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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06474/2023

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7 ORDINANZA sul ricorso 22643/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure allegate al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1074/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 10/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Massa - sezione distaccata di Massa - sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avente ad oggetto la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente e di conto corrente bancario per violazione delle norme imperative in materia di interessi nonché la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate - con sentenza n. 124 del 10.4.2012, ha condannato l'istituto di credito al pagamento in favore dell'attrice della somma di C 81.731,61 oltre accessori di legge.

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1074/2017, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il giudice di secondo grado ha disatteso i primi due motivi d'impugnazione - nei quali l'istituto di credito aveva dedotto la nullità della decisione di primo grado, per aver pronunciato una condanna a favore di un soggetto inesistente, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I in liquidazione stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.4.2006 - osservando che l'evento interruttivo della cancellazione della società dal registro delle imprese non era stato dichiarato dal procuratore della parte che era colpita, a norma dell'art.300 c.p.c., con la conseguenza che a tale mancata dichiarazione non conseguiva la nullità della decisione, ma unicamente la necessità di notificare il gravame ai soci succeduti della società, come effettivamente avvenuto.

Quanto al merito, il giudice d'appello, per quanto è ancora di interesse, ha evidenziato, con riferimento alle contestazioni formulate dalla banca alla relazione di consulenza, che il CTU aveva esplicitato di aver potuto rispondere con sufficiente precisione ai quesiti formulati dal giudice sulla base degli estratti conto e dei riepiloghi delle competenze di ogni trimestre, precisando che laddove l'ausiliario del giudice non aveva potuto disporre della necessaria documentazione (in particolare per il IV trimestre 2003) lo stesso vaveva effettuato alcun calcolo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], già socio della predetta società, hanno resistito in giudizio con controricorso, C nE'Ro rY-PrIA hg"rt-~kkfr [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2495 cod. civ., 110 cod. proc.proc. civ., e la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ..

Espone la banca ricorrente che il principio di successione dei soci nei rapporti attivi pendenti non esauriti al momento dell'estinzione della società non si applica in un caso, quale quello di specie, in cui il liquidatore ha richiesto ed ottenuto la cancellazione della società dal registro delle imprese prima che la pretesa fosse stata accertata mediante le necessarie attività giudiziali e stragiudiziali - al momento della cancellazione, il credito della società estinta verso la banca era, infatti, ancora controverso e quindi incerto nell'esistenza e nell'ammontare - in modo che tale posta potesse essere inserita nell'attivo del bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che doveva ritenersi che la società avesse univocamente rinunciato a far valere il proprio credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.2.

Il motivo è infondato.

Ad avviso della banca ricorrente, essendo il credito di cui è causa fatto valere dalla società poi cancellata connotato da incertezza e liquidità in quanto contestato giudizialmente, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013, dovrebbe presumersi che la società attrice, con la cancellazione dal registro delle Imprese, abbia inteso rinunciare a tale credito, con conseguente intrasmissibilità del medesimo ai soci. [OSCURATO:PERSONA] non condivide una tale impostazione giuridica.

Va osservato che questa Corte, nella sentenza n. 9464/2020 (conf.

Cass. n. 28439/2020), proprio in un'analoga fattispecie in cui era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito bancario, ha enunciato il principio - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

La predetta pronuncia, nel suo articolato (e pienamente condivisibile) percorso argomentativo, dopo essersi diffusamente soffermata sull'istituto della remissione di debito, a norma dell'art. 1236 cod. civ., evidenziandone i caratteri della univocità e concludenza, da valutare con particolare rigore e cautela, ha osservato che tali requisiti devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito.

Né ad una diversa conclusione si può pervenire per effetto delle decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070-6072 del 2013), le quali avevano piuttosto evidenziato che la remissione del debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese fosse una delle varie evenienze solo "possibili".

Pertanto, in presenza di una domanda della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. - che la cancellazione sia domandata ed eseguita.

La predetta sentenza n. 9464/2020 ha, infine, evidenziato che "..All'opposto, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo.

Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al sindacato di legittimità; mai, costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registr delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi/ sufficiente a dedurne una volontà abdicativa".

Orbene, anche questo Collegio è concorde nell'escludere che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della , fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazioneA 6 dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass. n. 30075/2020).

Ne consegue che, in difetto di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, non accertati dalla sentenza impugnata, né comunque evidenziati dalla banca ricorrente - può ragionevolmente ritenersi che sia avvenuta, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti di quest'ultima ai soci.3.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 2697, per avere la Corte d'Appello rigettato il motivo d'appello con cui la banca ricorrente ha contestato le risultanze della CTU in quanto fondata su estratti conto incompleti.

