trattasi comunque di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia che hanno valore meramente indiziario e comunque, secondo quanto evidenziato dal Giudice del rinvio, il contrasto è solo apparente. Quanto al verbale di arresto, appare del tutto verosimile che gli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'attività di controllo nei confronti dei due arrestati, neppure si siano resi conto della presenza dell'altra autovettura, i cui occupanti, constatata la presenza dei carabinieri, hanno preferito allontanarsi velocemente onde evitare un loro coinvolgimento. In ogni caso, la Corte di assise di appello non afferma che sia stata dimostrata sul punto la falsità delle dichiarazioni del Pariante, ma solo che queste sono circondate da un alone di dubbio, limitatamente all'episodio sopra indicato. Ne deriva che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative all'applicabilità del criterio della valutazione frazionata. Quanto al pericolo che il collaborante, avendo avuto conoscenza nei precedenti gradi di giudizio, di tutto il materiale probatorio ed in particolare delle propalazioni degli altri collaboranti, abbia adattato le sue dichiarazioni a quelle di coloro che già avevano reso dichiarazioni accusatorie onde apparire credibile e poter godere dei benefici riservati ai collaboratori di giustizia, esso, sulla base di quanto emerso dalle due sentenze di merito, non risulta essersi concretizzato, atteso che egli ha in talune occasioni, come quella sopra riferita e relativa al fallito agguato ai danni del Rocchino, reso dichiarazioni differenti rispetto a quelle dei collaboranti. Anche in ordine all'insussistenza di un simile pericolo la Corte di appello ha fornito adeguata e diffusa motivazione (vedi pagg. 65-66 della motivazione della sentenza impugnata), che non risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità. Quanto al contrasto tra le dichiarazioni del Pariante e quelle del Prestieri in ordine alla fase esecutiva dell'omicidio o al movente, la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione (vedi pagg. 65 a 67) con la quale ha chiarito che il contrasto è solo apparente e comunque esso è relativo ad elementi marginali che non intaccano il nucleo centrale del racconto. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza. Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (Sez. 1, n. 27307 del 18/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225261). Nel caso di specie la premeditazione ricorre certamente, poiché secondo quanto riferito dai collaboranti il delitto venne dapprima deliberato dai vertici della associazione criminale e poi eseguito dagli associati, i quali hanno impiegato a tal fine armi e veicoli che potessero assicurare il buon esito del programma criminoso nonché una rapida fuga dopo l'esecuzione del delitto. Inoltre, al delitto hanno partecipato, quali esecutori materiali, oltre al [OSCURATO:PERSONA], altre persone e gli esecutori si sono ripartiti i ruoli; in particolare due di essi guidavano i motoveicoli e altri due, trasportati, sono scesi per esplodere i colpi che hanno attinto la persona offesa e poi, risaliti a bordo dei veicoli, si sono rapidamente allontanati. Risulta, quindi evidente, anche in virtù della predisposizione dei mezzi utilizzati e della ripartizione dei ruoli, la sussistenza della premeditazione. Peraltro, la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383). Tale conoscenza, nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Giudice del rinvio, deve ravvisarsi in capo al [OSCURATO:PERSONA] ed all'[OSCURATO:PERSONA], proprio in virtù della preventiva programmazione delle modalità esecutive dell'omicidio, al quale essi hanno materialmente partecipato. 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Napoli ha illustrato le ragioni che ostano all'applicazione delle attenuanti generiche, osservando, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che i delitti, ed in particolare quello di cui al capo D), appaiono particolarmente gravi e che [OSCURATO:PERSONA] risulta già condannato per i delitti di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per altro omicidio; inoltre, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato la gravità del fatto ed il ruolo decisionale da lui assunto e la sua negativa personalità. 6. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si duole del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento alla particolare gravità del delitto di omicidio per il quale ha riportato condanna, commesso in un contesto camorristico con le modalità sopra descritte ai danni di una donna di settanta anni. 7. Inammissibile è poi il secondo motivo dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha chiarito le ragioni del differente e più lieve trattamento sanzionatorio riservato al [OSCURATO:PERSONA] osservando che quest'ultimo è gravato da un solo e lieve precedente penale risalente a molti anni prima, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ha riportato gravi e numerose condanne definitive anche per la partecipazione, in posizione apicale, al clan [OSCURATO:PERSONA]. Il differente trattamento sanzionatorio riservato ai due imputati non appare, quindi, il risultato di una scelta illogica o contraddittoria. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza. Come correttamente rilevato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'applicazione della disciplina del reato continuato, ai fini della individuazione del reato più grave, occorre fare riferimento alla pena edittale. Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Occorre quindi considerare l'effetto sulla pena edittale dell'applicazione di tutte le circostanze ritenute applicabili e dell'eventuale esito del giudizio di bilanciamento. In relazione al delitto di cui al capo E), il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pariante sono stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e non è stata loro applicata alcuna attenuante, cosicché non vi è dubbio che esso sia il reato più grave e che la pena concretamente irrogata per tale delitto sia quella dell'ergastolo. Ne consegue che il motivo di ricorso, che invece si fonda sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena della reclusione per il delitto di cui al capo E), non è concretamente sostenibile e che correttamente la Corte di assise di appello di • Napoli, nel calcolare la pena per il reato continuato, ha individuato per entrambi gli imputati come pena base quella dell'ergastolo di cui al capo E). 9. Concludendo, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rosar
Sentenza Cassazione n. 09395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris