CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 43426/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 6 giugno 2024, rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari il quale, sul rilievo che la censurata delibera della Giunta comunale di Cicciano del 5 aprile 2023 sarebbe stata frutto di abuso della pubblica funzione, in parziale accoglimento della richiesta di misure coercitive applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen., così riqualificate le condotte originariamente contestate agli indagati come ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen., rigettando la medesima richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei limiti edittali di cui all'art. 280 cod. proc. pen. Il Tribunale osservava che dalle eseguite captazioni ambientali e telefoniche emergeva l'esistenza di un illecito accordo fra l'imprenditore Iesu e i coindagati, pubblici ufficiali del Comune di Cicciano in materia di edificazioni in aree industriali, in forza del quale era stata approvata la delibera di Giunta del 5 aprile 2023, palesemente illegittima e connotata da una forzatura della procedura amministrativa e da falsità ideologica, a fronte della corresponsione di una imprecisata somma di denaro da parte di Iesu. Tuttavia, ribadendo le argomentazioni già svolte nelle precedenti ordinanze del riesame del 13 e 23 febbraio 2024 parimenti confermative del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, affermava, con riguardo alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, che in esse, alla luce dei contenuti dei colloqui intercettati (ampiamente trascritti in motivazione), erano chiaramente ravvisabili i sintomi di un'azione costrittiva e di pressioni di tipo induttivo dei pubblici ufficiali nei confronti del privato per dare o promettere un'indebita utilità in cambio dello "sblocco" della procedura autorizzatoria, quindi dell'abuso della pubblica funzione e non della corruzione propria. 2. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge, con riguardo all'affermata insussistenza del presupposto di gravità del quadro indiziario per la fattispecie come originariamente contestata di corruzione propria per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen. Il Tribunale non avrebbe proceduto a un'adeguata valutazione dell'effettivo tenore delle conversazioni telefoniche e ambientali captate, riferite, in particolare, alla dinamica graduale con la quale si era pervenuti all'accordo corruttivo e alla definizione di un prezzo proporzionato al valore dell'atto illegittimo: circostanze, queste, idonee ad escludere l'asserito stato di sudditanza dell'imprenditore rispetto alle pretese dei pubblici ufficiali. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Iesu ha depositato una memoria difensiva contestando le argomentazioni del ricorso del Pubblico Ministero e concludendo per la inammissibilità dello stesso per l'aspecificità dei motivi e per l'insussistenza di vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Ritiene il Collegio che la censura del ricorrente Pubblico Ministero, benché prospettata anche sub specie di violazione di legge dell'ordinanza impugnata, risulti inammissibile siccome sostanzialmente diretta a una diversa e alternativa ricostruzione del quadro indiziario, a fronte delle rigorose, puntuali e ribadite argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari prima e del Tribunale poi. Invero, ad avviso dei Giudici dell'appello cautelare, dalle acquisite emergenze investigative e intercettative non è dato desumere alcun elemento, chiaro e univoco, di un pieno e libero accordo corruttivo fra i pubblici ufficiali e il privato, emergendo piuttosto i sintomi di un'azione costrittiva o di pressioni di tipo induttivo dei primi nei confronti dell'imprenditore per dare o promettere un'indebita utilità. Le discrasie già analiticamente elencate dal Giudice per le indagini preliminari e condivise in precedenti ordinanze del Tribunale del riesame riguardanti la medesima vicenda inficiano l'originaria tesi investigativa, con riferimento alla provvisoria qualificazione giuridica dei fatti come induzione indebita a dare o promettere utilità, anziché come corruzione propria per un atto contrario ai doveri di ufficio. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dai Giudici del merito cautelare con puntuale apparato argomentativo, all'esito dell'attento e coerente esame della portata delle risultanze intercettative. E ciò soprattutto quando il ricorrente Pubblico Ministero si sia sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della vicenda in termini di qualificazione giuridica dei fatti, sollecitando - sotto l'apparenza di una pretesa violazione di legge - un non consentito riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M.