La ricorrente ha richiamato un precedente di questa Corte (Cass. n. 20693/2016) secondo cui la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere.

4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va preliminarmente osservato che è pur vero che questa Corte, in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto.

Tuttavia, in tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526).

In particolare, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde", avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 29190/2020; Cass. n. 20621/2021).

Dunque, è stato superato il principio che la mancata produzione integrale degli estratti conto determini tout court il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito del correntista.

Quanto al caso di specie, va osservato che al di là delle generiche allegazioni della banca ricorrente secondo cui la CTU si sarebbe fondata su estratti conto incompleti, senza, pertanto, precisare quali sarebbero stati i periodi relativamente ai quali il correntista non avrebbe prodotto la documentazione bancaria, dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 8) emerge che vi è stato un unico periodo, ovvero il quarto trimestre 2003, in cui non sono stati effettivamente prodotti gli estratti conto.

Come si evince dalla ricostruzione della sentenza impugnata, ciò non ha, tuttavia, comunque impedito al consulente tecnico di rispondere con sufficiente precisione ai quesiti, essendosi quest'ultimo limitato a non effettuare alcun calcolo limitatamente a quel circoscritto periodo non coperto dagli estratti conto.

Tale affermazione non è stata minimamente censurata dalla banca.

In ogni caso, ad avviso di questo Collegio, la mancanza di un solo estratto conto intermedio non rende affatto inutilizzabile, ai fini della evidenziazione di pagamenti indebiti, il resto della documentazione prodotta dal correntista.

Tale principio è già stato implicitamente affermato da questa Corte nella sentenza n. 2660/2019 (pag. 8 punto 4): è stata, in quella pronuncia, cassata la decisione della Corte d'Appello, la quale, in una analoga fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione.

Questa Corte, sul punto, ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il giudice d'appello, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, avrebbe, invece, dovuto sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra banca ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.I.).

Non devono, invece, liquidarsi le spese di lite nei rapporti tra banca e società cancellata.In proposito, la costituzione in giudizio di quest'ultima è chiaramente inammissibile.

Come costantemente affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 5601/2021; vedi anche Cass. 23574/2014), "la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10

I. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso".

Essendo, nel caso di specie, la cancellazione avvenuta nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.I., in quanto priva di capacità processuale, non avrebbe potuto costituirsi in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 22643/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure allegate al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1074/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 10/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Massa - sezione distaccata di Massa - sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avente ad oggetto la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di apertura di credito in conto corrente e di conto corrente bancario per violazione delle norme imperative in materia di interessi nonché la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate - con sentenza n. 124 del 10.4.2012, ha condannato l'istituto di credito al pagamento in favore dell'attrice della somma di C 81.731,61 oltre accessori di legge. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1074/2017, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il giudice di secondo grado ha disatteso i primi due motivi d'impugnazione - nei quali l'istituto di credito aveva dedotto la nullità della decisione di primo grado, per aver pronunciato una condanna a favore di un soggetto inesistente, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I in liquidazione stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.4.2006 - osservando che l'evento interruttivo della cancellazione della società dal registro delle imprese non era stato dichiarato dal procuratore della parte che era colpita, a norma dell'art.300 c.p.c., con la conseguenza che a tale mancata dichiarazione non conseguiva la nullità della decisione, ma unicamente la necessità di notificare il gravame ai soci succeduti della società, come effettivamente avvenuto. Quanto al merito, il giudice d'appello, per quanto è ancora di interesse, ha evidenziato, con riferimento alle contestazioni formulate dalla banca alla relazione di consulenza, che il CTU aveva esplicitato di aver potuto rispondere con sufficiente precisione ai quesiti formulati dal giudice sulla base degli estratti conto e dei riepiloghi delle competenze di ogni trimestre, precisando che laddove l'ausiliario del giudice non aveva potuto disporre della necessaria documentazione (in particolare per il IV trimestre 2003) lo stesso vaveva effettuato alcun calcolo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], già socio della predetta società, hanno resistito in giudizio con controricorso, C nE'Ro rY-PrIA hg"rt-~kkfr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2495 cod. civ., 110 cod. proc.proc. civ., e la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. Espone la banca ricorrente che il principio di successione dei soci nei rapporti attivi pendenti non esauriti al momento dell'estinzione della società non si applica in un caso, quale quello di specie, in cui il liquidatore ha richiesto ed ottenuto la cancellazione della società dal registro delle imprese prima che la pretesa fosse stata accertata mediante le necessarie attività giudiziali e stragiudiziali - al momento della cancellazione, il credito della società estinta verso la banca era, infatti, ancora controverso e quindi incerto nell'esistenza e nell'ammontare - in modo che tale posta potesse essere inserita nell'attivo del bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che doveva ritenersi che la società avesse univocamente rinunciato a far valere il proprio credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo.2. Il motivo è infondato. Ad avviso della banca ricorrente, essendo il credito di cui è causa fatto valere dalla società poi cancellata connotato da incertezza e liquidità in quanto contestato giudizialmente, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013, dovrebbe presumersi che la società attrice, con la cancellazione dal registro delle Imprese, abbia inteso rinunciare a tale credito, con conseguente intrasmissibilità del medesimo ai soci. [OSCURATO:PERSONA] non condivide una tale impostazione giuridica. Va osservato che questa Corte, nella sentenza n. 9464/2020 (conf. Cass. n. 28439/2020), proprio in un'analoga fattispecie in cui era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito bancario, ha enunciato il principio - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. La predetta pronuncia, nel suo articolato (e pienamente condivisibile) percorso argomentativo, dopo essersi diffusamente soffermata sull'istituto della remissione di debito, a norma dell'art. 1236 cod. civ., evidenziandone i caratteri della univocità e concludenza, da valutare con particolare rigore e cautela, ha osservato che tali requisiti devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito. Né ad una diversa conclusione si può pervenire per effetto delle decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070-6072 del 2013), le quali avevano piuttosto evidenziato che la remissione del debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese fosse una delle varie evenienze solo "possibili". Pertanto, in presenza di una domanda della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. - che la cancellazione sia domandata ed eseguita. La predetta sentenza n. 9464/2020 ha, infine, evidenziato che "..All'opposto, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo. Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al sindacato di legittimità; mai, costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registr delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi/ sufficiente a dedurne una volontà abdicativa". Orbene, anche questo Collegio è concorde nell'escludere che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della , fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazioneA 6 dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass. n. 30075/2020). Ne consegue che, in difetto di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, non accertati dalla sentenza impugnata, né comunque evidenziati dalla banca ricorrente - può ragionevolmente ritenersi che sia avvenuta, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti di quest'ultima ai soci.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 2697, per avere la Corte d'Appello rigettato il motivo d'appello con cui la banca ricorrente ha contestato le risultanze della CTU in quanto fondata su estratti conto incompleti. La ricorrente ha richiamato un precedente di questa Corte (Cass. n. 20693/2016) secondo cui la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere. 4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va preliminarmente osservato che è pur vero che questa Corte, in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto. Tuttavia, in tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). In particolare, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde", avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 29190/2020; Cass. n. 20621/2021). Dunque, è stato superato il principio che la mancata produzione integrale degli estratti conto determini tout court il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito del correntista. Quanto al caso di specie, va osservato che al di là delle generiche allegazioni della banca ricorrente secondo cui la CTU si sarebbe fondata su estratti conto incompleti, senza, pertanto, precisare quali sarebbero stati i periodi relativamente ai quali il correntista non avrebbe prodotto la documentazione bancaria, dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 8) emerge che vi è stato un unico periodo, ovvero il quarto trimestre 2003, in cui non sono stati effettivamente prodotti gli estratti conto. Come si evince dalla ricostruzione della sentenza impugnata, ciò non ha, tuttavia, comunque impedito al consulente tecnico di rispondere con sufficiente precisione ai quesiti, essendosi quest'ultimo limitato a non effettuare alcun calcolo limitatamente a quel circoscritto periodo non coperto dagli estratti conto. Tale affermazione non è stata minimamente censurata dalla banca. In ogni caso, ad avviso di questo Collegio, la mancanza di un solo estratto conto intermedio non rende affatto inutilizzabile, ai fini della evidenziazione di pagamenti indebiti, il resto della documentazione prodotta dal correntista. Tale principio è già stato implicitamente affermato da questa Corte nella sentenza n. 2660/2019 (pag. 8 punto 4): è stata, in quella pronuncia, cassata la decisione della Corte d'Appello, la quale, in una analoga fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. Questa Corte, sul punto, ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il giudice d'appello, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, avrebbe, invece, dovuto sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra banca ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.I.). Non devono, invece, liquidarsi le spese di lite nei rapporti tra banca e società cancellata.In proposito, la costituzione in giudizio di quest'ultima è chiaramente inammissibile. Come costantemente affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 5601/2021; vedi anche Cass. 23574/2014), "la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 I. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso". Essendo, nel caso di specie, la cancellazione avvenuta nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.I., in quanto priva di capacità processuale, non avrebbe potuto costituirsi in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 06474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris